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1. L'Istituto di studi
politici "S. Pio V", con sede
in Roma, di seguito
denominato "Istituto",
conservando la natura
giuridica di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1986,
n. 101, è ente di ricerca non
strumentale, dotandosi di
ordinamento autonomo ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n.
168, e successive
modificazioni. L'Istituto ha
la finalità di promuovere ed
incoraggiare, in Italia ed
all'estero, le ricerche e gli
studi nelle discipline
umanistiche, con particolare
riferimento a quelle
storico-politiche, nonché ai
problemi della società
contemporanea. 2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare: a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche; b) cura la pubblicazione di studi e ricerche; c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente; d) eroga premi per la ricerca. 3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1. |
Identico. |
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| 1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, |
Identico. |
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e successive
modificazioni, concernenti
anche l'organizzazione
scientifica, la dotazione
organica ed il trattamento
giuridico ed economico del
personale docente e non
docente occorrente al
funzionamento dell'Istituto
medesimo. |
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1. Per l'espletamento
dei suoi compiti, l'Istituto
si avvale, oltre che delle
rendite del proprio
patrimonio, di contributi di
amministrazioni pubbliche e
di privati. 2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n.289, alla voce "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43" sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto. 3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
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Relazione |
Pareri |