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1. Al fine di sopperire
alla indifferibile esigenza
di assicurare un adeguato
livello di servizi destinati
agli studenti, di potenziare
la mobilità internazionale
degli studenti stessi, di
incentivare le iscrizioni a
corsi di studio di
particolare interesse
nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei
giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica,
il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca per le finalità di
cui agli articoli 4 e 5 della
legge 19 ottobre 1999, n.
370, assume la denominazione
di "Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la
mobilità degli studenti" e,
per l'anno 2003, è ripartito
tra gli atenei in base a
criteri e modalità
determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, sentita la
Conferenza dei rettori delle
università italiane ed il
Consiglio nazionale degli
studenti universitari, per il
perseguimento dei seguenti
obiettivi, ferme restando le
finalità di cui all'articolo
4, comma 4-bis, del
decreto-legge 25 settembre
2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268: |
1. Al fine di sopperire
alla indifferibile esigenza
di incentivare l'impegno
didattico dei professori e
dei ricercatori, di
assicurare un adeguato
livello di servizi destinati
agli studenti, di potenziare
la mobilità internazionale
degli studenti stessi, di
incentivare le iscrizioni a
corsi di studio di
particolare interesse
nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei
giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica,
il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca per le finalità di
cui agli articoli 4 e 5 della
legge 19 ottobre 1999, n.
370, assume la denominazione
di "Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la
mobilità degli studenti" e,
a decorrere dall'anno
2003, è ripartito tra gli
atenei in base a criteri e
modalità determinati con
decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, sentita la
Conferenza dei rettori delle
università italiane ed il
Consiglio nazionale degli
studenti universitari, per il
perseguimento dei seguenti
obiettivi, ferme restando le
finalità di cui all'articolo
4, comma 4-bis, del
decreto-legge 25 settembre
2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268: |
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a) sostegno alla
mobilità internazionale degli
studenti, anche nell'ambito
del programma di mobilità
dell'Unione europea
Socrates-Erasmus, mediante
l'erogazione di borse di
studio integrative; |
a) identica; |
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b) assegnazione
agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi
di laurea specialistica e ai
corsi di dottorato di
ricerca, di assegni per
l'incentivazione delle
attività di tutorato di cui
all'articolo 13 della legge
19 novembre 1990, n. 341,
nonché per le attività
didattico-integrative,
propedeutiche e di
recupero; |
b) identica; |
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c)
promozione, in
determinate aree
scientifico-disciplinari,
di corsi di dottorato di
ricerca, inseriti in reti
nazionali ed internazionali
di collaborazione
interuniversitaria, coerenti
con le linee strategiche del
Programma nazionale per la
ricerca di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204; |
c) promozione di
corsi di dottorato di
ricerca, inseriti in reti
nazionali ed internazionali
di collaborazione
interuniversitaria, coerenti
con le linee strategiche del
Programma nazionale per la
ricerca di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204; |
|
d) finanziamento
di assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449; |
d) identica; |
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e)
incentivazione per le
iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari
di particolare interesse
nazionale e comunitario. |
e) identica. |
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2. Per i fini di cui
al comma 1, lettera c),
viene riservata anche una
quota percentuale delle
risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210. |
2. Il decreto
ministeriale di cui al comma
1 riserva altresì una
quota delle risorse
disponibili ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210, per i
fini di cui al comma 1,
lettera c). |
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3. Agli assegni di cui al
comma 1, lettere a) e
b), si applicano le
disposizioni dell'articolo
10 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, nonché
quelle dell'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476,
e successive modificazioni,
ed in materia previdenziale
quelle dell'articolo 2, commi
26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni. |
3. Agli assegni di
cui al comma 1, lettere a)
e b), si applicano
le disposizioni dell'articolo
10-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonché quelle
dell'articolo 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, ed
in materia previdenziale
quelle dell'articolo 2, commi
26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni. |
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4. Le eventuali
economie di spesa accertate
dalle università in sede di
approvazione del conto
consuntivo 2002, derivanti
dalle risorse acquisite per
l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e
dei ricercatori per gli anni
1999, 2000 e 2001, nonché
quelle già assegnate per le
stesse finalità per l'anno
2002 e non ancora impegnate
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono utilizzate per
assicurare un adeguato
livello di servizi agli
studenti. |
4. Identico. |
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5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
5. Identico. |
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(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle |
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1. Per i fini di cui
all'articolo 1, presso il
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca è istituita,
nell'ambito delle ordinarie
risorse di bilancio,
l'Anagrafe nazionale degli
studenti e dei laureati delle
università, avente, in
particolare, i seguenti
obiettivi: a) valutare efficacia ed efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e dei fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie; f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. |
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2. Il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, con propri decreti,
individua, sentiti la
Conferenza dei rettori delle
università italiane, il
Consiglio universitario
nazionale, il Comitato
nazionale per la valutazione
del sistema universitario e
il Consiglio nazionale degli
studenti universitari, i dati
che devono essere presenti
nei sistemi informativi delle
università e da trasmettere
periodicamente, con modalità
telematiche, alla Anagrafe
nazionale di cui al comma
1. |
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1. Il quarto periodo del
comma 13 dell'articolo 34
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è soppresso. |
1. Identico. |
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2. Dopo il comma 13
dell'articolo 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è
inserito il seguente: |
2. Identico: |
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"13-bis. Per l'anno
2003, per gli enti di
ricerca, l'Istituto superiore
di sanità, l'Istituto
superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro,
l'Agenzia spaziale italiana,
l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonché per le
università e le scuole
superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque
salve le assunzioni di
personale a tempo
determinato, i cui oneri
ricadono su fondi derivanti
da contratti con le
istituzioni comunitarie ed
internazionali di cui
all'articolo 5, comma 27,
della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e da contratti con le
imprese; per le medesime
istituzioni sono altresì
consentite assunzioni di
personale a tempo determinato
per l'attuazione di progetti
di ricerca, i cui oneri non
risultino a carico dei
bilanci di funzionamento
degli enti o del fondo di
finanziamento degli enti o
del fondo di finanziamento
ordinario delle
università". |
"13-bis. Per
l'anno 2003, per gli enti di
ricerca, l'Istituto superiore
di sanità, l'Istituto
superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro,
l'Agenzia spaziale italiana,
l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonché per le
università e le scuole
superiori ad ordinamento
speciale, sono fatti
comunque salvi le
assunzioni di personale a
tempo determinato ovvero i
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa,
i cui oneri ricadono su
fondi derivanti da contratti
con le istituzioni
comunitarie ed internazionali
di cui all'articolo 5, comma
27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e da contratti
con le imprese; per le
medesime istituzioni sono
comunque consentite
assunzioni di personale a
tempo determinato nonché
la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa per
l'attuazione di progetti di
ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento
dei servizi anche didattici
per gli studenti, i cui
oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento
degli enti o del fondo di
finanziamento degli enti o
del fondo di finanziamento
ordinario delle
università". |
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| 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione |
1. Identico. |
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straordinaria di esami di
Stato per l'abilitazione
all'esercizio della
professione di farmacista,
riservata ai laureati in
farmacia con percorso
formativo quadriennale, i
quali abbiano iniziato la
loro formazione anteriormente
al 1^ novembre 1993. I
relativi oneri finanziari
sono posti a carico delle
università nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di
bilancio, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. |
1-bis. I
possessori dei titoli
conseguiti secondo
l'ordinamento previgente alla
riforma di cui al decreto del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, fino alle sessioni
d'esame di Stato di
abilitazione professionale
dell'anno 2006, svolgono le
prove degli esami di Stato
per le professioni di dottore
agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente
sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, ingegnere e
psicologo secondo
l'ordinamento previgente al
decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. |
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