XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3618-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge che si sottopone
all'Assemblea, nel testo modificato dalla XIV Commissione nel
corso dell'esame svolto in sede referente, è diretto a
consentire il regolare e tempestivo adeguamento della
Repubblica italiana all'ordinamento comunitario.
1. Ambito di intervento normativo.
La struttura del disegno di legge comunitaria per il 2003,
nel testo approvato dalla XIV Commissione al termine
dell'esame in sede referente sulla base della procedura
delineata dall'articolo 126-ter del regolamento della
Camera, riproduce lo schema consueto dei disegni di legge
comunitaria recando al Capo I (articoli da 1 a 5) le
disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli
obblighi comunitari e al Capo II (articoli da 6 a 19) le
disposizioni particolari di delega legislativa.
In particolare, la legge comunitaria per il 2003 - nel
testo modificato dalla Commissione - dispone il recepimento,
con altrettanti decreti legislativi, di 15 direttive (4 con
l'allegato A, e 11 con l'allegato B). A queste si aggiungono
ulteriori 38 direttive da recepire in via amministrativa da
parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome,
indicate nella relazione governativa al disegno di legge. Come
negli anni precedenti si conferma quindi la tendenza
all'aumento del numero delle direttive da recepire in via
amministrativa. Com'è noto, il Governo è altresì tenuto a
fornire, nella relazione al disegno di legge comunitaria,
altre informazioni di particolare rilevanza tra le quali, in
particolare, quelle relative allo stato di conformità
dell'ordinamento interno al diritto comunitario, allo stato
delle procedure d'infrazione, alle ragioni dell'eventuale
omesso inserimento delle direttive scadute o in scadenza, alla
legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie.
Tale obbligo viene adempiuto nel disegno di legge nel quale si
ricorda che sono in corso complessivamente 216 procedure
d'infrazione. Nella relazione si sottolinea invece che - come
d'altronde avvenuto per le precedenti leggi comunitarie - non
risultano disponibili i dati relativi alla legislazione
regionale attuativa delle direttive comunitarie.
Infine, per quanto riguarda l'elenco delle direttive che
non necessitano di provvedimenti di attuazione, la relazione
governativa indica una sola direttiva, la n. 2002/77/CE,
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica.
Per quanto attiene ai criteri specifici di delega, questi
sono presenti con riferimento all'articolo 11, per il
recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento
dei dati personali, all'articolo 12 per il riordino delle
disposizioni legislative in materia di tutela
dall'inquinamento acustico e l'attuazione della direttiva
2002/49/CE, all'articolo 15 per il recepimento della direttiva
2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e
donne nel lavoro nonché all'articolo 19, introdotto nel corso
dell'esame in sede referente, per il recepimento della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento. In particolare, quest'ultima
delega era prevista già dalla legge comunitaria per il 2002
(legge n. 14 del 2003) ma il relativo termine di scadenza è
venuto a termine senza che vi sia stata data attuazione: la
Commissione ha pertanto ritenuto opportuno inserire una nuova
delega al Governo.
Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge, i
primi cinque articoli contengono - come di consueto -
disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli
obblighi comunitari: tra questi, gli articoli 1 e 2
individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione
delle direttive contenute negli allegati A e B. Non è previsto
invece il recepimento di direttive con regolamento
delegificato. L'articolo 3 reca la delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa
mentre l'articolo 4 stabilisce il principio in base al quale
gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da
parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di
normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti
interessati sulla base di tariffe predeterminate. L'articolo 5
reca disposizioni per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie.
In proposito, giova soffermarsi su quanto previsto dal
comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale
prevede - come già nelle ultime leggi comunitarie - un
intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello
Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione
delle direttive: i decreti legislativi aventi ad oggetto le
materie rimesse alla competenza legislativa - concorrente o
residuale generale - delle regioni o delle province autonome
entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la prima normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della normativa comunitaria; esse perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data in entrata in vigore
della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge
statale. La norma, così formulata, persegue la duplice
finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze
legislative delineato dal nuovo articolo 117 della
Costituzione, nonché le competenze in materia di attuazione
degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma
dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo
Stato - attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto
espressamente dal medesimo quinto comma - uno strumento per
evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti
dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata
attuazione delle direttive da parte delle regioni e
conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre
l'Italia a procedure di infrazione.
