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1. Costituiscono
vincoli alla potestà
legislativa dello Stato e
delle Regioni, ai sensi
dell'articolo 117, primo
comma, della Costituzione,
quelli derivanti dalle norme
di diritto internazionale
generalmente riconosciute, di
cui all'articolo 10 della
Costituzione, da accordi di
reciproca limitazione della
sovranità, di cui
all'articolo 11 della
Costituzione,
dall'ordinamento comunitario
e dai trattati internazionali
ratificati a seguito di legge
di autorizzazione. |
1. Identico. |
|
2. Le disposizioni
normative statali vigenti
alla data di entrata in
vigore della presente legge
nelle materie appartenenti
alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in
ciascuna Regione, fino alla
data di entrata in vigore
delle disposizioni regionali
in materia, fermo quanto
previsto al comma 3, fatti
salvi gli effetti di
eventuali pronunce della
Corte costituzionale. Le
disposizioni normative
regionali vigenti alla data
di entrata in vigore della
presente legge nelle materie
appartenenti alla
legislazione esclusiva
statale continuano ad
applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle
disposizioni statali in
materia, fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce
della Corte
costituzionale. |
2. Identico. |
|
3. Nelle materie
appartenenti alla
legislazione concorrente, le
Regioni esercitano la potestà
legislativa nell'ambito dei
princìpi fondamentali
espressamente determinati
dallo Stato o, in difetto,
quali desumibili dalle leggi
statali vigenti. |
3. Identico. |
| 4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un | 4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un |
|
anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con
i Ministri interessati, uno o
più decreti legislativi
meramente ricognitivi dei
princìpi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti,
nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione,
attenendosi ai princìpi della
esclusività, adeguatezza,
chiarezza, proporzionalità ed
omogeneità. Gli schemi dei
decreti, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito
denominata: "Conferenza
Stato-Regioni", sono
trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da
parte delle competenti
Commissioni parlamentari,
compreso quello della
Commissione parlamentare per
le questioni regionali, da
rendersi entro sessanta
giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette i testi,
con le proprie osservazioni e
con le eventuali
modificazioni, alla
Conferenza Stato-Regioni ed
alle Camere per il parere
definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta
e sessanta giorni. Il parere
parlamentare definitivo è
reso dalla Commissione
parlamentare per le questioni
regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono
esaminati rilevando se vi
siano disposizioni che
abbiano un contenuto
innovativo dei princìpi
fondamentali, e non meramente
ricognitivo ai sensi del
presente comma, ovvero si
riferiscano a norme vigenti
che non abbiano la natura di
principio fondamentale. In
tal caso il Governo può
omettere quelle disposizioni
dal decreto legislativo,
oppure le può modificare in
conformità alle indicazioni
contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere
ai Presidenti delle Camere
una relazione nella quale
sono indicate le specifiche
motivazioni di difformità dal
parere parlamentare. |
anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con
i Ministri interessati, uno o
più decreti legislativi
meramente ricognitivi dei
princìpi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti,
nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione,
attenendosi ai princìpi della
esclusività, adeguatezza,
chiarezza, proporzionalità ed
omogeneità. Gli schemi dei
decreti, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito
denominata: "Conferenza
Stato-Regioni", sono
trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da
parte delle competenti
Commissioni parlamentari,
compreso quello della
Commissione parlamentare per
le questioni regionali, da
rendersi entro sessanta
giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette i testi,
con le proprie osservazioni e
con le eventuali
modificazioni, alla
Conferenza Stato-Regioni ed
alle Camere per il parere
definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta
e sessanta giorni. Il parere
parlamentare definitivo è
reso dalla Commissione
parlamentare per le questioni
regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono
esaminati rilevando se in
essi non siano indicati
alcuni dei princìpi
fondamentali ovvero se vi
siano disposizioni che
abbiano un contenuto
innovativo dei princìpi
fondamentali, e non meramente
ricognitivo ai sensi del
presente comma, ovvero si
riferiscano a norme vigenti
che non abbiano la natura di
principio fondamentale. In
tal caso il Governo può
omettere quelle disposizioni
dal decreto legislativo,
oppure le può modificare in
conformità alle indicazioni
contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere
ai Presidenti delle Camere
e al Presidente della
Commissione parlamentare per
le questioni regionali una
relazione nella quale sono
indicate le specifiche
motivazioni di difformità dal
parere parlamentare. |
| 5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le |
5. Identico. |
|
disposizioni che
riguardano le stesse materie
ma che rientrano nella
competenza esclusiva dello
Stato a norma dell'articolo
117, secondo comma, della
Costituzione. |
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6. Nella
predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma
4, il Governo si attiene ai
seguenti criteri
direttivi: |
6. Identico. |
|
a)
individuazione dei princìpi
fondamentali per settori
organici della materia in
base a criteri oggettivi
desumibili dal complesso
delle funzioni e da quelle
affini, presupposte,
strumentali e complementari,
e in modo da salvaguardare la
potestà legislativa
riconosciuta alle Regioni ai
sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della
Costituzione; b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori; c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale; e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione. |
|
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del |
|
Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, il
Ministro per le riforme
istituzionali e la
devoluzione e il Ministro
dell'economia e delle
finanze, uno o più decreti
legislativi diretti alla
individuazione delle funzioni
fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p),
della Costituzione,
essenziali per il
funzionamento di Comuni,
Province e Città
metropolitane nonché per il
soddisfacimento di bisogni
primari delle comunità di
riferimento, nel rispetto
delle competenze legislative
delle Regioni. 2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni. 4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, |
|
anche al fine della
tenuta e della coesione
dell'ordinamento della
Repubblica, per ciascun
livello di governo locale, la
titolarità di funzioni
connaturate alle
caratteristiche proprie di
ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili
per il funzionamento
dell'ente e per il
soddisfacimento di bisogni
primari delle comunità di
riferimento, tenuto conto, in
via prioritaria, per Comuni e
Province, delle funzioni
storicamente svolte; c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni; d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato; e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di |
|
parametri obiettivi ed
uniformi, la rilevazione
delle situazioni economiche e
finanziarie degli enti locali
ai fini della attivazione
degli interventi previsti
dall'articolo 119, terzo e
quinto comma, della
Costituzione, anche tenendo
conto delle indicazioni
dell'Alta Commissione di
studio di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289; g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo; h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati; i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province; l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province; m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di |
|
competenza statale
attribuiti al sindaco quale
ufficiale del Governo,
nonché, fatta salva la
polizia amministrativa
locale, ai procedimenti
preordinati alla tutela
dell'ordine e della sicurezza
pubblica; n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni; o) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni; p) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al |
|
presente comma si
applicano fino alla data di
entrata in vigore delle norme
concernenti il nuovo sistema
finanziario in attuazione
dell'articolo 119 della
Costituzione. 6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. |
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1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo
1, comma 2, primo periodo, il
Governo è autorizzato, una
volta emanati i decreti
legislativi di cui
all'articolo 1, a raccogliere
in testi unici le
disposizioni legislative
residue, per ambiti omogenei
nelle materie di legislazione
concorrente, apportandovi le
sole modifiche, di carattere
esclusivamente formale,
necessarie ad assicurarne il
coordinamento nonché la
coerenza terminologica. |
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1,
comma 2, primo periodo, il
Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui
all'articolo 1, uno o più
decreti legislativi al fine
di raccogliere in testi
unici meramente
compilativi le
disposizioni legislative
residue, per ambiti omogenei
nelle materie di legislazione
concorrente, apportandovi le
sole modifiche, di carattere
esclusivamente formale,
necessarie ad assicurarne il
coordinamento nonché la
coerenza terminologica. |
|
2. Gli schemi di testo
unico, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi
alle Camere per il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi trenta
giorni dall'assegnazione, i
testi unici possono essere
emanati anche in mancanza del
parere parlamentare. |
2. Gli schemi di testo
unico, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi
alle Camere per il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari e della
Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Decorsi trenta giorni
dall'assegnazione, i testi
unici possono essere emanati
anche in mancanza del parere
parlamentare. |
|
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|
1. I Comuni, le
Province e le Città
metropolitane hanno potestà
normativa secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
La potestà normativa consiste
nella potestà statutaria e in
quella regolamentare. |
1. Identico. |
|
2. Lo statuto, in
armonia con la Costituzione e
con i princìpi generali in
materia di organizzazione
pubblica, nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge
statale in attuazione
dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p),
della Costituzione,
stabilisce i princìpi di
organizzazione e
funzionamento dell'ente, le
forme di controllo, anche
sostitutivo, nonché le
garanzie delle minoranze e le
forme di partecipazione
popolare. |
2. Identico. |
|
3. L'organizzazione
degli enti locali è
disciplinata dai regolamenti
nel rispetto delle norme
statutarie. |
3. Identico. |
|
4. La disciplina
dell'organizzazione, dello
svolgimento e della gestione
delle funzioni dei Comuni,
delle Province e delle Città
metropolitane è riservata
alla potestà regolamentare
dell'ente locale, nell'ambito
della legislazione dello
Stato o della Regione, che ne
assicura i requisiti minimi
di uniformità, secondo le
rispettive competenze,
conformemente a quanto
previsto dagli articoli 114,
117, sesto comma, e 118 della
Costituzione. |
4. Identico. |
|
5. Il potere normativo
è esercitato anche dalle
forme associative tra gli
enti locali. |
5. Il potere normativo
è esercitato anche dalle
unioni di Comuni, dalle
Comunità montane e
isolane. |
|
6. Fino all'adozione
dei regolamenti degli enti
locali, si applicano le
vigenti norme statali e
regionali, fermo restando
quanto previsto dal presente
articolo. |
6. Identico. |
|
|
|
| 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede diConferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione | 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della |
|
italiana da parte del
Capo delegazione designato
dal Governo. Nelle materie
che spettano alle Regioni ai
sensi dell'articolo 117,
quarto comma, della
Costituzione, il Capo
delegazione è designato dal
Governo d'intesa con le
Regioni. L'intesa è raggiunta
in sede di Conferenza
Stato-Regioni, sulla base di
un accordo di cooperazione
tra Governo, Regioni a
statuto speciale e Regioni a
statuto ordinario,
concernente l'individuazione
di criteri per la
determinazione delle materie.
L'accordo di cooperazione è
concluso in sede di
Conferenza Stato-Regioni. In
mancanza dell'accordo di
cooperazione e qualora
l'intesa non sia raggiunta
entro il termine di venti
giorni dalla data di prima
iscrizione della questione
all'ordine del giorno della
Conferenza Stato-Regioni, il
Capo delegazione è designato
dal Governo. Le relative
spese sono a carico dei
bilanci delle amministrazioni
di ciascun ente. |
posizione italiana da
parte del Capo delegazione
designato dal Governo.
Nelle delegazioni del
Governo deve essere prevista
la partecipazione di almeno
un rappresentante delle
Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Nelle
materie che spettano alle
regioni ai sensi
dell'articolo 117, quarto
comma, della Costituzione, il
Capo delegazione, che può
essere anche un Presidente di
Regione o Provincia autonoma,
è designato dal Governo sulla
base di criteri e procedure
determinati con un accordo
generale di cooperazione tra
Governo, Regioni a statuto
ordinario e a statuto
speciale stipulato in sede di
Conferenza Stato-Regioni. In
attesa o in mancanza di tale
accordo, il Capo delegazione
è designato dal Governo.
Le relative spese sono a
carico dei bilanci delle
amministrazioni di ciascun
ente. |
|
2. Nelle materie di
competenza legislativa delle
Regioni e delle Province
autonome di Trento e di
Bolzano, il Governo può
proporre ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia delle
Comunità europee avverso gli
atti normativi comunitari
ritenuti illegittimi anche su
richiesta di una delle
Regioni o delle Province
autonome. Il Governo è tenuto
a proporre tale ricorso
qualora esso sia richiesto
dalla Conferenza
Stato-Regioni a maggioranza
assoluta delle Regioni e
delle Province autonome. |
2. Identico. |
|
|
|
| 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal |
1. Identico. |
|
relativo ricevimento,
possono formulare criteri e
osservazioni. In caso di
inadempienza, ferma restando
la responsabilità delle
Regioni verso lo Stato, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7, commi 1,
4 e 5, in quanto
compatibili. |
|
2. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di
propria competenza
legislativa, possono
concludere, con enti
territoriali interni ad altro
Stato, intese dirette a
favorire il loro sviluppo
economico, sociale e
culturale, nonché a
realizzare attività di mero
rilievo internazionale,
dandone comunicazione prima
della firma alla Presidenza
del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari
regionali ed al Ministero
degli affari esteri, ai fini
delle eventuali osservazioni
di questi ultimi e dei
Ministeri competenti, da far
pervenire a cura del
Dipartimento medesimo entro i
successivi trenta giorni,
decorsi i quali le Regioni e
le Province autonome possono
sottoscrivere l'intesa. Con
gli atti relativi alle
attività sopra indicate, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e di
Bolzano non possono esprimere
valutazioni relative alla
politica estera dello Stato,
né possono assumere impegni
dai quali derivino obblighi
od oneri finanziari per lo
Stato o che ledano gli
interessi degli altri
soggetti di cui all'articolo
114, primo comma, della
Costituzione. |
2. Identico. |
| 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero | 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero |
|
degli affari esteri ed
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, che
ne danno a loro volta
comunicazione ai Ministeri
competenti. Il Ministero
degli affari esteri può
indicare princìpi e criteri
da seguire nella conduzione
dei negoziati; qualora questi
ultimi si svolgano
all'estero, le competenti
rappresentanze diplomatiche e
i competenti uffici consolari
italiani possono,
previa intesa con la Regione
o con la Provincia autonoma,
intervenire e
collaborare alla conduzione
delle trattative. La Regione
o la Provincia autonoma,
prima di sottoscrivere
l'accordo, comunica il
relativo progetto al
Ministero degli affari
esteri, il quale, sentita la
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, ed
accertata l'opportunità
politica e la legittimità
dell'accordo, ai sensi del
presente comma, conferisce i
pieni poteri di firma
previsti dalle norme del
diritto internazionale
generale e dalla Convenzione
di Vienna sul diritto dei
trattati del 23 maggio 1969,
ratificata ai sensi della
legge 12 febbraio 1974, n.
112. Gli accordi sottoscritti
in assenza del conferimento
di pieni poteri sono nulli. |
degli affari esteri ed
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, che
ne danno a loro volta
comunicazione ai Ministeri
competenti. Il Ministero
degli affari esteri può
indicare princìpi e criteri
da seguire nella conduzione
dei negoziati; qualora questi
ultimi si svolgano
all'estero, le competenti
rappresentanze diplomatiche e
i competenti uffici consolari
italiani, previa intesa con
la Regione o con la Provincia
autonoma, collaborano
alla conduzione delle
trattative. La Regione o la
Provincia autonoma, prima di
sottoscrivere l'accordo,
comunica il relativo progetto
al Ministero degli affari
esteri, il quale, sentita la
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, ed
accertata l'opportunità
politica e la legittimità
dell'accordo, ai sensi del
presente comma, conferisce i
pieni poteri di firma
previsti dalle norme del
diritto internazionale
generale e dalla Convenzione
di Vienna sul diritto dei
trattati del 23 maggio 1969,
ratificata ai sensi della
legge 12 febbraio 1974, n.
112. Gli accordi sottoscritti
in assenza del conferimento
di pieni poteri sono
nulli. |
|
4. Agli accordi
stipulati dalle Regioni e
dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano è data
pubblicità in base alla
legislazione vigente. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministro degli
affari esteri può, in
qualsiasi momento,
rappresentare alla Regione o
alla Provincia autonoma
interessata questioni di
opportunità inerenti alle
attività di cui ai commi da 1
a 3 e derivanti dalle scelte
e dagli indirizzi di politica
estera dello Stato e, in caso
di dissenso, sentita la
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per
gli affari regionali,
chiedere che la questione sia
portata in Consiglio dei
ministri che, con
l'intervento del Presidente
della giunta regionale o
provinciale interessato,
delibera sulla questione. |
5. Identico. |
|
6. In caso di
violazione degli accordi di
cui al comma 3, ferma
restando la responsabilità
delle Regioni verso lo Stato,
si applicano le disposizioni
dell'articolo 7, commi 1, 4 e
5, in quanto compatibili. |
6. In caso di
violazione degli accordi di
cui al comma 3, ferma
restando la responsabilità
delle Regioni verso lo Stato,
si applicano le disposizioni
dell'articolo 8, commi
1, 4 e 5, in quanto
compatibili. |
|
7. Resta fermo che i
Comuni, le Province e le
Città metropolitane
continuano a svolgere
attività di mero rilievo
internazionale nelle materie
loro attribuite, secondo
l'ordinamento vigente. |
7. Resta fermo che i
Comuni, le Province e le
Città metropolitane
continuano a svolgere
attività di mero rilievo
internazionale nelle materie
loro attribuite, secondo
l'ordinamento vigente,
comunicando alle Regioni
competenti ed alle
amministrazioni di cui al
comma 2 ogni
iniziativa. |
|
|
|
|
1. Lo Stato e le
Regioni, secondo le
rispettive competenze,
provvedono a conferire le
funzioni amministrative da
loro esercitate alla data di
entrata in vigore della
presente legge, sulla base
dei princìpi di
sussidiarietà,
differenziazione e
adeguatezza, attribuendo a
Province, Città
metropolitane, Regioni e
Stato soltanto quelle di cui
occorra assicurare
l'unitarietà di esercizio,
per motivi di buon andamento,
efficienza o efficacia
dell'azione amministrativa
ovvero per motivi funzionali
o economici o per esigenze di
programmazione o di
omogeneità territoriale, nel
rispetto, anche ai fini
dell'assegnazione di
ulteriori funzioni, delle
attribuzioni degli enti di
autonomia funzionale, anche
nei settori della promozione
dello sviluppo economico e
della gestione dei servizi.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province,
Comuni e Comunità montane
favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini,
singoli o associati, per lo
svolgimento di attività di
interesse generale, sulla
base del principio di
sussidiarietà. In ogni caso,
quando sono impiegate risorse
pubbliche, si applica
l'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Tutte le
altre funzioni amministrative
non diversamente attribuite
spettano ai Comuni, che le
esercitano in forma singola o
associata, anche mediante le
Comunità montane e le unioni
dei Comuni. |
1. Identico. |
|
2. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
lo Stato avvia il
trasferimento dei beni e
delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e
organizzative necessarie per
l'esercizio delle funzioni e
dei compiti previsti dagli
articoli 117 e 118 della
Costituzione. A tal fine,
sulla base degli accordi con
le Regioni e le autonomie
locali, da concludere in sede
di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, di seguito
denominata: "Conferenza
unificata", diretti al
trasferimento dei suddetti
beni e risorse, il Governo,
su proposta del Ministro per
gli affari regionali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri
interessati, presenta al
Parlamento uno o più disegni
di legge collegati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4,
della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive
modificazioni, alla manovra
finanziaria annuale, per il
recepimento dei suddetti
accordi. Ciascuno dei
