XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3618-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea, nel testo modificato dalla XIV Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente, è diretto a consentire il regolare e tempestivo adeguamento della Repubblica italiana all'ordinamento comunitario.


1. Ambito di intervento normativo.

        La struttura del disegno di legge comunitaria per il 2003, nel testo approvato dalla XIV Commissione al termine dell'esame in sede referente sulla base della procedura delineata dall'articolo 126-ter del regolamento della Camera, riproduce lo schema consueto dei disegni di legge comunitaria recando al Capo I (articoli da 1 a 5) le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e al Capo II (articoli da 6 a 19) le disposizioni particolari di delega legislativa.
        In particolare, la legge comunitaria per il 2003 - nel testo modificato dalla Commissione - dispone il recepimento, con altrettanti decreti legislativi, di 15 direttive (4 con l'allegato A, e 11 con l'allegato B). A queste si aggiungono ulteriori 38 direttive da recepire in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, indicate nella relazione governativa al disegno di legge. Come negli anni precedenti si conferma quindi la tendenza all'aumento del numero delle direttive da recepire in via amministrativa. Com'è noto, il Governo è altresì tenuto a fornire, nella relazione al disegno di legge comunitaria, altre informazioni di particolare rilevanza tra le quali, in particolare, quelle relative allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, allo stato delle procedure d'infrazione, alle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive scadute o in scadenza, alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie. Tale obbligo viene adempiuto nel disegno di legge nel quale si ricorda che sono in corso complessivamente 216 procedure d'infrazione. Nella relazione si sottolinea invece che - come d'altronde avvenuto per le precedenti leggi comunitarie - non risultano disponibili i dati relativi alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie.
        Infine, per quanto riguarda l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimenti di attuazione, la relazione governativa indica una sola direttiva, la n. 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
        Per quanto attiene ai criteri specifici di delega, questi sono presenti con riferimento all'articolo 11, per il recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali, all'articolo 12 per il riordino delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico e l'attuazione della direttiva 2002/49/CE, all'articolo 15 per il recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro nonché all'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, per il recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. In particolare, quest'ultima delega era prevista già dalla legge comunitaria per il 2002 (legge n. 14 del 2003) ma il relativo termine di scadenza è venuto a termine senza che vi sia stata data attuazione: la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno inserire una nuova delega al Governo.
        Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge, i primi cinque articoli contengono - come di consueto - disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari: tra questi, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Non è previsto invece il recepimento di direttive con regolamento delegificato. L'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa mentre l'articolo 4 stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate. L'articolo 5 reca disposizioni per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
        In proposito, giova soffermarsi su quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale prevede - come già nelle ultime leggi comunitarie - un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive: i decreti legislativi aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza legislativa - concorrente o residuale generale - delle regioni o delle province autonome entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la prima normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria; esse perdono comunque efficacia a decorrere dalla data in entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale. La norma, così formulata, persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo articolo 117 della Costituzione, nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato - attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma - uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione.
        L'eventuale adozione di decreti legislativi nelle materie di competenza regionale viene configurata come uno strumento dall'operatività eventuale, in quanto le norme dei decreti sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative delle direttive e a produrre effetti solo per le regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. In caso, cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con l'adozione dei decreti legislativi in parola, evita di incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere imputata dall'Unione europea. La natura cedevole delle norme dei decreti medesimi consente in ogni caso alle regioni di esercitare la propria potestà legislativa. La relazione illustrativa al disegno di legge dà notizia della circostanza che l'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dall'ultima legge comunitaria 2001 (n. 39 del 2002).
        Tale meccanismo è stato adesso "istituzionalizzato" nell'ambito del testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova, che reca "norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Inoltre, nel precitato testo elaborato dalla XIV Commissione, oltre a riprendere tale meccanismo - ormai consolidato - per l'attuazione delle direttive tramite l'adozione di decreti legislativi, se ne prevede l'estensione anche ai casi di recepimento tramite lo strumento regolamentare, in modo da assicurare una maggiore agilità e tempestività per gli adempimenti agli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, pur nel rispetto del riparto delle competenze disciplinato dal nuovo titolo V, parte seconda, della Costituzione.
        Quanto al contenuto dell'articolato del disegno di legge, si ricorda che l'articolo 6 modifica alcuni dei requisiti per l'accesso alla professione notarile - per superare la procedura di infrazione 1996/4825 avviata dalla Commissione delle Comunità europee - disponendo in particolare che accanto al requisito della cittadinanza italiana è consentito quello della cittadinanza di un altro paese comunque membro dell'Unione e che accanto al requisito della laurea in giurisprudenza rilasciata da un'Università italiana è ammesso un titolo di studio superiore che sia riconosciuto equipollente ai sensi della legge n. 148 del 2002. L'articolo 7 sopprime l'obbligo del rispetto dei vincoli di dose stabiliti per le persone del pubblico attualmente previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 sulla disciplina della protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, nel caso di esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca. Con la soppressione prevista dall'articolo 7, il nuovo testo dell'allegato III del decreto legislativo n. 187 del 2000 stabilisce che in assenza di un beneficio diretto la giustificazione dell'esposizione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. La relazione di accompagnamento specifica che tale modifica è volta a superare ogni possibile dubbio interpretativo, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 39 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) che è intervenuto su tale materia.
        L'articolo 8 attribuisce nuove funzioni alle regioni ed alle province autonome in materia di finanziamento delle ispezioni e di controlli veterinari degli animali vivi e di alcuni prodotti di origine animale. L'articolo 9, nel testo modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene - tramite un'autorizzazione al Governo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 in materia di prodotti fitosanitari - sulla materia del rinnovo delle autorizzazioni per la commercializzazione di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive oggetto di esame da parte della Commissione europea, prevedendo il richiamo ai regolamenti che disciplinano i programmi di revisione su cui sta lavorando la Commissione invece che a specifici regolamenti, in tal modo rendendo possibile il richiamo implicito ai provvedimenti successivamente adottati ed a quelli che potrebbero esserlo in futuro. Nel medesimo articolo si dispone che il Ministro della salute abbia la possibilità di disporre che la Commissione consultiva - istituita in particolare per la valutazione delle domande di registrazione dei prodotti fitosanitari e attualmente costituita da 25 membri - possa avvalersi di esperti per un numero massimo di 50, fino a quando eserciti le proprie funzioni (ovvero fino alla data di efficacia delle convenzioni che il Ministro della salute potrà stipulare, in base ad una recente normativa, con l'Istituto superiore di sanità o con altri istituti pubblici per lo svolgimento di tutti i compiti di natura tecnico-scientifica).
        L'articolo 10 prevede l'estensione anche agli Stati membri aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (oltre che agli Stati membri dell'Unione) della modifica introdotta con la legge comunitaria 2002 relativa all'applicazione di una somma ridotta da versare a titolo di cauzione per i casi di violazione commessa con veicoli immatricolati nei predetti Stati. Tale modifica è conseguente ad alcune osservazioni formulate dalla Direzione generale giustizia e affari interni della Commissione europea. L'articolo 11 detta criteri specifici di delega e fissa il termine di sei mesi per il recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche. La predetta direttiva trae origine dalla necessità di adeguare la normativa comunitaria al sempre più diffuso accesso ad internet che, se da una parte apre nuove possibilità agli utenti, al contempo rappresenta un potenziale pericolo per la protezione dei loro dati personali e per la privacy dei cittadini. Si segnala in proposito che, come evidenziato anche nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, il provvedimento di attuazione di tale direttiva dovrà essere coordinato con la delega più generale prevista dall'articolo 41 della legge n. 166 del 2002 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni. L'articolo 12 detta criteri specifici di delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico e per l'attuazione della direttiva 2002/49/CE. L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente, prevede che nei territori nei quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza per eventi calamitosi sia possibile escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) gli interventi disposti in via d'urgenza purchè siano comunque rispettati alcuni adempimenti elencati al comma 2. Viene comunque fatta eccezione - al comma 3 - per i casi dei possibili impatti ambientali transfrontalieri cui si applica una specifica convenzione.
        L'articolo 14 reca una specifica modifica al decreto legislativo n. 372 del 1999 al fine di prevedere che gli impianti già esistenti che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi siano esclusi dall'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo e quindi dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione ambientale integrata. Nella relazione di accompagnamento si specifica che tale modifica è volta ad allineare tale previsione al dettato della direttiva a causa della non corrispondenza della versione italiana con quella inglese e francese.
        L'articolo 15 detta criteri specifici di delega - che sono stati in parte modificati ed integrati nel corso dell'esame in sede referente - per il recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione professionale e le condizioni di lavoro.
        L'articolo 16 reca alcune puntuali modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/35/CE in materia di esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off (ovvero quelli che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli) e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea al fine di "correggere alcune inesattezze che non comportano la perfetta corrispondenza del testo di recepimento con la direttiva", come evidenziato nella relazione di accompagnamento.
        L'articolo 17 interviene su una delle condizioni previste dalla legge n. 49 del 1987 per il riconoscimento di idoneità alle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo sostituendo, per la costituzione delle ONG, il rinvio alla legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione o aderente all'Accordo sullo SEE a quello alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni. In tal modo si dovrebbe conseguire, tra l'altro, la possibilità di un'ampia collaborazione delle strutture nazionali preposte alle attività di aiuto allo sviluppo con ONG di diritto e insediamenti esteri. L'articolo 18 introduce nuove ipotesi di autorizzazione al porto d'armi in territorio italiano attualmente prevista per gli appartenenti alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato al seguito di personalità dello Stato medesimo per soli fini di difesa. L'estensione prevista dall'articolo 18 riguarda le forze di polizia dei paesi dell'Unione europea o di altri paesi con cui vi siano specifici accordi nell'ambito di servizi congiunti con personale di polizia italiano. Si precisa altresì che agli eventuali danni provocati dalle forze di polizia straniere durante i predetti servizi si provvede osservando, se compatibili, le previsioni dell'articolo 43 della Convenzione Schengen. L'articolo 19, come già evidenziato in precedenza, introduce una nuova delega al Governo per il recepimento della direttiva 96/61/CE.

2. Il contenuto delle direttive.

        Il disegno di legge comunitaria per il 2003 dispone il recepimento di numerose direttive che intervengono su una vasta serie di settori, quali la tutela dell'ambiente (valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati, inquinamento acustico, inquinamento dei veicoli); la sanità (ispezioni e controlli veterinari, protezione contro le radiazioni ionizzanti, sottoprodotti di origine animale); il libero esercizio delle professioni e la tutela dei dati personali (esercizio della professione di notaio, trattamento dei dati personali nelle telecomunicazioni); la disciplina del lavoro (parità di trattamento tra uomini e donne, esposizione dei lavoratori a rischi da vibrazioni, insolvenza dei datori di lavoro); la tutela dei consumatori e le norme per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi (etichettatura dei prodotti alimentari, commercializzazione dei servizi finanziari); i trasporti e le comunicazioni (sicurezza marittima, modifiche al codice della strada, sicurezza dei traghetti); i tributi e le finanze (in particolare l'IVA ridotta nei settori ad alta intensità di lavoro); l'agricoltura (principalmente i prodotti fitosanitari); l'immigrazione, gli esteri e la sicurezza (disciplina contro il favoreggiamento degli ingressi illegali, cooperazione allo sviluppo, autorizzazioni alla detenzione di armi).

3. L'istruttoria legislativa svolta e il testo della Commissione.

        La XIV Commissione ha dedicato numerose sedute all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2003. In particolare, dopo lo svolgimento di un'ampia ed articolata discussione di carattere generale, la Commissione ha proceduto - come previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento - all'esame delle proposte emendative presentate direttamente presso la Commissione nonché degli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore.
        Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono state apportate al disegno di legge originario talune modifiche volte in particolare a prevedere il recepimento di nuove direttive approvate dopo la presentazione del disegno di legge e ad integrare i criteri specifici di delega relativi a talune materie, soprattutto per quanto riguarda la direttiva 2002/73/CE sulla parità tra uomini e donne, che affronta temi di particolare rilievo e delicatezza. Nel contempo, anche tenendo conto di quanto evidenziato nel dibattito in Commissione, sono state trasferite alcune direttive dall'Allegato A all'Allegato B, in modo che le Commissioni parlamentari possano esprimersi sui decreti legislativi di attuazione, in considerazione dell'importanza dei temi trattati, quali quelli della tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche e della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
        Inoltre, per quanto riguarda le modifiche apportate al testo, giova segnalare come sia stato oggetto di particolare approfondimento il contenuto dell'articolo 13, in materia di valutazione di impatto ambientale, sul quale si è pervenuti ad una nuova formulazione più coerente e condivisa nel corso dell'esame in sede referente.
Una particolare attenzione andrà posta nel corso dell'esame in Assemblea anche ad ulteriori aspetti emersi nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, come evidenziato anche nel parere espresso dalla VI Commissione Finanze, occorrerebbe chiarire se vi è la necessità di inserire la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita nel disegno di legge comunitaria 2003, in considerazione dei relativi termini di scadenza (17 novembre 2002 per una parte; 30 settembre 2003 per un'altra, 19 giugno 2004 per un'altra parte). Inoltre, come evidenziato anche nel parere espresso dalla VIII Commissione Ambiente, occorrerà valutare se inserire nel disegno di legge la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia anche se il relativo termine di scadenza è fissato al 2006. Infine, all'articolo 9, dove si prevede la possibilità di incrementare il numero dei componenti della Commissione consultiva, attualmente composta da 25 membri, istituita in via prevalente per valutare le domande di registrazione dei prodotti fitosanitari, occorrerebbe chiarire i motivi di tale incremento considerato che tale Commissione rientra tra quelle inserite nella tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 1994, che aveva stabilito che per tali organismi il numero dei componenti venisse di norma ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria, non sia ammesso più di un rappresentante.
        Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole Commissioni di settore, appare utile segnalare, tra le altre, le relazioni delle Commissioni Finanze ed Ambiente. In particolare, quanto evidenziato dalla VI Commissione nel proprio parere, sulla necessità di inserire una nuova delega per il recepimento della direttiva 2000/26/CE in materia di RC auto, risulta sostanzialmente superato dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo di recepimento. Inoltre, le Commissioni Lavoro ed Ambiente hanno approvato emendamenti importanti che hanno consentito di arrivare all'elaborazione di un testo più chiaro e condiviso in particolare sugli attuali articoli 12 (in materia di tutela dall'inquinamento acustico), 13 (relativo ai casi di esclusione dalla VIA) e 15 (di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità tra uomini e donne nel lavoro).
        Per quanto concerne il parere espresso dal Comitato per la legislazione, si ricorda che l'unica condizione in esso contenuta è stata recepita con un emendamento del relatore che ha riformulato gli originari articoli 9 e 10 del disegno di legge così superando il rischio di una disarmonia delle fonti e di una diversa "resistenza normativa" di eventuali modifiche che fossero apportate al dPR n. 290 del 2001.
        La XIV Commissione ha poi sostanzialmente recepito tutte le osservazioni formulate dal Comitato; in particolare, in merito alla seconda osservazione formulata, si ricorda che l'articolo 17 comma 3 del decreto legislativo 190 del 2002 (attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo), richiamato dal Comitato, prevede che siano esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga. Tuttavia, mentre tale previsione si inserisce nell'ambito della disciplina del decreto legislativo n. 190 del 2002 sulla realizzazione delle cosiddette "grandi opere", la disposizione introdotta nel disegno di legge comunitaria fa riferimento - più in generale - a tutti gli interventi attuati in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza in seguito al verificarsi di calamità naturali. La terza osservazione del Comitato risulta recepita da un emendamento approvato dalla XI Commissione - e poi riformulato con un emendamento del relatore - che richiama espressamente la legge n. 125 del 1991. Infine, l'ultima osservazione del Comitato per la legislazione è superata dalla nuova formulazione dell'articolo 9 approvata dalla Commissione.

4. Lo strumento della legge comunitaria.

        L'utilità e l'importanza dello strumento della legge comunitaria annuale è stata sottolineata dalla XIV Commissione già a partire dall'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura e confermata nel corso dell'esame delle proposte di modifica della legge "La Pergola", in corso di esame proprio in questo periodo. Non vi è infatti dubbio che la legge comunitaria rimanga lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario.
        In particolare, la legge comunitaria annuale ha tra i suoi pregi anche quello di consentire una regia complessiva al Parlamento in ordine alla trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale attraverso le diverse forme in cui questo avviene: questo è un pregio sicuramente da conservare soprattutto nel momento in cui il decentramento alle differenti forme di attuazione (Governo, regioni, parti sociali) rischia di disperdere un processo che deve, al contrario, avere una sua unitarietà.
        Certamente tale strumento necessiterà di aggiornamenti in connessione sia con la concreta attuazione del nuovo titolo V della Costituzione, sia con il nuovo contesto istituzionale e normativo che uscirà dalla Convenzione europea e dalla conseguente riforma dei trattati. In questa direzione si sta infatti lavorando presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.
        Quanto al primo profilo bisognerà approfondire la tenuta del meccanismo previsto ormai in tutte le ultime leggi comunitarie con il comma 5 dell'articolo 1: quello cioè dell'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive le quali, in base alla Costituzione, danno attuazione diretta al diritto comunitario nelle materie di loro competenza. Questo meccanismo, infatti, verrà inevitabilmente sottoposto ad una duplice pressione man mano che le regioni cominceranno ad attrezzarsi a questo fine: da un lato, infatti, si cercherà di evitare che attraverso l'intervento preventivo dello Stato si attraggano materie regionali nella competenza statale; dall'altro lato, occorrerà chiarire le responsabilità in caso di mancato adempimento degli obblighi comunitari nonché quelle connesse al pagamento di eventuali sanzioni per inadempimento. Quanto al secondo profilo è evidente che il processo di riforma costituzionale europea avrà un diretto riflesso sulle fonti del diritto comunitario e sulle modalità della trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri. Com'è noto, infatti, sulla base delle risultanze del lavoro svolto dai Gruppi di lavoro della Convenzione europea è stato presentato dal Presidium un progetto di articolato del nuovo trattato costituzionale che prevede, ai nuovi articoli da 24 a 33, una semplificazione degli strumenti giuridici dell'Unione - introducendo la distinzione tra atti legislativi (legge europea e legge quadro europea) ed atti non legislativi (regolamento europeo, decisione europea) - in modo da rendere l'Unione stessa molto più vicina ed "intellegibile" ai cittadini. Di tali aspetti occorrerà quindi tenere conto nel prosieguo dei nostri lavori.
        Giova inoltre ricordare come nel testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova, elaborato dalla XIV Commissione nel corso dell'esame in sede referente, si intervenga - oltre che sulla disciplina della fase ascendente - anche su quella della fase discendente, con particolare riferimento al contenuto della legge comunitaria ed al ruolo delle regioni e delle autonomie locali. In particolare, oltre a prevedersi una disciplina specifica per l'adozione di provvedimenti urgenti per l'adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario - nelle materie di competenza sia statale sia regionale - si prevede che i decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie, compresi i testi unici di riordino, la cui delega sia contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, debbano essere adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria, in modo da garantire una piena uniformità ed omogeneità degli strumenti di trasposizione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno.
        Il testo unificato interviene, inoltre, in merito all'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle direttive comunitarie, tenendo conto del nuovo riparto delle competenze legislative definito dal nuovo articolo 117 della Costituzione. Nel contempo, sono dettate disposizioni sulla sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni - prevedendo che si riunisca con cadenza, almeno semestrale - e sulla sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'obiettivo è, infatti, quello di arrivare a definire meccanismi di trasposizione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno che consentano di assicurare un adeguamento tempestivo e corretto da parte del nostro paese nel pieno rispetto del nuovo riparto di competenze delineato dal nuovo Titolo quinto, parte seconda, della Costituzione.
        In conclusione, si raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2003, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Andrea DI TEODORO, Relatore.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE




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