XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3664-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame,
presentato alla Camera in data 8 febbraio 2003, reca la
conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15,
concernente misure di carattere finanziario finalizzate a far
fronte, con stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli
precedentemente disposti, agli interventi urgenti nei
territori colpiti da calamità naturali. La VIII Commissione
della Camera propone all'Assemblea l'adozione del
provvedimento, con alcune modificazioni apportate nel corso
dell'esame in sede referente.
1) Il testo del decreto-legge n. 15 del 2003.
Il testo del decreto-legge n. 15, nella versione
presentata alla Camera dei deputati, reca disposizioni in
materia di finanziamenti urgenti in favore di territori
colpiti da calamità naturali e in materia di attuazione
dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002
(procedure per l'attivazione dei finanziamenti destinati alle
attività di istruttoria e monitoraggio degli interventi
rientranti nel complesso del programma delle infrastrutture
strategiche).
Il comma 1 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della
protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui stipulati, dai soggetti competenti, allo scopo di
consentire la prosecuzione degli interventi e dell'opera di
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali.
L'ambito di applicazione della disposizione del decreto-legge
riguarda pertanto tutte le calamità naturali che abbiano
formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia
stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, senza alcuna
delimitazione temporale o geografica. Quest'ultima
disposizione, come è noto, attribuisce al Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, il potere di deliberare
lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla
natura degli eventi, qualora si verifichino "calamità
naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari". Per le finalità indicate, nel secondo periodo
del comma in esame vengono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003
e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2004. Nell'ultimo
periodo del comma 1, inoltre, sono elencati gli organismi con
i quali è possibile stipulare i mutui da parte dei soggetti
competenti, ai quali, a loro volta, verranno versati, da parte
del Dipartimento della protezione civile, sia i suddetti
contributi quindicennali, sia quelli disposti dal successivo
comma 2. Figurano in detto elenco: la Banca europea per gli
investimenti; la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; la
Cassa depositi e prestiti; i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. La disposizione, nel
fornire un'elencazione dei soggetti con i quali possono essere
contratti i mutui, presenta una certa innovatività, rispetto
alle altre analoghe e frequenti norme, tese a conseguire la
medesima finalità.
Il comma 2 dell'articolo 1 destina, per le stesse finalità
indicate al comma 1 (di prosecuzione degli interventi e di
ricostruzione) una parte, pari a 20 milioni di euro, del
limite di impegno per il 2003 che era stato autorizzato dalla
legge 1^ agosto 2002, n. 166 per la realizzazione del
programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
cosiddetta "legge-obiettivo" (legge n. 443 del 2001 e
conseguente delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001).
Il comma 3 dispone che con successive ordinanze di
protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del
1992, si provveda alla ripartizione dei limiti di impegno
indicati nei commi precedenti. Rispetto al dettato
dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, nel
comma in esame viene previsto che le ordinanze vengano emanate
sentite le amministrazioni interessate ed il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Il comma 3 stabilisce che una
quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse
disponibili sia destinata alle situazioni emergenziali
individuate da una serie definita di decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, indicando in particolare: i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31
ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza, rispettivamente, nel territorio della provincia di
Catania e di Campobasso; il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 novembre 2002, con il quale è stato
integrato il contenuto del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 31 ottobre, estendendo lo stato di
emergenza per gli eventi sismici che hanno interessato la
regione Molise anche al territorio della provincia di Foggia,
in seguito agli accertamenti effettuati che hanno evidenziato
la presenza di danni connessi a tali eventi anche in questa
provincia; il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre, con il quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, a seguito di
eccezionali interventi metereologici nelle seguenti regioni:
Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli
Venezia Giulia per gli eventi atmosferici verificatisi nei
mesi di novembre 2002.
Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge reca la
copertura finanziaria del comma 1, prevedendo che al relativo
onere si provveda, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Quanto ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, si rileva che,
avendo il decreto-legge già disposto uno storno di risorse dei
fondi destinati alle opere strategiche, le disposizioni sono
volte a dare attuazione ad alcune norme specifiche contenute
nell'articolo 13 della legge 1^ agosto 2002, n. 166
(cosiddetto "collegato infrastrutture e trasporti"), destinate
proprio a finanziare gli interventi previsti nel programma
delle infrastrutture strategiche varato con la legge n. 443
del 2001 (cosiddetto "legge obiettivo") e con la delibera CIPE
21 dicembre 2001, n. 121. Le norme contenute nei commi 5 e 6
sono riferite, anch'esse, ad una quota degli stanziamenti
complessivi recati dall'articolo 13 della legge n. 166, ma, in
questo caso, si tratta della quota destinata alle attività di
istruttoria e monitoraggio degli interventi rientranti nel
complesso del programma delle infrastrutture strategiche.
Il comma 6 dispone, inoltre, che le anticipazioni
effettuate, ai sensi del comma precedente, dalla Cassa
depositi e prestiti siano versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a capitoli di spesa da
istituire nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2) L'istruttoria in Commissione e le modifiche
proposte.
La VIII Commissione ha proceduto con estrema celerità
all'esame in sede referente del disegno di legge di
conversione del decreto-legge, ritenendo di apportarvi alcune
limitate e circoscritte modifiche, finalizzate ad una maggiore
definizione dell'ambito del provvedimento. In proposito,
appare essenziale riservare un apprezzamento per
l'atteggiamento adottato da tutti i gruppi in Commissione, i
quali, in un limitatissimo tempo e pur di fronte a legittime
divergenze su significative questioni di merito, hanno
comunque approfondito le tematiche di maggior rilievo
nell'istruttoria legislativa, consentendo peraltro di
concludere, come detto, in tempi molto rapidi l'esame in
Commissione.
Le modifiche proposte dalla VIII Commissione riguardano i
seguenti punti:
a) una migliore definizione degli aspetti
procedurali relativi alla portata della disposizione di cui al
comma 2, che prevede lo "storno", in favore degli interventi
per calamità naturali e per l'edilizia scolastica, di parte
dei fondi originariamente destinati all'attuazione della legge
n. 443 del 2001, cosiddetta "legge obiettivo";
b) l'inserimento, tra gli interventi cui è
destinato almeno il 60 per cento delle risorse complessive, di
una serie di territori colpiti da eventi calamitosi recenti,
che originariamente non erano esplicitamente ricompresi nel
testo del decreto-legge;
c) l'esatta definizione dell'ambito dei soggetti
beneficiari dei fondi residui, rispetto alla quota vincolata
all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al
punto precedente, comunque interessati dal verificarsi di
eventi calamitosi (in questo ambito, si è altresì previsto di
inserire gli interventi di completamento delle opere relative
ai territori di Umbria e Marche colpiti dal terremoto del
1997);
d) la specificazione della natura dei
provvedimenti (ordinanze) che dovranno definire ulteriori
procedure e modalità per l'utilizzo dei fondi stanziati dal
decreto-legge;
e) una modifica all'articolo 80, comma 59, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), finalizzata
a rettificare un'imprecisione sostanziale del testo, in
relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il Nord
Italia nel 2002;
f) un'ulteriore modifica al comma 6 dell'articolo
4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, destinata a
precisare misure in favore delle popolazioni colpite nell'anno
2000 da eventi calamitosi.
Con un apposito emendamento approvato dalla Commissione,
infine, è stato modificato il titolo del decreto-legge, al
fine di renderlo omogeneo e coerente con il suo contenuto,
recependo in tal senso anche le indicazioni fornite al
riguardo dal Comitato per la legislazione.
3) I pareri espressi.
La I Commissione ha espresso parere favorevole sul
provvedimento, mentre il Comitato per la legislazione ha
espresso un parere articolato in condizioni e osservazioni,
che sono state peraltro integralmente recepite, mediante
appositi emendamenti del relatore approvati nella seduta del
25 febbraio 2003. Non sono, invece, pervenuti, prima della
conclusione dell'esame in Commissione, i pareri della V
Commissione (Bilancio) e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
La VIII Commissione ha tuttavia dovuto concludere, ai
sensi dell'articolo 79, comma 1, del regolamento, l'esame in
sede referente del progetto di legge, che risultava iscritto
nel calendario dei lavori, in tempi utili per la sua
discussione in Assemblea.
4) Il testo della Commissione.
In conclusione, ribadendo quanto ricordato in precedenza,
al termine dell'esame in sede referente la VIII Commissione ha
deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione di un testo
modificato rispetto a quello presentato dal Governo. Per tutte
le ragioni esposte, dunque, si raccomanda all'Assemblea la
sollecita approvazione del provvedimento.
Tommaso FOTI, Relatore.