XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3564-A




Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2003.


Disposizioni urgenti per la prosecuzione della
partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


              Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Termini relativi alla
partecipazione militare
italiana
ad operazioni
internazionali).
Articolo 1.

(Termini relativi alla
partecipazione militare
italiana
ad operazioni
internazionali).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare Identico.
e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.


Articolo 2.

(Partecipazione italiana
alla missione di polizia
dell'Unione europea
in Bosnia-Erzegovina).
Articolo 2.

(Partecipazione italiana
alla missione di polizia
dell'Unione europea
in Bosnia-Erzegovina).

1. E' autorizzata, dal 1^ gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", Identico.
prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.


Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia
di personale militare).

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attività operative" è inserita la seguente: "ovvero".
2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331".

Articolo 3.

(Trattamento
economico).
Articolo 3.

(Trattamento
economico).

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 dello stesso articolo 2.
1. Identico.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.
2. Identico.
3. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.
3. Identico.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia
contabile).
Articolo 4.

(Disposizioni in materia
contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.
Identico.


Articolo 5.

(Compagnia di fanteria
rumena).
Articolo 5.

(Compagnia di fanteria
rumena).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.
Identico.

Articolo 6.

(Prosecuzione delle
attività di assistenza alle
Forze armate albanesi).
Articolo 6.

(Prosecuzione delle
attività di assistenza alle
Forze armate albanesi).

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
Identico.


Articolo 7.

(Cessione di
materiali).
Articolo 7.

(Cessione di
materiali).

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
Identico.

Articolo 8.

(Forze di completamento
per l'Arma dei
carabinieri).
Articolo 8.

(Forze di completamento
per l'Arma dei
carabinieri).

1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.
Identico.
2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 9.

ˆâ1(Disposizioni di
convalida).
Articolo 9.

ˆâ1(Disposizioni di
convalida).

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Identico.


Articolo 10.

(Copertura
finanziaria).
Articolo 10.

(Copertura
finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Identico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 11.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 20 gennaio 2003.


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.


Visto, il Guardasigilli:Castelli.



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