XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3927-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3927;

              rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono accomunate esclusivamente dalla riconducibilità al settore sanitario e che le stesse riguardano materie disomogenee:

              considerati i chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai rilievi formulati nel corso dell'esame e, in particolare, preso atto che il Governo, con riferimento all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui si demanda ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni con soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti, ha chiarito che si tratta di disciplina speciale e che non trova applicazione il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si autorizza la spesa di euro 198.500.000,00 per gli anni 2004 e 2005, si riformuli la disposizione chiarendo, come si evince dalla relazione tecnica, che tale stanziamento è autorizzato per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si differisce il termine per l'utilizzo degli studi professionali privati, per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, fissato al 31 luglio 2003 dall'articolo 15 quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione, novellando il predetto articolo 15 quinquies, comma 10".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo disegno di legge C. 3927, di conversione del decreto-legge n. 89 del 2003, recante proroga di termini relativi all'attività professionale dei medici, finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia "tutela della salute" che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, nonché alla materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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