L'eventuale adozione di decreti legislativi nelle materie
di competenza regionale viene configurata come uno strumento
dall'operatività eventuale, in quanto le norme dei decreti
sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che
alcune regioni non adottino proprie discipline attuative delle
direttive e a produrre effetti solo per le regioni che,
appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. In caso,
cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con
l'adozione dei decreti legislativi in parola, evita di
incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere
imputata dall'Unione europea. La natura cedevole delle norme
dei decreti medesimi consente in ogni caso alle regioni di
esercitare la propria potestà legislativa. La relazione
illustrativa al disegno di legge dà notizia della circostanza
che l'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è
stata favorevolmente considerata dalla Conferenza
Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di
decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite
dall'ultima legge comunitaria 2001 (n. 39 del 2002).
Tale meccanismo è stato adesso "istituzionalizzato"
nell'ambito del testo unificato degli abbinati progetti di
legge C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova, che
reca "norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari". Inoltre, nel precitato
testo elaborato dalla XIV Commissione, oltre a riprendere tale
meccanismo - ormai consolidato - per l'attuazione delle
direttive tramite l'adozione di decreti legislativi, se ne
prevede l'estensione anche ai casi di recepimento tramite lo
strumento regolamentare, in modo da assicurare una maggiore
agilità e tempestività per gli adempimenti agli obblighi
comunitari da parte della Repubblica italiana, pur nel
rispetto del riparto delle competenze disciplinato dal nuovo
titolo V, parte seconda, della Costituzione.
Quanto al contenuto dell'articolato del disegno di legge,
si ricorda che l'articolo 6 modifica alcuni dei requisiti per
l'accesso alla professione notarile - per superare la
procedura di infrazione 1996/4825 avviata dalla Commissione
delle Comunità europee - disponendo in particolare che accanto
al requisito della cittadinanza italiana è consentito quello
della cittadinanza di un altro paese comunque membro
dell'Unione e che accanto al requisito della laurea in
giurisprudenza rilasciata da un'Università italiana è ammesso
un titolo di studio superiore che sia riconosciuto
equipollente ai sensi della legge n. 148 del 2002. L'articolo
7 sopprime l'obbligo del rispetto dei vincoli di dose
stabiliti per le persone del pubblico attualmente previsto dal
decreto legislativo n. 187 del 2000 sulla disciplina della
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, nel
caso di esposizione di persone sane o di pazienti che
partecipano volontariamente a programmi di ricerca. Con la
soppressione prevista dall'articolo 7, il nuovo testo
dell'allegato III del decreto legislativo n. 187 del 2000
stabilisce che in assenza di un beneficio diretto la
giustificazione dell'esposizione deve essere particolarmente
accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. La
relazione di accompagnamento specifica che tale modifica è
volta a superare ogni possibile dubbio interpretativo, dopo
l'entrata in vigore dell'articolo 39 della legge n. 39 del
2002 (legge comunitaria 2001) che è intervenuto su tale
materia.
L'articolo 8 attribuisce nuove funzioni alle regioni ed
alle province autonome in materia di finanziamento delle
ispezioni e di controlli veterinari degli animali vivi e di
alcuni prodotti di origine animale. L'articolo 9, nel testo
modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene
- tramite un'autorizzazione al Governo a modificare il decreto
del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 in materia di
prodotti fitosanitari - sulla materia del rinnovo delle
autorizzazioni per la commercializzazione di prodotti
fitosanitari che contengono sostanze attive oggetto di esame
da parte della Commissione europea, prevedendo il richiamo ai
regolamenti che disciplinano i programmi di revisione su cui
sta lavorando la Commissione invece che a specifici
regolamenti, in tal modo rendendo possibile il richiamo
implicito ai provvedimenti successivamente adottati ed a
quelli che potrebbero esserlo in futuro. Nel medesimo articolo
si dispone che il Ministro della salute abbia la possibilità
di disporre che la Commissione consultiva - istituita in
particolare per la valutazione delle domande di registrazione
dei prodotti fitosanitari e attualmente costituita da 25
membri - possa avvalersi di esperti per un numero massimo di
50, fino a quando eserciti le proprie funzioni (ovvero fino
alla data di efficacia delle convenzioni che il Ministro della
salute potrà stipulare, in base ad una recente normativa, con
l'Istituto superiore di sanità o con altri istituti pubblici
per lo svolgimento di tutti i compiti di natura
tecnico-scientifica).
