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| 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare |
Identico. |
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e civile alle operazioni
in Macedonia, in Albania, nei
territori della ex
Jugoslavia, in Kosovo, a
Hebron, in Etiopia ed Eritrea
è differito al 30 giugno
2003. Alla stessa data è
differito il termine per la
partecipazione del personale
della Polizia di Stato alle
operazioni in Macedonia ed in
Kosovo di cui al medesimo
articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 64
del 2002. 2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003. 3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003. 4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), è differito al 30 giugno 2003. |
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5. Il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 16
aprile 2002, n. 64,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo
allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area
balcanica, è differito al 30
giugno 2003. 6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003. 7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625. |
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| 1. E' autorizzata, dal 1^ gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", |
Identico. |
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prevista dall'azione
comune adottata l'11 marzo
2002 dal Consiglio
dell'Unione europea. 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. |
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(Disposizioni in materia 1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attività operative" è inserita la seguente: "ovvero". 2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331". |
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1. Ai fini della
corresponsione dell'indennità
di missione di cui
all'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, non si
applica la disposizione
prevista dal secondo periodo
del comma 1 dello stesso
articolo 2. |
1. Identico. |
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2. Ai fini della
corresponsione del
trattamento economico
aggiuntivo di cui
all'articolo 14 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, non si
applica la disposizione
prevista dal secondo periodo
del comma 3 dello stesso
articolo 14. |
2. Identico. |
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3. A decorrere dal
1^ gennaio 2003 e fino al
termine di cui
all'articolo 1, comma 4, al
personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di
sicurezza presso la sede
diplomatica di Kabul in
Afghanistan l'indennità di
missione è corrisposta nella
misura prevista per il
personale militare
appartenente al contingente
ISAF. |
3. Identico. |
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3-bis. In
deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1^ luglio 1996,
n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 428, al
personale che partecipa alla
missione di cui all'articolo
1, comma 6, del presente
decreto, l'indennità di
missione è corrisposta nella
misura intera incrementata
del 30 per cento qualora lo
stesso non usufruisca, a
qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuito. |
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1. Le disposizioni in
materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, si
applicano entro il limite
complessivo di euro
20.000.000, a valere sullo
stanziamento di cui
all'articolo 10. |
Identico. |
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1. Per il sostegno
logistico della compagnia di
fanteria rumena, di cui
all'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, è
autorizzata, nei limiti
temporali previsti
dall'articolo 1, comma 1, la
spesa di euro 685.664. |
Identico. |
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1. Per la prosecuzione
delle attività di assistenza
alle Forze armate albanesi,
di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, è
autorizzata, fino al 31
dicembre 2003, la spesa di
euro 5.165.000 per la
fornitura di mezzi,
materiali, attrezzature e
servizi e per la
realizzazione di interventi
infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati
informatici e di
telecomunicazione, secondo le
disposizioni dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24
aprile 1997, n. 108,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
giugno 1997, n. 174. |
Identico. |
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1. Nell'ambito delle
finalità previste dalla
risoluzione 1378 adottata dal
Consiglio di sicurezza
dell'ONU il 14 novembre 2001
e nei limiti temporali
stabiliti dall'articolo 1,
comma 4, il Ministero della
difesa è autorizzato a cedere
a titolo gratuito alle Forze
armate afgane materiali,
equipaggiamenti e veicoli
dismessi alla data di entrata
in vigore del presente
decreto, escluso il materiale
d'armamento. |
Identico. |
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1. Alle forze di
completamento per l'Arma dei
carabinieri si applica
l'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto-legge 16 aprile
2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116. |
Identico. |
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2. Per l'anno 2003,
fatto salvo il programma di
arruolamento di carabinieri
in ferma quadriennale di cui
all'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed
entro il limite di spesa di
euro 17.731.462 per il
medesimo anno, con decreto
del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, può essere
richiamato ulteriore
personale dell'Arma dei
carabinieri, compresi i
carabinieri ausiliari che al
termine della ferma biennale
sono risultati idonei ma non
prescelti per la ferma
quadriennale. Ai carabinieri
ausiliari in ferma biennale
richiamati ai sensi del
presente comma è corrisposto
il trattamento economico pari
a quello previsto
dall'articolo 10, comma 2,
del citato decreto-legge n.
451 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
15 del 2002, e, se richiamati
per un periodo svolto anche
in parte nell'anno 2002, non
inferiore ai sei mesi,
durante il quale non hanno
demeritato, si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, e successive
modificazioni. 3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
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ˆâ1(Disposizioni di |
ˆâ1(Disposizioni di |
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1. Sono convalidati gli
atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni
effettuate fino alla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
Identico. |
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1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente
decreto, escluso l'articolo
8, pari complessivamente a
euro 367.330.678, si
provvede, per l'anno 2003,
mediante utilizzo del Fondo
di riserva per le spese
impreviste, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. |
Identico. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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