predetti disegni di legge
deve essere corredato della
relazione tecnica con
l'indicazione della
quantificazione e della
ripartizione dei beni e delle
risorse strumentali,
finanziarie, umane e
organizzative, ai fini della
valutazione della congruità
tra i trasferimenti e gli
oneri conseguenti
all'espletamento delle
funzioni conferite. Le
disposizioni di cui al
presente comma si applicano
fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative
al nuovo sistema finanziario
in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione. |
2. Per le finalità
di cui al comma 1, sulla
base degli accordi con le
Regioni e le autonomie
locali, da concludere in sede
di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, di seguito
denominata: "Conferenza
unificata", diretti in
particolare
all'individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e
organizzative necessarie per
l'esercizio delle funzioni e
dei compiti da conferire,
il Governo, su proposta
del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i
Ministri interessati,
presenta al Parlamento uno o
più disegni di legge
collegati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4,
della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive
modificazioni, alla manovra
finanziaria annuale, per il
recepimento dei suddetti
accordi. Ciascuno dei
predetti disegni di legge
deve essere corredato da
idonea relazione tecnica
e non deve recare oneri
aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al
presente comma si applicano
fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative
al nuovo sistema finanziario
in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione. |
| 3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in |
|
quanto compatibili,
gli articoli 3, 7, commi 8,
9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve
essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono
trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni
parlamentari competenti, da
rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione. 4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere emanati. 5. Nell'emanazione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2. |
|
3. Fino alla data di
entrata in vigore dei
provvedimenti previsti dal
presente articolo, le
funzioni amministrative
continuano ad essere
esercitate secondo le
attribuzioni stabilite dalle
disposizioni vigenti. |
6. Identico. |
| 4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti | 7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza |
|
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea. Le sezioni regionali
di controllo della Corte dei
conti verificano, secondo i
princìpi del controllo
collaborativo, il
perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di
programma, secondo la
rispettiva competenza, nonché
la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il
funzionamento dei controlli
interni e riferiscono sugli
esiti delle verifiche
esclusivamente ai consigli
degli enti controllati. |
dell'Italia all'Unione
europea. Le sezioni regionali
di controllo della Corte dei
conti verificano, nel
rispetto della natura
collaborativa del controllo
sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di
programma, secondo la
rispettiva competenza, nonché
la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il
funzionamento dei controlli
interni e riferiscono sugli
esiti delle verifiche
esclusivamente ai consigli
degli enti controllati.
Resta ferma la potestà
delle Regioni a statuto
speciale, nell'esercizio
della loro competenza, di
adottare particolari
discipline nel rispetto delle
suddette finalità. |
|
5. Le Regioni possono
richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni
regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della
regolare gestione finanziaria
e dell'efficienza ed
efficacia dell'azione
amministrativa, nonché pareri
in materia di contabilità
pubblica. Analoghe richieste
possono essere formulate, di
norma tramite il Consiglio
delle autonomie, se
istituito, anche da Comuni,
Province e Città
metropolitane. |
8. Identico. |
| 6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con onerifinanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo | 9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo |
|
unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8
luglio 1977, n. 385. Nella
prima applicazione delle
disposizioni di cui al
presente comma e ai commi 4 e
5, ciascuna sezione regionale
di controllo, previe intese
con la Regione, può avvalersi
di personale della Regione
sino ad un massimo di dieci
unità, il cui trattamento
economico resta a carico
dell'amministrazione di
appartenenza. Possono essere
utilizzati a tal fine, con
oneri a carico della Regione,
anche segretari comunali e
provinciali del ruolo unico
previsto dal testo unico
delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, previe intese
con l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei
segretari comunali e
provinciali o con le sue
sezioni regionali. Per
assicurare professionalità
adeguate alle esigenze
tecniche del controllo
collaborativo di cui alle
precedenti disposizioni, i
bandi di concorso previsti
dall'articolo 12 della legge
20 dicembre 1961, n.1345, e
successive modificazioni,
riservano una percentuale non
inferiore a un quinto dei
posti messi a concorso a
personale delle pubbliche
amministrazioni appartenente
alle ex carriere direttive,
con cinque anni di anzianità,
che sia dotato del diploma di
laurea in scienze
economico-aziendali o in
scienze dell'economia o di
altro titolo di studio
equipollente. A tal fine i
bandi di concorso
stabiliscono anche una
adeguata disciplina delle
prove di esame. In seguito
all'abrogazione
dell'articolo 130 della
Costituzione, è rimessa
all'autonomia statutaria e
regolamentare degli enti
locali la disciplina, oltre
che dei controlli interni,
degli interventi sostitutivi
in caso di inerzia
dell'amministrazione, salvo
il potere del Governo
previsto dall'articolo 120,
secondo comma, della
Costituzione. |
unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8
luglio 1977, n. 385. Nella
prima applicazione delle
disposizioni di cui al
presente comma e ai commi
7 e 8, ciascuna
sezione regionale di
controllo, previe intese con
la Regione, può avvalersi di
personale della Regione sino
ad un massimo di dieci unità,
il cui trattamento economico
resta a carico
dell'amministrazione di
appartenenza. Possono essere
utilizzati a tal fine, con
oneri a carico della Regione,
anche segretari comunali e
provinciali del ruolo unico
previsto dal testo unico
delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, previe intese
con l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei
segretari comunali e
provinciali o con le sue
sezioni regionali. |
|
|
|
| 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il | 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il |
|
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro competente per
materia, anche su iniziativa
delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente
interessato un congruo
termine per adottare i
provvedimenti dovuti o
necessari; decorso
inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato,
su proposta del Ministro
competente o del Presidente
del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi,
ovvero nomina un apposito
commissario. |
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro competente per
materia, anche su iniziativa
delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente
interessato un congruo
termine per adottare i
provvedimenti dovuti o
necessari; decorso
inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato,
su proposta del Ministro
competente o del Presidente
del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi,
ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione
del Consiglio dei ministri
partecipa il Presidente della
Regione interessata al
provvedimento. |
|
2. Qualora l'esercizio
del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di
porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria,
gli atti ed i provvedimenti
di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro competente per
materia. L'articolo 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, è
abrogato. |
2. Identico. |
|
3. Qualora l'esercizio
dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o
Città metropolitane, la
nomina del commissario deve
tenere conto dei princìpi di
sussidiarietà e di leale
collaborazione. Il
commissario provvede, sentito
il Consiglio delle autonomie
locali. |
3. Fatte salve le
competenze delle Regioni a
statuto speciale, qualora
l'esercizio dei poteri
sostitutivi riguardi Comuni,
Province o Città
metropolitane, la nomina del
commissario deve tenere conto
dei princìpi di sussidiarietà
e di leale collaborazione. Il
commissario provvede, sentito
il Consiglio delle autonomie
locali qualora tale organo
sia stato istituito. |
|
4. Nei casi di
assoluta urgenza, qualora
l'intervento sostitutivo non
sia procrastinabile senza
mettere in pericolo le
finalità tutelate
dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su
iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i
provvedimenti necessari, che
sono immediatamente
comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla
Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, allargata
ai rappresentanti delle
Comunità montane, che possono
chiederne il riesame. |
4. Identico. |
|
5. I provvedimenti
sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalità
perseguite. |
5. Identico. |
|
6. Il Governo può
promuovere la stipula di
intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni o di Conferenza
unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle
rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni; in tale
caso è esclusa l'applicazione
dei commi 3 e 4 dell'articolo
3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Nelle
materie di cui all'articolo
117, terzo e quarto comma,
della Costituzione non
possono essere adottati gli
atti di indirizzo e di
coordinamento di cui
all'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. L'articolo 31 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 31. - 1. La
questione di legittimità
costituzionale di uno statuto
regionale può, a norma del
secondo comma dell'articolo
123 della Costituzione,
essere promossa entro il
termine di trenta giorni
dalla pubblicazione. |
"Art. 31. - 1.
Identico. |
|
2. Il Governo,
quando ritenga che una legge
regionale ecceda la
competenza della Regione, può
promuovere, ai sensi
dell'articolo 127, primo
comma, della Costituzione, la
questione di legittimità
costituzionale della legge
regionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione. |
2. Ferma restando
la particolare forma
di controllo delle leggi
prevista dallo statuto
speciale della Regione
siciliana, il Governo,
quando ritenga che una legge
regionale ecceda la
competenza della Regione, può
promuovere, ai sensi
dell'articolo 127, primo
comma, della Costituzione, la
questione di legittimità
costituzionale della legge
regionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione. |
|
3. La questione
di legittimità costituzionale
è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri, anche su
proposta della Conferenza
Stato-Città e autonomie
locali, dal Presidente del
Consiglio dei ministri
mediante ricorso diretto alla
Corte costituzionale e
notificato, entro i termini
previsti dal presente
articolo, al Presidente della
Giunta regionale. |
3. Identico. |
|
4. Il ricorso
deve essere depositato nella
cancelleria della Corte
costituzionale entro il
termine di dieci giorni dalla
notificazione". |
4. Identico". |
|
2. Il secondo comma
dell'articolo 32 della legge
11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente: |
2. Identico. |
|
"La questione di
legittimità costituzionale,
previa deliberazione della
Giunta regionale, anche su
proposta del Consiglio delle
autonomie locali, è promossa
dal Presidente della Giunta
mediante ricorso diretto alla
Corte costituzionale e
notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri entro
il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione della
legge o dell'atto
impugnati". |
|
3. Al primo comma
dell'articolo 33 della legge
11 marzo 1953, n. 87, le
parole: "dell'articolo 2,
secondo comma, della legge
costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1" sono sostituite
dalle seguenti:
"dell'articolo 127, secondo
comma, della
Costituzione". |
3. Identico. |
|
4. L'articolo 35 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente: |
4. Identico: |
|
"Art. 35. - 1.
Quando è promossa una
questione di legittimità
costituzionale ai sensi degli
articoli 31, 32 e 33, la
Corte costituzionale fissa
l'udienza di discussione del
ricorso entro novanta giorni
dal deposito dello stesso.
Qualora la Corte ritenga che
l'esecuzione dell'atto
impugnato o di parti di esso
possa comportare il rischio
di un irreparabile
pregiudizio all'interesse
pubblico o all'ordinamento
giuridico della Repubblica,
trascorso il termine di cui
all'articolo 25, d'ufficio
può adottare i provvedimenti
di cui all'articolo 40. In
tal caso l'udienza di
discussione è fissata entro i
successivi trenta giorni e il
dispositivo della sentenza è
depositato entro quindici
giorni dall'udienza di
discussione". |
"Art. 35. - 1.
Quando è promossa una
questione di legittimità
costituzionale ai sensi degli
articoli 31, 32 e 33, la
Corte costituzionale fissa
l'udienza di discussione del
ricorso entro novanta giorni
dal deposito dello stesso.
Qualora la Corte ritenga che
l'esecuzione dell'atto
impugnato o di parti di esso
possa comportare il rischio
di un irreparabile
pregiudizio all'interesse
pubblico o all'ordinamento
giuridico della Repubblica,
ovvero il rischio di un
pregiudizio grave ed
irreparabile per i diritti
dei cittadini, trascorso
il termine di cui
all'articolo 25, d'ufficio
può adottare i provvedimenti
di cui all'articolo 40. In
tal caso l'udienza di
discussione è fissata entro i
successivi trenta giorni e il
dispositivo della sentenza è
depositato entro quindici
giorni dall'udienza di
discussione". |
|
5. Le Regioni
assicurano la pronta
reperibilità degli atti
recanti la pubblicazione
ufficiale degli statuti e
delle leggi regionali. |
5. Identico. |
|
6. Nei ricorsi per
conflitto di attribuzione tra
Stato e Regione e tra Regione
e Regione, di cui agli
articoli da 39 a 42 della
legge 11 marzo 1953, n. 87,
proposti anteriormente alla
data dell'8 novembre 2001, il
ricorrente deve chiedere la
trattazione del ricorso, con
istanza diretta alla Corte
costituzionale e notificata
alle altre parti costituite,
entro quattro mesi dal
ricevimento della
comunicazione di pendenza del
procedimento effettuata a
cura della cancelleria della
Corte costituzionale; in
difetto di tale istanza, il
ricorso si considera
abbandonato ed è dichiarato
estinto con decreto del
Presidente. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. In ogni Regione a
statuto ordinario è istituito
il rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema
delle autonomie. Le relative
funzioni sono svolte dal
prefetto preposto all'ufficio
territoriale del Governo
avente sede nel capoluogo
della Regione. |
1. In ogni Regione a
statuto ordinario il
prefetto preposto all'ufficio
territoriale del Governo
avente sede nel capoluogo
della Regione svolge le
funzioni di rappresentante
dello Stato per i rapporti
con il sistema delle
autonomie. |
|
2. Nell'esercizio
delle funzioni di cui al
comma 1, il rappresentante
dello Stato cura in sede
regionale: |
2. Identico. |
|
a) le attività
dirette ad assicurare il
rispetto del principio di
leale collaborazione tra
Stato e Regione, nonché il
raccordo tra le istituzioni
dello Stato presenti sul
territorio, anche attraverso
le conferenze di cui
all'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, al fine di garantire
la rispondenza dell'azione
amministrativa all'interesse
generale, il miglioramento
della qualità dei servizi
resi al cittadino e di
favorire e rendere più
agevole il rapporto con il
sistema delle autonomie; |
|
b) la
tempestiva informazione alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per
gli affari regionali e ai
Ministeri interessati degli
statuti regionali e delle
leggi regionali, per le
finalità di cui agli articoli
123 e 127 della Costituzione,
e degli atti amministrativi
regionali, agli effetti
dell'articolo 134 della
Costituzione, nonché il
tempestivo invio dei medesimi
atti all'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato
avente sede nel capoluogo; c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale; e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali; g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie de-finiti dall'Istituto nazionale di statistica |
|
(ISTAT) e avvalendosi
anche dei suoi uffici
regionali, d'intesa con lo
stesso. |
|
3. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente
articolo il prefetto titolare
dell'ufficio territoriale del
Governo del capoluogo di
Regione si avvale a tale fine
delle strutture e del
personale dell'ufficio
territoriale del Governo. |
3. Nell'esercizio
delle funzioni di cui al
presente articolo il
rappresentante dello Stato
si avvale a tale fine
delle strutture e del
personale dell'ufficio
territoriale del Governo. |
|
4. Ai fini del
presente articolo e per
l'espletamento delle funzioni
previste dall'articolo 1,
comma 2, lettere e), f)
e g), del regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
17 maggio 2001, n. 287, i
segretari comunali e
provinciali che, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono inseriti
nella graduatoria di cui
all'articolo 18, comma 9, del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, come modificato
dall'articolo 7, comma 3,
della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e che hanno presentato
istanza di mobilità per gli
uffici territoriali del
Governo, sono assegnati, nel
limite dei posti disponibili,
agli stessi uffici, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro
per gli affari regionali e
con gli altri Ministri
interessati, da adottare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. Restano
ferme le disposizioni
previste dal decreto
legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, e dai relativi
decreti di attuazione. 5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione. 6. Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287. |
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4. Il provvedimento di
preposizione all'ufficio
territoriale del Governo del
capoluogo di Regione è
adottato con decreto del
Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'interno, d'intesa con il
Ministro per gli affari
regionali. |
7. Identico. |
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5. L'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, è
sostituito dal seguente: "3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali, se nominato, si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali e delle annesse, in posizione di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari regionali, se nominato". |
8. All'articolo 4,
comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le parole
da: "autonomie locali"
fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti:
"autonomie locali, nonché
dell'Ufficio per il
federalismo amministrativo,
nel quale confluisce il
personale addetto alla
struttura di supporto del
Commissario straordinario del
Governo per l'attuazione del
federalismo amministrativo,
mantenendo il proprio stato
giuridico; si avvale altresì,
sul territorio, dei
rappresentanti dello Stato
nelle Regioni, che dipendono
funzionalmente dal Presidente
del Consiglio dei
ministri". |
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6. All'articolo 11 della
legge 10 febbraio 1953, n.62,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
9. Identico. |
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a) il primo comma
è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga""; b) i commi secondo e terzo sono abrogati; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle leggi regionali". |
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7. Sono abrogati: gli
articoli 40, 43 e 44 della
legge 10 febbraio 1953, n.
62; l'articolo 4, secondo
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
l'articolo 13 della legge 23
agosto 1988, n. 400, ad
eccezione del comma 3;
l'articolo 3 del decreto
legislativo 13 febbraio 1993,
n. 40; l'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. |
10. Identico. |
| 8. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della |
11. Identico. |
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legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, il
riferimento al commissario
del Governo è da intendersi
al prefetto titolare
dell'ufficio territoriale del
Governo del capoluogo di
Regione quale rappresentante
dello Stato. Il presente
comma comunque non concerne
le norme compatibili con la
legge costituzionale 18
ottobre 2001, n.3, aventi ad
oggetto le Regioni a statuto
speciale. |
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1. Per le Regioni a
statuto speciale e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano resta fermo quanto
previsto dai rispettivi
statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione,
nonché dall'articolo 10 della
legge costituzionale 18
ottobre 2001, n.3. |
Identico. |
|
2. Le Commissioni
paritetiche previste dagli
statuti delle Regioni a
statuto speciale, in
relazione alle ulteriori
materie spettanti alla loro
potestà legislativa ai sensi
dell'articolo 10 della citata
legge costituzionale n.3 del
2001, possono proporre
l'adozione delle norme di
attuazione per il
trasferimento dei beni e
delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e
organizzative, occorrenti
all'esercizio delle ulteriori
funzioni amministrative. 3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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