XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3590-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge all'esame
dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato
nella seduta del 23 gennaio 2003, intende venire incontro alla
duplice esigenza - determinatasi a seguito dell'entrata in
vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - di
adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme
costituzionali immediatamente operative e di adottare le
disposizioni necessarie per dare concreta attuazione alla
riforma.
In tal modo si è inteso dare avvio ad un processo che vede
la partecipazione delle varie istituzioni rappresentative
dello Stato, sia nella fase del perfezionamento della riforma
costituzionale, sia in quella di attuazione della riforma
medesima.
Con l'articolo 1 del disegno di legge sono introdotte
norme attuative dell'articolo 117, primo e terzo comma, della
Costituzione.
L'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nel testo
risultante dalla riforma del titolo V della parte seconda
della Costituzione pone i seguenti, medesimi limiti alla
potestà legislativa dello Stato e delle Regioni: il rispetto
della Costituzione e il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,
equiparando, quindi, la posizione della legge statale e della
legge regionale.
Il comma 1 dell'articolo 1 è volto a chiarire la portata
del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
limitatamente al secondo ordine di limiti, vale a dire ai
vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e
dall'ordinamento comunitario, specificando che essi consistono
in quelli derivanti dalle seguenti fonti: le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo
10 della Costituzione; gli accordi di reciproca limitazione
della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione;
l'ordinamento comunitario; i trattati internazionali
ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
La scelta adottata è volta a collegare ciascun vincolo al
rispetto di uno specifico articolo costituzionale (gli
articoli 10 e 11, in particolare, ma anche l'articolo 80),
implicitamente assumendo che i vincoli internazionali non
possano agire in quanto tali, a prescindere cioè dal
radicamento in una specifica norma costituzionale, pena la
lesione di valori costituzionalmente rilevanti, quali il
principio della sovranità popolare, che potrebbe conseguire
dal riconoscimento dell'esistenza di vincoli alla potestà
legislativa derivanti da atti non sottoposti al Parlamento, e
la gerarchia tra le fonti.
Il comma 2 dell'articolo 1 contiene due disposizioni in
qualche modo simmetriche, volte a regolare il passaggio dal
precedente all'attuale assetto delle potestà legislative con
riguardo agli effetti delle vigenti disposizioni normative
statali sulle materie divenute di competenza regionale, e
viceversa.
Il comma in esame dispone infatti che le disposizioni
statali vigenti alla data di entrata in vigore del testo di
legge in esame, nelle materie divenute di competenza
legislativa delle regioni di tipo esclusivo o concorrente
(quest'ultima salvo per quanto concerne i princìpi
fondamentali), continueranno ad applicarsi fino a quando
saranno sostituite, nelle singole Regioni, dalle nuove
disposizioni regionali. Corrispondentemente, le disposizioni
regionali vigenti nelle materie divenute di competenza
esclusiva statale continueranno ad applicarsi fino a quando
saranno sostituite dalle nuove disposizioni statali.
Il principio introdotto appare conforme con gli indirizzi
adottati in materia dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale, che appare chiaramente orientata nel senso di
ritenere che le norme approvate prima dell'entrata in vigore
della riforma costituzionale, per il principio di continuità
dell'ordinamento, non sono divenute incostituzionali a seguito
del sopravvenire di questa.
La disposizione fa salva l'applicabilità delle norme
(statali o regionali) adottate anche dopo l'entrata in vigore
del nuovo titolo V e fino all'entrata in vigore del testo di
legge in esame, purchè nel rispetto dei limiti di competenza
stabiliti dalla Costituzione, e facendo comunque salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
Il comma 3 dell'articolo 1, in coerenza con l'orientamento
giurisprudenziale e legislativo consolidatosi in costanza del
previgente articolo 117 della Costituzione e confermato,
all'indomani della riforma, dalla recente sentenza n. 282 del
2002 della Corte costituzionale, specifica che i principi
fondamentali che l'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione pone come vincolo specifico alla potestà
legislativa concorrente delle Regioni, sono quelli
espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quelli
desumibili dalle leggi statali vigenti.
Il testo riconosce quindi alle Regioni la possibilità di
esercitare immediatamente la loro potestà legislativa
concorrente, pur in assenza di leggi statali recanti i
princìpi fondamentali, potendosi desumere tali princìpi dal
complesso della legislazione statale vigente nelle relative
materie.
Il comma 4 conferisce al Governo una delega ad emanare uno
o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ricognizione
dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti
nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente
di Stato e Regioni. Tale ricognizione dovrà essere
finalizzata, in sede di prima applicazione della legge e fino
all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento
definirà i nuovi principi fondamentali, ad orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni.
La disposizione in esame ha formato oggetto al Senato di
un ampio dibattito, focalizzato su due aspetti principali,
concernenti, da un lato, l'opportunità di affidare al Governo,
con lo strumento della delega legislativa, l'enucleazione dei
princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa
concorrente e, d'altro lato, le modalità procedurali per
l'adozione dei decreti legislativi.
Sotto il primo profilo il dibattito ha condotto
all'approvazione di un emendamento con il quale si è inteso
affermare la competenza del Parlamento a determinare "a
regime" i princìpi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente, sottolineando conseguentemente il carattere
meramente ricognitivo dell'opera di individuazione dei
princìpi fondamentali che il Governo è chiamato a svolgere.
Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti
legislativi, il comma 4, nel testo modificato dal Senato e
ulteriormente integrato dalla Commissione nel corso dell'esame
in sede referente, prevede una procedura aggravata rispetto a
quella delineata, in via generale, dall'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tale procedura prevede che sugli schemi dei decreti
legislativi il Governo debba inizialmente acquisire il parere
della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, nonché quello della Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Acquisiti tali pareri
è previsto un riesame da parte del Governo e l'acquisizione di
un secondo parere, definitivo, sia da parte della Conferenza
Stato-Regioni, da rendersi entro 30 giorni dalla
ritrasmissione del testo eventualmente modificato dal Governo
o corredato delle sue osservazioni, sia delle Camere, da
rendersi entro 60 giorni dalla nuova trasmissione del testo,
da parte della Commissione parlamentare per le questioni
regionali
Il comma 4 precisa i parametri ai quali il parere
parlamentare deve conformarsi, prevedendo in particolare che
esso debba rilevare la presenza di eventuali disposizioni
aventi natura di princìpi fondamentali innovativi e non
meramente ricognitivi, ovvero che non costituiscano princìpi
fondamentali; nel parere parlamentare dovrà essere inoltre
rilevata, secondo quanto previsto da un emendamento approvato
dalla Commissione, anche la eventuale mancata inclusione nello
schema di decreto di principi fondamentali.
I rilievi della Commissione parlamentare per le questioni
regionali producono uno specifico effetto procedurale
sull'attività successiva del Governo nelle sue vesti di
legislatore delegato, conducendolo a dover optare tra
l'adeguamento del testo del decreto legislativo ai rilievi
parlamentari o la trasmissione ai Presidenti delle Camere,
nonché al Presidente della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, di una relazione che motivi la difformità
del decreto rispetto al parere parlamentare.
Il comma 5, introdotto dal Senato e non modificato dalla
Commissione, amplia l'oggetto della delega consentendo al
Governo - sempre a titolo di mera ricognizione - di
individuare altresì le disposizioni che, nelle stesse materie,
rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
I princìpi e criteri direttivi della delega sono indicati
gli uni dal comma 4, gli altri dal comma 6. In particolare il
comma 4 indica fra i princìpi di delega quelli di esclusività,
adeguatezza, chiarezza, proporzionalità, e omogeneità.
Il Senato ha espunto dal novero dei princìpi quello di
completezza, che appariva volto ad assicurare che il Governo
nella sua opera di ricognizione individuasse ogni principio
fondamentale rinvenibile nella legislazione statale
vigente.
I criteri direttivi cui il Governo deve attenersi
nell'esercizio della delega sono elencati nelle lettere da
a) ad e) del comma 6.
La lettera a) stabilisce che il Governo nella sua
opera ricognitiva dovrà procedere per settori organici della
materia e dovrà utilizzare criteri oggettivi desumibili dal
complesso delle funzioni attinenti alla materia stessa,
salvaguardando la potestà legislativa che la Costituzione
riconosce alle Regioni in base al terzo comma dell'articolo
117. La lettera b) richiama la considerazione
prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi
fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per
garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati
internazionali e della normativa comunitaria e la tutela
dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
La lettera c) sancisce la considerazione prioritaria
del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli
articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; tale criterio dà
emersione, nell'opera di ricognizione dei princìpi
fondamentali vigenti, al nuovo assetto istituzionale degli
enti territoriali delineato dalla riforma costituzionale che,
come è noto, all'articolo 114, primo comma, della
Costituzione, prevedendo che la Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato, ha realizzato quella che viene
generalmente definita come la "pari ordinazione" degli enti
costitutivi della Repubblica.
Il Senato ha inserito nel principio direttivo in commento
anche il richiamo all'articolo 118 della Costituzione, il
quale ha ridisegnato il riparto delle competenze
amministrative, prevedendo l'attribuzione, in via generale e
residuale, di tutte le funzioni amministrative ai comuni,
salvo che esse siano conferite ad altri enti territoriali per
assicurarne l'esercizio unitario.
Il criterio di cui alla lettera d) richiama, ai fini
di una considerazione prioritaria, il settimo comma
dell'articolo 117 della Costituzione, a norma del quale le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive. La lettera e)
introduce, infine, quale criterio direttivo il coordinamento
formale delle disposizioni di principio e la loro eventuale
semplificazione.
L'articolo 2, inserito dalla Commissione a seguito
dell'approvazione di un emendamento del Governo, reca una
delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi
diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e città metropolitane, secondo quanto
previsto dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117
della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà
legislativa esclusiva in questa materia.
Con i medesimi decreti legislativi il Governo dovrà
provvedere anche alla revisione delle disposizioni vigenti in
materia di enti locali, e in particolare di quelle dettate dal
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al
fine di adeguarle al nuovo titolo V della parte seconda della
Costituzione.
Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza Unificata, devono essere trasmessi
alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari. Acquisiti tali pareri il
Governo dovrà ritrasmettere i testi, con le eventuali
osservazioni e modificazioni alla Conferenza e alle Camere ai
fini dell'acquisizione del parere definitivo. I principi e i
criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi
nell'esercizio della delega sono indicati dalle lettere da
a) a p) del comma 5. La decorrenza dell'esercizio
delle funzioni fondamentali, secondo quanto previsto dal comma
6, sarà stabilita a seguito dell'approvazione di specifici
disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
con i quali saranno determinate le connesse risorse da
trasferire agli enti locali titolari delle funzioni.
L'articolo 3, che è stato inserito dal Senato e modificato
dalla Commissione al fine di recepire una condizione contenuta
nel parere espresso dal Comitato per la legislazione,
conferisce una delega al Governo ad adottare, entro un anno
dall'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1,
uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi
unici le disposizioni legislative residue.
Le modifiche apportate dalla Commissione sono state volte
a specificare la natura giuridica degli atti con i quali
dovranno essere adottati i testi unici, prevedendo
espressamente che si tratta di decreti legislativi e
definendo, allo stesso tempo, il criterio direttivo secondo i
quali essi dovranno essere di natura meramente compilativa.
L'ambito entro cui tale opera di raccolta avrà luogo è quello
delle materie di legislazione concorrente, oggetto, appunto,
dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. I testi unici
dovranno procedere per ambiti omogenei e potranno apportare
alle disposizioni raccolte le sole modifiche, di carattere
esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il
coordinamento nonché la coerenza terminologica.
Il comma 2 regola gli aspetti procedurali di adozione dei
testi unici, prevedendo che i relativi schemi siano sottoposti
al parere della Conferenza Stato-Regioni, e - successivamente
all'acquisizione di questo - al parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonché, come previsto da un
emendamento approvato dalla Commissione, della Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni
dall'assegnazione dello schema alle Commissioni, i decreti
legislativi possono essere adottati anche in mancanza del
parere parlamentare.
L'articolo 4 dà attuazione alle disposizioni
costituzionali in materia di potestà normativa di comuni,
province e città metropolitane recate negli articoli 114,
comma secondo, e 117, comma sesto, della Costituzione.
Come è noto, l'articolo 114 prevede al secondo comma che i
Comuni, le Province, le Città metropolitane sono riconosciuti
come enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione; l'articolo 117,
sesto comma, attribuisce la potestà regolamentare ai predetti
enti territoriali in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Il comma 1 dell'articolo in esame assegna a Comuni,
Province e Città metropolitane la potestà normativa secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione, specificando che tale
potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in
quella regolamentare.
Il successivo comma 5, modificato dalla Commissione,
estende l'esercizio di tale potere normativo anche alle forme
associative tra gli enti locali (unioni di comuni, comunità
montane e isolane).
Il comma 2 individua i limiti e il contenuto necessario
dello statuto adottato dall'ente locale (o dalle forme
associative tra enti locali) nell'esercizio della propria
autonomia normativa.
Sotto il primo profilo, la disposizione precisa che lo
statuto deve essere adottato in armonia con la Costituzione e
con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica
e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. p),
della Costituzione.
Per quanto riguarda il contenuto proprio dello statuto, il
comma 2 prevede che esso comprende i seguenti oggetti: i
princìpi di organizzazione e di funzionamento dell'ente; le
forme di controllo, anche sostitutivo; le garanzie delle
minoranze; le forme di partecipazione popolare. Si tratta di
un'area più limitata di quella attualmente stabilita
dall'articolo 6 del testo unico sull'ordinamento degli enti
locali, che tiene conto del rilievo costituzionale attribuito,
a seguito della riforma del titolo V, alla autonomia
statutaria dei predetti enti.
Il comma 3 individua nel regolamento la fonte di
disciplina dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle
norme statutarie, mentre il comma 4 riserva alla potestà
regolamentare degli enti locali la disciplina
dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle
proprie funzioni, nell'ambito della legislazione dello Stato o
della regione, che ne assicura i requisiti minimi di
uniformità secondo le rispettive competenze, conformemente a
quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118
della Costituzione.
Il comma 6 dell'articolo in esame dispone infine che, fino
all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano
le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto
previsto dal presente articolo. La disposizione sancisce il
principio di cedevolezza delle norme statali e regionali nei
confronti dei regolamenti degli enti locali, secondo un
meccanismo di successione delle fonti elaborato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento alla
legislazione concorrente di Stato e regioni.
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la
partecipazione delle Regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari e
dell'Unione europea (c.d. "fase ascendente"). La disciplina
relativa all'attuazione da parte delle Regioni degli atti
comunitari (c.d. "fase discendente") non è trattata nel
provvedimento in esame in quanto questo profilo è stato
riservato alla riforma della legge n. 86 del 1989, il cui
esame è attualmente in corso presso la XIV Commissione della
Camera dei deputati.
Il nuovo articolo 117, comma quinto, della Costituzione
prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato.
Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che le
Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle
materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli
atti normativi comunitari, partecipando, nell'ambito delle
delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei
gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio medesimo nonché
della Commissione.
Per le modalità della partecipazione, la disciplina recata
dal comma in esame, modificata dalla Commissione, fa rinvio
alle decisioni della Conferenza Stato-Regioni, con i limiti
della garanzia dell'unitarietà della rappresentanza e della
designazione del Capo delegazione, rappresentante unitario, da
parte del Governo, nonché dell'obbligo di tener conto delle
particolarità delle autonomie speciali, e di prevedere la
partecipazione alle delegazioni di almeno un loro
rappresentante.
Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi
dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo
delegazione viene designato dal Governo d'intesa con le
Regioni e può essere anche, a seguito di una modifica
introdotta nel corso dell'esame in sede referente, un
Presidente di regione o di provincia autonoma. La procedura
per la definizione di tale intesa è stata modificata dalla
Commissione; a fini di semplificazione si è infatti stabilito
che i relativi criteri e procedure sono definiti con un
accordo generale di cooperazione tra Governo e Regioni da
stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni. In mancanza
dell'accordo il Capo delegazione viene designato dal
Governo.
Il comma 2 prevede che nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti
normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta
di una delle Regioni o delle Province autonome. Si tratta
quindi di una mera facoltà attivata su iniziativa di una
regione o provincia autonoma nel caso in cui essa ritenga che
un tale atto comunitario sia lesivo dei propri interessi. Il
Governo è invece tenuto a proporre tale ricorso qualora esso
sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza
assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
L'articolo 6 è diretto disciplinare l'attività
internazionale delle Regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 117, quinto e
nono comma, della Costituzione.
Tale articolo prevede infatti che le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma);
esso prevede inoltre che nelle materie di loro competenza le
Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato (nono comma).
I primi tre commi dell'articolo 6 in esame, in attuazione
delle richiamate disposizioni costituzionali, individuano
l'ambito dei poteri delle Regioni e delle province autonome ed
i loro limiti, le procedure di coordinamento con le strutture
dello Stato nonché le procedure sostitutive.
In particolare alle regioni viene conferito il
potere/facoltà di provvedere direttamente all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati (comma
1); di concludere con enti territoriali interni ad altro Stato
intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale
e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo
internazionale (comma 2); di concludere con altri Stati
accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali
regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica,
finalizzati favorire il loro sviluppo economico, sociale e
culturale (comma 3).
I citati tre commi dell'articolo in esame limitano in modo
specifico i poteri e le facoltà conferiti, individuando una
procedura di coordinamento tra i poteri e le facoltà delle
Regioni e le competenze dello Stato.
In particolare per quanto concerne l'attuazione e
l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, i limiti
indicati dal comma 1 si risolvono in limiti procedurali. Si
prevede infatti che la Regione (o Provincia autonoma) dia
preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e
alla Presidenza del consiglio - Dipartimento per gli affari
regionali, che, entro trenta giorni, possono formulare criteri
e osservazioni .
Per quanto concerne le intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, il comma 2 specifica che le Regioni e
le Province autonome non possono esprimere valutazioni
relative alla politica estera dello Stato né assumere impegni
dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato e
che ledano gli interessi di Comuni, Province, Città
metropolitane. Sotto il profilo procedurale, il comma 2
dispone che la Regione (o Provincia autonoma) dia
comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio
- Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli
affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi
ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire entro
trenta giorni; decorso tale termine, le Regioni possono
comunque sottoscrivere l'intesa.
Per quanto riguarda gli accordi con altri Stati, i limiti
precisati dal comma 3 attengono al rispetto della
Costituzione, ai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, agli obblighi internazionali nonchè alle linee e
agli indirizzi di politica estera italiana e ai princìpi
fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. Sotto il profilo
procedurale, il comma dispone che ogni Regione o provincia
autonoma debba comunicare tempestivamente al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
per gli affari regionali l'esistenza di trattative in corso.
Tali dicasteri informano anche i Ministeri eventualmente
competenti per materia. Al Ministero degli affari esteri viene
riservata la facoltà di indicare i princìpi e i criteri da
seguire nella conduzione dei negoziati, esercitando un ruolo
di consulenza e collaborazione in caso di trattative svolte
all'estero, previa intesa con l'ente. Concluso il negoziato,
il testo dell'accordo così elaborato deve essere sottoposto
alla valutazione di opportunità politica e di legittimità del
Ministero degli esteri (sentita la Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per gli affari regionali), il quale può conferire
alla Regione o alla Provincia autonoma i pieni poteri di firma
ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
del 1969. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento
di pieni poteri sono nulli.
Il comma 4 è relativo alla pubblicità dell'attività
internazionale; esso prevede che agli accordi stipulati dalle
Regioni e dalle Province autonome è data pubblicità in base
alla legislazione vigente.
Il comma 5, prevedendo una fattispecie applicabile a tutte
le ipotesi di cui all'articolo in commento, prescrive che il
Ministro degli affari esteri possa in qualsiasi momento
rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma
interessata questioni di opportunità inerenti alle predette
attività. Nel caso di dissenso il Ministro degli affari esteri
può chiedere - sentita la Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per gli affari regionali - che la questione sia
portata in Consiglio dei Ministri, che delibera sulla
questione con l'intervento del Presidente della Giunta
regionale o provinciale interessato. L'intervento del
Consiglio dei ministri è finalizzato ad una soluzione politica
del contrasto, alla luce della titolarità da parte dello Stato
della politica estera.
Il comma 6 interviene sulle procedure sostitutive da
applicare in caso di violazione degli accordi di cui al comma
3. Al riguardo si prevede - analogamente a quanto stabilito al
comma 1 per il caso di inadempienza all' attuazione ed
esecuzione degli accordi internazionali ratificati -
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi
1, 4 e 5, in quanto compatibili e ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato.
Il comma 7, modificato dalla Commissione, fa salva
l'attività di mero rilievo internazionale di Comuni, Province
e Città metropolitane nelle materie loro attribuite, secondo
l'ordinamento vigente, fatto salvo l'obbligo di comunicazione
alle regioni competenti e alle amministrazioni di cui al comma
2 di ogni iniziativa.
L'articolo 7 è volto a dare attuazione all'articolo 118
della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
n. 3 del 2001, che stabilisce i criteri per il riparto delle
funzioni amministrative tra Stato, regioni, province, comuni e
città metropolitane.
Il comma 1 precisa la portata della norma costituzionale,
disciplinando il conferimento di funzioni amministrative da
parte dello Stato e delle regioni, secondo le rispettive
competenze, agli enti locali diversi dai comuni, cui spettano
in via residuale tutte le altre funzioni.
Oggetto del conferimento sono le funzioni amministrative
che lo Stato e le regioni esercitano alla data di entrata in
vigore del presente testo di legge.
Soggetti titolari del poteri di conferimento sono lo Stato
e le regioni (comma 1, primo periodo). Tale previsione è
strettamente conseguenziale alla norma costituzionale che
contempla - relativamente al conferimento - la riserva di
legge, statale o regionale (articolo 118, secondo comma).
Le funzioni amministrative non diversamente attribuite
spettano ai comuni in conformità con quanto statuito dal
secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Il
conferimento da parte dello Stato e delle regioni deve
avvenire nel rispetto di princìpi sussidiarietà, di
differenziazione, e di adeguatezza.
La disposizione non si limita a riconfermare il dato
costituzionale, provvedendo anche a specificarlo, indicando i
motivi in presenza dei quali si presenti l'esigenza di
unitarietà di esercizio che giustifica l'attribuzione delle
funzioni a diversi livelli territoriali
I commi da 2 a 5 dell'articolo in esame, modificati nel
corso dell'esame in sede referente, disciplinano il
procedimento attraverso il quale lo Stato dovrà dare
attuazione al nuovo assetto delle funzioni amministrative
stabilito dall'articolo 118 della Costituzione per le materie
attribuite alla sua competenza legislativa. In particolare le
modifiche approvate dalla Commissione sono volte a consentire
l'avvio del processo di trasferimento anche nelle more
dell'approvazione degli appositi disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica, sulla base di un accordo con
le regioni e gli enti locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, secondo principi di invarianza della
spesa e secondo le procedure previste nell'intesa
interistituzionale del 20 giugno 2002. Fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti che disciplinano il
conferimento, le funzioni amministrative continuano ad essere
esercitate dai soggetti ai quali sono attribuite dalle norme
attualmente vigenti (comma 6).
Il comma 7 attribuisce alla Corte dei conti il compito di
verifica degli equilibri di bilancio di Regioni ed enti locali
in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli
comunitari.
Alle sezioni regionali della Corte dei conti è altresì
demandata la verifica, nel rispetto della natura collaborativa
del controllo di gestione, del perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali e regionali di principio e di
programma, e della sana gestione finanziaria degli enti
locali, nonché del funzionamento dei controlli interni. Resta
ferma, secondo quanto previsto dall'inciso introdotto alla
Commissione, la potestà delle regioni a statuto speciale di
adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette
finalità
Il comma 8 attribuisce alle regioni la facoltà di
richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti ulteriori forme di collaborazione, concernenti sia la
regolare gestione finanziaria che l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa. Alle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti possono altresì essere
richiesti pareri.
Il comma 9 prevede la possibilità di integrazione della
composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con
due componenti designati uno dal Consiglio regionale e l'altro
dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo
non sia ancora istituito, dal Presidente del consiglio
regionale su indicazione delle associazioni rappresentative
dei comuni e delle province a livello regionale. La
disposizione in esame, relativamente all'individuazione degli
organi regionali competenti a designare i componenti
aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte, esplica i suoi
effetti salvo diversa previsione dello statuto della regione.
Si tratta, pertanto, di disposizione la cui efficacia cessa in
presenza di una norma statutaria regionale che disponga
diversamente.
I componenti aggiuntivi designati dagli organi sopra
richiamati debbono essere scelti tra persone che, per gli
studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono
particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche,
economiche, finanziarie, giuridiche e contabili. I componenti
aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili.
Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la
durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei
conti, con oneri finanziari a carico della Regione. Ciascuna
sezione regionale di controllo della Corte dei conti può
avvalersi di personale della regione, previa intesa con la
regione medesima. Ciascuna sezione regionale di controllo
potrà avvalersi inoltre di segretari comunali e provinciali
del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
La Commissione ha soppresso, a seguito dell'approvazione
di un emendamento del relatore, gli ultimi tre periodi del
comma in esame, concernenti i concorsi a referendario della
Corte dei conti, i controlli interni degli enti locali e gli
interventi sostitutivi in caso di inerzia
dell'amministrazione.
L'articolo 8 del testo in esame detta norme attuative
dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, in
materia di potere sostitutivo.
La richiamata disposizione costituzionale disciplina
l'esercizio da parte del Governo di poteri sostitutivi
rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane,
delle province e dei comuni; tali poteri sono attivabili
quando si riscontri il mancato adempimento, da parte di questi
enti, di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e
l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda alla
legge dello Stato il compito di definire procedure atte a
garantire che l'esercizio dei poteri sostituitivi avvenga nel
rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale
collaborazione.
Tale disciplina è appunto recata dai primi cinque commi
dell'articolo in esame. Il meccanismo individuato ruota
attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione
degli atti dovuti o necessari: tale termine viene fissato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali. Decorso inutilmente tale termine,
il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su
proposta del Ministro competente o del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari,
anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alle
riunioni del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto
da un inciso introdotto dalla Commissione, partecipa anche il
Presidente della regione interessata al provvedimento.
Il comma 2 dell'articolo in commento individua una
disciplina settoriale, che si innesta sul tronco della
procedura generale di cui al comma 1, ed ha ad oggetto le
ipotesi di violazione della normativa comunitaria. La
particolarità della disciplina attiene alla fase della
proposta: si specifica, infatti, che nei casi in cui si renda
necessario esercitare il potere sostitutivo al fine di porre
rimedio ad una violazione della normativa comunitaria, il
potere di proposta spetta al Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie,
unitamente al Ministro competente per materia.
Il comma 3, modificato dalla Commissione, detta una
seconda procedura settoriale per i casi in cui l'esercizio del
potere sostitutivo riguardi comuni, province o città
metropolitane: in questi casi si prevede che la nomina del
Commissario debba tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e
di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei
provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario stesso, che
sia sentito il Consiglio delle autonomie locali, qualora tale
organo sia istituito. Sono fatte salve, secondo quanto
previsto a seguito dell'approvazione di un emendamento da
parte della Commissione, le competenze delle regioni a statuto
speciale.
Il comma 4 prevede una procedura speciale, cui il Governo
può fare ricorso nei casi di assoluta urgenza, qualora
l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere
in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione: in questi casi, i provvedimenti necessari sono
adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti
locali. I provvedimenti in questione sono poi immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti
delle comunità montane, che possono chiederne il riesame.
Il comma 5 impone, per l'adozione dei provvedimenti
sostitutivi, il criterio della proporzionalità degli stessi
alle finalità perseguite.
Il comma 6, infine, stabilisce che il Governo possa
promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni. Il medesimo comma, al secondo periodo,
esclude espressamente che nelle materie di legislazione
regionale, sia concorrente che primaria, lo Stato possa
adottare gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
L'articolo 9 apporta alcune modifiche alla procedura dei
giudizi di legittimità costituzionale, disciplinata dagli
articoli 31, 32, 33 e 35 della legge n. 87 del 1953, al fine
di adeguarla al nuovo testo degli articoli 123, secondo comma,
e 127 della Costituzione.
Le modifiche riguardano in primo luogo la promozione della
questione di legittimità costituzionale nei confronti degli
statuti regionali che prima della legge n. 1 del 1999 non era
prevista in quanto gli statuti erano approvati con legge
statale. In secondo luogo esse concernono la promozione della
questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali
successivamente alla loro pubblicazione, dal momento che è
venuto meno il controllo preventivo del Governo dopo la
modifica dell'articolo 127 della Costituzione. Con una
modifica introdotta dalla Commissione si è specificato
espressamente che resta ferma la particolare forma di
controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della
regione Sicilia.
Le modificazioni introdotte concernono, in terzo luogo, la
promozione della questione di legittimità costituzionali delle
leggi regionali da parte di un'altra regione.
La disposizione del comma 4 sostituisce l'articolo 35
della legge n. 87 del 1953, prevedendo, al fine di garantire
tempi rapidi per le decisioni, che la Corte Costituzionale
fissi l'udienza di discussione del ricorso entro novanta
giorni dal deposito dello stesso. Inoltre, si autorizza la
Corte a sospendere d'ufficio l'esecuzione dell'atto stesso con
ordinanza motivata, nel caso in cui ritenga che l'esecuzione
possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della
Repubblica, ovvero, secondo un inciso introdotto dalla
Commissione, di un pregiudizio grave ed irreparabile per i
diritti dei cittadini.
Il comma 5 prescrive che le Regioni assicurino la pronta
reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale
degli statuti e delle leggi regionali.
Il comma 6 disciplina alcuni effetti della riforma del
titolo V sui conflitti di attribuzione pendenti ed attivati
prima dell'entrata in vigore del nuovo regime delle autonomie
territoriali, disponendo che quelli che non vengono
"riattivati" entro pochi mesi, decadono.
L'articolo 10, nel testo modificato dalla Commissione nel
corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, in
tutte le Regioni a statuto ordinario, del Rappresentante dello
Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e
l'attribuzione a questi delle funzioni già esercitate dal
Commissario del Governo, con l'eccezione di quelle relative al
controllo preventivo sulle leggi regionali e di quelle
concernenti il coordinamento dell'attività statale con quella
regionale, che sono state soppresse con la riforma del titolo
V della Costituzione.
Il comma 1 conferisce l'esercizio di dette funzioni al
prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo (UTG)
del capoluogo di regione, che in tale veste opera, appunto,
come Rappresentante dello Stato. La procedura di preposizione
del prefetto all'ufficio territoriale del Governo del
capoluogo di Regione, e quindi - in sostanza - la nomina a
Rappresentante dello Stato, è disciplinata dal comma 7
stabilendo che essa avvenga con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro per gli affari regionali.
Le funzioni già svolte dal Commissario del Governo che
vengono ora attribuite al Rappresentante dello Stato sono
individuate dal comma 2. Tra di esse viene in primo luogo in
rilievo quella prevista dalla lettera a) del comma 2,
consistente nell'assicurare in sede regionale il rispetto del
principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.
La lettera b) attribuisce al Rappresentante dello
Stato la funzione - strumentale alla possibilità per il
Governo di impugnare la legge regionale - di tempestiva
informazione al Dipartimento per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio, nonché ai Ministeri "interessati",
degli statuti regionali e delle leggi regionali, proprio ai
fini dell'eventuale impugnazione. Oggetto dell'informazione
sono anche gli atti amministrativi regionali, agli effetti
dell'articolo 134 della Costituzione, ossia ai fini del
possibile promuovimento di conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e le Regioni.
La lettera c) affida al Rappresentante dello Stato
la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento
tra Stato e Regioni di cui all'articolo 118, terzo comma,
della Costituzione.
La lettera d) attribuisce al Rappresentante dello
Stato l'esecuzione dei provvedimenti che il Governo abbia
adottato nell'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 120, comma secondo, Cost. Per eseguire tali
provvedimenti si avvale degli uffici territoriali del Governo
e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio
regionale. A norma del comma 5, inserito nel corso dell'esame
in sede referente, nelle regioni a statuto speciale
quest'ultime funzioni sono svolte dagli organi statali a
competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le
modalità definite da apposite norme di attuazione.
Secondo quanto disposto dalla lettera e), compete al
Rappresentante dello Stato di verificare l'interscambio di
dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale
e degli enti locali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 112
del 1998.
Al Rappresentante dello Stato vengono inoltre trasferite,
dalla lettera f), le funzioni inerenti le elezioni dei
Consigli regionali già svolte dal Commissario del Governo,
vale a dire l'indizione delle elezioni regionali, la
determinazione dei seggi consiliari e la loro assegnazione
alle singole circoscrizioni, nonchè l'adozione dei
provvedimenti connessi o conseguenti. La titolarità di queste
funzioni in capo al Rappresentante dello Stato è transitoria
ed è destinata ad operare fino alla data di entrata in vigore
di diversa previsione degli statuti e delle leggi
regionali.
La lettera g) conferisce, infine, al Rappresentante
dello Stato ulteriori funzioni in materia di raccolta e
trasmissione di informazioni e dati già svolte dal Commissario
del Governo.
Il comma 3, modificato dalla Commissione, prevede che il
Rappresentante dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni,
possa avvalersi delle strutture e del personale dell'ufficio
territoriale del Governo, nonché, secondo quanto previsto dal
comma 4, introdotto dalla Commissione, dei segretari comunali
e provinciali in posizione di mobilità che sono assegnati, a
tal fine, agli uffici territoriali del Governo.
Il comma 6, introdotto dalla Commissione, prevede che,
fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di
Trento e Bolzano, ai commissariati del Governo per le province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
287, concernente l'organizzazione degli uffici territoriali
del Governo.
Il comma 8, modificato dalla Commissione a seguito
dell'approvazione di un emendamento del Governo, riformula
l'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 303 del 1999.
La disposizione in esame inserisce, tra le strutture della
Presidenza del Consiglio di supporto per il coordinamento
dell'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema
delle autonomie, anche l'ufficio per il federalismo
amministrativo, oltre alle segreterie della Conferenza
Stato-Regioni e della Conferenza unificata già previste dal
vigente articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 303 del 1999. Il
personale attualmente addetto alla struttura di supporto del
Commissario straordinario del Governo per il federalismo
amministrativo viene trasferito all'ufficio in questione,
mantenendo il proprio stato giuridico.
Il comma 9 modifica l'articolo 11 della legge n. 62 del
1953. Vengono abrogate, in particolare, le disposizioni di
quell'articolo (commi secondo e terzo) che regolano il
controllo sulle leggi regionali, ossia l'apposizione del visto
da parte del Commissario del Governo. E' invece mantenuta la
norma che conferisce al Presidente della Regione la competenza
a promulgare le leggi regionali - si tratta, peraltro, di una
norma "a contenuto vincolato", in quanto tale competenza è
attribuita al Presidente della Regione direttamente dalla
Costituzione (articolo 121, quarto comma) - e quelle che
recano l'indicazione della formula di promulgazione, che
diviene unica, espungendo ogni riferimento al visto del
Commissario del Governo.
Coerentemente al nuovo contenuto dell'articolo 11 della
legge n. 62 del 1953, viene anche modificata la rubrica
dell'articolo, non più intitolato al "controllo e
promulgazione delle leggi regionali", bensì alla sola
promulgazione delle leggi regionali stesse. Sono altresì
mantenute, immutate, le disposizioni in materia di
pubblicazione delle leggi regionali.
Il comma 10 dispone le abrogazioni conseguenti alla
soppressione delle funzioni del Commissario del Governo o alla
loro ridisciplina ad opera dell'articolo in esame.
Il comma 11 reca, infine, al primo periodo, una norma di
coordinamento formale, disponendo che, nelle norme
dell'ordinamento giuridico compatibili con le disposizioni
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il
riferimento al Commissario del Governo è da intendersi al
prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del
capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato.
Il secondo periodo del comma 11 esclude l'applicazione del
primo periodo del medesimo comma 11 alle norme compatibili con
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riguardanti le
Regioni a Statuto speciale.
L'articolo 11 reca una disposizione di attuazione
dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3: che dispone che sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della predetta legge costituzionale
si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite.
Il comma 2 prevede che le Commissioni paritetiche previste
dagli statuti delle regioni a statuto speciale, possano
proporre l'adozione delle norme di attuazione occorrenti
all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. In
particolare, le Commissioni paritetiche sono chiamate a
svolgere tale compito in relazione alle ulteriori materie
spettanti alla competenza legislativa di tali regioni e
province autonome, in forza dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 3 specifica che
le norme proposte possono riguardare anche la disciplina delle
attività di competenza regionale in materia di rapporti
internazionali e comunitari.
L'articolo 12, infine, non modificato dal Senato, si
limita a disporre in ordine all'entrata in vigore del
provvedimento, fissata al giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nicola CRISTALDI, Relatore