XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3664-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3664,

              rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                all'articolo 1, commi 5 e 6, nella parte in cui si riferiscono agli stanziamenti disposti dall'articolo 13 della legge 1^ agosto 2002, n. 166 (c.d. "collegato infrastrutture e trasporti") per finanziare gli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche varato con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo") e con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, si coordinino tali disposizioni con quanto previsto dal titolo del provvedimento, che si riferisce all'adozione di misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità' naturali, eventualmente anche modificando il titolo stesso;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si fa riferimento al D.P.C.M. 31 gennaio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, si chiarisca la portata di tale riferimento normativo anche ai fini del precedente comma 1, dal momento che nella predetta Gazzetta Ufficiale risultano pubblicati, con la medesima data, tre D.P.C.M., tutti relativi alla dichiarazione dello stato di emergenza in varie località;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si autorizzano limiti di impegno per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza, si valuti l'opportunità di indicare quale sia l'ambito territoriale applicativo della disposizione in esame, rispetto alle località individuate con i D.P.C.M. di cui al successivo comma 3;

                all'articolo 1, comma 2, nella parte in cui si destina alle finalità di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), una quota parte del limite di impegno autorizzato dall'articolo 13, comma 1, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, si valuti l'opportunità di chiarire la portata applicativa della disposizione, dal momento che il citato articolo 80, comma 21, già prevede la possibilità di inserire, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi, mentre l'articolo 13, comma 1, della legge 1^ agosto 2002 n. 166 autorizza i correlativi limiti di impegno".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il nuovo testo del decreto-legge n. 15 del 2003 recante misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da calamità naturali,

              rilevato che il provvedimento da un lato reca alcune disposizioni che prevedono esclusivamente stanziamenti di risorse senza incidere sulla disciplina di specifiche materie e da un altro disposizioni che appaiono riconducibili alla materia "sistema contabile" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio Relazione Testo articoli
Testo del decreto legge