XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3618-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3618,
rilevata positivamente la disposizione contenuta
all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, e nel rinvio di cui
all'articolo 5, comma 3, circa la necessaria indicazione, nei
decreti legislativi di attuazione, della natura sostitutiva e
cedevole delle disposizioni in essi contenute, rispetto alla
nuova ripartizione delle competenze legislative successiva
all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della
Costituzione, anche in considerazione del fatto che l'esigenza
di individuare chiaramente il carattere sostitutivo delle
disposizioni di attuazione era già stata segnalata dal
Comitato in occasione dell'esame del disegno di legge
comunitaria per il 2001 e per il 2002 ed è recepita dai
progetti di legge di modifica della legge 9 marzo 1989 n. 86 e
dal disegno di legge C. 3590, di adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,
rilevato che il ricorso alla tecnica della novellazione
non è sempre coerente con quanto prescritto dalla Circolare
del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti di
Camera e Senato dell'aprile 2001 (in particolare, agli artt.
6, 15 e 17),
rilevato infine che, in ragione delle probabili modifiche
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 contenute
nel disegno di legge C. 2579, dovrebbe valutarsi l'effettiva
portata dei rinvii alla predetta norma, anche in relazione
agli strumenti di riordino normativo da essa prefigurati (in
particolare, all'articolo 5, comma 1), pur necessari, dato che
la varietà delle materie trattate nel disegno di legge,
discendente direttamente dalla natura della legge comunitaria,
può determinare situazioni di difficile conoscibilità delle
norme per i destinatari delle stesse,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli artt. 9 e 10, nella parte in cui recano modifiche
agli artt. 10 e 39 del D.P.R 23 aprile 2001, n. 290, si
sopprimano ovvero si riformulino in altro modo le predette
disposizioni, in quanto volte a novellare impropriamente un
atto normativo di rango regolamentare; tale modalità di
intervento sulla normativa secondaria, infatti, risulta, in
contrasto con quanto disposto dalla circolare dei Presidenti
della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio
dell'aprile 2001, punto 3, lett. e), laddove vieta di
intervenire con fonti di rango primario per modificare fonti
secondarie al fine di non creare un differente grado di
resistenza di queste rispetto ad eventuali modifiche
successive.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
ribadendo i rilievi già formulati in occasione
dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2002 (in
particolare all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed
f)), si osserva che:
1) all'articolo 12, nella parte in cui si dettano
appositi principi e criteri direttivi per il recepimento della
direttiva 2002/58/CE, entrata in vigore il 31 luglio 2002 e
che integra il quadro normativo delle "comunicazioni
elettroniche", si valuti l'opportunità di coordinare la
disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 41
della legge 1^ agosto 2002, n. 166 (c.d. "collegato
infrastrutture e trasporti"), il quale delega, a sua volta, il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
telecomunicazioni, con specifico riferimento ad alcune
direttive espressamente indicate nonché alle altre "approvate
entro il termine di esercizio della delega", dettando
anch'esso principi e criteri direttivi per il citato
riassetto;
2) all'articolo 14, nella parte in cui si recepisce
l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE in
materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), si
valuti l'opportunità di coordinare quanto disposto dal comma 1
(ovvero l'esclusione dalla procedura di V.I.A. degli
interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5,
commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali
sia stato dichiarato lo stato di emergenza), con l'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
il quale già prevede analoga esclusione;
3) all'articolo 16, comma 1, lettera c), nella parte in
cui si assicura la garanzia della tutela giurisdizionale e
risarcitoria per i casi di lesione della parità di
trattamento, si valuti l'opportunità di coordinare la
disposizione con quanto previsto dall'articolo 4 della legge
10 aprile 1991, n. 125, che prevede la tutela giurisdizionale
nei casi di discriminazione;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 9, nella parte in cui si prevede un
decreto del Ministro della salute relativo alla disciplina di
alcuni aspetti della composizione della Commissione consultiva
per i prodotti fitosanitari, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di precisare la natura del provvedimento, stabilendo che esso
sia adottato sotto forma di regolamento, qualora abbia natura
normativa, ai sensi della circolare dei Presidenti della
Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile
2001, punto 2, lett. e), e punto 12.
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge C. 3618 "Legge comunitaria 2003",
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno
di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- legge comunitaria 2003",
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno
di legge comunitaria C. 3618: "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2003";
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il disegno
di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- Legge comunitaria 2003" (C. 3618);
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2003 (A.C.
3618);
1. per quanto riguarda i profili di merito,
delibera di riferire favorevolmente sul disegno di
legge, per le parti di competenza;
2. per quanto riguarda i profili finanziari,
premesso che:
la clausola di copertura finanziaria prevista
dall'articolo 2, comma 1, lettera d), che dispone la
destinazione del Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie al finanziamento degli oneri recati dal presente
provvedimento per un ammontare non superiore a 50 milioni di
euro, appare conforme alle indicazioni contenute nell'ordine
del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occasione
dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno
2001 ed accettato dal Governo nella seduta dell'Assemblea del
20 febbraio 2002;
la tabella D della legge n. 289 del 2002 (legge
finanziaria 2003) reca un apposito stanziamento, pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
volto al rifinanziamento della legge n. 86 del 1989, destinato
a provvedere alle esigenze finanziarie derivanti
dall'attuazione della legge comunitaria;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2003;
sottolineata la necessità di porre in essere tutte le
azioni utili a diminuire il numero, ancora particolarmente
elevato, di procedure di infrazione alle disposizioni in tema
di mercato interno aperte nei confronti dell'Italia, in
particolare attraverso un attento monitoraggio dei
procedimenti normativi in corso sia a livello parlamentare sia
in ambito governativo, al fine di raggiungere l'obiettivo,
fissato dalla Commissione europea, di ridurre del 10 per cento
entro il giugno 2003 il numero delle procedure di infrazione
in essere;
rilevato come, sebbene il tasso di recepimento delle
direttive comunitarie da parte dell'Italia risulti ormai
sostanzialmente in linea con la media dell'Unione europea, tra
le direttive inserite in precedenti leggi comunitarie ne
risultino non ancora attuate 116, di cui 67 già scadute, tra
le quali si segnala, negli ambiti di competenza della
Commissione finanze, la direttiva 2000/26/CE, concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione RC auto, per la quale risulta aperta
una procedura di infrazione;
evidenziato, altresì, come nel disegno di legge non
risulti inserita la direttiva 2002/83/CE, relativa
all'assicurazione sulla vita, i cui termini di recepimento
risultano, per alcune disposizioni, già scaduti, mentre per
altre sono in scadenza nel 2003 e nel 2004;
rilevata la necessità di concludere nei tempi stabiliti
il processo di integrazione dei mercati europei dei servizi
finanziari, al fine di garantire ai consumatori una più ampia
possibilità di scelta ed un più elevato livello di
competitività, e per cogliere appieno le notevoli possibilità
di sviluppo che la nascita di un mercato integrato europeo del
settore potrebbe offrire, anche in termini occupazionali, alle
economie degli Stati membri;
sottolineata la significativa importanza delle
disposizioni contenute nella direttiva 2002/65/CE, che estende
la tutela giuridica offerta dall'ordinamento comunitario in
favore dei consumatori anche ai contratti a distanza relativi
a servizi finanziari;
valutata positivamente l'opportunità, prevista dalla
direttiva 2002/92/CE, di consentire agli Stati membri una
proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta su taluni
servizi ad alta intensità di manodopera, sia per il rilievo
sociale di alcuni dei servizi ammissibili all'agevolazione,
sia per l'impatto positivo che tali misure hanno determinato
sull'economia nel corso degli anni passati;
rilevato come l'attuazione della direttiva 2002/94/CE,
relativa alla mutua assistenza per il recupero di crediti
derivanti da contributi, dazi e imposte, consentirà di
rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le
amministrazioni competenti degli Stati membri, migliorando in
tal modo la qualità complessiva delle prestazioni fornite
dalla pubblica amministrazione;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere
dall'Allegato A la direttiva 2002/92/CE, relativa all'aliquota
IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, le cui
previsioni risultano sostanzialmente già recepite
dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge
finanziaria per il 2003), il quale interviene sulla medesima
materia, prevedendo la proroga fino al 30 settembre 2003
dell'aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni di
assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili, nonché
per le prestazioni relative agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio a destinazione abitativa privata.
RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge Comunitaria per il
2003;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618, concernente
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003";
considerato positivamente che l'articolo 13 contiene
una delega al Governo per l'emanazione di un decreto
legislativo che adegua la normativa nazionale alle
disposizioni comunitarie in materia di tutela
dell'inquinamento acustico;
rilevato peraltro che il termine per l'esercizio della
citata delega appare particolarmente ampio;
osservato altresì che l'articolo 14 dispone il
recepimento dell'articolo 2, comma 3, della direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale,
che prevede - in via generale - che gli Stati membri, in casi
eccezionali, possano esentare in tutto o in parte progetti
specifici dall'applicazione della procedura di VIA
prescrivendo, in tali casi, particolari adempimenti;
rilevato inoltre che il medesimo articolo 14, al comma
1, prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale degli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 per i quali - a seguito di calamità naturale -
sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, creando pertanto
una fattispecie che necessita delle massime cautele
possibili;
considerato che l'articolo 15 introduce una modifica
alla legislazione vigente in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
osservato infine che appare opportuno recepire la
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
che detta importanti disposizioni sul rendimento energetico
nell'edilizia;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 13, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di definire un termine più ristretto per
l'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della
Direttiva in materia di tutela dell'inquinamento acustico, che
possa essere compatibile con il termine disposto dalla
Direttiva medesima;
b) all'articolo 14, si consideri l'eventualità di
definire ulteriori cautele in ordine alle fattispecie di cui
al comma 1, relative all'esclusione dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale per gli interventi di
emergenza;
c) valuti infine la Commissione di merito
l'opportunità di prevedere che sia recepita, entro il 31
gennaio 2004, la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE
ART. 1.
All'allegato A, sopprimere la seguente voce:
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale
Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente
voce:
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale
ART. 13.
Al comma 1, sostituire le parole da diciotto mesi
fino a presente legge con le seguenti: il 30
giugno 2004.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le
seguenti:
a-bis) dare piena e coerente attuazione alla
citata direttiva comunitaria, al fine di garantire elevati
livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo
la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sia sui
mercati nazionali che comunitari;
a-ter) salvaguardare le azioni già poste in
essere dalle autorità locali e dalle imprese e per
l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
ART. 14.
Al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:
Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti
al rilascio delle autorizzazioni devono comunque assicurare i
seguenti adempimenti:
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2003", per le parti di propria competenza;
constatato che l'articolo 11, in esecuzione della
sentenza 19 marzo 2002 della Corte di giustizia delle Comunità
europee, reca specifiche disposizioni in materia di sanzioni
conseguenti a violazioni commesse con veicoli immatricolati
all'estero o muniti di targa EE;
rilevato che l'articolo 12 enuclea specifici criteri di
delega per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE in tema
di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche;
atteso che l'articolo 17 apporta puntuali modifiche al
decreto legislativo n. 28 del 2 febbraio 2001, recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE, in materia di esercizio
in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off
e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
preso atto che per il recepimento della direttiva
2002/24/CE, concernente la sicurezza marittima e la
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, è previsto
il conferimento di una delega al Governo,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria per il 2003);
rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in
questi anni uno strumento adeguato ai fini del recepimento del
diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, con
potenzialità che possono essere ulteriormente valorizzate;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618 (legge comunitaria
per il 2003);
ritenuto che l'articolo 16, recante una delega al Governo
per il recepimento della direttiva 2002/73/CE (la quale
modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del
principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla formazione professionale e le condizioni di lavoro), nel
dettare i criteri e i principi direttivi si conformi alla
direttiva;
ritenuto pertanto che, alla lettera b), opportunamente si
richiede alla persona che si ritiene offesa una decisa
reazione ai comportamenti sgraditi perché questi possano
configurarsi come molestie, in modo da evitare abusi
strumentali della protezione apprestata dall'ordinamento;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
a condizione che siano recepiti gli emendamenti
allegati.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XI COMMISSIONE
ART. 16.
Al comma 1, sostituire le parole: e di apportare le
necessarie modifiche con le seguenti: apportando le
modifiche strettamente necessarie e dopo le parole: alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro,
aggiungere le seguenti: facendo salve le disposizioni
vigenti compatibili con la direttiva n. 73 del 2002.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione
aggiungere le seguenti:, le promozioni.
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola:
inequivocabilmente.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia
pubblici che privati aggiungere le seguenti: nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903,.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la
seguente:
c-bis) attuare quanto previsto dal paragrafo 3)
dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter,
8-quater e 8-quinquies della direttiva 2002/73/CE,
tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli
15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10
aprile 1991, n. 125 e della disciplina relativa alla
istituzione degli organismi di parità;.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il disegno
di legge C. 3618 Governo "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2003"
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno
di legge C. 3618 Governo, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
2003";
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE