XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3856 - 1279 - 1709 - 2550 - 2816-A




        Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è volto a dare riconoscimento all'importante funzione culturale svolta dall'Istituto di studi politici San Pio V di Roma.
        Come è noto, l'Istituto - che ha ottenuto nel 1986 il riconoscimento della personalità giuridica - svolge attività di ricerca, consulenza e studio nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle di carattere storico-politico, ed è articolato in due distinte strutture didattiche, l'una abilitata al rilascio di diplomi per traduttori e interpreti e l'altra finalizzata al perfezionamento scientifico in favore dei laureati che mirino al conseguimento del dottorato di ricerca.
        L'Istituto ha promosso la creazione della Libera università San Pio V, autorizzata dal Ministero, nel 1996, a rilasciare la laurea in scienze politiche. Nel 1998, l'Istituto ha poi promosso la costituzione del Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica (CO.RI. TECNA), con lo scopo di effettuare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle scienze storiche, storico-politiche, umanistiche, nonché in quelli biomedico, giuridico, economico e creditizio.
        L'intervento legislativo in esame si propone di dare riconoscimento legislativo alle attività dell'Istituto, individuandone le finalità di interesse collettivo e quindi attribuendo ad esso un contributo statale annuale.
        In particolare, l'articolo 1 qualifica l'Istituto come ente di ricerca non strumentale, dotato di personalità giuridica privata, volto a promuovere e incoraggiare, in Italia e all'estero, le ricerche e gli studi nelle disciplina umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche e ai problemi della società contemporanea. Tra i compiti specifici dell'Istituto sono richiamati l'organizzazione di conferenze, congressi e simili, volti a incrementare scambi di studio e esperienze scientifiche; la pubblicazione di studi e ricerche; la concessione di borse di studio agli studenti e contributi a ricercatori; l'erogazione di premi per la ricerca. Il medesimo articolo autorizza l'Istituto a perseguire le proprie finalità tramite accordi di partecipazione e convenzioni con altre istituzioni operanti nel settore.
        L'articolo 2 prevede l'applicazione della disciplina generale sugli enti di ricerca in merito alla definizione dei regolamenti interni dell'Istituto concernenti la sua organizzazione e funzionamento, anche sotto i profili amministrativo, finanziario e contabile, nonché la sua dotazione organica e il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente.
        L'articolo 3, infine, autorizza l'Istituto ad avvalersi di contributi di altri soggetti pubblici e privati, e attribuisce ad esso un contributo dello Stato pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003. Dal punto di vista tecnico, il contributo statale viene fatto "transitare" per il Fondo ordinario relativo a contributi ad enti e organismi vari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determinato annualmente, nel suo ammontare complessivo, dalla Tabella C della legge finanziaria, e quindi ripartito con decreto ministeriale. La somma attribuita all'Istituto è peraltro fissata direttamente dalla legge, e quindi sostanzialmente vincolata.
        Il testo in esame è già stato approvato dal Senato. La Commissione cultura, nel corso dell'esame in sede referente, non vi ha apportato alcuna modifica. La sua approvazione nel testo attuale ne permetterebbe quindi l'immediata trasformazione in legge, garantendo la tempestività dell'intervento normativo e finanziario in favore dell'Istituto.
        D'altra parte, va rilevato che, in linea generale, vi è stata una sostanziale condivisione da parte della grande maggioranza dei gruppi in ordine alle finalità dell'intervento.
        Le obiezioni di alcuni dei gruppi di opposizione - in specie, quello dei Democratici di sinistra-l'Ulivo - hanno riguardato essenzialmente alcuni specifici passaggi del testo approvato dal Senato, concentrandosi in particolare su due aspetti: la qualificazione dell'Istituto quale ente di ricerca non strumentale (articolo 1) e le modalità tecniche di assegnazione del contributo statale (articolo 3).
        Quanto al primo aspetto, è stata giudicata scorretta, dal punto di vista tecnico, e inopportuna, da quello sostanziale, l'attribuzione di una qualifica che è attualmente riconosciuta solo ad enti di natura pubblica (laddove l'Istituto San Pio V conserva invece la sua natura di persona giuridica privata).
        Al proposito va tuttavia sottolineato che l'innovazione proposta dal provvedimento - come sostenuto anche dal Governo nel corso dell'esame in sede referente - trova giustificazione nella particolare situazione in cui si viene a trovare l'Istituto a seguito della nuova disciplina che si propone. L'assimilazione dell'Istituto ai tradizionali enti di ricerca non strumentali vale infatti ad escludere l'esistenza di un nesso di dipendenza dallo Stato dell'Istituto. Richiamare questo principio non sembra inutile o superfluo, nel momento in cui la legge viene ad attribuire all'Istituto specifici compiti e, anche in relazione ad essi, gli assegna un contributo dello Stato. Né si può ritenere che il richiamo operato dall'articolo possa fare assimilare l'Istituto agli enti pubblici cui lo Stato contribuisce tramite il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, considerato che, da una parte, se ne ribadisce la natura giuridica privata (articolo 1) e, dall'altra, il contributo di cui all'articolo 3 è espressamente assegnato a valere sul Fondo destinato al finanziamento di enti ed altri soggetti privati.
        L'assegnazione diretta, per legge, ad un soggetto privato di un contributo pubblico in misura fissa giustifica d'altra parte la previsione che i regolamenti interni dell'Istituto siano espressamente assimilati a quelli degli enti di ricerca non strumentali, di cui alla legge n. 168 del 1989, e quindi sottoposti ai controlli ministeriali - di legittimità e di merito - previsti dall'articolo 8, comma 4, di tale legge. Analogamente, la legge n. 243 del 1991 prevede che le università non statali finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca conformino il proprio assetto organizzativo a quello delle università statali e sottopongano i loro ordinamenti didattici all'approvazione del Ministero. Ciò dovrebbe anche valere a rispondere all'osservazione formulata dalla I Commissione (Affari costituzionali) nel proprio parere sul provvedimento.
        Il secondo aspetto oggetto di obiezioni riguarda le modalità tecniche di assegnazione del contributo. Al proposito, si è sostenuto che il testo approvato dal Senato limiti in modo inopportuno la discrezionalità del Ministero nella ripartizione delle risorse tra i diversi enti ed organismi cui esso contribuisce annualmente. Sul punto, oltre ad un emendamento delle opposizioni, occorre segnalare anche il parere della Commissione bilancio, che chiede una riformulazione del testo in cui l'assegnazione del contributo all'Istituto è svincolata dal passaggio per il Fondo per il finanziamento degli altri enti e organismi privati. Ritengo peraltro che tali obiezioni - di carattere prevalentemente tecnico - non giustifichino di per sé, una volta che si concordi nel merito sull'opportunità di assegnare all'Istituto un contributo in misura fissa, l'introduzione di modifiche che comporterebbero un nuovo passaggio del provvedimento al Senato, con il rischio di un rinvio della sua approvazione al prossimo anno. Per tale ragione, la Commissione non ha ritenuto di adeguarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio, che peraltro tornerà ad esaminare il provvedimento prima che l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi definitivamente sul punto.
        Alla luce di queste considerazioni, mi auguro che possano essere superate le obiezioni che hanno fin qui determinato la contrarietà di alcuni gruppi alla approvazione di questo provvedimento, di modo che l'Assemblea possa giungere nei tempi più rapidi e con il più ampio consenso alla sua definitiva trasformazione in legge.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI,
Relatore.




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