XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3664-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame, presentato alla Camera in data 8 febbraio 2003, reca la conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, concernente misure di carattere finanziario finalizzate a far fronte, con stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente disposti, agli interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali. La VIII Commissione della Camera propone all'Assemblea l'adozione del provvedimento, con alcune modificazioni apportate nel corso dell'esame in sede referente.

1) Il testo del decreto-legge n. 15 del 2003.

        Il testo del decreto-legge n. 15, nella versione presentata alla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di finanziamenti urgenti in favore di territori colpiti da calamità naturali e in materia di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 (procedure per l'attivazione dei finanziamenti destinati alle attività di istruttoria e monitoraggio degli interventi rientranti nel complesso del programma delle infrastrutture strategiche).
        Il comma 1 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui stipulati, dai soggetti competenti, allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. L'ambito di applicazione della disposizione del decreto-legge riguarda pertanto tutte le calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, senza alcuna delimitazione temporale o geografica. Quest'ultima disposizione, come è noto, attribuisce al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il potere di deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, qualora si verifichino "calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari". Per le finalità indicate, nel secondo periodo del comma in esame vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2004. Nell'ultimo periodo del comma 1, inoltre, sono elencati gli organismi con i quali è possibile stipulare i mutui da parte dei soggetti competenti, ai quali, a loro volta, verranno versati, da parte del Dipartimento della protezione civile, sia i suddetti contributi quindicennali, sia quelli disposti dal successivo comma 2. Figurano in detto elenco: la Banca europea per gli investimenti; la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; la Cassa depositi e prestiti; i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. La disposizione, nel fornire un'elencazione dei soggetti con i quali possono essere contratti i mutui, presenta una certa innovatività, rispetto alle altre analoghe e frequenti norme, tese a conseguire la medesima finalità.
        Il comma 2 dell'articolo 1 destina, per le stesse finalità indicate al comma 1 (di prosecuzione degli interventi e di ricostruzione) una parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno per il 2003 che era stato autorizzato dalla legge 1^ agosto 2002, n. 166 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta "legge-obiettivo" (legge n. 443 del 2001 e conseguente delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001).
        Il comma 3 dispone che con successive ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, si provveda alla ripartizione dei limiti di impegno indicati nei commi precedenti. Rispetto al dettato dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, nel comma in esame viene previsto che le ordinanze vengano emanate sentite le amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 3 stabilisce che una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili sia destinata alle situazioni emergenziali individuate da una serie definita di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, indicando in particolare: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, rispettivamente, nel territorio della provincia di Catania e di Campobasso; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002, con il quale è stato integrato il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre, estendendo lo stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno interessato la regione Molise anche al territorio della provincia di Foggia, in seguito agli accertamenti effettuati che hanno evidenziato la presenza di danni connessi a tali eventi anche in questa provincia; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, a seguito di eccezionali interventi metereologici nelle seguenti regioni: Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia per gli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre 2002.
        Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge reca la copertura finanziaria del comma 1, prevedendo che al relativo onere si provveda, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        Quanto ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, si rileva che, avendo il decreto-legge già disposto uno storno di risorse dei fondi destinati alle opere strategiche, le disposizioni sono volte a dare attuazione ad alcune norme specifiche contenute nell'articolo 13 della legge 1^ agosto 2002, n. 166 (cosiddetto "collegato infrastrutture e trasporti"), destinate proprio a finanziare gli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche varato con la legge n. 443 del 2001 (cosiddetto "legge obiettivo") e con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121. Le norme contenute nei commi 5 e 6 sono riferite, anch'esse, ad una quota degli stanziamenti complessivi recati dall'articolo 13 della legge n. 166, ma, in questo caso, si tratta della quota destinata alle attività di istruttoria e monitoraggio degli interventi rientranti nel complesso del programma delle infrastrutture strategiche.
        Il comma 6 dispone, inoltre, che le anticipazioni effettuate, ai sensi del comma precedente, dalla Cassa depositi e prestiti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a capitoli di spesa da istituire nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2) L'istruttoria in Commissione e le modifiche proposte.

        La VIII Commissione ha proceduto con estrema celerità all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ritenendo di apportarvi alcune limitate e circoscritte modifiche, finalizzate ad una maggiore definizione dell'ambito del provvedimento. In proposito, appare essenziale riservare un apprezzamento per l'atteggiamento adottato da tutti i gruppi in Commissione, i quali, in un limitatissimo tempo e pur di fronte a legittime divergenze su significative questioni di merito, hanno comunque approfondito le tematiche di maggior rilievo nell'istruttoria legislativa, consentendo peraltro di concludere, come detto, in tempi molto rapidi l'esame in Commissione.
        Le modifiche proposte dalla VIII Commissione riguardano i seguenti punti:

                a) una migliore definizione degli aspetti procedurali relativi alla portata della disposizione di cui al comma 2, che prevede lo "storno", in favore degli interventi per calamità naturali e per l'edilizia scolastica, di parte dei fondi originariamente destinati all'attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta "legge obiettivo";

                b) l'inserimento, tra gli interventi cui è destinato almeno il 60 per cento delle risorse complessive, di una serie di territori colpiti da eventi calamitosi recenti, che originariamente non erano esplicitamente ricompresi nel testo del decreto-legge;

                c) l'esatta definizione dell'ambito dei soggetti beneficiari dei fondi residui, rispetto alla quota vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al punto precedente, comunque interessati dal verificarsi di eventi calamitosi (in questo ambito, si è altresì previsto di inserire gli interventi di completamento delle opere relative ai territori di Umbria e Marche colpiti dal terremoto del 1997);

                d) la specificazione della natura dei provvedimenti (ordinanze) che dovranno definire ulteriori procedure e modalità per l'utilizzo dei fondi stanziati dal decreto-legge;

                e) una modifica all'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), finalizzata a rettificare un'imprecisione sostanziale del testo, in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel 2002;

                f) un'ulteriore modifica al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, destinata a precisare misure in favore delle popolazioni colpite nell'anno 2000 da eventi calamitosi.

        Con un apposito emendamento approvato dalla Commissione, infine, è stato modificato il titolo del decreto-legge, al fine di renderlo omogeneo e coerente con il suo contenuto, recependo in tal senso anche le indicazioni fornite al riguardo dal Comitato per la legislazione.

3) I pareri espressi.

        La I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso un parere articolato in condizioni e osservazioni, che sono state peraltro integralmente recepite, mediante appositi emendamenti del relatore approvati nella seduta del 25 febbraio 2003. Non sono, invece, pervenuti, prima della conclusione dell'esame in Commissione, i pareri della V Commissione (Bilancio) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
        La VIII Commissione ha tuttavia dovuto concludere, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del regolamento, l'esame in sede referente del progetto di legge, che risultava iscritto nel calendario dei lavori, in tempi utili per la sua discussione in Assemblea.

4) Il testo della Commissione.

        In conclusione, ribadendo quanto ricordato in precedenza, al termine dell'esame in sede referente la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione di un testo modificato rispetto a quello presentato dal Governo. Per tutte le ragioni esposte, dunque, si raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento.

Tommaso FOTI, Relatore.




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