|
|
|
| 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 | 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 |
|
agosto 2000, n. 267, per
la durata dello stato di
emergenza conseguente
all'epidemia della sindrome
respiratoria acuta severa
(SARS) è fatto obbligo ai
passeggeri dei voli aerei
provenienti dalle aree
affette, come individuate
dall'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), di
sottoporsi, presso gli Uffici
di sanità marittima, aerea e
di frontiera, a controllo
sanitario comprendente, a
giudizio del medico, la
misurazione della temperatura
e altre valutazioni o
informazioni mediche e
amministrative. |
agosto 2000, n. 267, per
la durata dello stato di
emergenza conseguente
all'epidemia della sindrome
respiratoria acuta severa
(SARS) è fatto obbligo ai
passeggeri e al personale
dei voli aerei provenienti
dalle aree affette, come
individuate
dall'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), e al
personale degli scali aerei e
portuali nazionali addetti
all'emergenza SARS, di
sottoporsi, presso gli Uffici
di sanità marittima, aerea e
di frontiera, a controllo
sanitario comprendente, a
giudizio del medico, la
misurazione della temperatura
e altre valutazioni o
informazioni mediche e
amministrative. |
|
2. Qualora sussista
una sintomatologia sospetta
per sindrome respiratoria
acuta severa (SARS), secondo
le definizioni di caso
dell'Organizzazione mondiale
della sanità, trovano
applicazione le procedure
previste dal regolamento
sanitario internazionale
adottato a Boston il 25
luglio 1969, modificato dal
regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23
maggio 1973, approvato e reso
esecutivo con legge 9
febbraio 1982, n. 106, per le
malattie sottoposte a
regolamento (colera, febbre
gialla, peste). |
2. Identico. |
|
2-bis. Entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, il Ministro della
salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle
risorse destinate dalla
legislazione vigente alle
campagne d'informazione
promosse dal Ministero della
salute, avvia una apposita
campagna volta a fornire ai
cittadini le necessarie
informazioni sull'epidemia e
sui comportamenti individuali
da tenere ai fini di una
corretta prevenzione della
SARS, nonché per una
capillare e tempestiva
vaccinazione antinfluenzale,
specie per i soggetti di età
superiore ai sessantacinque
anni. |
|
2-ter. Entro il
medesimo termine di cui al
comma 2-bis, il
Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, in collaborazione
con la Federazione italiana
medici di medicina generale e
con la Commissione nazionale
per l'educazione continua,
predispone criteri e modalità
per la tempestiva tenuta di
corsi di formazione e
aggiornamento sulla SARS,
nell'ambito delle risorse
destinate dalla legislazione
vigente alla educazione
continua in medicina. |
|
|
|
|
1. I test di laboratorio
da usare a scopo diagnostico
per la sindrome respiratoria
acuta severa (SARS) sono
validati dall'Istituto
superiore di sanità, senza
ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato. |
Identico. |
|
(Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione |
|
1. Al fine di
adeguare la struttura del
Dipartimento della protezione
civile alle molteplici
situazioni di emergenza
provocate dalla SARS, come
previsto dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3285 del 30
aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
106 del 9 maggio 2003, nonché
derivanti sia dai rischi
naturali che da quelli
antropici, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, alla determinazione
della pianta organica del
Dipartimento, nell'ambito
della quale debbono essere
previsti specifici ruoli
amministrativi tecnici e
specialistici coerenti con le
nuove attribuzioni del
Dipartimento medesimo, nel
limite massimo di 450
unità. |
|
2. Per provvedere
alla conseguente copertura
dei posti ai sensi del comma
1, il Dipartimento della
protezione civile è
autorizzato a bandire
concorsi pubblici inerenti a
ciascun ruolo ed a ciascuna
qualifica con riserva di
posti a favore del personale
comunque in servizio presso
il Dipartimento medesimo,
anche con contratto a tempo
determinato ovvero sulla base
di ordinanze di protezione
civile e di provvedimenti di
comando o fuori ruolo. Con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è
definita la misura della
quota da riservare nonché i
requisiti che dovranno essere
posseduti alla data di
pubblicazione dei
bandi. |
|
3. Il personale di
ruolo che non presenta
domanda per partecipare alle
procedure concorsuali di cui
al comma 2, ovvero non
consegue utile collocazione
all'esito dell'espletamento
delle procedure medesime,
permane nella posizione
organica precedentemente
ricoperta. 4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili in dotazione sul Fondo per la protezione civile, anche tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti nei ruoli organici del personale inquadrato. |
|
(Calamità naturali in |
| 1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, anche in rapporto ad una eventuale estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del |
|
Dipartimento della
protezione civile,
esercitando i poteri di cui
agli articoli 1, comma 2, e
2, comma 1, del decreto-legge
4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 286,
provveda ad approntare le
necessarie operazioni di
soccorso alle popolazioni
colpite dall'emergenza. |
Frontespizio |
Testo articoli |
Pareri |