XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3971-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3971

              rilevato che nel titolo del provvedimento, che menziona l'oggetto degli articoli 1 e 2, non si dà conto del contenuto dell'articolo 3, relativo all'indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, relativamente alla parte che disciplina la nuova denominazione del fondo e le relative regole di funzionamento, si chiarisca se il riferimento all'anno 2003 riguardi l'applicazione della disposizione nella sua interezza, ovvero unicamente la specifica procedura di riparto delle risorse ivi delineata valutando, conseguentemente, l'opportunità di riformulare la disposizione stessa come novella agli articoli della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità, in luogo di prevedere una "deroga" ad una disposizione di rango regolamentare, di fare riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 85/432/CEE, che consente l'indizione della sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista. Peraltro, la disposizione, rimandando ad una ordinanza ministeriale, non appare di immediata applicabilità;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, relativo alla promozione di corsi di dottorato di ricerca, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quale sia il soggetto cui spetta l'individuazione della quota da riservare allo svolgimento di tali corsi (se il Ministro ovvero le università) e a quali criteri debba attenersi.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3971 di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, come risultante dall'approvazione di emendamenti in Commissione;

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge, disponendo l'utilizzo di risorse statali, appaiono riconducibili alla materia "sistema contabile dello Stato";

              rilevato altresì che la materia "università", non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile in parte alla materia "norme generali sull'istruzione" che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in parte a quella "istruzione" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

              rilevato inoltre che la potestà legislativa statale in materia universitaria trova fondamento anche nell'articolo 33 della Costituzione;

              rilevato infine che le disposizioni recate dal decreto-legge interessano anche le materie "ricerca scientifica e tecnologica" e "professioni", che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge C. 3971, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2003, recante disposizioni urgenti per le università e la ricerca, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2003, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca (C. 3971 Governo),

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

              esaminato il disegno di legge n. 3971,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la possibilità di procedere a nuove assunzioni senza oneri per lo Stato sia di carattere permanente, anziché limitata al solo 2003.

(parere espresso il 27 maggio 2003)


          La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3971,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza oneri per lo Stato sia di carattere permanente, anziché limitata al solo 2003.

(parere espresso il 4 giugno 2003)
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3971 "Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca";

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: "l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro" le seguenti: "gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2003;

              tenuto conto che all'articolo 3, comma 1, si prevede l'indizione di una sessione straordinaria per l'anno 2003 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista al fine di consentire ai laureati con percorso formativo quadriennale che abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1^ novembre 1993 di conseguire l'abilitazione professionale entro il termine ultimo del 1^ novembre 2003, fissato dalla direttiva 2001/19/CE;

              considerato che la predetta direttiva 2001/19/CE, prendendo atto che la normativa italiana prevedeva una formazione non conforme alle condizioni di formazione previste dalla direttiva 85/432/CEE, ha introdotto una novella a tale direttiva volta a consentire all'Italia di continuare ad applicare la propria normativa interna alle persone che hanno iniziato la loro formazione in farmacia prima del 1^ novembre 1993 concludendola anteriormente al 1^ novembre 2003;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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