XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3927-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3927;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento
sono accomunate esclusivamente dalla riconducibilità al
settore sanitario e che le stesse riguardano materie
disomogenee:
considerati i chiarimenti forniti dal Governo in
relazione ai rilievi formulati nel corso dell'esame e, in
particolare, preso atto che il Governo, con riferimento
all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui si demanda ad un
decreto ministeriale la fissazione dei criteri per la
definizione delle transazioni con soggetti emotrasfusi
danneggiati da emoderivati infetti, ha chiarito che si tratta
di disciplina speciale e che non trova applicazione il
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con
modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si
autorizza la spesa di euro 198.500.000,00 per gli anni 2004 e
2005, si riformuli la disposizione chiarendo, come si evince
dalla relazione tecnica, che tale stanziamento è autorizzato
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si
differisce il termine per l'utilizzo degli studi professionali
privati, per lo svolgimento dell'attività
libero-professionale, fissato al 31 luglio 2003 dall'articolo
15 quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si valuti l'opportunità di riformulare
la disposizione, novellando il predetto articolo 15
quinquies, comma 10".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo disegno di legge C. 3927, di
conversione del decreto-legge n. 89 del 2003, recante proroga
di termini relativi all'attività professionale dei medici,
finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e
delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati
infetti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla
Commissione,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
sono riconducibili alla materia "tutela della salute" che
l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza
legislativa concorrente tra Stato e regioni, nonché alla
materia "determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire
su tutto il territorio nazionale" che l'articolo 117, secondo
comma, lettera s), demanda alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE