XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3927
Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge è
finalizzato a fronteggiare improrogabili esigenze, connesse
alla funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
La prima esigenza è ricollegabile alla ormai prossima
scadenza (31 luglio 2003) del termine fissato dall'articolo
15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e alla
connessa necessità di prorogare - in attesa della adozione di
un provvedimento di più ampia portata ed efficacia per il
completamento dei relativi interventi strutturali e di riforma
dell'intero settore - l'utilizzo degli studi professionali
privati da parte dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario
nazionale per lo svolgimento della attività professionale
intramoenia, stante la tuttora esistente carenza, da
parte di alcune strutture sanitarie, di spazi idonei per lo
svolgimento dell'attività medesima.
La seconda esigenza è correlata alla necessità di poter
utilizzare, quanto prima, i fondi già previsti dalla tabella
A, voce Ministero della salute, allegata alla legge 27
dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), per la realizzazione
di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto
superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie
oncologiche innovative su base molecolare, e per le spese di
funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia, con sede in Roma, istituita dal
Ministero della salute, dal Ministero degli affari esteri, dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dalla regione
Lazio.
La terza esigenza, in fine, è correlata alla necessità di
disporre la autorizzazione di spesa per la stipulazione di
transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti,
che hanno instaurato azioni di risarcimento danni, sulla base
dei criteri che saranno successivamente individuati con
specifico decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. La spesa relativa
graverà sulle disponibilità già individuate nella tabella A,
voce Ministero della salute, allegata alla legge 27 dicembre
2002, n. 289 (finanziaria 2003). Tale ultimo aspetto è
rilevante al fine di evitare che il protrarsi del contenzioso
in atto possa comportare, per eventuali decisioni a favore dei
soggetti interessati, un ulteriore onere a carico del bilancio
dello Stato.