XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3664-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3664,
rilevato che il provvedimento in esame risulta
sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa
(ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 1, commi 5 e 6, nella parte in cui si
riferiscono agli stanziamenti disposti dall'articolo 13 della
legge 1^ agosto 2002, n. 166 (c.d. "collegato infrastrutture e
trasporti") per finanziare gli interventi previsti nel
programma delle infrastrutture strategiche varato con la legge
21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo") e con la
delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, si coordinino tali
disposizioni con quanto previsto dal titolo del provvedimento,
che si riferisce all'adozione di misure finanziarie per
consentire interventi urgenti nei territori colpiti da
calamità' naturali, eventualmente anche modificando il titolo
stesso;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si fa
riferimento al D.P.C.M. 31 gennaio 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, si chiarisca la
portata di tale riferimento normativo anche ai fini del
precedente comma 1, dal momento che nella predetta Gazzetta
Ufficiale risultano pubblicati, con la medesima data, tre
D.P.C.M., tutti relativi alla dichiarazione dello stato di
emergenza in varie località;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si
autorizzano limiti di impegno per fronteggiare le esigenze
derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che
abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza, si valuti
l'opportunità di indicare quale sia l'ambito territoriale
applicativo della disposizione in esame, rispetto alle
località individuate con i D.P.C.M. di cui al successivo comma
3;
all'articolo 1, comma 2, nella parte in cui si
destina alle finalità di ricostruzione nei territori colpiti
da calamità naturali, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (legge finanziaria 2003), una quota parte del limite di
impegno autorizzato dall'articolo 13, comma 1, della legge 1^
agosto 2002, n. 166, si valuti l'opportunità di chiarire la
portata applicativa della disposizione, dal momento che il
citato articolo 80, comma 21, già prevede la possibilità di
inserire, nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, gli
interventi straordinari di ricostruzione delle aree
danneggiate da eventi calamitosi, mentre l'articolo 13, comma
1, della legge 1^ agosto 2002 n. 166 autorizza i correlativi
limiti di impegno".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il nuovo testo del decreto-legge n. 15 del
2003 recante misure finanziarie per interventi nei territori
colpiti da calamità naturali,
rilevato che il provvedimento da un lato reca alcune
disposizioni che prevedono esclusivamente stanziamenti di
risorse senza incidere sulla disciplina di specifiche materie
e da un altro disposizioni che appaiono riconducibili alla
materia "sistema contabile" che l'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione demanda alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE