XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3927
Decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003.
Proroga dei termini relativi all'attività professionale
dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche
ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati
da emoderivati infetti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di modalità di svolgimento
dell'attività libero- professionale intramuraria della
dirigenza sanitaria, di assicurare l'immediato finanziamento
di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche
innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e
ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), nonché di accelerare il risarcimento dei danni causati
da emoderivati infetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della salute;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga del termine per l'utilizzo degli studi
professionali privati per lo svolgimento dell'attività
libero-professionale).
1. Il termine del 31 luglio 2003, previsto dall'articolo
15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è prorogato
al 31 luglio 2005.
Articolo 2.
(Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche
innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia).
1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da
parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a
sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare,
è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della
Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede
in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro
per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
3. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a
tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 3.
(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue
infetto).
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti
emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti, che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è
autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila
euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e
cinquecentomila euro, per gli anni 2004 e 2005. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i
criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui
al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette
autorizzazioni. Qualora si verifichino eccedenze rispetto alle
previsioni di spesa, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
saranno ridefiniti i criteri di stipulazione delle transazioni
stesse.
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.