XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3856 - 1279 - 1709 - 2550 - 2816-A
Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che giunge oggi
all'esame dell'Assemblea è volto a dare riconoscimento
all'importante funzione culturale svolta dall'Istituto di
studi politici San Pio V di Roma.
Come è noto, l'Istituto - che ha ottenuto nel 1986 il
riconoscimento della personalità giuridica - svolge attività
di ricerca, consulenza e studio nelle discipline umanistiche,
con particolare riferimento a quelle di carattere
storico-politico, ed è articolato in due distinte strutture
didattiche, l'una abilitata al rilascio di diplomi per
traduttori e interpreti e l'altra finalizzata al
perfezionamento scientifico in favore dei laureati che mirino
al conseguimento del dottorato di ricerca.
L'Istituto ha promosso la creazione della Libera
università San Pio V, autorizzata dal Ministero, nel 1996, a
rilasciare la laurea in scienze politiche. Nel 1998,
l'Istituto ha poi promosso la costituzione del Consorzio per
la ricerca scientifica e tecnologica (CO.RI. TECNA), con lo
scopo di effettuare attività di ricerca scientifica e
tecnologica nei settori delle scienze storiche,
storico-politiche, umanistiche, nonché in quelli biomedico,
giuridico, economico e creditizio.
L'intervento legislativo in esame si propone di dare
riconoscimento legislativo alle attività dell'Istituto,
individuandone le finalità di interesse collettivo e quindi
attribuendo ad esso un contributo statale annuale.
In particolare, l'articolo 1 qualifica l'Istituto come
ente di ricerca non strumentale, dotato di personalità
giuridica privata, volto a promuovere e incoraggiare, in
Italia e all'estero, le ricerche e gli studi nelle disciplina
umanistiche, con particolare riferimento a quelle
storico-politiche e ai problemi della società contemporanea.
Tra i compiti specifici dell'Istituto sono richiamati
l'organizzazione di conferenze, congressi e simili, volti a
incrementare scambi di studio e esperienze scientifiche; la
pubblicazione di studi e ricerche; la concessione di borse di
studio agli studenti e contributi a ricercatori; l'erogazione
di premi per la ricerca. Il medesimo articolo autorizza
l'Istituto a perseguire le proprie finalità tramite accordi di
partecipazione e convenzioni con altre istituzioni operanti
nel settore.
L'articolo 2 prevede l'applicazione della disciplina
generale sugli enti di ricerca in merito alla definizione dei
regolamenti interni dell'Istituto concernenti la sua
organizzazione e funzionamento, anche sotto i profili
amministrativo, finanziario e contabile, nonché la sua
dotazione organica e il trattamento giuridico ed economico del
personale docente e non docente.
L'articolo 3, infine, autorizza l'Istituto ad avvalersi di
contributi di altri soggetti pubblici e privati, e attribuisce
ad esso un contributo dello Stato pari a 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2003. Dal punto di vista tecnico, il
contributo statale viene fatto "transitare" per il Fondo
ordinario relativo a contributi ad enti e organismi vari del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
determinato annualmente, nel suo ammontare complessivo, dalla
Tabella C della legge finanziaria, e quindi ripartito con
decreto ministeriale. La somma attribuita all'Istituto è
peraltro fissata direttamente dalla legge, e quindi
sostanzialmente vincolata.
Il testo in esame è già stato approvato dal Senato. La
Commissione cultura, nel corso dell'esame in sede referente,
non vi ha apportato alcuna modifica. La sua approvazione nel
testo attuale ne permetterebbe quindi l'immediata
trasformazione in legge, garantendo la tempestività
dell'intervento normativo e finanziario in favore
dell'Istituto.
D'altra parte, va rilevato che, in linea generale, vi è
stata una sostanziale condivisione da parte della grande
maggioranza dei gruppi in ordine alle finalità
dell'intervento.
Le obiezioni di alcuni dei gruppi di opposizione - in
specie, quello dei Democratici di sinistra-l'Ulivo - hanno
riguardato essenzialmente alcuni specifici passaggi del testo
approvato dal Senato, concentrandosi in particolare su due
aspetti: la qualificazione dell'Istituto quale ente di ricerca
non strumentale (articolo 1) e le modalità tecniche di
assegnazione del contributo statale (articolo 3).
Quanto al primo aspetto, è stata giudicata scorretta, dal
punto di vista tecnico, e inopportuna, da quello sostanziale,
l'attribuzione di una qualifica che è attualmente riconosciuta
solo ad enti di natura pubblica (laddove l'Istituto San Pio V
conserva invece la sua natura di persona giuridica
privata).
Al proposito va tuttavia sottolineato che l'innovazione
proposta dal provvedimento - come sostenuto anche dal Governo
nel corso dell'esame in sede referente - trova giustificazione
nella particolare situazione in cui si viene a trovare
l'Istituto a seguito della nuova disciplina che si propone.
L'assimilazione dell'Istituto ai tradizionali enti di ricerca
non strumentali vale infatti ad escludere l'esistenza di un
nesso di dipendenza dallo Stato dell'Istituto. Richiamare
questo principio non sembra inutile o superfluo, nel momento
in cui la legge viene ad attribuire all'Istituto specifici
compiti e, anche in relazione ad essi, gli assegna un
contributo dello Stato. Né si può ritenere che il richiamo
operato dall'articolo possa fare assimilare l'Istituto agli
enti pubblici cui lo Stato contribuisce tramite il Fondo
ordinario per gli enti di ricerca, considerato che, da una
parte, se ne ribadisce la natura giuridica privata (articolo
1) e, dall'altra, il contributo di cui all'articolo 3 è
espressamente assegnato a valere sul Fondo destinato al
finanziamento di enti ed altri soggetti privati.
L'assegnazione diretta, per legge, ad un soggetto privato
di un contributo pubblico in misura fissa giustifica d'altra
parte la previsione che i regolamenti interni dell'Istituto
siano espressamente assimilati a quelli degli enti di ricerca
non strumentali, di cui alla legge n. 168 del 1989, e quindi
sottoposti ai controlli ministeriali - di legittimità e di
merito - previsti dall'articolo 8, comma 4, di tale legge.
Analogamente, la legge n. 243 del 1991 prevede che le
università non statali finanziate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca conformino il
proprio assetto organizzativo a quello delle università
statali e sottopongano i loro ordinamenti didattici
all'approvazione del Ministero. Ciò dovrebbe anche valere a
rispondere all'osservazione formulata dalla I Commissione
(Affari costituzionali) nel proprio parere sul
provvedimento.
Il secondo aspetto oggetto di obiezioni riguarda le
modalità tecniche di assegnazione del contributo. Al
proposito, si è sostenuto che il testo approvato dal Senato
limiti in modo inopportuno la discrezionalità del Ministero
nella ripartizione delle risorse tra i diversi enti ed
organismi cui esso contribuisce annualmente. Sul punto, oltre
ad un emendamento delle opposizioni, occorre segnalare anche
il parere della Commissione bilancio, che chiede una
riformulazione del testo in cui l'assegnazione del contributo
all'Istituto è svincolata dal passaggio per il Fondo per il
finanziamento degli altri enti e organismi privati. Ritengo
peraltro che tali obiezioni - di carattere prevalentemente
tecnico - non giustifichino di per sé, una volta che si
concordi nel merito sull'opportunità di assegnare all'Istituto
un contributo in misura fissa, l'introduzione di modifiche che
comporterebbero un nuovo passaggio del provvedimento al
Senato, con il rischio di un rinvio della sua approvazione al
prossimo anno. Per tale ragione, la Commissione non ha
ritenuto di adeguarsi al parere espresso dalla Commissione
bilancio, che peraltro tornerà ad esaminare il provvedimento
prima che l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi
definitivamente sul punto.
Alla luce di queste considerazioni, mi auguro che possano
essere superate le obiezioni che hanno fin qui determinato la
contrarietà di alcuni gruppi alla approvazione di questo
provvedimento, di modo che l'Assemblea possa giungere nei
tempi più rapidi e con il più ampio consenso alla sua
definitiva trasformazione in legge.
Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI,
Relatore.