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1. Il termine del 31
luglio 2003, previsto
dall'articolo
15-quinquies, comma 10,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, è
prorogato al 31 luglio
2005. |
1. Al comma 10
dell'articolo
15-quinquies del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, le
parole: "fino al 31 luglio
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 luglio
2005". |
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1. Per la realizzazione
di un progetto
oncotecnologico da parte
dell'Istituto superiore di
sanità, finalizzato a
sviluppare terapie
oncologiche innovative su
base molecolare, è
autorizzata la spesa di tre
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e
2005. |
1. Per la realizzazione
di un progetto
oncotecnologico da parte
dell'Istituto superiore di
sanità, finalizzato a
sviluppare terapie
oncologiche innovative su
base molecolare, è
autorizzata la spesa di tre
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e
2005. L'istituto superiore
di sanità presenta una
relazione annuale sullo stato
di realizzazione del suddetto
progetto oncotecnologico al
Ministro della salute, che la
trasmette al
Parlamento. |
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2. Per le spese di
funzionamento e di ricerca
della Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia
(IME), con sede in Roma, è
autorizzata la spesa di
quindici milioni di euro per
l'anno 2003 e di dieci
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005. |
2. Per le spese di
funzionamento e di ricerca
della Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia
(IME), con sede in Roma, è
autorizzata la spesa di
quindici milioni di euro per
l'anno 2003 e di dieci
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005. La
Fondazione IME presenta una
relazione annuale
sull'attività svolta al
Ministro della salute, che la
trasmette al
Parlamento. |
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3. Alla copertura
degli oneri recati dal
presente articolo, pari a
diciotto milioni di euro per
l'anno 2003 ed a tredici
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
salute. |
3. Identico. |
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4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
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1. Per le transazioni da
stipulare con soggetti
emotrasfusi danneggiati da
emoderivati infetti, che
hanno instaurato azioni di
risarcimento danni tuttora
pendenti, è autorizzata la
spesa di novantotto milioni e
cinquecentomila euro per
l'anno 2003 e di
centonovantotto milioni e
cinquecentomila euro, per gli
anni 2004 e 2005. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
1. Per le transazioni da
stipulare con soggetti
emotrasfusi danneggiati da
sangue o emoderivati
infetti, che hanno instaurato
azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti, è
autorizzata la spesa di
novantotto milioni e
cinquecentomila euro per
l'anno 2003 e di
centonovantotto milioni e
cinquecentomila euro, per
ciascuno degli anni
2004 e 2005. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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2. Con decreto del
Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono fissati i
criteri in base ai quali sono
definite le transazioni di
cui al comma 1 e, comunque,
nell'ambito delle predette
autorizzazioni. Qualora si
verifichino eccedenze
rispetto alle previsioni di
spesa, con decreto del
Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, saranno ridefiniti i
criteri di stipulazione delle
transazioni stesse. |
2. Con decreto del
Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono fissati i
criteri in base ai quali sono
definite le transazioni di
cui al comma 1 e, comunque,
nell'ambito delle predette
autorizzazioni, sulla base
delle conclusioni cui è
pervenuto il gruppo tecnico
istituito con decreto del
Ministro della salute del 13
marzo 2002. Le eccedenze
rispetto alle previsioni di
spesa verranno destinate, con
decreto del Ministro della
salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, alle
transazioni da stipulare con
soggetti obbligati, a causa
di determinate patologie,
all'utilizzo di sangue o suoi
derivati che abbiano promosso
azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti. |
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