XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3705-A
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame
reca disposizioni dirette a modificare l'articolo 2 della
legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), con specifico
riferimento alla tassazione del trattamento di fine rapporto.
Il richiamato articolo 2, al fine di evitare un aggravio della
tassazione a carico dei contribuenti per l'anno 2003, a
seguito dell'attuazione del primo modulo della delega per la
riforma fiscale (Collegato alla finanziaria 2002) prevede, al
comma 3, l'applicazione di una clausola di salvaguardia. In
sostanza, la citata legge prevede che se le imposte dovute per
l'anno 2003 in base alle nuove disposizioni sono superiori a
quelle determinate applicando quelle vigenti alla data del 31
dicembre 2002, il contribuente ha la facoltà di pagare l'IRPEF
determinata sulla base di queste ultime. Per quanto riguarda,
invece, i redditi assoggettati a tassazione separata, il comma
10 dell'articolo 2 stabilisce, limitatamente alla
corresponsione di emolumenti arretrati di lavoro dipendente e
assimilati, di cui alla lettera b), comma 1,
dell'articolo 16, del TUIR, che la nuova disciplina produce
effetti per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31
dicembre 2004. La disposizione non fa, invece, riferimento al
trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti,
di cui alla lettera a) del medesimo comma 1
dell'articolo 16 del TUIR, relativamente ai quali la
disciplina introdotta dall'articolo 2 della legge n. 289 del
2002 trova, pertanto, applicazione sin dal 2003.
La normativa vigente, oltre a comportare farraginosi
meccanismi di calcolo, determina una penalizzazione ai danni
dei soggetti che percepiscono un TFR di importo contenuto, in
contraddizione con l'intento di tutelare i percettori di
redditi bassi.
Va sottolineato che la riforma fiscale adottata dal
Governo con decorrenza dal 2003 è particolarmente gravosa per
i pensionati, le famiglie ed i redditi più bassi. Giocano,
infatti, sfavorevolmente per questa categoria di redditi la
deduzione più bassa per i pensionati rispetto ai lavoratori
dipendenti (7.000 euro invece di 7.500, un milione delle
vecchie lire in meno); il mix tra imposizione centrale e
tassazione locale (addizionali regionali e comunali); la non
considerazione delle famiglie monoreddito ai fini delle
deduzioni (a parità di reddito è favorita la famiglia con più
percettori di reddito).
Le osservazioni anzidette trovano del resto conferma nel
fatto che nei primi 5 mesi del corrente anno le entrate IRPEF
sono aumentate, in presenza di un andamento del PIL prossimo
allo zero ed in una situazione di stallo nell'occupazione e
nei rinnovi contrattuali.
La proposta di legge, inserendo un nuovo comma
10-bis all'articolo 2 della legge finanziaria per il
2003, introduce una clausola di salvaguardia anche ai fini
della determinazione dell'imposta da applicare al momento
della erogazione del trattamento di fine rapporto di lavoro
dipendente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del TUIR. Il
nuovo comma 10-bis prevede infatti l'applicazione, al
momento della erogazione del TFR, cioè nella fase di
determinazione dell'IRPEF in via transitoria, dell'aliquota di
imposta determinata in base alle disposizioni del TUIR vigenti
al 31 dicembre 2002, se più favorevole.
Va precisato che il TFR è assoggettato a tassazione
separata. Ciò significa che non concorre a determinare
l'imponibile IRPEF dell'anno in cui è percepito. Il meccanismo
è abbastanza complesso e funziona in questo modo: anzitutto
occorre distinguere l'importo maturato al 31 dicembre 2000 da
quello maturato dal 1^ gennaio 2001. Dal 2001 è infatti
partita la riforma della tassazione del TFR che ha introdotto
una imposta sostitutiva dell'11 per cento. Fino al 2000 il TFR
era accantonato in sospensione d'imposta.
Per il calcolo si procede dividendo il totale degli
importi maturati per gli anni di anzianità e moltiplicando il
risultato per 12, si ottiene il cosiddetto "reddito annuale di
riferimento", sul quale va calcolata l'imposta in base alla
curva delle aliquote IRPEF vigente nell'anno in cui viene
percepito il TFR. Dividendo l'imposta così calcolata per il
reddito di riferimento si ottiene una aliquota media che va
moltiplicata per la base imponibile, che si ottiene sottraendo
all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000, 309,87 euro per
ogni anno maturato di anzianità fino a tale data e sommandovi
l'importo maturato dal 1^ gennaio 2001 depurato delle somme
rivalutate. Sottraendo all'importo così ottenuto i 61,97 euro
di detrazione spettanti per ogni anno successivo al 1^ gennaio
2001, si ottiene l'imposta che sarà versata dal sostituto
d'imposta.
Ma non è finita. La tassazione in via definitiva verrà in
seguito effettuata dagli uffici finanziari che provvedono a
riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione
dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto
alla percezione. Gli uffici finanziari devono effettuare la
riliquidazione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione del modello 770 da parte del
sostituto d'imposta.
Con il nuovo sistema adottato con la legge finanziaria si
determina una vera e propria batosta fiscale sul TFR a partire
dal 1^ gennaio 2003: con il primo modulo della riforma varata
dal Governo la tassazione sui redditi fino a 31.855 euro sarà
più pesante con incrementi del prelievo fino al 20 per cento.
Il maggior introito che arriva nelle casse dell'erario
quest'anno è di circa 520 milioni di euro. I più penalizzati
sono i lavoratori con redditi bassi per i quali l'aggravio
sulla tassazione del TFR rischia di ridurre sensibilmente i
vantaggi IRPEF sulla tassazione del reddito.
A determinare l'aggravio di prelievo è la revisione delle
aliquote e degli scaglioni di reddito del primo modulo della
riforma IRPEF, che ha portato l'aliquota del primo scaglione
dal 18 al 23 per cento. Ora, per quanto riguarda il reddito,
l'aumento di aliquota è stato in parte mitigato con la
trasformazione e rimodulazione delle detrazioni d'imposta in
deduzioni dall'imponibile e l'introduzione della c.d. "no
tax area". Un meccanismo che non è stato previsto per il
TFR che viene tassato separatamente, applicando all'imponibile
determinato con un meccanismo molto complesso le aliquote
IRPEF in vigore l'anno in cui viene percepito il TFR.
In pratica, dunque, con il primo modulo della riforma per
i redditi che rientrano nel primo scaglione si applica una
aliquota maggiorata di 5 punti rispetto a quella che in vigore
nel 2002. Tradotto in cifre, ciò significa che per un
contribuente con un'anzianità lavorativa di un anno e 9 mesi e
un TFR maturato di 2.314 euro, il prelievo sul TFR passa da
446,36 euro del 2002 a 509,88 euro di quest'anno, con un
aggravio del 15 per cento. Se si passa ad un dipendente con 10
anni e 9 mesi di anzianità ed un TFR maturato di 11.000 euro,
il prelievo passa da 1.565 a 1.899 euro, con un aggravio del
21,3 per cento. Aggravio ancor più pesante per un lavoratore
con 8 anni ed un mese di anzianità ed un TFR maturato di 7.993
euro, per il quale si passa da un prelievo di 1.161 euro nel
2002 a 1.422 euro quest'anno, con un aggravio del 22,4 per
cento. Aggravio più leggero invece per un lavoratore con 3
anni e 11 mesi di anzianità ed un TFR maturato di 5.221 euro:
si passa per lui da un prelievo di 922 euro nel 2002 ad un
prelievo di 1.059 euro quest'anno.
Nel complesso, secondo i calcoli del Ministero
dell'economia, l'aggravio riguarderà tutte le indennità di
fine rapporto il cui reddito annuale di riferimento risulti
minore di 31.855 euro. Il maggior gettito derivante dalla
tassazione del TFR viene stimato in 520 milioni di euro nel
2003, 468 nel 2004 e 312 nel 2005. La proiezione viene fatta
prendendo a base il fatto che nel 2002 dalle ritenute sulle
indennità di fine rapporto sono stati incassati 2.580 milioni
di euro, con una base imponibile ai fini del TFR di 12.900
milioni di euro.
E' interessante ai fini della valutazione degli effetti
perversi della nuova norma, qui di seguito indicare la
tassazione del TFR nel 2002 e 2003.
Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della
tassazione del TFR relativo ad un dipendente con un anno e 9
mesi di anzianità nel 2002 e nel 2003. Tutti i calcoli
riportati di seguito sono stati fatti dalla studio tributario
Galliano Mestre di Roma e diffusi dalla Agenzia ADN Kronos.
Gli importi sono in euro.
... (omissis) ...
Nella tabella che segue viene invece riportato il calcolo
della tassazione del TFR relativo ad un dipendente con 10 anni
e 9 mesi di anzianità nel 2002 e nel 2003.
... (omissis) ...
Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della
tassazione del TFR relativo ad un dipendente con 8 anni ed un
mese di anzianità nel 2002 e nel 2003.
... (omissis) ...
Nella tabella che segue viene, infine, riportato il
calcolo della tassazione del TFR relativo ad un dipendente con
3 anni e 11 mesi di anzianità nel 2002 e nel 2003.
... (omissis) ...
Come si può agevolmente costatare si tratta di una
"appropriazione indebita" che si realizza a partire dal 1^
gennaio sul TFR.
Per dare una dimensione dell'entità di questo indebito
arricchimento (1.456 milioni di euro in 4 anni, di cui ben 520
miliardi solo nel 2003) basti pensare che il blocco delle
pensioni di anzianità per un anno comporterebbe risparmi di
2.000 miliardi di lire, a fronte dei circa 3.000 miliardi per
l'aumento dell'aliquota sul TFR.
Il problema dell'esorbitante salasso sul TFR denunciato a
più riprese dai partiti dell'opposizione (con emendamenti,
interrogazioni, risoluzioni) ha avuto larga eco sugli organi
di stampa. Particolarmente significativa la denuncia apparsa
sul quotidiano IL TEMPO di Roma che domenica 15 giugno ha
titolato su otto colonne, in prima pagina, la scandalosa
vicenda fiscale in oggetto.
Contro l'aggravio di prelievo anche i sindacati hanno
chiesto un intervento del Governo. All'ADN Kronos il numero
due della UIL Adriano Musi ha affermato: "Serve una correzione
per eliminare la sperequazione che si è determinata. Non so se
si tratta di una svista. Comunque abbiamo chiesto al Governo
di correggerla e ci auguriamo che con la prossima finanziaria
sia eliminato l'aggravio in maniera retroattiva. Si tratta di
una sperequazione particolarmente antipatica in quanto avviene
soprattutto a danno dei redditi medio-bassi".
Più critico è stato il responsabile delle politiche
economiche della CGIL Beniamino Lapadula: "Il Governo ha
artatamente nascosto gli effetti sulla tassazione del TFR del
primo modulo della riforma Tremonti. Si tratta di effetti
rilevantissimi e consistenti che portano ad incrementi di
tassazione significativi. Si rivela sempre più falso il
messaggio che con la riforma nessuno ci avrebbe rimesso.
Riteniamo che la tassazione del TFR, assieme ad alcuni aggravi
per i pensionati, sia un punto dolente che il Governo deve
affrontare e risolvere".
Per il Segretario Confederale del CISL Pier Paolo Baretta
"è molto grave che il Governo non abbia ancora fornito una
risposta alle sollecitazioni dei sindacati sulla tassazione
del TFR. In effetti si registra una batosta fiscale per chi
sta andando in pensione. Se non si pone immediatamente rimedio
al problema anche tutta la manovra del trasferimento del TFR
ai fondi ne risulterà compromessa. Ci aspettiamo un intervento
urgente del Governo che elimini con effetto retroattivo
l'aggravio del prelievo".
Il problema della copertura del provvedimento è stato
risolto con l'indicazione di ricorrere alle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni in materia di emersione del
lavoro irregolare di cui all'articolo 1 della legge n.
383/2001.
La Commissione Bilancio, preso atto dei chiarimenti
forniti dal Governo, pur ritenendo "pienamente condivisibile
l'esigenza di estendere l'applicazione della clausola di
salvaguardia anche al trattamento di fine rapporto", ha
espresso parere contrario, ritenendo insufficiente la
copertura finanziaria.
Al riguardo si osserva che: la legge finanziaria 2003
prevede una riduzione generalizzata della tassazione IRPEF,
introducendo per il 2003 una clausola di salvaguardia qualora
per le singole fattispecie l'operazione di riforma si dovesse
rivelare svantaggiosa; non sono previste nuove entrate, a
seguito dell'introduzione della riforma fiscale; sarebbe
dunque singolare che una riforma fiscale che prevede tagli per
3,5 miliardi di euro fosse finanziata da un aumento
consistente sul TFR.
Alla luce di tali considerazioni i rappresentanti dei
gruppi presenti in Commissione Finanze hanno deciso in modo
unanime di dare mandato al relatore di riferire in Aula in
senso favorevole alla proposta in oggetto, riservando al
Comitato dei nove l'individuazione, anche sulla base di un
confronto con il Governo, di adeguate soluzioni tecniche ai
fini della copertura finanziaria.
Nell'auspicare un attento esame della proposta di legge in
oggetto, si sottolinea, conclusivamente, come una eventuale
approvazione della stessa da parte dell'Assemblea possa
rappresentare una operazione di equità, di coerenza e di
autentica salvaguardia dei redditi più bassi.
Giorgio BENVENUTO, Relatore.