XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3705-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminata la proposta di legge C. 3705 recante disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto,

              rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" che il secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

              esaminata la proposta di legge C. 3705 recante disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto;

              premesso che:

                appare pienamente condivisibile l'esigenza di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002, anche al trattamento di fine rapporto;

                la predetta estensione consente, infatti, di evitare che l'avvio della riforma dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determini un aggravio, seppure in via provvisoria, del trattamento tributario relativo al trattamento di fine rapporto, soprattutto a carico dei percettori di redditi bassi;

              preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito all'entità dei maggiori oneri derivanti dal provvedimento;

              considerato che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 383 del 2001, ai sensi della vigente disciplina contabile, non appaiono utilizzabili per finalità di copertura, in quanto tali risorse, da un lato - come risulta dai chiarimenti del Governo - sono insufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento e dall'altro lato, risultano già vincolate dalla legislazione vigente alla realizzazione di altre finalità;

              rilevata comunque l'esigenza che la Commissione di merito individui una idonea clausola di copertura finanziaria, mediante la quale sia possibile reperire le necessarie risorse per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

          esprime:

PARERE CONTRARIO
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione Lavoro pubblico e privato,

              esaminata la proposta di legge n. 3705, nonché i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione finanze ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento;

              ritenendo degna di attenzione l'intenzione di tutelare i percettori di bassi redditi, con particolare riferimento a quelli che rientrano nel primo scaglione IRPEF;

              avendo verificato che - in base alla documentazione governativa - nel 2003 si verificherebbe "una perdita di gettito di competenza... pari a circa 520 milioni di euro annui", anche se destinata ad un graduale esaurimento, che si completerebbe nel 2007;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia modificata la copertura finanziaria recata dall'articolo 2, insufficiente dal punto di vista quantitativo.



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