XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3971-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3971
rilevato che nel titolo del provvedimento, che menziona
l'oggetto degli articoli 1 e 2, non si dà conto del contenuto
dell'articolo 3, relativo all'indizione di una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di farmacista,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba
essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, relativamente alla parte che
disciplina la nuova denominazione del fondo e le relative
regole di funzionamento, si chiarisca se il riferimento
all'anno 2003 riguardi l'applicazione della disposizione nella
sua interezza, ovvero unicamente la specifica procedura di
riparto delle risorse ivi delineata valutando,
conseguentemente, l'opportunità di riformulare la disposizione
stessa come novella agli articoli della legge 19 ottobre 1999,
n. 370.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità, in
luogo di prevedere una "deroga" ad una disposizione di rango
regolamentare, di fare riferimento all'articolo 2, paragrafo 6
della direttiva 85/432/CEE, che consente l'indizione della
sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione
alla professione di farmacista. Peraltro, la disposizione,
rimandando ad una ordinanza ministeriale, non appare di
immediata applicabilità;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 2, relativo alla promozione di
corsi di dottorato di ricerca, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire quale sia il soggetto cui spetta
l'individuazione della quota da riservare allo svolgimento di
tali corsi (se il Ministro ovvero le università) e a quali
criteri debba attenersi.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3971
di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti
di ricerca, come risultante dall'approvazione di emendamenti
in Commissione;
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge,
disponendo l'utilizzo di risorse statali, appaiono
riconducibili alla materia "sistema contabile dello Stato";
rilevato altresì che la materia "università", non
espressamente contemplata dall'articolo 117 della
Costituzione, appare riconducibile in parte alla materia
"norme generali sull'istruzione" che l'articolo 117, secondo
comma, lettera n), della Costituzione riserva alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in parte a quella
"istruzione" che l'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente
dello Stato e delle regioni;
rilevato inoltre che la potestà legislativa statale in
materia universitaria trova fondamento anche nell'articolo 33
della Costituzione;
rilevato infine che le disposizioni recate dal
decreto-legge interessano anche le materie "ricerca
scientifica e tecnologica" e "professioni", che l'articolo
117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà
legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 3971, di conversione
del decreto-legge n. 105 del 2003, recante disposizioni
urgenti per le università e la ricerca, nel testo risultante
dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione (Attività produttive, commercio e
turismo),
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 105 del 2003, recante disposizioni urgenti
per le università e gli enti di ricerca (C. 3971 Governo),
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il disegno di legge n. 3971,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire che la possibilità di procedere a
nuove assunzioni senza oneri per lo Stato sia di carattere
permanente, anziché limitata al solo 2003.
(parere espresso il 27 maggio 2003)
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
3971,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire che la possibilità di procedere a
nuove assunzioni a tempo determinato nonché la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza
oneri per lo Stato sia di carattere permanente, anziché
limitata al solo 2003.
(parere espresso il 4 giugno 2003)
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3971
"Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di
ricerca";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: "l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro" le
seguenti: "gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS)".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 105 del 2003;
tenuto conto che all'articolo 3, comma 1, si prevede
l'indizione di una sessione straordinaria per l'anno 2003
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista al fine di consentire ai laureati
con percorso formativo quadriennale che abbiano iniziato la
loro formazione anteriormente al 1^ novembre 1993 di
conseguire l'abilitazione professionale entro il termine
ultimo del 1^ novembre 2003, fissato dalla direttiva
2001/19/CE;
considerato che la predetta direttiva 2001/19/CE,
prendendo atto che la normativa italiana prevedeva una
formazione non conforme alle condizioni di formazione previste
dalla direttiva 85/432/CEE, ha introdotto una novella a tale
direttiva volta a consentire all'Italia di continuare ad
applicare la propria normativa interna alle persone che hanno
iniziato la loro formazione in farmacia prima del 1^ novembre
1993 concludendola anteriormente al 1^ novembre 2003;
esprime
PARERE FAVOREVOLE