L'articolo 10 prevede l'estensione anche agli Stati membri
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (oltre che
agli Stati membri dell'Unione) della modifica introdotta con
la legge comunitaria 2002 relativa all'applicazione di una
somma ridotta da versare a titolo di cauzione per i casi di
violazione commessa con veicoli immatricolati nei predetti
Stati. Tale modifica è conseguente ad alcune osservazioni
formulate dalla Direzione generale giustizia e affari interni
della Commissione europea. L'articolo 11 detta criteri
specifici di delega e fissa il termine di sei mesi per il
recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento
dei dati personali ed alla tutela della privacy nel
settore delle comunicazioni elettroniche. La predetta
direttiva trae origine dalla necessità di adeguare la
normativa comunitaria al sempre più diffuso accesso ad
internet che, se da una parte apre nuove possibilità agli
utenti, al contempo rappresenta un potenziale pericolo per la
protezione dei loro dati personali e per la privacy dei
cittadini. Si segnala in proposito che, come evidenziato anche
nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, il
provvedimento di attuazione di tale direttiva dovrà essere
coordinato con la delega più generale prevista dall'articolo
41 della legge n. 166 del 2002 per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni.
L'articolo 12 detta criteri specifici di delega per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni
legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico e
per l'attuazione della direttiva 2002/49/CE. L'articolo 13,
modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente,
prevede che nei territori nei quali sia stato dichiarato lo
stato d'emergenza per eventi calamitosi sia possibile
escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale
(VIA) gli interventi disposti in via d'urgenza purchè siano
comunque rispettati alcuni adempimenti elencati al comma 2.
Viene comunque fatta eccezione - al comma 3 - per i casi dei
possibili impatti ambientali transfrontalieri cui si applica
una specifica convenzione.
L'articolo 14 reca una specifica modifica al decreto
legislativo n. 372 del 1999 al fine di prevedere che gli
impianti già esistenti che effettuano il recupero dei rifiuti
non pericolosi siano esclusi dall'ambito di applicazione del
predetto decreto legislativo e quindi dall'obbligo di
conseguire l'autorizzazione ambientale integrata. Nella
relazione di accompagnamento si specifica che tale modifica è
volta ad allineare tale previsione al dettato della direttiva
a causa della non corrispondenza della versione italiana con
quella inglese e francese.
L'articolo 15 detta criteri specifici di delega - che sono
stati in parte modificati ed integrati nel corso dell'esame in
sede referente - per il recepimento della direttiva 2002/73/CE
in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione
professionale e le condizioni di lavoro.
L'articolo 16 reca alcune puntuali modifiche al decreto
legislativo n. 28 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/35/CE in materia di esercizio in condizioni di sicurezza
di traghetti roll-on/roll-off (ovvero quelli che
consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli) e
di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea al
fine di "correggere alcune inesattezze che non comportano la
perfetta corrispondenza del testo di recepimento con la
direttiva", come evidenziato nella relazione di
accompagnamento.
L'articolo 17 interviene su una delle condizioni previste
dalla legge n. 49 del 1987 per il riconoscimento di idoneità
alle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo
sostituendo, per la costituzione delle ONG, il rinvio alla
legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione o
aderente all'Accordo sullo SEE a quello alle disposizioni del
codice civile in materia di associazioni. In tal modo si
dovrebbe conseguire, tra l'altro, la possibilità di un'ampia
collaborazione delle strutture nazionali preposte alle
attività di aiuto allo sviluppo con ONG di diritto e
insediamenti esteri. L'articolo 18 introduce nuove ipotesi di
autorizzazione al porto d'armi in territorio italiano
attualmente prevista per gli appartenenti alle forze di
polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato al seguito di
personalità dello Stato medesimo per soli fini di difesa.
L'estensione prevista dall'articolo 18 riguarda le forze di
polizia dei paesi dell'Unione europea o di altri paesi con cui
vi siano specifici accordi nell'ambito di servizi congiunti
con personale di polizia italiano. Si precisa altresì che agli
eventuali danni provocati dalle forze di polizia straniere
durante i predetti servizi si provvede osservando, se
compatibili, le previsioni dell'articolo 43 della Convenzione
Schengen. L'articolo 19, come già evidenziato in precedenza,
introduce una nuova delega al Governo per il recepimento della
direttiva 96/61/CE.
2. Il contenuto delle direttive.
Il disegno di legge comunitaria per il 2003 dispone il
recepimento di numerose direttive che intervengono su una
vasta serie di settori, quali la tutela dell'ambiente
(valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e
privati, inquinamento acustico, inquinamento dei veicoli); la
sanità (ispezioni e controlli veterinari, protezione contro le
radiazioni ionizzanti, sottoprodotti di origine animale); il
libero esercizio delle professioni e la tutela dei dati
personali (esercizio della professione di notaio, trattamento
dei dati personali nelle telecomunicazioni); la disciplina del
lavoro (parità di trattamento tra uomini e donne, esposizione
dei lavoratori a rischi da vibrazioni, insolvenza dei datori
di lavoro); la tutela dei consumatori e le norme per la
commercializzazione dei prodotti e dei servizi (etichettatura
dei prodotti alimentari, commercializzazione dei servizi
finanziari); i trasporti e le comunicazioni (sicurezza
marittima, modifiche al codice della strada, sicurezza dei
traghetti); i tributi e le finanze (in particolare l'IVA
ridotta nei settori ad alta intensità di lavoro);
l'agricoltura (principalmente i prodotti fitosanitari);
l'immigrazione, gli esteri e la sicurezza (disciplina contro
il favoreggiamento degli ingressi illegali, cooperazione allo
sviluppo, autorizzazioni alla detenzione di armi).
3. L'istruttoria legislativa svolta e il testo della
Commissione.
La XIV Commissione ha dedicato numerose sedute all'esame
del disegno di legge comunitaria per il 2003. In particolare,
dopo lo svolgimento di un'ampia ed articolata discussione di
carattere generale, la Commissione ha proceduto - come
previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento -
all'esame delle proposte emendative presentate direttamente
presso la Commissione nonché degli emendamenti approvati dalle
Commissioni di settore.
Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono
state apportate al disegno di legge originario talune
modifiche volte in particolare a prevedere il recepimento di
nuove direttive approvate dopo la presentazione del disegno di
legge e ad integrare i criteri specifici di delega relativi a
talune materie, soprattutto per quanto riguarda la direttiva
2002/73/CE sulla parità tra uomini e donne, che affronta temi
di particolare rilievo e delicatezza. Nel contempo, anche
tenendo conto di quanto evidenziato nel dibattito in
Commissione, sono state trasferite alcune direttive
dall'Allegato A all'Allegato B, in modo che le Commissioni
parlamentari possano esprimersi sui decreti legislativi di
attuazione, in considerazione dell'importanza dei temi
trattati, quali quelli della tutela della privacy nel
settore delle comunicazioni elettroniche e della sicurezza
marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi.
Inoltre, per quanto riguarda le modifiche apportate al
testo, giova segnalare come sia stato oggetto di particolare
approfondimento il contenuto dell'articolo 13, in materia di
valutazione di impatto ambientale, sul quale si è pervenuti ad
una nuova formulazione più coerente e condivisa nel corso
dell'esame in sede referente.
Una particolare attenzione andrà posta nel corso
dell'esame in Assemblea anche ad ulteriori aspetti emersi nel
corso dell'esame in sede referente. In particolare, come
evidenziato anche nel parere espresso dalla VI Commissione
Finanze, occorrerebbe chiarire se vi è la necessità di
inserire la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione
sulla vita nel disegno di legge comunitaria 2003, in
considerazione dei relativi termini di scadenza (17 novembre
2002 per una parte; 30 settembre 2003 per un'altra, 19 giugno
2004 per un'altra parte). Inoltre, come evidenziato anche nel
parere espresso dalla VIII Commissione Ambiente, occorrerà
valutare se inserire nel disegno di legge la direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia anche se il
relativo termine di scadenza è fissato al 2006. Infine,
all'articolo 9, dove si prevede la possibilità di incrementare
il numero dei componenti della Commissione consultiva,
attualmente composta da 25 membri, istituita in via prevalente
per valutare le domande di registrazione dei prodotti
fitosanitari, occorrerebbe chiarire i motivi di tale
incremento considerato che tale Commissione rientra tra quelle
inserite nella tabella C del decreto del Presidente della
Repubblica n. 608 del 1994, che aveva stabilito che per tali
organismi il numero dei componenti venisse di norma ridotto in
modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria, non sia
ammesso più di un rappresentante.
Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole
Commissioni di settore, appare utile segnalare, tra le altre,
le relazioni delle Commissioni Finanze ed Ambiente. In
particolare, quanto evidenziato dalla VI Commissione nel
proprio parere, sulla necessità di inserire una nuova delega
per il recepimento della direttiva 2000/26/CE in materia di RC
auto, risulta sostanzialmente superato dalla trasmissione alle
Camere dello schema di decreto legislativo di recepimento.
Inoltre, le Commissioni Lavoro ed Ambiente hanno approvato
emendamenti importanti che hanno consentito di arrivare
all'elaborazione di un testo più chiaro e condiviso in
particolare sugli attuali articoli 12 (in materia di tutela
dall'inquinamento acustico), 13 (relativo ai casi di
esclusione dalla VIA) e 15 (di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità
tra uomini e donne nel lavoro).
Per quanto concerne il parere espresso dal Comitato per la
legislazione, si ricorda che l'unica condizione in esso
contenuta è stata recepita con un emendamento del relatore che
ha riformulato gli originari articoli 9 e 10 del disegno di
legge così superando il rischio di una disarmonia delle fonti
e di una diversa "resistenza normativa" di eventuali modifiche
che fossero apportate al dPR n. 290 del 2001.
La XIV Commissione ha poi sostanzialmente recepito tutte
le osservazioni formulate dal Comitato; in particolare, in
merito alla seconda osservazione formulata, si ricorda che
l'articolo 17 comma 3 del decreto legislativo 190 del 2002
(attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge
obiettivo), richiamato dal Comitato, prevede che siano esclusi
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli
interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un
pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali
sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I
provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme
vigenti che garantiscono il diritto alla informazione
sull'intervento e sulla eventuale deroga. Tuttavia, mentre
tale previsione si inserisce nell'ambito della disciplina del
decreto legislativo n. 190 del 2002 sulla realizzazione delle
cosiddette "grandi opere", la disposizione introdotta nel
disegno di legge comunitaria fa riferimento - più in generale
- a tutti gli interventi attuati in presenza di una
dichiarazione dello stato di emergenza in seguito al
verificarsi di calamità naturali. La terza osservazione del
Comitato risulta recepita da un emendamento approvato dalla XI
Commissione - e poi riformulato con un emendamento del
relatore - che richiama espressamente la legge n. 125 del
1991. Infine, l'ultima osservazione del Comitato per la
legislazione è superata dalla nuova formulazione dell'articolo
9 approvata dalla Commissione.
4. Lo strumento della legge comunitaria.
L'utilità e l'importanza dello strumento della legge
comunitaria annuale è stata sottolineata dalla XIV Commissione
già a partire dall'indagine conoscitiva svolta nella scorsa
legislatura e confermata nel corso dell'esame delle proposte
di modifica della legge "La Pergola", in corso di esame
proprio in questo periodo. Non vi è infatti dubbio che la
legge comunitaria rimanga lo strumento principale per
l'attuazione del diritto comunitario.
In particolare, la legge comunitaria annuale ha tra i suoi
pregi anche quello di consentire una regia complessiva al
Parlamento in ordine alla trasposizione del diritto
comunitario nell'ordinamento nazionale attraverso le diverse
forme in cui questo avviene: questo è un pregio sicuramente da
conservare soprattutto nel momento in cui il decentramento
alle differenti forme di attuazione (Governo, regioni, parti
sociali) rischia di disperdere un processo che deve, al
contrario, avere una sua unitarietà.
Certamente tale strumento necessiterà di aggiornamenti in
connessione sia con la concreta attuazione del nuovo titolo V
della Costituzione, sia con il nuovo contesto istituzionale e
normativo che uscirà dalla Convenzione europea e dalla
conseguente riforma dei trattati. In questa direzione si sta
infatti lavorando presso la Commissione Politiche dell'Unione
europea.
Quanto al primo profilo bisognerà approfondire la tenuta
del meccanismo previsto ormai in tutte le ultime leggi
comunitarie con il comma 5 dell'articolo 1: quello cioè
dell'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte
dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni
nell'attuazione delle direttive le quali, in base alla
Costituzione, danno attuazione diretta al diritto comunitario
nelle materie di loro competenza. Questo meccanismo, infatti,
verrà inevitabilmente sottoposto ad una duplice pressione man
mano che le regioni cominceranno ad attrezzarsi a questo fine:
da un lato, infatti, si cercherà di evitare che attraverso
l'intervento preventivo dello Stato si attraggano materie
regionali nella competenza statale; dall'altro lato, occorrerà
chiarire le responsabilità in caso di mancato adempimento
degli obblighi comunitari nonché quelle connesse al pagamento
di eventuali sanzioni per inadempimento. Quanto al secondo
profilo è evidente che il processo di riforma costituzionale
europea avrà un diretto riflesso sulle fonti del diritto
comunitario e sulle modalità della trasposizione del diritto
comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri. Com'è
noto, infatti, sulla base delle risultanze del lavoro svolto
dai Gruppi di lavoro della Convenzione europea è stato
presentato dal Presidium un progetto di articolato del
nuovo trattato costituzionale che prevede, ai nuovi articoli
da 24 a 33, una semplificazione degli strumenti giuridici
dell'Unione - introducendo la distinzione tra atti legislativi
(legge europea e legge quadro europea) ed atti non legislativi
(regolamento europeo, decisione europea) - in modo da rendere
l'Unione stessa molto più vicina ed "intellegibile" ai
cittadini. Di tali aspetti occorrerà quindi tenere conto nel
prosieguo dei nostri lavori.
Giova inoltre ricordare come nel testo unificato degli
abbinati progetti di legge C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e
C. 3310 Bova, elaborato dalla XIV Commissione nel corso
dell'esame in sede referente, si intervenga - oltre che sulla
disciplina della fase ascendente - anche su quella della fase
discendente, con particolare riferimento al contenuto della
legge comunitaria ed al ruolo delle regioni e delle autonomie
locali. In particolare, oltre a prevedersi una disciplina
specifica per l'adozione di provvedimenti urgenti per
l'adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario -
nelle materie di competenza sia statale sia regionale - si
prevede che i decreti legislativi di attuazione di normative
comunitarie, compresi i testi unici di riordino, la cui delega
sia contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria
annuale, debbano essere adottati nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge
comunitaria, in modo da garantire una piena uniformità ed
omogeneità degli strumenti di trasposizione della normativa
comunitaria nell'ordinamento interno.
Il testo unificato interviene, inoltre, in merito
all'attuazione, da parte delle regioni e delle province
autonome, delle direttive comunitarie, tenendo conto del nuovo
riparto delle competenze legislative definito dal nuovo
articolo 117 della Costituzione. Nel contempo, sono dettate
disposizioni sulla sessione comunitaria della Conferenza
Stato-regioni - prevedendo che si riunisca con cadenza, almeno
semestrale - e sulla sessione comunitaria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. L'obiettivo è, infatti,
quello di arrivare a definire meccanismi di trasposizione
della normativa comunitaria nell'ordinamento interno che
consentano di assicurare un adeguamento tempestivo e corretto
da parte del nostro paese nel pieno rispetto del nuovo riparto
di competenze delineato dal nuovo Titolo quinto, parte
seconda, della Costituzione.
In conclusione, si raccomanda all'Assemblea la sollecita
approvazione del disegno di legge comunitaria 2003, al fine di
consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli
obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione
europea.
Andrea DI TEODORO, Relatore.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE