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| 1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli | 1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli |
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attivabili sulla base del
limite di impegno di cui al
comma 2, possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385. |
attivabili sulla base del
limite di impegno di cui al
comma 2, possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del
testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385. |
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2. In relazione a
quanto previsto dall'articolo
80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è
destinata alle medesime
finalità di cui al comma 1
una quota parte, pari a 20
milioni di euro, del limite
di impegno quindicennale
autorizzato per l'anno 2003
ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, della legge 1^
agosto 2002, n. 166. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui alla predetta
disposizione legislativa. |
2. Identico. |
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2-bis. Per
gli interventi da finanziare
con la quota di cui al comma
2, l'assegnazione delle
risorse avviene con le
modalità di cui ai commi 1 e
3. L'assegnazione delle
risorse agli interventi di
cui al periodo precedente
integra il programma di cui
alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, anche in deroga alle
procedure stabilite
dall'articolo 80, comma 21,
secondo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002. 2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. |
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3. Alla ripartizione
dei limiti di impegno di cui
ai commi 1 e 2 si provvede
con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, sentite le
Amministrazioni interessate
ed il Presidente della
Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano. Una quota non
inferiore al sessanta per
cento delle risorse
disponibili è destinata a
fronteggiare le esigenze
derivanti dalle situazioni
emergenziali di cui ai
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri in
data 29 e 31 ottobre 2002,
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4
novembre 2002, in data 8
novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 14 novembre
2002, in data 29 novembre
2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
288 del 9 dicembre 2002, e in
data 31 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2003. Le procedure e
le modalità per l'utilizzo
delle predette risorse sono
stabilite anche con ordinanze
presidenziali della medesima
natura. |
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 288 del 9 dicembre 2002, n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, nonché ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al periodo precedente è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997. Le procedure e le modalità per |
|
l'utilizzo delle predette
risorse sono stabilite con
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della citata legge n. 225 del
1992. |
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4. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a 38 milioni di
euro per l'anno 2003 e a 48
milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per gli anni 2003,
2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
4. Identico. |
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5. La quota dei
limiti d'impegno di cui
all'articolo 13, comma 1,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, da utilizzare per le
attività di istruttoria e
monitoraggio, come
individuata dal decreto
ministeriale previsto dal
medesimo articolo, è
assegnata alla Cassa depositi
e prestiti per il rimborso
delle anticipazioni che la
medesima è autorizzata a
concedere, alle condizioni
economiche e generali e nei
limiti fissati annualmente
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, per consentire
l'espletamento delle attività
di istruttoria e monitoraggio
di cui all'articolo 2, commi
3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. |
5. Identico. |
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6. Le anticipazioni
di cui al comma 5 sono
versate dalla Cassa depositi
e prestiti all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate su un
capitolo di nuova istituzione
delle pertinenti unità
previsionali di base dello
stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
6. Identico. |
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7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
7. Identico. |
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1. All'articolo 80,
comma 59, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le
parole: "a concorrere con
contributi in favore delle
regioni medesime che
contraggono mutui allo scopo"
sono sostituite dalle
seguenti: "ad erogare
contributi in favore delle
regioni medesime" e sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", che può
essere utilizzata anche per
fronteggiare ulteriori
esigenze di protezione
civile". |
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1. Il comma 6
dell'articolo 4 del
decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, è
sostituito dal seguente: "6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà |
|
in conseguenza degli
eventi calamitosi
dell'autunno 2000 è
assegnato, nell'ambito delle
risorse finanziarie
disponibili, un contributo a
fondo perduto fino al 60 per
cento per i beni mobili e
fino al 100 per cento per i
beni mobili registrati, fermo
restando il limite massimo
complessivo di 25.822,84 euro
per ciascun nucleo
familiare". |
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