"10-bis. - Ai
fini della determinazione
dell'imposta da applicare al
trattamento di fine rapporto,
ai sensi del secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 17
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, si assume, se
pių favorevole, l'aliquota
determinata in base alle
disposizioni del medesimo
testo unico in vigore al 31
dicembre 2002".
2. Le disposizioni di cui
al comma 10-bis
dell'articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289,
introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si
applicano ai trattamenti di
fine rapporto liquidati a
decorrere dal 1^ gennaio
2003.
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