XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3705-A




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame reca disposizioni dirette a modificare l'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), con specifico riferimento alla tassazione del trattamento di fine rapporto. Il richiamato articolo 2, al fine di evitare un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti per l'anno 2003, a seguito dell'attuazione del primo modulo della delega per la riforma fiscale (Collegato alla finanziaria 2002) prevede, al comma 3, l'applicazione di una clausola di salvaguardia. In sostanza, la citata legge prevede che se le imposte dovute per l'anno 2003 in base alle nuove disposizioni sono superiori a quelle determinate applicando quelle vigenti alla data del 31 dicembre 2002, il contribuente ha la facoltà di pagare l'IRPEF determinata sulla base di queste ultime. Per quanto riguarda, invece, i redditi assoggettati a tassazione separata, il comma 10 dell'articolo 2 stabilisce, limitatamente alla corresponsione di emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 16, del TUIR, che la nuova disciplina produce effetti per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004. La disposizione non fa, invece, riferimento al trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 16 del TUIR, relativamente ai quali la disciplina introdotta dall'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 trova, pertanto, applicazione sin dal 2003.
        La normativa vigente, oltre a comportare farraginosi meccanismi di calcolo, determina una penalizzazione ai danni dei soggetti che percepiscono un TFR di importo contenuto, in contraddizione con l'intento di tutelare i percettori di redditi bassi.
        Va sottolineato che la riforma fiscale adottata dal Governo con decorrenza dal 2003 è particolarmente gravosa per i pensionati, le famiglie ed i redditi più bassi. Giocano, infatti, sfavorevolmente per questa categoria di redditi la deduzione più bassa per i pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti (7.000 euro invece di 7.500, un milione delle vecchie lire in meno); il mix tra imposizione centrale e tassazione locale (addizionali regionali e comunali); la non considerazione delle famiglie monoreddito ai fini delle deduzioni (a parità di reddito è favorita la famiglia con più percettori di reddito).
        Le osservazioni anzidette trovano del resto conferma nel fatto che nei primi 5 mesi del corrente anno le entrate IRPEF sono aumentate, in presenza di un andamento del PIL prossimo allo zero ed in una situazione di stallo nell'occupazione e nei rinnovi contrattuali.
        La proposta di legge, inserendo un nuovo comma 10-bis all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2003, introduce una clausola di salvaguardia anche ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al momento della erogazione del trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del TUIR. Il nuovo comma 10-bis prevede infatti l'applicazione, al momento della erogazione del TFR, cioè nella fase di determinazione dell'IRPEF in via transitoria, dell'aliquota di imposta determinata in base alle disposizioni del TUIR vigenti al 31 dicembre 2002, se più favorevole.
        Va precisato che il TFR è assoggettato a tassazione separata. Ciò significa che non concorre a determinare l'imponibile IRPEF dell'anno in cui è percepito. Il meccanismo è abbastanza complesso e funziona in questo modo: anzitutto occorre distinguere l'importo maturato al 31 dicembre 2000 da quello maturato dal 1^ gennaio 2001. Dal 2001 è infatti partita la riforma della tassazione del TFR che ha introdotto una imposta sostitutiva dell'11 per cento. Fino al 2000 il TFR era accantonato in sospensione d'imposta.
        Per il calcolo si procede dividendo il totale degli importi maturati per gli anni di anzianità e moltiplicando il risultato per 12, si ottiene il cosiddetto "reddito annuale di riferimento", sul quale va calcolata l'imposta in base alla curva delle aliquote IRPEF vigente nell'anno in cui viene percepito il TFR. Dividendo l'imposta così calcolata per il reddito di riferimento si ottiene una aliquota media che va moltiplicata per la base imponibile, che si ottiene sottraendo all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000, 309,87 euro per ogni anno maturato di anzianità fino a tale data e sommandovi l'importo maturato dal 1^ gennaio 2001 depurato delle somme rivalutate. Sottraendo all'importo così ottenuto i 61,97 euro di detrazione spettanti per ogni anno successivo al 1^ gennaio 2001, si ottiene l'imposta che sarà versata dal sostituto d'imposta.
        Ma non è finita. La tassazione in via definitiva verrà in seguito effettuata dagli uffici finanziari che provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Gli uffici finanziari devono effettuare la riliquidazione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello 770 da parte del sostituto d'imposta.
        Con il nuovo sistema adottato con la legge finanziaria si determina una vera e propria batosta fiscale sul TFR a partire dal 1^ gennaio 2003: con il primo modulo della riforma varata dal Governo la tassazione sui redditi fino a 31.855 euro sarà più pesante con incrementi del prelievo fino al 20 per cento. Il maggior introito che arriva nelle casse dell'erario quest'anno è di circa 520 milioni di euro. I più penalizzati sono i lavoratori con redditi bassi per i quali l'aggravio sulla tassazione del TFR rischia di ridurre sensibilmente i vantaggi IRPEF sulla tassazione del reddito.
        A determinare l'aggravio di prelievo è la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito del primo modulo della riforma IRPEF, che ha portato l'aliquota del primo scaglione dal 18 al 23 per cento. Ora, per quanto riguarda il reddito, l'aumento di aliquota è stato in parte mitigato con la trasformazione e rimodulazione delle detrazioni d'imposta in deduzioni dall'imponibile e l'introduzione della c.d. "no tax area". Un meccanismo che non è stato previsto per il TFR che viene tassato separatamente, applicando all'imponibile determinato con un meccanismo molto complesso le aliquote IRPEF in vigore l'anno in cui viene percepito il TFR.
        In pratica, dunque, con il primo modulo della riforma per i redditi che rientrano nel primo scaglione si applica una aliquota maggiorata di 5 punti rispetto a quella che in vigore nel 2002. Tradotto in cifre, ciò significa che per un contribuente con un'anzianità lavorativa di un anno e 9 mesi e un TFR maturato di 2.314 euro, il prelievo sul TFR passa da 446,36 euro del 2002 a 509,88 euro di quest'anno, con un aggravio del 15 per cento. Se si passa ad un dipendente con 10 anni e 9 mesi di anzianità ed un TFR maturato di 11.000 euro, il prelievo passa da 1.565 a 1.899 euro, con un aggravio del 21,3 per cento. Aggravio ancor più pesante per un lavoratore con 8 anni ed un mese di anzianità ed un TFR maturato di 7.993 euro, per il quale si passa da un prelievo di 1.161 euro nel 2002 a 1.422 euro quest'anno, con un aggravio del 22,4 per cento. Aggravio più leggero invece per un lavoratore con 3 anni e 11 mesi di anzianità ed un TFR maturato di 5.221 euro: si passa per lui da un prelievo di 922 euro nel 2002 ad un prelievo di 1.059 euro quest'anno.
        Nel complesso, secondo i calcoli del Ministero dell'economia, l'aggravio riguarderà tutte le indennità di fine rapporto il cui reddito annuale di riferimento risulti minore di 31.855 euro. Il maggior gettito derivante dalla tassazione del TFR viene stimato in 520 milioni di euro nel 2003, 468 nel 2004 e 312 nel 2005. La proiezione viene fatta prendendo a base il fatto che nel 2002 dalle ritenute sulle indennità di fine rapporto sono stati incassati 2.580 milioni di euro, con una base imponibile ai fini del TFR di 12.900 milioni di euro.
        E' interessante ai fini della valutazione degli effetti perversi della nuova norma, qui di seguito indicare la tassazione del TFR nel 2002 e 2003.
        Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della tassazione del TFR relativo ad un dipendente con un anno e 9 mesi di anzianità nel 2002 e nel 2003. Tutti i calcoli riportati di seguito sono stati fatti dalla studio tributario Galliano Mestre di Roma e diffusi dalla Agenzia ADN Kronos. Gli importi sono in euro.


... (omissis) ...


        Nella tabella che segue viene invece riportato il calcolo della tassazione del TFR relativo ad un dipendente con 10 anni e 9 mesi di anzianità nel 2002 e nel 2003.


... (omissis) ...


        Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della tassazione del TFR relativo ad un dipendente con 8 anni ed un mese di anzianità nel 2002 e nel 2003.


... (omissis) ...
        Nella tabella che segue viene, infine, riportato il calcolo della tassazione del TFR relativo ad un dipendente con 3 anni e 11 mesi di anzianità nel 2002 e nel 2003.


... (omissis) ...


        Come si può agevolmente costatare si tratta di una "appropriazione indebita" che si realizza a partire dal 1^ gennaio sul TFR.
        Per dare una dimensione dell'entità di questo indebito arricchimento (1.456 milioni di euro in 4 anni, di cui ben 520 miliardi solo nel 2003) basti pensare che il blocco delle pensioni di anzianità per un anno comporterebbe risparmi di 2.000 miliardi di lire, a fronte dei circa 3.000 miliardi per l'aumento dell'aliquota sul TFR.
        Il problema dell'esorbitante salasso sul TFR denunciato a più riprese dai partiti dell'opposizione (con emendamenti, interrogazioni, risoluzioni) ha avuto larga eco sugli organi di stampa. Particolarmente significativa la denuncia apparsa sul quotidiano IL TEMPO di Roma che domenica 15 giugno ha titolato su otto colonne, in prima pagina, la scandalosa vicenda fiscale in oggetto.
        Contro l'aggravio di prelievo anche i sindacati hanno chiesto un intervento del Governo. All'ADN Kronos il numero due della UIL Adriano Musi ha affermato: "Serve una correzione per eliminare la sperequazione che si è determinata. Non so se si tratta di una svista. Comunque abbiamo chiesto al Governo di correggerla e ci auguriamo che con la prossima finanziaria sia eliminato l'aggravio in maniera retroattiva. Si tratta di una sperequazione particolarmente antipatica in quanto avviene soprattutto a danno dei redditi medio-bassi".
        Più critico è stato il responsabile delle politiche economiche della CGIL Beniamino Lapadula: "Il Governo ha artatamente nascosto gli effetti sulla tassazione del TFR del primo modulo della riforma Tremonti. Si tratta di effetti rilevantissimi e consistenti che portano ad incrementi di tassazione significativi. Si rivela sempre più falso il messaggio che con la riforma nessuno ci avrebbe rimesso. Riteniamo che la tassazione del TFR, assieme ad alcuni aggravi per i pensionati, sia un punto dolente che il Governo deve affrontare e risolvere".
        Per il Segretario Confederale del CISL Pier Paolo Baretta "è molto grave che il Governo non abbia ancora fornito una risposta alle sollecitazioni dei sindacati sulla tassazione del TFR. In effetti si registra una batosta fiscale per chi sta andando in pensione. Se non si pone immediatamente rimedio al problema anche tutta la manovra del trasferimento del TFR ai fondi ne risulterà compromessa. Ci aspettiamo un intervento urgente del Governo che elimini con effetto retroattivo l'aggravio del prelievo".
        Il problema della copertura del provvedimento è stato risolto con l'indicazione di ricorrere alle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 1 della legge n. 383/2001.
        La Commissione Bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, pur ritenendo "pienamente condivisibile l'esigenza di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia anche al trattamento di fine rapporto", ha espresso parere contrario, ritenendo insufficiente la copertura finanziaria.
        Al riguardo si osserva che: la legge finanziaria 2003 prevede una riduzione generalizzata della tassazione IRPEF, introducendo per il 2003 una clausola di salvaguardia qualora per le singole fattispecie l'operazione di riforma si dovesse rivelare svantaggiosa; non sono previste nuove entrate, a seguito dell'introduzione della riforma fiscale; sarebbe dunque singolare che una riforma fiscale che prevede tagli per 3,5 miliardi di euro fosse finanziata da un aumento consistente sul TFR.
        Alla luce di tali considerazioni i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione Finanze hanno deciso in modo unanime di dare mandato al relatore di riferire in Aula in senso favorevole alla proposta in oggetto, riservando al Comitato dei nove l'individuazione, anche sulla base di un confronto con il Governo, di adeguate soluzioni tecniche ai fini della copertura finanziaria.
        Nell'auspicare un attento esame della proposta di legge in oggetto, si sottolinea, conclusivamente, come una eventuale approvazione della stessa da parte dell'Assemblea possa rappresentare una operazione di equità, di coerenza e di autentica salvaguardia dei redditi più bassi.

Giorgio BENVENUTO, Relatore.




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