XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3971-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge
il decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, recante
disposizioni urgenti per le
università e gli enti di
ricerca.
1. Il decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, recante
disposizioni urgenti per le
università e gli enti di
ricerca, è convertito
in legge con le
modificazioni riportate in
allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


          All'articolo 1:

                al comma 1, alinea, dopo le parole: "indifferibile esigenza" sono inserite le seguenti: "di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori," e le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2003";

                al comma 1, lettera c), le parole: ", in determinate aree scientifico-disciplinari," sono soppresse;

                il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c)";

                al comma 3, le parole: "dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10-bis".

              Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

          "Art. 1-bis. - (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università).- 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

                a) valutare efficacia ed efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

                b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

                c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e dei fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

                d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali;

                e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

                f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
              2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, alla Anagrafe nazionale di cui al comma 1".


          All'articolo 2:

              al comma 2, il capoverso "13-bis." è sostituito dal seguente:

          
"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università".


          All'articolo 3:

                nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e norme in materia di abilitazione professionale";

                dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni d'esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

              Il titolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali".




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri