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1. Il presente capo
stabilisce in via esclusiva,
ai sensi dell'articolo 122,
primo comma, della
Costituzione, i principi
fondamentali concernenti il
sistema di elezione e i casi
di ineleggibilità e di
incompatibilità del
Presidente e degli altri
componenti della Giunta
regionale, nonché dei
consiglieri regionali. |
1. Identico. |
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2. I casi di
ineleggibilità e di
incompatibilità
all'assunzione di incarichi
pubblici da parte di
componenti di organi
costituzionali o di
appartenenti ad
amministrazioni od enti
pubblici statali continuano
ad essere disciplinati anche
dalla legge dello
Stato. |
Soppresso. |
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1. Fatte salve le
disposizioni legislative
statali in materia di
incandidabilità per coloro
che hanno riportato sentenze
di condanna o nei cui
confronti sono state
applicate misure di
prevenzione, le regioni
disciplinano con legge i casi
di ineleggibilità,
specificamente individuati,
di cui all'articolo 122,
primo comma, della
Costituzione, nei limiti dei
seguenti principi
fondamentali: a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la |
Identico. |
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libera decisione di voto
degli elettori ovvero possano
violare la parità di accesso
alle cariche elettive
rispetto agli altri
candidati; b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato; c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b); d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi; e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali. |
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1. Le regioni
disciplinano con legge i casi
di incompatibilità,
specificatamente individuati,
di cui all'articolo 122,
primo comma, della
Costituzione, nei limiti dei
seguenti princìpi
fondamentali: |
1. Identico: |
| a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, |
a) identica; |
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comprese quelle elettive,
suscettibile, anche in
relazione a peculiari
condizioni delle regioni, di
compromettere il buon
andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione ovvero
il libero espletamento della
carica elettiva; |
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b) sussistenza di
cause di incompatibilità, in
caso di conflitto tra le
funzioni svolte dal
Presidente o dagli altri
componenti della Giunta
regionale o dai consiglieri
regionali e le funzioni
svolte dai medesimi presso
organismi internazionali o
sopranazionali; |
b) identica; |
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e) eventuale
sussistenza di una causa di
incompatibilità tra la carica
di assessore regionale e
quella di consigliere
regionale; |
c) identica; |
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d) in caso di
previsione della causa di
incompatibilità per lite
pendente con la regione,
osservanza del criterio
dell'accertamento di
responsabilità con sentenza
passata in giudicato nel
giudizio civile o
amministrativo che ha dato
origine alla lite; |
d) in caso di
previsione della causa di
incompatibilità per lite
pendente con la regione,
osservanza dei seguenti
criteri: 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite; 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato; |
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e) attribuzione
ai Consigli regionali della
competenza a decidere sulle
cause di incompatibilità dei
propri componenti e del
Presidente della Giunta
eletto a suffragio universale
e diretto, fatta salva la
competenza dell'autorità
giudiziaria a decidere sui
relativi ricorsi. L'esercizio
delle rispettive funzioni è
comunque garantito fino alla
pronuncia definitiva sugli
stessi ricorsi; |
e) identica; |
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f) eventuale
differenziazione della
disciplina
dell'incompatibilità nei
confronti del Presidente
della Giunta regionale, degli
altri componenti della stessa
Giunta e dei consiglieri
regionali; |
f) identica; |
| g) fissazione di un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere | g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il |
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esercitata l'opzione
o deve cessare la causa che
determina l'incompatibilità,
ferma restando la tutela del
diritto dell'eletto al
mantenimento del posto di
lavoro, pubblico o
privato. |
quale, a pena di decadenza
dalla carica, deve essere
esercitata l'opzione o
deve cessare la causa che
determina l'incompatibilità,
ferma restando la tutela del
diritto dell'eletto al
mantenimento del posto di
lavoro, pubblico o
privato. |
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1. Le regioni
disciplinano con legge il
sistema di elezione del
Presidente della Giunta
regionale e dei consiglieri
regionali nei limiti dei
seguenti princìpi
fondamentali: |
1. Identico: |
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a) individuazione
di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di
stabili maggioranze nel
Consiglio regionale e
assicuri la rappresentanza
delle minoranze; |
a) identica; |
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b) contestualità
dell'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, se il
Presidente è eletto a
suffragio universale e
diretto. Previsione, nel caso
in cui la regione adotti
l'ipotesi di elezione del
Presidente della Giunta
regionale secondo modalità
diverse dal suffragio
universale e diretto, di
termini temporali tassativi
per l'elezione del Presidente
e per l'elezione o la nomina
degli altri componenti della
Giunta; |
b) contestualità
dell'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, se il
Presidente è eletto a
suffragio universale e
diretto. Previsione, nel caso
in cui la regione adotti
l'ipotesi di elezione del
Presidente della Giunta
regionale secondo modalità
diverse dal suffragio
universale e diretto, di
termini temporali tassativi,
comunque non superiori a
novanta giorni, per
l'elezione del Presidente e
per l'elezione o la nomina
degli altri componenti della
Giunta; |
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c) previsione
della eventuale limitazione
del numero dei mandati
consecutivi del Presidente
della Giunta regionale eletto
direttamente; |
soppressa; |
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d) divieto di
mandato imperativo. |
c) identica. |
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1. Gli organi elettivi
delle regioni durano in
carica per cinque anni, fatta
salva, nei casi previsti,
l'eventualità dello
scioglimento anticipato del
Consiglio regionale. Il
quinquennio decorre per
ciascun Consiglio dalla data
della elezione. |
Identico. |
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