XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3564-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3564,

              ribadendo la necessità di una disciplina stabilmente applicabile alle missioni internazionali anche al fine di evitare il richiamo ad una molteplicità di discipline normative, contenute in diversi atti non coordinati tra loro, come da ultimo ricordato nel parere reso dal Comitato nella seduta del 23 aprile 2002;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare in modo puntuale le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, cui si rinvia, in modo da individuare la disciplina applicabile in via integrativa alle fattispecie non disciplinate dal provvedimento in esame;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente le missioni oggetto della proroga, anziché fare genericamente riferimento ai territori in cui esse si svolgono, dal momento che, sullo stesso territorio, spesso hanno luogo missioni di natura diversa;

              all'articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione, in considerazione del fatto che il trattamento economico è già disciplinato dall'articolo 3, e comunque di chiarire la portata dell'espressione "salvo quanto previsto dall'articolo 3", che potrebbe riferirsi tanto all'esclusione dell'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 451 del 2001, quanto all'estensione della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame;
              all'articolo 9, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire in modo più preciso i termini temporali, nonché la tipologia degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate oggetto di convalida.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il disegno di legge A.C. 3564 recante la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali,

              rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia "difesa e forze armate" che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

          esprime

NULLA OSTA

          all'ulteriore corso del provvedimento.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          
Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



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