XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3618-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI


Art. 1.

(Delega al Governo per
l'attuazione
di direttive
comunitarie).
Art. 1.

(Delega al Governo per
l'attuazione
di direttive
comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
Identico.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.


Art. 2.

(Princìpi e criteri
direttivi generali
della delega
legislativa).
Art. 2.

(Princìpi e criteri
direttivi generali
della delega
legislativa).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
Identico.

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni
comunitarie).
Art. 3.

(Delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni
comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Identico.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


Art. 4.

(Oneri relativi a
prestazioni e controlli).
Art. 4.

(Oneri relativi a
prestazioni e
controlli).

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Identico.

Art. 5.

(Delega al Governo per il
riordino normativo nelle
materie interessate dalle
direttive comunitarie).
Art. 5.

(Delega al Governo per il
riordino normativo nelle
materie interessate dalle
direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
Identico.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.


Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA


Art. 6.

(Modifiche all'articolo 5
della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, in materia di accesso
alla professione
notarile).
Art. 6.

(Modifiche all'articolo 5
della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, in materia di accesso
alla professione
notarile).

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) all'alinea, la parola: "notaro" è sostituita dalla seguente: "notaio";
b) al numero 1^, le parole: "del regno" sono sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Paese membro dell'Unione europea";

c) al numero 4^, le parole: "in una delle Università del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148";

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I requisiti di cui ai numeri 4^ e 5^ del primo comma sono sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115".


Art. 7.

(Modifica all'allegato
III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187,
recante attuazione della
direttiva 97/43/Euratom in
materia di protezione
sanitaria delle persone
contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni
mediche).
Art. 7.

(Modifica all'allegato
III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187,
recante attuazione della
direttiva 97/43/Euratom in
materia di protezione
sanitaria delle persone
contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni
mediche).

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:
Identico.

"Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare".


Art. 8.

(Modifica dell'articolo 4
del decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432,
recante attuazione delle
direttive 93/118/CE e
96/43/CE che modificano e
codificano la direttiva
85/73/CEE in materia di
finanziamento delle ispezioni
e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di
taluni prodotti di origine
animale).
Art. 8.

(Modifica
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, recante attuazione
delle direttive 93/118/CE e
96/43/CE che modificano e
codificano la direttiva
85/73/CEE in materia di
finanziamento delle ispezioni
e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di
taluni prodotti di origine
animale).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:
Identico.
"Art. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1".


Art. 9.

(Modifica all'articolo 39
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in materia di
Commissione consultiva per i
prodotti fitosanitari).
Art. 9.

(Modifiche al
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in materia di
immissione in commercio e
vendita di prodotti
fitosanitari).

1. All'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(v. comma 2).

(v. articolo 10, alinea).
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

(v. articolo 10, capoverso 2).
a) prevedere che la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli
alimenti e della nutrizione del Ministro della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

(v. articolo 10, capoverso 2).
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

(v. comma 1, alinea).
2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

"3-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione di cui al comma 3, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni;
dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995".
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.


Art. 10.

(Modifica all'articolo 11
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in materia di
autorizzazione all'immissione
in commercio di prodotti
fitosanitari).

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:
(v. comma 1, alinea).

"2. La Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione proroga l'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione".
(v. comma 1, lettere a) e b)).


Art. 11.

(Modifica all'articolo
207 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo codice della
strada, in esecuzione della
sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità
europee del 19 marzo 2002,
nella causa C-224/00).
Art. 10.

(Modifica all'articolo
207 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo codice della
strada, in esecuzione della
sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità
europee del 19 marzo 2002,
nella causa C-224/00).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 1. Al comma 2-bisdell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo codice della strada, è inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2 è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202".
introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".


Art. 12.

(Delega al Governo in
materia di trattamento dei
dati personali e tutela della
vita privata nel settore
delle comunicazioni
elettroniche).
Art. 11.

(Delega al Governo in
materia di trattamento dei
dati personali e tutela della
vita privata nel settore
delle comunicazioni
elettroniche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
Identico.

a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica ed alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma.


Art. 13.

(Delega al Governo per
l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni
comunitarie in materia di
tutela dall'inquinamento
acustico).
Art. 12.

(Delega al Governo per
l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni
comunitarie in materia di
tutela dall'inquinamento
acustico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
a) identica;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;

c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

b) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che consentano la partecipazione del pubblico alla d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla
predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.


Art. 14.

(Recepimento
dell'articolo 2, paragrafo 3,
della direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione di
impatto ambientale di
determinati progetti pubblici
e privati).
Art. 13.

(Recepimento
dell'articolo 2, paragrafo 3,
della direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione di
impatto ambientale di
determinati progetti pubblici
e privati).

1. In caso di calamità sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.
1. Identico.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i seguenti adempimenti:
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
a) identica;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
b) identica;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
c) identica.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Expo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.
3. Identico.

Art. 15.

(Modifica all'allegato I
del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, recante
attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione
integrate
dell'inquinamento).
Art. 14.

(Modifica all'allegato I
del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, in
materia di prevenzione e
riduzione integrate
dell'inquinamento).

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.
Identico.


Art. 16.

(Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva
2002/73/CE che modifica la
direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa
all'attuazione del principio
della parità di trattamento
tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al
lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali
e le condizioni di
lavoro).
Art. 15.

(Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva
2002/73/CE che modifica la
direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa
all'attuazione del principio
della parità di trattamento
tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al
lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali
e le condizioni di
lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, e di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che il differente trattamento sia giustificato da ragioni oggettive ovvero, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
b) identica;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o
amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quiquies della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

d) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
e) identica.


Art. 17.

(Modifiche al decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28, recante attuazione
della direttiva 1999/35/CE
relativa ad un sistema di
visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di
sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di
unità veloci da passeggeri
adibiti a servizi di linea,
nonché disciplina delle
procedure di indagine sui
sinistri marittimi).
Art. 16.

(Modifiche al decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28, recante attuazione
della direttiva 1999/35/CE
relativa ad un sistema di
visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di
sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di
unità veloci da passeggeri
adibiti a servizi di linea,
nonché disciplina delle
procedure di indagine sui
sinistri marittimi).

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:
Identico.

"b)"unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità".


Art. 18.

(Modifica all'articolo
28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, recante nuova
disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo).
Art. 17.

(Modifica all'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, recante nuova
disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo).

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
Identico.

"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".


Art. 19.

(Modifiche all'articolo 9
della legge 21 febbraio 1990,
n. 36, recante nuove norme
sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni
assimilati).
Art. 18.

(Modifiche all'articolo 9
della legge 21 febbraio 1990,
n. 36, recante nuove norme
sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni
assimilati).

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Identico.

"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle forze di polizia dello Stato.

2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".

Art. 19.

(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.

2. Gli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.


Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
Identica.

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Soppressa (v. allegato B).

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
Soppressa (v. allegato B).
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
Soppressa (v. allegato B).

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Identica.

2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.
Identica.

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.
Identica.


Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
Identica.

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
Identica.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Identica.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Identica.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
Identica.



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