XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3564-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
delle Commissioni


Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI


              Dopo l'articolo 2, č inserito il seguente:

          "Art. 2-bis.- (Disposizioni in materia di personale militare). - 1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attivitā operative" č inserita la seguente: "ovvero".
              2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331".


              All'articolo 3, dopo il comma 3, č aggiunto il seguente:

          "3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennitā di missione č corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito".

DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri