XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3590-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3590,

                rilevato che il provvedimento costituisce lo strumento principale per dare attuazione alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che - in ragione della sua struttura - incide significativamente anche sulle problematiche connesse con il "riordino" e il "riassetto" normativo,

                ribadita la necessità - più volte evidenziata - che in tale materia si evidenzino strategie unitarie di intervento,

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 3, commi 2, 3, 4, ove si incide sulle medesime materie già disciplinate dagli artt. 6 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si individuino le opportune forme di coordinamento con quanto disposto dal citato testo unico, il quale - peraltro - è assistito da una clausola di modificazione espressa;

                all'articolo 4, relativo alla partecipazione delle regioni in materia comunitaria, si individuino le opportune forme di coordinamento con quanto disposto a tal riguardo dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

                all'articolo 6, che detta la disciplina sul riparto delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, si individuino le opportune forme di coordinamento con quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che reca una complessiva redistribuzione delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni, gli enti locali, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; la medesima esigenza vale anche rispetto all'articolo 7 del provvedimento con riferimento all'articolo 5 del citato decreto legislativo, che disciplina il potere sostitutivo del Governo;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, che autorizza il Governo a raccogliere, per ambiti omogenei, in testi unici le disposizioni legislative residue, non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di competenza concorrente, si chiarisca la natura e la forma giuridica di tali atti denominati "testi unici", precisando se la disposizione in esame conferisca o meno una delega, ai sensi dell'articolo 76 Cost. (in quest'ultimo caso nel testo difetterebbero sia il termine per l'esercizio della delega sia l'individuazione di specifici principi e criteri direttivi);

            all'articolo 7, comma 1, relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi, si precisi a quali tipi di provvedimento si fa riferimento, anche al fine di chiarire in quali atti normativi il potere sostitutivo possa concretizzarsi.

        Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 6, commi 4-6, che disciplinano i compiti della Corte dei conti in ordine alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché la composizione delle sezioni regionali di controllo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ovvero il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, relativo a disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, conv. con modif. dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, peraltro l'articolo 9 del regolamento della Corte dei conti del 16 giugno 2000, relativo all'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, adottato ai sensi della citata legge n. 20 già prevede che la sezione autonomie riferisca al Parlamento sull'andamento generale della finanza regionale e locale, sarebbe pertanto opportuno chiarire se le verifiche prefigurate coincidano o meno con quanto già previsto. Inoltre, si segnala che le sezioni regionali della Corte dei conti sono state istituite e disciplinate dal citato regolamento, pertanto dovrebbe valutarsi l'effettiva opportunità di intervenire su tale materia con legge;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 2, che introduce un principio di cedevolezza secondo il quale le leggi statali vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, relative a materie di competenza regionale, (ovvero le leggi regionali che intervengono in materie di competenza esclusiva statale) si applicano sino all'entrata in vigore della corrispondente normativa regionale (ovvero della legislazione statale), fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'effettiva portata dell'espressione "normative statali (o regionali) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge", specificando, in particolare, se la stessa debba essere riferita in ogni caso alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ovvero anche ad eventuali leggi statali in materia regionale approvate dopo l'entrata in vigore riforma del Titolo V, ma prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (in quest'ultimo caso, infatti, le norme costituzionali relative alla definizione delle competenze legislative prevarrebbero comunque sulle disposizioni di rango legislativo); con riferimento allo stesso comma, inoltre, dovrebbe valutarsi l'effettiva necessità dell'inciso volto a salvaguardare gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, stante il fatto che gli stessi sono in ogni caso regolati dall'articolo 136 Cost.;

                all'articolo 1, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di qualificare come "meramente ricognitivi" i previsti decreti legislativi, alla luce della possibilità che l'enucleazione dei principi fondamentali richieda anche una discrezionalità interpretativa; con riferimento alla stessa disposizione - inoltre - andrebbe verificata l'effettiva portata del principio della esclusività. Da ultimo, con riferimento ai pareri parlamentari, sarebbe opportuno specificare se l'indicazione dei profili sui quali si deve concentrare il parere sia riferita ad entrambi i pareri ovvero solo al secondo, chiarendo altresì se tale indicazione sia esaustiva, ovvero meramente esemplificativa. Più in generale, tuttavia, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare in modo specifico l'oggetto dell'attività parlamentare;

                all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire in quale modo le norme di competenza esclusiva dello Stato potranno essere concretamente distinte da quelle che individuano i principi fondamentali nelle materie rimesse alla potestà legislativa concorrente;

                all'articolo 3, comma 2, ove si fa riferimento ai principi generali in materia di organizzazione pubblica, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'effettiva portata di tale rinvio;

                all'articolo 3, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere l'inciso "fermo restando quanto previsto dal presente articolo";

                all'articolo 6, comma 1, che prevede che lo Stato e le regioni conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative da loro esercitate, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare - almeno con riferimento all'ambito statale - l'atto con cui si procedere al predetto conferimento;

                all'articolo 6, comma 3, ove si stabilisce che - fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo - le funzioni amministrative sono esercitate secondo la normativa vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento ai provvedimenti di conferimento di funzioni (di cui al comma 1) ovvero a quelli di trasferimento dei beni e delle risorse (di cui al comma 2).



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            esprime

NULLA OSTA

          
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3590;

            richiamato il contenuto della relazione sul disegno di legge svolto presso la III Commissione osservato in particolare che occorre:

                1. considerare come limite della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tutti i trattati in vigore per l'Italia secondo il diritto internazionale;

                2. attribuire allo Stato un potere di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni;

                3. assicurare l'applicazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, soprattutto ai fini della precisazione del regime degli accordi internazionali stipulati dalle Regioni in assenza di conferimento dei pieni poteri di firma;

                4. chiarire la natura dei trattati che le Regioni possono stipulare, coerentemente con il disposto dell'articolo 80 della Costituzione;

                5. espungere il riferimento alla "responsabilità delle Regioni verso lo Stato", attesa l'indeterminatezza di tale nozione;

                6. mantenere la distinzione delineata in Costituzione tra l'ipotesi di inadempienza nell'attuazione e nell'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti comunitari, di cui al comma quinto dell'articolo 117, e l'ipotesi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, di cui al comma secondo dell'articolo 120;
            ritenuto che la Commissione di merito possa tener conto delle suddette osservazioni per assicurare che il riconoscimento costituzionale di rilievo internazionale e comunitario delle Regioni possa avvenire in armonia con l'ordinamento vigente, ed in particolare nel rispetto delle competenze definite dalla Costituzione e del rilievo unitario dello Stato in materia di responsabilità internazionale e comunitaria;

            tutto ciò precisato ed osservato,

            per quanto di competenza

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3590 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3",

            considerato che non appare chiaro il rapporto tra i periodi settimo e ottavo del comma 6 dell'articolo 6, laddove si prevede che i bandi di concorso per referendari della Corte dei conti debbano riservare una percentuale non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, dotato di diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente, rispetto al secondo periodo del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961, che già prevede una riserva di analogo tenore,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente osservazione:

            sarebbe opportuno riformulare i periodi settimo e ottavo dell'articolo 6, comma 6, in modo da chiarire quale sia il rapporto tra la riserva di posti di referendario ivi prevista rispetto a quella disposta dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961.



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge;

            tenuto conto, in particolare, dei contenuti dell'articolo 4, che prevede forme di partecipazione delle regioni in materia comunitaria,

            ricordato che sono in corso di esame presso la XIV Commissione taluni progetti di legge (C. 3071, C. 3123 e C. 3310) di modifica della legge n. 86 del 1989 che reca "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari",

            sottolineata quindi l'esigenza di pervenire - tramite una lettura congiunta del disegno di legge in esame e del testo di modifica alla legge n. 86 del 1989 - alla definizione di una disciplina quanto più possibile ampia ed organica della partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali alla fase di formazione delle politiche dell'Unione europea, dettando al contempo le forme ed i modi per la tempestiva attuazione del diritto comunitario, nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze fissata dalla Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.



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