XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3502
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la
cooperazione tra la Comunitā europea ed i suoi Stati membri,
da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto
finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria
l'11 ottobre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 109
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 19.970 euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.