XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3599-A




PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


          La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, invitando nel contempo la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:         riformulare il disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera g) ed al disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), eliminando la determinazione puntuale del termine massimo entro il quale le attività, in ciascuna fattispecie previste, devono essere compiute, limitando l'espressione del principio fondamentale alla necessità che un termine massimo tassativo sia fissato, ma senza quantificarlo puntualmente, seppur solo nel massimo, ciò in particolare ove il termine sia quantitativamente ridotto (trenta giorni). Alternativamente, la previsione di un termine massimo potrebbe essere configurata come espressamente cedevole;         riformulare la previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera d), in termini generali, secondo la struttura propria del principio fondamentale che presuppone che la Regione abbia sufficiente margine di regolamentazione, ciò che puo concretizzarsi in un principio teso a differenziare la disciplina regionale a seconda che il soggetto interessato sia o meno parte attiva della lite, nonché in ragione dell'origine consequenziale o meno della lite stessa, rispetto ad un precedente giudizio. Alternativamente, valutare se la fattispecie considerata non trovi già sufficiente considerazione nel principio di cui alla lettera a), nella parte in cui si riferisce ad un "conflitto tra le funzioni svolte... ed altre situazioni... suscettibile... di compromettere... il libero espletamento della carica".



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