XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3590-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3590,
rilevato che il provvedimento costituisce lo strumento
principale per dare attuazione alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e che - in ragione della sua struttura -
incide significativamente anche sulle problematiche connesse
con il "riordino" e il "riassetto" normativo,
ribadita la necessità - più volte evidenziata - che in
tale materia si evidenzino strategie unitarie di
intervento,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, commi 2, 3, 4, ove si incide sulle
medesime materie già disciplinate dagli artt. 6 e 7 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si individuino
le opportune forme di coordinamento con quanto disposto dal
citato testo unico, il quale - peraltro - è assistito da una
clausola di modificazione espressa;
all'articolo 4, relativo alla partecipazione delle
regioni in materia comunitaria, si individuino le opportune
forme di coordinamento con quanto disposto a tal riguardo
dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
all'articolo 6, che detta la disciplina sul riparto
delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli
enti locali, si individuino le opportune forme di
coordinamento con quanto disposto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, che reca una complessiva redistribuzione
delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni, gli
enti locali, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; la
medesima esigenza vale anche rispetto all'articolo 7 del
provvedimento con riferimento all'articolo 5 del citato
decreto legislativo, che disciplina il potere sostitutivo del
Governo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, che autorizza il Governo a raccogliere,
per ambiti omogenei, in testi unici le disposizioni
legislative residue, non aventi carattere di principio
fondamentale nelle materie di competenza concorrente, si
chiarisca la natura e la forma giuridica di tali atti
denominati "testi unici", precisando se la disposizione in
esame conferisca o meno una delega, ai sensi dell'articolo 76
Cost. (in quest'ultimo caso nel testo difetterebbero sia il
termine per l'esercizio della delega sia l'individuazione di
specifici principi e criteri direttivi);
all'articolo 7, comma 1, relativo all'esercizio dei
poteri sostitutivi, si precisi a quali tipi di provvedimento
si fa riferimento, anche al fine di chiarire in quali atti
normativi il potere sostitutivo possa concretizzarsi.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 6, commi 4-6, che disciplinano i compiti
della Corte dei conti in ordine alla verifica del rispetto
degli equilibri di bilancio di comuni, province, città
metropolitane e regioni nonché la composizione delle sezioni
regionali di controllo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
novellare la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti, ovvero il decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453, relativo a disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, conv. con modif. dalla legge
14 gennaio 1994, n. 19, peraltro l'articolo 9 del regolamento
della Corte dei conti del 16 giugno 2000, relativo
all'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte,
adottato ai sensi della citata legge n. 20 già prevede che la
sezione autonomie riferisca al Parlamento sull'andamento
generale della finanza regionale e locale, sarebbe pertanto
opportuno chiarire se le verifiche prefigurate coincidano o
meno con quanto già previsto. Inoltre, si segnala che le
sezioni regionali della Corte dei conti sono state istituite e
disciplinate dal citato regolamento, pertanto dovrebbe
valutarsi l'effettiva opportunità di intervenire su tale
materia con legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 2, che introduce un principio di
cedevolezza secondo il quale le leggi statali vigenti alla
data di entrata in vigore del provvedimento, relative a
materie di competenza regionale, (ovvero le leggi regionali
che intervengono in materie di competenza esclusiva statale)
si applicano sino all'entrata in vigore della corrispondente
normativa regionale (ovvero della legislazione statale), fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire
l'effettiva portata dell'espressione "normative statali (o
regionali) vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge", specificando, in particolare, se la stessa
debba essere riferita in ogni caso alla normativa vigente
prima dell'entrata in vigore della legge cost. 18 ottobre
2001, n. 3, ovvero anche ad eventuali leggi statali in materia
regionale approvate dopo l'entrata in vigore riforma del
Titolo V, ma prima dell'entrata in vigore del provvedimento in
esame (in quest'ultimo caso, infatti, le norme costituzionali
relative alla definizione delle competenze legislative
prevarrebbero comunque sulle disposizioni di rango
legislativo); con riferimento allo stesso comma, inoltre,
dovrebbe valutarsi l'effettiva necessità dell'inciso volto a
salvaguardare gli effetti delle pronunce della Corte
costituzionale, stante il fatto che gli stessi sono in ogni
caso regolati dall'articolo 136 Cost.;
all'articolo 1, comma 4, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di qualificare come "meramente ricognitivi" i
previsti decreti legislativi, alla luce della possibilità che
l'enucleazione dei principi fondamentali richieda anche una
discrezionalità interpretativa; con riferimento alla stessa
disposizione - inoltre - andrebbe verificata l'effettiva
portata del principio della esclusività. Da ultimo, con
riferimento ai pareri parlamentari, sarebbe opportuno
specificare se l'indicazione dei profili sui quali si deve
concentrare il parere sia riferita ad entrambi i pareri ovvero
solo al secondo, chiarendo altresì se tale indicazione sia
esaustiva, ovvero meramente esemplificativa. Più in generale,
tuttavia, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare in
modo specifico l'oggetto dell'attività parlamentare;
all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire in quale modo le norme di competenza
esclusiva dello Stato potranno essere concretamente distinte
da quelle che individuano i principi fondamentali nelle
materie rimesse alla potestà legislativa concorrente;
all'articolo 3, comma 2, ove si fa riferimento ai
principi generali in materia di organizzazione pubblica,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'effettiva
portata di tale rinvio;
all'articolo 3, comma 6, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sopprimere l'inciso "fermo restando quanto
previsto dal presente articolo";
all'articolo 6, comma 1, che prevede che lo Stato e le
regioni conferiscono agli enti locali le funzioni
amministrative da loro esercitate, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di specificare - almeno con riferimento
all'ambito statale - l'atto con cui si procedere al predetto
conferimento;
all'articolo 6, comma 3, ove si stabilisce che - fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal
medesimo articolo - le funzioni amministrative sono esercitate
secondo la normativa vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di chiarire se si faccia riferimento ai provvedimenti di
conferimento di funzioni (di cui al comma 1) ovvero a quelli
di trasferimento dei beni e delle risorse (di cui al comma
2).
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3590;
richiamato il contenuto della relazione sul disegno di
legge svolto presso la III Commissione osservato in
particolare che occorre:
1. considerare come limite della potestà legislativa
dello Stato e delle Regioni tutti i trattati in vigore per
l'Italia secondo il diritto internazionale;
2. attribuire allo Stato un potere di indirizzo e
coordinamento in materia di attività all'estero delle
Regioni;
3. assicurare l'applicazione della Convenzione di
Vienna sul diritto dei Trattati, soprattutto ai fini della
precisazione del regime degli accordi internazionali stipulati
dalle Regioni in assenza di conferimento dei pieni poteri di
firma;
4. chiarire la natura dei trattati che le Regioni
possono stipulare, coerentemente con il disposto dell'articolo
80 della Costituzione;
5. espungere il riferimento alla "responsabilità delle
Regioni verso lo Stato", attesa l'indeterminatezza di tale
nozione;
6. mantenere la distinzione delineata in Costituzione
tra l'ipotesi di inadempienza nell'attuazione e
nell'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
comunitari, di cui al comma quinto dell'articolo 117, e
l'ipotesi di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria, di cui al comma
secondo dell'articolo 120;
ritenuto che la Commissione di merito possa tener conto
delle suddette osservazioni per assicurare che il
riconoscimento costituzionale di rilievo internazionale e
comunitario delle Regioni possa avvenire in armonia con
l'ordinamento vigente, ed in particolare nel rispetto delle
competenze definite dalla Costituzione e del rilievo unitario
dello Stato in materia di responsabilità internazionale e
comunitaria;
tutto ciò precisato ed osservato,
per quanto di competenza
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3590 recante
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3",
considerato che non appare chiaro il rapporto tra i
periodi settimo e ottavo del comma 6 dell'articolo 6, laddove
si prevede che i bandi di concorso per referendari della Corte
dei conti debbano riservare una percentuale non inferiore a un
quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche
amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con
cinque anni di anzianità, dotato di diploma di laurea in
scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di studio equipollente, rispetto al secondo
periodo del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 1345
del 1961, che già prevede una riserva di analogo tenore,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
sarebbe opportuno riformulare i periodi settimo e ottavo
dell'articolo 6, comma 6, in modo da chiarire quale sia il
rapporto tra la riserva di posti di referendario ivi prevista
rispetto a quella disposta dal secondo periodo del comma 1
dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge;
tenuto conto, in particolare, dei contenuti
dell'articolo 4, che prevede forme di partecipazione delle
regioni in materia comunitaria,
ricordato che sono in corso di esame presso la XIV
Commissione taluni progetti di legge (C. 3071, C. 3123 e C.
3310) di modifica della legge n. 86 del 1989 che reca "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari",
sottolineata quindi l'esigenza di pervenire - tramite
una lettura congiunta del disegno di legge in esame e del
testo di modifica alla legge n. 86 del 1989 - alla definizione
di una disciplina quanto più possibile ampia ed organica della
partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti
locali e delle parti sociali alla fase di formazione delle
politiche dell'Unione europea, dettando al contempo le forme
ed i modi per la tempestiva attuazione del diritto
comunitario, nel pieno rispetto della ripartizione delle
competenze fissata dalla Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.