XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3927




        Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge è finalizzato a fronteggiare improrogabili esigenze, connesse alla funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
        La prima esigenza è ricollegabile alla ormai prossima scadenza (31 luglio 2003) del termine fissato dall'articolo 15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e alla connessa necessità di prorogare - in attesa della adozione di un provvedimento di più ampia portata ed efficacia per il completamento dei relativi interventi strutturali e di riforma dell'intero settore - l'utilizzo degli studi professionali privati da parte dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento della attività professionale intramoenia, stante la tuttora esistente carenza, da parte di alcune strutture sanitarie, di spazi idonei per lo svolgimento dell'attività medesima.
        La seconda esigenza è correlata alla necessità di poter utilizzare, quanto prima, i fondi già previsti dalla tabella A, voce Ministero della salute, allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, e per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, con sede in Roma, istituita dal Ministero della salute, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla regione Lazio.
        La terza esigenza, in fine, è correlata alla necessità di disporre la autorizzazione di spesa per la stipulazione di transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni, sulla base dei criteri che saranno successivamente individuati con specifico decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La spesa relativa graverà sulle disponibilità già individuate nella tabella A, voce Ministero della salute, allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). Tale ultimo aspetto è rilevante al fine di evitare che il protrarsi del contenzioso in atto possa comportare, per eventuali decisioni a favore dei soggetti interessati, un ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato.




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Testo del decreto legge