XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3599-A
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di
competenza, esprime parere favorevole, invitando nel contempo
la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:
riformulare il disposto dell'articolo 3, comma 1,
lettera g) ed al disposto dell'articolo 4, comma 1,
lettera b), eliminando la determinazione puntuale del
termine massimo entro il quale le attività, in ciascuna
fattispecie previste, devono essere compiute, limitando
l'espressione del principio fondamentale alla necessità che un
termine massimo tassativo sia fissato, ma senza quantificarlo
puntualmente, seppur solo nel massimo, ciò in particolare ove
il termine sia quantitativamente ridotto (trenta giorni).
Alternativamente, la previsione di un termine massimo potrebbe
essere configurata come espressamente cedevole;
riformulare la previsione dell'articolo 3, comma 1,
lettera d), in termini generali, secondo la struttura
propria del principio fondamentale che presuppone che la
Regione abbia sufficiente margine di regolamentazione, ciò che
puo concretizzarsi in un principio teso a differenziare la
disciplina regionale a seconda che il soggetto interessato sia
o meno parte attiva della lite, nonché in ragione dell'origine
consequenziale o meno della lite stessa, rispetto ad un
precedente giudizio. Alternativamente, valutare se la
fattispecie considerata non trovi già sufficiente
considerazione nel principio di cui alla lettera a),
nella parte in cui si riferisce ad un "conflitto tra le
funzioni svolte... ed altre situazioni... suscettibile... di
compromettere... il libero espletamento della carica".