XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3618-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 3618,

          rilevata positivamente la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, e nel rinvio di cui all'articolo 5, comma 3, circa la necessaria indicazione, nei decreti legislativi di attuazione, della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute, rispetto alla nuova ripartizione delle competenze legislative successiva all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, anche in considerazione del fatto che l'esigenza di individuare chiaramente il carattere sostitutivo delle disposizioni di attuazione era già stata segnalata dal Comitato in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001 e per il 2002 ed è recepita dai progetti di legge di modifica della legge 9 marzo 1989 n. 86 e dal disegno di legge C. 3590, di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

          rilevato che il ricorso alla tecnica della novellazione non è sempre coerente con quanto prescritto dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti di Camera e Senato dell'aprile 2001 (in particolare, agli artt. 6, 15 e 17),

          rilevato infine che, in ragione delle probabili modifiche dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 contenute nel disegno di legge C. 2579, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata dei rinvii alla predetta norma, anche in relazione agli strumenti di riordino normativo da essa prefigurati (in particolare, all'articolo 5, comma 1), pur necessari, dato che la varietà delle materie trattate nel disegno di legge, discendente direttamente dalla natura della legge comunitaria, può determinare situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse,

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli artt. 9 e 10, nella parte in cui recano modifiche agli artt. 10 e 39 del D.P.R 23 aprile 2001, n. 290, si sopprimano ovvero si riformulino in altro modo le predette disposizioni, in quanto volte a novellare impropriamente un atto normativo di rango regolamentare; tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, infatti, risulta, in contrasto con quanto disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 3, lett. e), laddove vieta di intervenire con fonti di rango primario per modificare fonti secondarie al fine di non creare un differente grado di resistenza di queste rispetto ad eventuali modifiche successive.


          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              ribadendo i rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2002 (in particolare all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed f)), si osserva che:

              1) all'articolo 12, nella parte in cui si dettano appositi principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2002/58/CE, entrata in vigore il 31 luglio 2002 e che integra il quadro normativo delle "comunicazioni elettroniche", si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 41 della legge 1^ agosto 2002, n. 166 (c.d. "collegato infrastrutture e trasporti"), il quale delega, a sua volta, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni, con specifico riferimento ad alcune direttive espressamente indicate nonché alle altre "approvate entro il termine di esercizio della delega", dettando anch'esso principi e criteri direttivi per il citato riassetto;

              2) all'articolo 14, nella parte in cui si recepisce l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), si valuti l'opportunità di coordinare quanto disposto dal comma 1 (ovvero l'esclusione dalla procedura di V.I.A. degli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza), con l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale già prevede analoga esclusione;

              3) all'articolo 16, comma 1, lettera c), nella parte in cui si assicura la garanzia della tutela giurisdizionale e risarcitoria per i casi di lesione della parità di trattamento, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, che prevede la tutela giurisdizionale nei casi di discriminazione;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 9, nella parte in cui si prevede un decreto del Ministro della salute relativo alla disciplina di alcuni aspetti della composizione della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura del provvedimento, stabilendo che esso sia adottato sotto forma di regolamento, qualora abbia natura normativa, ai sensi della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lett. e), e punto 12.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI



RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3618 "Legge comunitaria 2003",

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

          esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003",

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 3618: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003";

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003" (C. 3618);

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

          esaminato il disegno di legge comunitaria 2003 (A.C. 3618);

          1. per quanto riguarda i profili di merito,

              delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge, per le parti di competenza;

          2. per quanto riguarda i profili finanziari,

              premesso che:

              la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), che dispone la destinazione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie al finanziamento degli oneri recati dal presente provvedimento per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro, appare conforme alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001 ed accettato dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002;

              la tabella D della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) reca un apposito stanziamento, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, volto al rifinanziamento della legge n. 86 del 1989, destinato a provvedere alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione della legge comunitaria;

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3618, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003;

              sottolineata la necessità di porre in essere tutte le azioni utili a diminuire il numero, ancora particolarmente elevato, di procedure di infrazione alle disposizioni in tema di mercato interno aperte nei confronti dell'Italia, in particolare attraverso un attento monitoraggio dei procedimenti normativi in corso sia a livello parlamentare sia in ambito governativo, al fine di raggiungere l'obiettivo, fissato dalla Commissione europea, di ridurre del 10 per cento entro il giugno 2003 il numero delle procedure di infrazione in essere;

              rilevato come, sebbene il tasso di recepimento delle direttive comunitarie da parte dell'Italia risulti ormai sostanzialmente in linea con la media dell'Unione europea, tra le direttive inserite in precedenti leggi comunitarie ne risultino non ancora attuate 116, di cui 67 già scadute, tra le quali si segnala, negli ambiti di competenza della Commissione finanze, la direttiva 2000/26/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione RC auto, per la quale risulta aperta una procedura di infrazione;
              evidenziato, altresì, come nel disegno di legge non risulti inserita la direttiva 2002/83/CE, relativa all'assicurazione sulla vita, i cui termini di recepimento risultano, per alcune disposizioni, già scaduti, mentre per altre sono in scadenza nel 2003 e nel 2004;

