XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3927-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Conversione in legge
del decreto-legge 23 aprile
2003, n. 89, recante proroga
dei termini relativi
all'attività professionale
dei medici e finanziamento di
particolari terapie
oncologiche ed ematiche,
nonché delle transazioni con
soggetti danneggiati da
emoderivati infetti
Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 23 aprile 2003,
n. 89, recante proroga dei
termini relativi all'attività
professionale dei medici e
finanziamento di particolari
terapie oncologiche ed
ematiche, nonché delle
transazioni con soggetti
danneggiati da emoderivati
infetti


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.
1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



ALLEGATO


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


          All'articolo 1:

              il comma 1 è sostituito dal seguente:

          "1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005"".


          All'articolo 2:

              al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento";

                al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento".


          All'articolo 3:

              al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "danneggiati da" sono inserite le seguenti: "sangue o" e le parole: "per gli anni 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2004 e 2005";

                al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le eccedenze rispetto alle previsioni di spesa verranno destinate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle transazioni da stipulare con soggetti obbligati, a causa di determinate patologie, all'utilizzo di sangue o suoi derivati che abbiano promosso azioni di risarcimento danni tuttora pendenti";

                alla rubrica, le parole: "sangue infetto" sono sostituite dalle seguenti: "sangue o emoderivati infetti".




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri