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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. |
Identico. |
|
2. I decreti
legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per
la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia,
dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri
interessati in relazione
all'oggetto della
direttiva. |
| 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 |
|
o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di
novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato. |
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1. Salvi gli specifici
princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni
di cui al capo II ed in
aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati
ai seguenti princìpi e
criteri direttivi
generali: |
Identico. |
| a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei |
|
decreti legislativi con
le ordinarie strutture
amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari |
|
offensività rispetto alle
infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. |
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|
|
1. Al fine di assicurare
la piena integrazione delle
norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale,
il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è
delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate in via
regolamentare o
amministrativa ai sensi della
legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della
presente legge, e di
regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata
in vigore della presente
legge, per i quali non siano
già previste sanzioni penali
o amministrative. |
Identico. |
|
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con
decreti legislativi adottati
ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri
competenti per materia. I
decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
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|
1. Gli oneri per
prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici
pubblici nell'attuazione
delle normative comunitarie
sono posti a carico dei
soggetti interessati, ove ciò
non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria,
secondo tariffe determinate
sulla base del costo
effettivo del servizio. Le
suddette tariffe sono
predeterminate e
pubbliche. |
Identico. |
|
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|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro il
termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
testi unici delle
disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le
medesime con le norme
legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le
sole integrazioni e
modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione
e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa. |
Identico. |
|
2. I testi unici di
cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei.
Fermo restando quanto
disposto al comma 3, le
disposizioni contenute nei
testi unici non possono
essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate
se non in modo esplicito,
mediante l'indicazione
puntuale delle disposizioni
da abrogare, derogare,
sospendere o modificare. 3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1. 4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro. |
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
|
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1. All'articolo 5 della
legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) all'alinea, la
parola: "notaro" è sostituita
dalla seguente: "notaio"; |
|
b) al numero
1^, le parole: "del regno"
sono sostituite dalle
seguenti: "italiano o di un
altro Paese membro
dell'Unione europea"; c) al numero 4^, le parole: "in una delle Università del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148"; d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I requisiti di cui ai numeri 4^ e 5^ del primo comma sono sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115". |
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|
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|
1. Il terzo capoverso
del numero 4 dell'allegato
III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"Allorché non è
ipotizzabile beneficio
diretto la giustificazione
deve essere particolarmente
accurata e tenere conto
dell'utilità sociale attesa.
Oltre il rischio da
radiazioni va considerato
anche ogni altro rischio
associato o aggiuntivo che la
ricerca possa comportare". |
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|
1. L'articolo 4 del
decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 4. - 1. Le
regioni e le province
autonome pubblicano nel
bollettino ufficiale
regionale, entro il 31 marzo
di ciascun anno,
comunicandone tempestivamente
gli estremi al Ministero
della salute ed al Ministero
dell'economia e delle
finanze, i dati relativi alle
somme effettivamente
percepite ai sensi del
presente decreto, nonché ai
costi del servizio prestato,
da calcolare tenendo conto
degli oneri salariali e
sociali relativi al personale
del servizio di ispezione e
delle spese amministrative
connesse all'esecuzione dei
controlli e delle ispezioni.
Il Ministero della salute
effettua, d'intesa con il
Ministero dell'economia e
delle finanze, la valutazione
dei dati e la verifica degli
adempimenti di cui al
presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1". |
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|
1. All'articolo 39 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: |
(v. comma 2). |
|
(v. articolo 10,
alinea). |
1. Il Governo è
autorizzato a modificare,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, il
comma 2 dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in base ai seguenti
criteri direttivi: |
|
(v. articolo 10,
capoverso 2). |
a) prevedere che la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli |
|
alimenti e della
nutrizione del Ministro
della salute, sentito il
competente Dipartimento del
Ministero delle politiche
agricole e forestali, possa
disporre la proroga
dell'autorizzazione
all'immissione in commercio,
senza sentire l'Istituto
convenzionato di cui
all'articolo 3 del
medesimo regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, qualora si
tratti di un prodotto
contenente una sostanza
attiva oggetto dei
regolamenti della Commissione
europea, di cui all'articolo
8, paragrafo 2, secondo
comma, della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1991, e sino
all'iscrizione della sostanza
attiva medesima nell'allegato
I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni; |
|
(v. articolo 10,
capoverso 2). |
b) prevedere che
quanto disposto alla lettera
a) possa avvenire
sempreché non siano
sopravvenuti dati scientifici
tali da alterare gli elementi
posti a base del
provvedimento di
autorizzazione. |
|
(v. comma 1,
alinea). |
2. Il Governo è
autorizzato a modificare,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
l'articolo 39 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in base ai seguenti
criteri direttivi: |
| "3-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione di cui al comma 3, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi | a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni; |
|
dell'articolo 20, comma
5, del citato decreto
legislativo n. 194 del
1995". |
b) stabilire
che le spese derivanti
dall'attuazione di quanto
previsto alla lettera
a) siano poste a
carico degli interessati alle
attività svolte dalla
Commissione stessa ai sensi
dell'articolo 20, comma 5,
del citato decreto
legislativo n. 194 del
1995. |
|
|
|
1. Il comma 2
dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, è sostituito dal
seguente: |
(v. comma 1,
alinea). |
|
"2. La Direzione
generale sanità pubblica
veterinaria, alimenti e
nutrizione proroga
l'autorizzazione
all'immissione in commercio,
senza sentire l'Istituto
convenzionato di cui
all'articolo 3, qualora si
tratti di un prodotto
contenente una sostanza
attiva oggetto dei
regolamenti della Commissione
europea, di cui all'articolo
8, paragrafo 2, secondo
comma, della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1991, e sino
all'iscrizione della sostanza
attiva medesima nell'allegato
I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni,
sempreché non siano
sopravvenuti dati scientifici
tali da alterare gli elementi
posti a base del
provvedimento di
autorizzazione". |
(v. comma 1, lettere
a) e b)). |
|
|
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| 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, | 1. Al comma 2-bisdell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, |
|
recante nuovo codice
della strada, è inserito il
seguente: "2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2 è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202". |
introdotto
dall'articolo 25 della legge
3 febbraio 2003, n. 14, dopo
le parole: "dell'Unione
europea" sono inserite le
seguenti: "o aderente
all'Accordo sullo Spazio
economico europeo". |
|
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, un
decreto legislativo per dare
attuazione alla direttiva
2002/58/CE anche mediante
modifica della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, in
conformità dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) prevedere lo
specifico ed espresso
consenso degli abbonati per
il trattamento dei dati
inseriti negli elenchi
cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico,
qualora tale trattamento
esuli dalla finalità della
mera ricerca dell'abbonato.
Il consenso va prestato in
forma scritta nei casi di cui
all'articolo 22, comma 1,
della legge 31 dicembre 1996,
n. 675; b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica ed alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica; |
|
c) prevedere
che i dati di cui agli
articoli 5 e 6, all'articolo
8, paragrafi da 1 a 4, e
all'articolo 9 della
direttiva, siano conservati
per un periodo di tempo
limitato, per le finalità di
cui alla lettera b) del
presente comma. |
|
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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
su proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri
interessati, e con le
modalità di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo di riordino,
coordinamento ed integrazione
delle disposizioni
legislative in materia di
tutela dall'inquinamento
acustico, nel rispetto dei
princìpi e delle disposizioni
comunitarie in materia,
nonché dei seguenti princìpi
e criteri direttivi: |
1. Il Governo è
delegato ad adottare,
entro il 30 giugno
2004, su proposta del
Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto
con i Ministri interessati, e
con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1,
un decreto legislativo di
riordino, coordinamento ed
integrazione delle
disposizioni legislative in
materia di tutela
dall'inquinamento acustico,
nel rispetto dei princìpi e
delle disposizioni
comunitarie in materia,
nonché dei seguenti princìpi
e criteri direttivi: |
|
a) adeguare
l'ordinamento interno alla
direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla
gestione del rumore
ambientale; |
a) identica; |
|
b) dare piena e
coerente attuazione alla
citata direttiva 2002/49/CE,
al fine di garantire elevati
livelli di tutela
dell'ambiente, salvaguardando
nel contempo la competitività
dei sistemi territoriali e
delle imprese ed evitando
fenomeni di distorsione della
concorrenza sui mercati sia
nazionali sia comunitari; c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447; |
| b) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che consentano la partecipazione del pubblico alla | d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla |
|
predisposizione dei piani
d'azione destinati a gestire
nel territorio i problemi
dell'inquinamento
acustico. |
predisposizione dei piani
d'azione destinati a gestire
nel territorio i problemi
dell'inquinamento
acustico. |
|
|
|
|
1. In caso di calamità
sono esclusi dalla procedura
di valutazione di impatto
ambientale gli interventi
disposti in via d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 5, commi
2 e 5, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per le
quali sia stato dichiarato lo
stato d'emergenza. |
1. Identico. |
|
2. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 1, i
soggetti competenti al
rilascio dell'autorizzazione,
in casi eccezionali, possono
esentare in tutto o in parte
un progetto specifico dalle
procedure in materia di
valutazione di impatto
ambientale definite dalle
norme vigenti, rispettando i
seguenti adempimenti: |
2. Nei casi
previsti dal comma 1, i
soggetti competenti al
rilascio dell'autorizzazione
devono comunque assicurare
i seguenti adempimenti: |
|
a) esaminano se
sia opportuna un'altra forma
di valutazione e se si
debbano mettere a
disposizione del pubblico le
informazioni raccolte; |
a) identica; |
|
b) mettono a
disposizione del pubblico
interessato le informazioni
relative a tale esenzione e
le ragioni per cui è stata
concessa; |
b) identica; |
|
c) informano la
Commissione europea, prima
del rilascio
dell'autorizzazione, dei
motivi che giustificano
l'esenzione accordata e le
forniscono le informazioni
che mettono eventualmente a
disposizione dei propri
cittadini. |
c) identica. |
|
3. Le disposizioni di cui
al comma 2 non si applicano
nei casi di possibili impatti
ambientali transfrontalieri,
di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto
transfrontaliero, con
annessi, fatta a Expo il 25
febbraio 1991, resa esecutiva
dalla legge 3 novembre 1994,
n. 640. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. All'allegato I, punto
5.3, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372, le
parole: "o il ricupero" sono
soppresse. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2,
uno o più decreti legislativi
al fine di dare organica
attuazione alla direttiva
2002/73/CE che modifica la
direttiva 76/207/CEE, e di
apportare le necessarie
modifiche alle disposizioni
vigenti in materia di parità
di trattamento tra gli uomini
e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla
promozione professionali e le
condizioni di lavoro, nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
il termine e con le modalità
di cui all'articolo 1, commi
1 e 2, uno o più decreti
legislativi al fine di dare
organica attuazione alla
direttiva 2002/73/CE che
modifica la direttiva
76/207/CEE, apportando
le modifiche
strettamente necessarie
alle disposizioni vigenti in
materia di parità di
trattamento tra gli uomini e
le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione
professionali e le condizioni
di lavoro, facendo salve
le disposizioni vigenti
compatibili con la citata
direttiva 2002/73/CE, nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
| a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di | a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di |
|
selezione e le condizioni
di assunzione; svolgimento
del rapporto di lavoro,
comprese le condizioni di
lavoro, la retribuzione e le
condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i
livelli di orientamento e di
formazione, di
perfezionamento e di
riqualificazione
professionale, inclusi i
tirocini; attività prestata
presso le organizzazioni dei
lavoratori o dei datori di
lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali
organizzazioni; |
selezione e le condizioni
di assunzione; svolgimento
del rapporto di lavoro,
comprese le condizioni di
lavoro, la retribuzione,
le promozioni e le
condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i
livelli di orientamento e di
formazione, di
perfezionamento e di
riqualificazione
professionale, inclusi i
tirocini; attività prestata
presso le organizzazioni dei
lavoratori o dei datori di
lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali
organizzazioni; |
|
b) definire la
nozione di discriminazione
come "diretta" quando una
persona è trattata meno
favorevolmente, in base al
sesso, di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata
un'altra in una situazione
analoga; definire la nozione
di discriminazione
"indiretta" quando una
disposizione, un criterio o
una prassi, apparentemente
neutri, mettono in una
situazione di particolare
svantaggio le persone di un
determinato sesso, rispetto a
persone dell'altro sesso,
salvo che il differente
trattamento sia giustificato
da ragioni oggettive ovvero,
nel caso di attività di
lavoro, caratteristiche
specifiche di sesso
costituiscano requisiti
essenziali al loro
svolgimento; definire la
nozione di "molestie" quando
viene posto in essere, per
ragioni connesse al sesso, un
comportamento indesiderato
che persiste, anche quando è
stato inequivocabilmente
dichiarato dalla persona che
lo subisce come offensivo,
pregiudicando obiettivamente
la sua dignità e libertà,
ovvero creando un clima di
intimidazione nei suoi
confronti; definire la
nozione di "molestie
sessuali" quando il suddetto
comportamento abbia in
maniera manifesta una
connotazione sessuale;
considerare le molestie e le
molestie sessuali come
discriminazioni; |
b) identica; |
|
c) prevedere
l'applicazione del principio
di parità di trattamento
senza distinzione di sesso in
tutti i settori di lavoro,
sia pubblici che privati,
assicurando che, ferma
restando la normativa di
settore, sia azionabile da
parte di coloro che si
ritengono lesi una tutela
giurisdizionale o
amministrativa, con la
garanzia di una riparazione o
di un equo indennizzo; |
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o |
|
amministrativa, con la
garanzia di una riparazione
o di un equo indennizzo; d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quiquies della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità; |
|
d) prevedere
misure adeguate per
incoraggiare il dialogo fra
le parti sociali al fine di
promuovere il principio della
parità di trattamento anche
attraverso accordi
nell'ambito della
contrattazione collettiva,
codici di comportamento,
scambi di esperienze e
pratiche nonché il
monitoraggio della prassi sui
luoghi di lavoro. |
e) identica. |
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1. La lettera b)
del comma 1 dell'articolo 1
del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 28, è
sostituita dalla seguente: |
Identico. |
|
"b)"unità veloce
da passeggeri": un'unità
veloce come definita dalla
regola I del capitolo X della
"Convenzione Solas del 1974",
che trasporti più di dodici
passeggeri;". 2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali". |
|
3. Il comma 2
dell'articolo 12 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28, è sostituito dal
seguente: "2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità". |
|
|
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|
1. All'articolo 28, comma
4, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la lettera a)
è sostituita dalla
seguente: |
Identico. |
|
"a) risultino
costituite ai sensi della
legislazione nazionale di uno
Stato membro dell'Unione
europea o di altro Stato
aderente all'Accordo sullo
Spazio economico
europeo;". |
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1. All'articolo 9 della
legge 21 febbraio 1990, n.
36, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: |
Identico. |
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"2-bis.
L'autorizzazione di cui al
comma 1 può essere rilasciata
altresì agli agenti di
polizia dei Paesi
appartenenti all'Unione
europea e degli altri Paesi
con i quali sono sottoscritti
specifici accordi di
collaborazione
interfrontaliera per lo
svolgimento di servizi
congiunti con agenti delle
forze di polizia dello
Stato. 2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. |
|
2-quater. Per i
danni causati dagli agenti di
polizia di Paesi diversi da
quelli di cui al comma
2-bis, durante lo
svolgimento dei servizi di
cui al medesimo comma
2-bis, si osservano, in
quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 43
della Convenzione del 19
giugno 1990, di applicazione
dell'Accordo di Schengen,
resa esecutiva dalla legge 30
settembre 1993, n. 388". |
|
(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata. 2. Gli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati. |
|
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
|
2002/33/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica
le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con
riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di
origine animale. |
Identica. |
|
2002/49/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla
determinazione e alla
gestione del rumore
ambientale. |
Soppressa (v. allegato
B). |
|
2002/58/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e
alle comunicazioni
elettroniche). |
Soppressa (v. allegato
B). |
|
2002/84/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le
direttive in materia di
sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi. |
Soppressa (v. allegato
B). |
|
2002/86/CE della
Commissione, del 6 novembre
2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per
quanto concerne il termine a
partire da cui sono vietati
gli scambi di prodotti non
conformi alla direttiva
2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. |
Identica. |
|
2002/92/CE del Consiglio,
del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva
77/388/CEE, con riguardo alla
proroga della facoltà di
autorizzare gli Stati membri
ad applicare un'aliquota IVA
ridotta su taluni servizi ad
alta intensità di lavoro. |
Identica. |
|
2002/94/CE della
Commissione, del 9 dicembre
2002, recante talune modalità
di applicazione della
direttiva 76/308/CEE del
Consiglio sull'assistenza
reciproca in materia di
recupero dei crediti
risultanti da taluni
contributi, dazi, imposte ed
altre misure. |
Identica. |
|
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
|
96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate
dell'inquinamento. |
|
2002/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, sulle
prescrizioni minime di
sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici
(vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). |
Identica. |
|
2002/49/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla
determinazione e alla
gestione del rumore
ambientale. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). |
|
2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002,
concernente la
commercializzazione a
distanza di servizi
finanziari ai consumatori e
che modifica la direttiva
90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e
98/27/CE. |
Identica. |
|
2002/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che
modifica la direttiva
76/207/CEE del Consiglio
relativa all'attuazione del
principio della parità di
trattamento tra gli uomini e
le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione
professionali e le condizioni
di lavoro. |
Identica. |
|
2002/74/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che
modifica la direttiva
80/987/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri relative alla
tutela dei lavoratori
subordinati in caso di
insolvenza del datore di
lavoro. |
Identica. |
|
2002/84/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le
direttive in materia di
sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi. |
|
2002/87/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti
ad un conglomerato
finanziario e che modifica le
direttive 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le
direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. |
|
2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le
misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità
di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità. |
|
2002/90/CE del
Consiglio, del 28 novembre
2002, volta a definire il
favoreggiamento
dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali. |
Identica. |
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