              rilevata la necessità di concludere nei tempi stabiliti il processo di integrazione dei mercati europei dei servizi finanziari, al fine di garantire ai consumatori una più ampia possibilità di scelta ed un più elevato livello di competitività, e per cogliere appieno le notevoli possibilità di sviluppo che la nascita di un mercato integrato europeo del settore potrebbe offrire, anche in termini occupazionali, alle economie degli Stati membri;

              sottolineata la significativa importanza delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/65/CE, che estende la tutela giuridica offerta dall'ordinamento comunitario in favore dei consumatori anche ai contratti a distanza relativi a servizi finanziari;

              valutata positivamente l'opportunità, prevista dalla direttiva 2002/92/CE, di consentire agli Stati membri una proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di manodopera, sia per il rilievo sociale di alcuni dei servizi ammissibili all'agevolazione, sia per l'impatto positivo che tali misure hanno determinato sull'economia nel corso degli anni passati;

              rilevato come l'attuazione della direttiva 2002/94/CE, relativa alla mutua assistenza per il recupero di crediti derivanti da contributi, dazi e imposte, consentirà di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri, migliorando in tal modo la qualità complessiva delle prestazioni fornite dalla pubblica amministrazione;

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'Allegato A la direttiva 2002/92/CE, relativa all'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, le cui previsioni risultano sostanzialmente già recepite dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), il quale interviene sulla medesima materia, prevedendo la proroga fino al 30 settembre 2003 dell'aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili, nonché per le prestazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa privata.



RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge Comunitaria per il 2003;

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3618, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003";

              considerato positivamente che l'articolo 13 contiene una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dell'inquinamento acustico;

              rilevato peraltro che il termine per l'esercizio della citata delega appare particolarmente ampio;

              osservato altresì che l'articolo 14 dispone il recepimento dell'articolo 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale, che prevede - in via generale - che gli Stati membri, in casi eccezionali, possano esentare in tutto o in parte progetti specifici dall'applicazione della procedura di VIA prescrivendo, in tali casi, particolari adempimenti;

              rilevato inoltre che il medesimo articolo 14, al comma 1, prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale degli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per i quali - a seguito di calamità naturale - sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, creando pertanto una fattispecie che necessita delle massime cautele possibili;
              considerato che l'articolo 15 introduce una modifica alla legislazione vigente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

              osservato infine che appare opportuno recepire la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che detta importanti disposizioni sul rendimento energetico nell'edilizia;

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire un termine più ristretto per l'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della Direttiva in materia di tutela dell'inquinamento acustico, che possa essere compatibile con il termine disposto dalla Direttiva medesima;

                b) all'articolo 14, si consideri l'eventualità di definire ulteriori cautele in ordine alle fattispecie di cui al comma 1, relative all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interventi di emergenza;

                c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia recepita, entro il 31 gennaio 2004, la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia.


EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE


ART. 1.

              All'allegato A, sopprimere la seguente voce:

                2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

              Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente voce:

                2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale


ART. 13.

              Al comma 1, sostituire le parole da diciotto mesi fino a presente legge con le seguenti: il 30 giugno 2004.
              Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

                a-bis) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva comunitaria, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sia sui mercati nazionali che comunitari;

              a-ter) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;


ART. 14.

              Al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

                Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3618, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003", per le parti di propria competenza;

          constatato che l'articolo 11, in esecuzione della sentenza 19 marzo 2002 della Corte di giustizia delle Comunità europee, reca specifiche disposizioni in materia di sanzioni conseguenti a violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE;

            rilevato che l'articolo 12 enuclea specifici criteri di delega per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE in tema di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

            atteso che l'articolo 17 apporta puntuali modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2 febbraio 2001, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE, in materia di esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
            preso atto che per il recepimento della direttiva 2002/24/CE, concernente la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, è previsto il conferimento di una delega al Governo,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3618, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2003);

          rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni uno strumento adeguato ai fini del recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che possono essere ulteriormente valorizzate;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3618 (legge comunitaria per il 2003);

          ritenuto che l'articolo 16, recante una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE (la quale modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla formazione professionale e le condizioni di lavoro), nel dettare i criteri e i principi direttivi si conformi alla direttiva;

          ritenuto pertanto che, alla lettera b), opportunamente si richiede alla persona che si ritiene offesa una decisa reazione ai comportamenti sgraditi perché questi possano configurarsi come molestie, in modo da evitare abusi strumentali della protezione apprestata dall'ordinamento;

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          a condizione che siano recepiti gli emendamenti allegati.


EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XI COMMISSIONE


ART. 16.


              Al comma 1, sostituire le parole: e di apportare le necessarie modifiche con le seguenti: apportando le modifiche strettamente necessarie e dopo le parole: alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, aggiungere le seguenti: facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la direttiva n. 73 del 2002.

              Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione aggiungere le seguenti:, le promozioni.

              Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: inequivocabilmente.

              Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia pubblici che privati aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 9 dicembre 1977, n. 903,.

              Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

              c-bis) attuare quanto previsto dal paragrafo 3) dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;.



PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

          esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge C. 3618 Governo "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003"

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

          esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3618 Governo, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003";

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE



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