XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3590-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 23 gennaio 2003, intende venire incontro alla duplice esigenza - determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - di adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative e di adottare le disposizioni necessarie per dare concreta attuazione alla riforma.
        In tal modo si è inteso dare avvio ad un processo che vede la partecipazione delle varie istituzioni rappresentative dello Stato, sia nella fase del perfezionamento della riforma costituzionale, sia in quella di attuazione della riforma medesima.
        Con l'articolo 1 del disegno di legge sono introdotte norme attuative dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
        L'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nel testo risultante dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione pone i seguenti, medesimi limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni: il rispetto della Costituzione e il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, equiparando, quindi, la posizione della legge statale e della legge regionale.
        Il comma 1 dell'articolo 1 è volto a chiarire la portata del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, limitatamente al secondo ordine di limiti, vale a dire ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario, specificando che essi consistono in quelli derivanti dalle seguenti fonti: le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione; gli accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione; l'ordinamento comunitario; i trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
        La scelta adottata è volta a collegare ciascun vincolo al rispetto di uno specifico articolo costituzionale (gli articoli 10 e 11, in particolare, ma anche l'articolo 80), implicitamente assumendo che i vincoli internazionali non possano agire in quanto tali, a prescindere cioè dal radicamento in una specifica norma costituzionale, pena la lesione di valori costituzionalmente rilevanti, quali il principio della sovranità popolare, che potrebbe conseguire dal riconoscimento dell'esistenza di vincoli alla potestà legislativa derivanti da atti non sottoposti al Parlamento, e la gerarchia tra le fonti.
        Il comma 2 dell'articolo 1 contiene due disposizioni in qualche modo simmetriche, volte a regolare il passaggio dal precedente all'attuale assetto delle potestà legislative con riguardo agli effetti delle vigenti disposizioni normative statali sulle materie divenute di competenza regionale, e viceversa.
        Il comma in esame dispone infatti che le disposizioni statali vigenti alla data di entrata in vigore del testo di legge in esame, nelle materie divenute di competenza legislativa delle regioni di tipo esclusivo o concorrente (quest'ultima salvo per quanto concerne i princìpi fondamentali), continueranno ad applicarsi fino a quando saranno sostituite, nelle singole Regioni, dalle nuove disposizioni regionali. Corrispondentemente, le disposizioni regionali vigenti nelle materie divenute di competenza esclusiva statale continueranno ad applicarsi fino a quando saranno sostituite dalle nuove disposizioni statali.
        Il principio introdotto appare conforme con gli indirizzi adottati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che appare chiaramente orientata nel senso di ritenere che le norme approvate prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, per il principio di continuità dell'ordinamento, non sono divenute incostituzionali a seguito del sopravvenire di questa.
        La disposizione fa salva l'applicabilità delle norme (statali o regionali) adottate anche dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V e fino all'entrata in vigore del testo di legge in esame, purchè nel rispetto dei limiti di competenza stabiliti dalla Costituzione, e facendo comunque salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
        Il comma 3 dell'articolo 1, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale e legislativo consolidatosi in costanza del previgente articolo 117 della Costituzione e confermato, all'indomani della riforma, dalla recente sentenza n. 282 del 2002 della Corte costituzionale, specifica che i principi fondamentali che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione pone come vincolo specifico alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, sono quelli espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quelli desumibili dalle leggi statali vigenti.
        Il testo riconosce quindi alle Regioni la possibilità di esercitare immediatamente la loro potestà legislativa concorrente, pur in assenza di leggi statali recanti i princìpi fondamentali, potendosi desumere tali princìpi dal complesso della legislazione statale vigente nelle relative materie.
        Il comma 4 conferisce al Governo una delega ad emanare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ricognizione dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Tale ricognizione dovrà essere finalizzata, in sede di prima applicazione della legge e fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, ad orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni.
        La disposizione in esame ha formato oggetto al Senato di un ampio dibattito, focalizzato su due aspetti principali, concernenti, da un lato, l'opportunità di affidare al Governo, con lo strumento della delega legislativa, l'enucleazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente e, d'altro lato, le modalità procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.
        Sotto il primo profilo il dibattito ha condotto all'approvazione di un emendamento con il quale si è inteso affermare la competenza del Parlamento a determinare "a regime" i princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, sottolineando conseguentemente il carattere meramente ricognitivo dell'opera di individuazione dei princìpi fondamentali che il Governo è chiamato a svolgere.
        Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi, il comma 4, nel testo modificato dal Senato e ulteriormente integrato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prevede una procedura aggravata rispetto a quella delineata, in via generale, dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        Tale procedura prevede che sugli schemi dei decreti legislativi il Governo debba inizialmente acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, nonché quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Acquisiti tali pareri è previsto un riesame da parte del Governo e l'acquisizione di un secondo parere, definitivo, sia da parte della Conferenza Stato-Regioni, da rendersi entro 30 giorni dalla ritrasmissione del testo eventualmente modificato dal Governo o corredato delle sue osservazioni, sia delle Camere, da rendersi entro 60 giorni dalla nuova trasmissione del testo, da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali
        Il comma 4 precisa i parametri ai quali il parere parlamentare deve conformarsi, prevedendo in particolare che esso debba rilevare la presenza di eventuali disposizioni aventi natura di princìpi fondamentali innovativi e non meramente ricognitivi, ovvero che non costituiscano princìpi fondamentali; nel parere parlamentare dovrà essere inoltre rilevata, secondo quanto previsto da un emendamento approvato dalla Commissione, anche la eventuale mancata inclusione nello schema di decreto di principi fondamentali.
        I rilievi della Commissione parlamentare per le questioni regionali producono uno specifico effetto procedurale sull'attività successiva del Governo nelle sue vesti di legislatore delegato, conducendolo a dover optare tra l'adeguamento del testo del decreto legislativo ai rilievi parlamentari o la trasmissione ai Presidenti delle Camere, nonché al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di una relazione che motivi la difformità del decreto rispetto al parere parlamentare.
        Il comma 5, introdotto dal Senato e non modificato dalla Commissione, amplia l'oggetto della delega consentendo al Governo - sempre a titolo di mera ricognizione - di individuare altresì le disposizioni che, nelle stesse materie, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
        I princìpi e criteri direttivi della delega sono indicati gli uni dal comma 4, gli altri dal comma 6. In particolare il comma 4 indica fra i princìpi di delega quelli di esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità, e omogeneità.
        Il Senato ha espunto dal novero dei princìpi quello di completezza, che appariva volto ad assicurare che il Governo nella sua opera di ricognizione individuasse ogni principio fondamentale rinvenibile nella legislazione statale vigente.
        I criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega sono elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 6.
        La lettera a) stabilisce che il Governo nella sua opera ricognitiva dovrà procedere per settori organici della materia e dovrà utilizzare criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni attinenti alla materia stessa, salvaguardando la potestà legislativa che la Costituzione riconosce alle Regioni in base al terzo comma dell'articolo 117. La lettera b) richiama la considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
        La lettera c) sancisce la considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; tale criterio dà emersione, nell'opera di ricognizione dei princìpi fondamentali vigenti, al nuovo assetto istituzionale degli enti territoriali delineato dalla riforma costituzionale che, come è noto, all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, prevedendo che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, ha realizzato quella che viene generalmente definita come la "pari ordinazione" degli enti costitutivi della Repubblica.
        Il Senato ha inserito nel principio direttivo in commento anche il richiamo all'articolo 118 della Costituzione, il quale ha ridisegnato il riparto delle competenze amministrative, prevedendo l'attribuzione, in via generale e residuale, di tutte le funzioni amministrative ai comuni, salvo che esse siano conferite ad altri enti territoriali per assicurarne l'esercizio unitario.
        Il criterio di cui alla lettera d) richiama, ai fini di una considerazione prioritaria, il settimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, a norma del quale le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La lettera e) introduce, infine, quale criterio direttivo il coordinamento formale delle disposizioni di principio e la loro eventuale semplificazione.
        L'articolo 2, inserito dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, secondo quanto previsto dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in questa materia.
        Con i medesimi decreti legislativi il Governo dovrà provvedere anche alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di enti locali, e in particolare di quelle dettate dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di adeguarle al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
        Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, devono essere trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Acquisiti tali pareri il Governo dovrà ritrasmettere i testi, con le eventuali osservazioni e modificazioni alla Conferenza e alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere definitivo. I principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono indicati dalle lettere da a) a p) del comma 5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali, secondo quanto previsto dal comma 6, sarà stabilita a seguito dell'approvazione di specifici disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con i quali saranno determinate le connesse risorse da trasferire agli enti locali titolari delle funzioni.
        L'articolo 3, che è stato inserito dal Senato e modificato dalla Commissione al fine di recepire una condizione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, conferisce una delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue.
        Le modifiche apportate dalla Commissione sono state volte a specificare la natura giuridica degli atti con i quali dovranno essere adottati i testi unici, prevedendo espressamente che si tratta di decreti legislativi e definendo, allo stesso tempo, il criterio direttivo secondo i quali essi dovranno essere di natura meramente compilativa. L'ambito entro cui tale opera di raccolta avrà luogo è quello delle materie di legislazione concorrente, oggetto, appunto, dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. I testi unici dovranno procedere per ambiti omogenei e potranno apportare alle disposizioni raccolte le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
        Il comma 2 regola gli aspetti procedurali di adozione dei testi unici, prevedendo che i relativi schemi siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni, e - successivamente all'acquisizione di questo - al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché, come previsto da un emendamento approvato dalla Commissione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione dello schema alle Commissioni, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere parlamentare.
        L'articolo 4 dà attuazione alle disposizioni costituzionali in materia di potestà normativa di comuni, province e città metropolitane recate negli articoli 114, comma secondo, e 117, comma sesto, della Costituzione.
        Come è noto, l'articolo 114 prevede al secondo comma che i Comuni, le Province, le Città metropolitane sono riconosciuti come enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione; l'articolo 117, sesto comma, attribuisce la potestà regolamentare ai predetti enti territoriali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
        Il comma 1 dell'articolo in esame assegna a Comuni, Province e Città metropolitane la potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, specificando che tale potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
        Il successivo comma 5, modificato dalla Commissione, estende l'esercizio di tale potere normativo anche alle forme associative tra gli enti locali (unioni di comuni, comunità montane e isolane).
        Il comma 2 individua i limiti e il contenuto necessario dello statuto adottato dall'ente locale (o dalle forme associative tra enti locali) nell'esercizio della propria autonomia normativa.
        Sotto il primo profilo, la disposizione precisa che lo statuto deve essere adottato in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.
        Per quanto riguarda il contenuto proprio dello statuto, il comma 2 prevede che esso comprende i seguenti oggetti: i princìpi di organizzazione e di funzionamento dell'ente; le forme di controllo, anche sostitutivo; le garanzie delle minoranze; le forme di partecipazione popolare. Si tratta di un'area più limitata di quella attualmente stabilita dall'articolo 6 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che tiene conto del rilievo costituzionale attribuito, a seguito della riforma del titolo V, alla autonomia statutaria dei predetti enti.
        Il comma 3 individua nel regolamento la fonte di disciplina dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle norme statutarie, mentre il comma 4 riserva alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
        Il comma 6 dell'articolo in esame dispone infine che, fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. La disposizione sancisce il principio di cedevolezza delle norme statali e regionali nei confronti dei regolamenti degli enti locali, secondo un meccanismo di successione delle fonti elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento alla legislazione concorrente di Stato e regioni.
        L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la partecipazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea (c.d. "fase ascendente"). La disciplina relativa all'attuazione da parte delle Regioni degli atti comunitari (c.d. "fase discendente") non è trattata nel provvedimento in esame in quanto questo profilo è stato riservato alla riforma della legge n. 86 del 1989, il cui esame è attualmente in corso presso la XIV Commissione della Camera dei deputati.
        Il nuovo articolo 117, comma quinto, della Costituzione prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.
        Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti normativi comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio medesimo nonché della Commissione.
        Per le modalità della partecipazione, la disciplina recata dal comma in esame, modificata dalla Commissione, fa rinvio alle decisioni della Conferenza Stato-Regioni, con i limiti della garanzia dell'unitarietà della rappresentanza e della designazione del Capo delegazione, rappresentante unitario, da parte del Governo, nonché dell'obbligo di tener conto delle particolarità delle autonomie speciali, e di prevedere la partecipazione alle delegazioni di almeno un loro rappresentante.
        Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo delegazione viene designato dal Governo d'intesa con le Regioni e può essere anche, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, un Presidente di regione o di provincia autonoma. La procedura per la definizione di tale intesa è stata modificata dalla Commissione; a fini di semplificazione si è infatti stabilito che i relativi criteri e procedure sono definiti con un accordo generale di cooperazione tra Governo e Regioni da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni. In mancanza dell'accordo il Capo delegazione viene designato dal Governo.
        Il comma 2 prevede che nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Si tratta quindi di una mera facoltà attivata su iniziativa di una regione o provincia autonoma nel caso in cui essa ritenga che un tale atto comunitario sia lesivo dei propri interessi. Il Governo è invece tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
        L'articolo 6 è diretto disciplinare l'attività internazionale delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione.
        Tale articolo prevede infatti che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); esso prevede inoltre che nelle materie di loro competenza le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma).
        I primi tre commi dell'articolo 6 in esame, in attuazione delle richiamate disposizioni costituzionali, individuano l'ambito dei poteri delle Regioni e delle province autonome ed i loro limiti, le procedure di coordinamento con le strutture dello Stato nonché le procedure sostitutive.
        In particolare alle regioni viene conferito il potere/facoltà di provvedere direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati (comma 1); di concludere con enti territoriali interni ad altro Stato intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (comma 2); di concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, finalizzati favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale (comma 3).
        I citati tre commi dell'articolo in esame limitano in modo specifico i poteri e le facoltà conferiti, individuando una procedura di coordinamento tra i poteri e le facoltà delle Regioni e le competenze dello Stato.
        In particolare per quanto concerne l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, i limiti indicati dal comma 1 si risolvono in limiti procedurali. Si prevede infatti che la Regione (o Provincia autonoma) dia preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del consiglio - Dipartimento per gli affari regionali, che, entro trenta giorni, possono formulare criteri e osservazioni .
        Per quanto concerne le intese con enti territoriali interni ad altro Stato, il comma 2 specifica che le Regioni e le Province autonome non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato né assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato e che ledano gli interessi di Comuni, Province, Città metropolitane. Sotto il profilo procedurale, il comma 2 dispone che la Regione (o Provincia autonoma) dia comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire entro trenta giorni; decorso tale termine, le Regioni possono comunque sottoscrivere l'intesa.
        Per quanto riguarda gli accordi con altri Stati, i limiti precisati dal comma 3 attengono al rispetto della Costituzione, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli obblighi internazionali nonchè alle linee e agli indirizzi di politica estera italiana e ai princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. Sotto il profilo procedurale, il comma dispone che ogni Regione o provincia autonoma debba comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali l'esistenza di trattative in corso. Tali dicasteri informano anche i Ministeri eventualmente competenti per materia. Al Ministero degli affari esteri viene riservata la facoltà di indicare i princìpi e i criteri da seguire nella conduzione dei negoziati, esercitando un ruolo di consulenza e collaborazione in caso di trattative svolte all'estero, previa intesa con l'ente. Concluso il negoziato, il testo dell'accordo così elaborato deve essere sottoposto alla valutazione di opportunità politica e di legittimità del Ministero degli esteri (sentita la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali), il quale può conferire alla Regione o alla Provincia autonoma i pieni poteri di firma ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
        Il comma 4 è relativo alla pubblicità dell'attività internazionale; esso prevede che agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
        Il comma 5, prevedendo una fattispecie applicabile a tutte le ipotesi di cui all'articolo in commento, prescrive che il Ministro degli affari esteri possa in qualsiasi momento rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle predette attività. Nel caso di dissenso il Ministro degli affari esteri può chiedere - sentita la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali - che la questione sia portata in Consiglio dei Ministri, che delibera sulla questione con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato. L'intervento del Consiglio dei ministri è finalizzato ad una soluzione politica del contrasto, alla luce della titolarità da parte dello Stato della politica estera.
        Il comma 6 interviene sulle procedure sostitutive da applicare in caso di violazione degli accordi di cui al comma 3. Al riguardo si prevede - analogamente a quanto stabilito al comma 1 per il caso di inadempienza all' attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali ratificati - l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili e ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato.
        Il comma 7, modificato dalla Commissione, fa salva l'attività di mero rilievo internazionale di Comuni, Province e Città metropolitane nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alle regioni competenti e alle amministrazioni di cui al comma 2 di ogni iniziativa.
        L'articolo 7 è volto a dare attuazione all'articolo 118 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che stabilisce i criteri per il riparto delle funzioni amministrative tra Stato, regioni, province, comuni e città metropolitane.
        Il comma 1 precisa la portata della norma costituzionale, disciplinando il conferimento di funzioni amministrative da parte dello Stato e delle regioni, secondo le rispettive competenze, agli enti locali diversi dai comuni, cui spettano in via residuale tutte le altre funzioni.
        Oggetto del conferimento sono le funzioni amministrative che lo Stato e le regioni esercitano alla data di entrata in vigore del presente testo di legge.
        Soggetti titolari del poteri di conferimento sono lo Stato e le regioni (comma 1, primo periodo). Tale previsione è strettamente conseguenziale alla norma costituzionale che contempla - relativamente al conferimento - la riserva di legge, statale o regionale (articolo 118, secondo comma).
        Le funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai comuni in conformità con quanto statuito dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Il conferimento da parte dello Stato e delle regioni deve avvenire nel rispetto di princìpi sussidiarietà, di differenziazione, e di adeguatezza.
        La disposizione non si limita a riconfermare il dato costituzionale, provvedendo anche a specificarlo, indicando i motivi in presenza dei quali si presenti l'esigenza di unitarietà di esercizio che giustifica l'attribuzione delle funzioni a diversi livelli territoriali
        I commi da 2 a 5 dell'articolo in esame, modificati nel corso dell'esame in sede referente, disciplinano il procedimento attraverso il quale lo Stato dovrà dare attuazione al nuovo assetto delle funzioni amministrative stabilito dall'articolo 118 della Costituzione per le materie attribuite alla sua competenza legislativa. In particolare le modifiche approvate dalla Commissione sono volte a consentire l'avvio del processo di trasferimento anche nelle more dell'approvazione degli appositi disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, sulla base di un accordo con le regioni e gli enti locali da concludere in sede di Conferenza unificata, secondo principi di invarianza della spesa e secondo le procedure previste nell'intesa interistituzionale del 20 giugno 2002. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che disciplinano il conferimento, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate dai soggetti ai quali sono attribuite dalle norme attualmente vigenti (comma 6).
        Il comma 7 attribuisce alla Corte dei conti il compito di verifica degli equilibri di bilancio di Regioni ed enti locali in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli comunitari.
        Alle sezioni regionali della Corte dei conti è altresì demandata la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo di gestione, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma, e della sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché del funzionamento dei controlli interni. Resta ferma, secondo quanto previsto dall'inciso introdotto alla Commissione, la potestà delle regioni a statuto speciale di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità
        Il comma 8 attribuisce alle regioni la facoltà di richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ulteriori forme di collaborazione, concernenti sia la regolare gestione finanziaria che l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono altresì essere richiesti pareri.
        Il comma 9 prevede la possibilità di integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con due componenti designati uno dal Consiglio regionale e l'altro dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia ancora istituito, dal Presidente del consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. La disposizione in esame, relativamente all'individuazione degli organi regionali competenti a designare i componenti aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte, esplica i suoi effetti salvo diversa previsione dello statuto della regione. Si tratta, pertanto, di disposizione la cui efficacia cessa in presenza di una norma statutaria regionale che disponga diversamente.
        I componenti aggiuntivi designati dagli organi sopra richiamati debbono essere scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili. I componenti aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. Ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti può avvalersi di personale della regione, previa intesa con la regione medesima. Ciascuna sezione regionale di controllo potrà avvalersi inoltre di segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
        La Commissione ha soppresso, a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore, gli ultimi tre periodi del comma in esame, concernenti i concorsi a referendario della Corte dei conti, i controlli interni degli enti locali e gli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione.
        L'articolo 8 del testo in esame detta norme attuative dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, in materia di potere sostitutivo.
        La richiamata disposizione costituzionale disciplina l'esercizio da parte del Governo di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni; tali poteri sono attivabili quando si riscontri il mancato adempimento, da parte di questi enti, di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda alla legge dello Stato il compito di definire procedure atte a garantire che l'esercizio dei poteri sostituitivi avvenga nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
        Tale disciplina è appunto recata dai primi cinque commi dell'articolo in esame. Il meccanismo individuato ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione degli atti dovuti o necessari: tale termine viene fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alle riunioni del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto da un inciso introdotto dalla Commissione, partecipa anche il Presidente della regione interessata al provvedimento.
        Il comma 2 dell'articolo in commento individua una disciplina settoriale, che si innesta sul tronco della procedura generale di cui al comma 1, ed ha ad oggetto le ipotesi di violazione della normativa comunitaria. La particolarità della disciplina attiene alla fase della proposta: si specifica, infatti, che nei casi in cui si renda necessario esercitare il potere sostitutivo al fine di porre rimedio ad una violazione della normativa comunitaria, il potere di proposta spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, unitamente al Ministro competente per materia.
        Il comma 3, modificato dalla Commissione, detta una seconda procedura settoriale per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi comuni, province o città metropolitane: in questi casi si prevede che la nomina del Commissario debba tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali, qualora tale organo sia istituito. Sono fatte salve, secondo quanto previsto a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Commissione, le competenze delle regioni a statuto speciale.
        Il comma 4 prevede una procedura speciale, cui il Governo può fare ricorso nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione: in questi casi, i provvedimenti necessari sono adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali. I provvedimenti in questione sono poi immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il riesame.
        Il comma 5 impone, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi, il criterio della proporzionalità degli stessi alle finalità perseguite.
        Il comma 6, infine, stabilisce che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. Il medesimo comma, al secondo periodo, esclude espressamente che nelle materie di legislazione regionale, sia concorrente che primaria, lo Stato possa adottare gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        L'articolo 9 apporta alcune modifiche alla procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, disciplinata dagli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge n. 87 del 1953, al fine di adeguarla al nuovo testo degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione.
        Le modifiche riguardano in primo luogo la promozione della questione di legittimità costituzionale nei confronti degli statuti regionali che prima della legge n. 1 del 1999 non era prevista in quanto gli statuti erano approvati con legge statale. In secondo luogo esse concernono la promozione della questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali successivamente alla loro pubblicazione, dal momento che è venuto meno il controllo preventivo del Governo dopo la modifica dell'articolo 127 della Costituzione. Con una modifica introdotta dalla Commissione si è specificato espressamente che resta ferma la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della regione Sicilia.
        Le modificazioni introdotte concernono, in terzo luogo, la promozione della questione di legittimità costituzionali delle leggi regionali da parte di un'altra regione.
        La disposizione del comma 4 sostituisce l'articolo 35 della legge n. 87 del 1953, prevedendo, al fine di garantire tempi rapidi per le decisioni, che la Corte Costituzionale fissi l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Inoltre, si autorizza la Corte a sospendere d'ufficio l'esecuzione dell'atto stesso con ordinanza motivata, nel caso in cui ritenga che l'esecuzione possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero, secondo un inciso introdotto dalla Commissione, di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.
        Il comma 5 prescrive che le Regioni assicurino la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
        Il comma 6 disciplina alcuni effetti della riforma del titolo V sui conflitti di attribuzione pendenti ed attivati prima dell'entrata in vigore del nuovo regime delle autonomie territoriali, disponendo che quelli che non vengono "riattivati" entro pochi mesi, decadono.
        L'articolo 10, nel testo modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, in tutte le Regioni a statuto ordinario, del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e l'attribuzione a questi delle funzioni già esercitate dal Commissario del Governo, con l'eccezione di quelle relative al controllo preventivo sulle leggi regionali e di quelle concernenti il coordinamento dell'attività statale con quella regionale, che sono state soppresse con la riforma del titolo V della Costituzione.
        Il comma 1 conferisce l'esercizio di dette funzioni al prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo (UTG) del capoluogo di regione, che in tale veste opera, appunto, come Rappresentante dello Stato. La procedura di preposizione del prefetto all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione, e quindi - in sostanza - la nomina a Rappresentante dello Stato, è disciplinata dal comma 7 stabilendo che essa avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
        Le funzioni già svolte dal Commissario del Governo che vengono ora attribuite al Rappresentante dello Stato sono individuate dal comma 2. Tra di esse viene in primo luogo in rilievo quella prevista dalla lettera a) del comma 2, consistente nell'assicurare in sede regionale il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.
        La lettera b) attribuisce al Rappresentante dello Stato la funzione - strumentale alla possibilità per il Governo di impugnare la legge regionale - di tempestiva informazione al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, nonché ai Ministeri "interessati", degli statuti regionali e delle leggi regionali, proprio ai fini dell'eventuale impugnazione. Oggetto dell'informazione sono anche gli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, ossia ai fini del possibile promuovimento di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e le Regioni.
        La lettera c) affida al Rappresentante dello Stato la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.
        La lettera d) attribuisce al Rappresentante dello Stato l'esecuzione dei provvedimenti che il Governo abbia adottato nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma secondo, Cost. Per eseguire tali provvedimenti si avvale degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale. A norma del comma 5, inserito nel corso dell'esame in sede referente, nelle regioni a statuto speciale quest'ultime funzioni sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
        Secondo quanto disposto dalla lettera e), compete al Rappresentante dello Stato di verificare l'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
        Al Rappresentante dello Stato vengono inoltre trasferite, dalla lettera f), le funzioni inerenti le elezioni dei Consigli regionali già svolte dal Commissario del Governo, vale a dire l'indizione delle elezioni regionali, la determinazione dei seggi consiliari e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni, nonchè l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti. La titolarità di queste funzioni in capo al Rappresentante dello Stato è transitoria ed è destinata ad operare fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione degli statuti e delle leggi regionali.
        La lettera g) conferisce, infine, al Rappresentante dello Stato ulteriori funzioni in materia di raccolta e trasmissione di informazioni e dati già svolte dal Commissario del Governo.
        Il comma 3, modificato dalla Commissione, prevede che il Rappresentante dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, possa avvalersi delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo, nonché, secondo quanto previsto dal comma 4, introdotto dalla Commissione, dei segretari comunali e provinciali in posizione di mobilità che sono assegnati, a tal fine, agli uffici territoriali del Governo.
        Il comma 6, introdotto dalla Commissione, prevede che, fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, concernente l'organizzazione degli uffici territoriali del Governo.
        Il comma 8, modificato dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, riformula l'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 303 del 1999.
        La disposizione in esame inserisce, tra le strutture della Presidenza del Consiglio di supporto per il coordinamento dell'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche l'ufficio per il federalismo amministrativo, oltre alle segreterie della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata già previste dal vigente articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 303 del 1999. Il personale attualmente addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo viene trasferito all'ufficio in questione, mantenendo il proprio stato giuridico.
        Il comma 9 modifica l'articolo 11 della legge n. 62 del 1953. Vengono abrogate, in particolare, le disposizioni di quell'articolo (commi secondo e terzo) che regolano il controllo sulle leggi regionali, ossia l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. E' invece mantenuta la norma che conferisce al Presidente della Regione la competenza a promulgare le leggi regionali - si tratta, peraltro, di una norma "a contenuto vincolato", in quanto tale competenza è attribuita al Presidente della Regione direttamente dalla Costituzione (articolo 121, quarto comma) - e quelle che recano l'indicazione della formula di promulgazione, che diviene unica, espungendo ogni riferimento al visto del Commissario del Governo.
        Coerentemente al nuovo contenuto dell'articolo 11 della legge n. 62 del 1953, viene anche modificata la rubrica dell'articolo, non più intitolato al "controllo e promulgazione delle leggi regionali", bensì alla sola promulgazione delle leggi regionali stesse. Sono altresì mantenute, immutate, le disposizioni in materia di pubblicazione delle leggi regionali.
        Il comma 10 dispone le abrogazioni conseguenti alla soppressione delle funzioni del Commissario del Governo o alla loro ridisciplina ad opera dell'articolo in esame.
        Il comma 11 reca, infine, al primo periodo, una norma di coordinamento formale, disponendo che, nelle norme dell'ordinamento giuridico compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al Commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato.
        Il secondo periodo del comma 11 esclude l'applicazione del primo periodo del medesimo comma 11 alle norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riguardanti le Regioni a Statuto speciale.
        L'articolo 11 reca una disposizione di attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: che dispone che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della predetta legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
        Il comma 2 prevede che le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, possano proporre l'adozione delle norme di attuazione occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. In particolare, le Commissioni paritetiche sono chiamate a svolgere tale compito in relazione alle ulteriori materie spettanti alla competenza legislativa di tali regioni e province autonome, in forza dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 3 specifica che le norme proposte possono riguardare anche la disciplina delle attività di competenza regionale in materia di rapporti internazionali e comunitari.
        L'articolo 12, infine, non modificato dal Senato, si limita a disporre in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nicola CRISTALDI, Relatore




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