XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3961-A




Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2003.


Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria
acuta severa (SARS).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ad alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Controlli sanitari).
Articolo 1.

(Controlli sanitari).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri e al personale dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS, di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).
2. Identico.
2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alle campagne d'informazione promosse dal Ministero della salute, avvia una apposita campagna volta a fornire ai cittadini le necessarie informazioni sull'epidemia e sui comportamenti individuali da tenere ai fini di una corretta prevenzione della SARS, nonché per una capillare e tempestiva vaccinazione antinfluenzale, specie per i soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.
2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con la Federazione italiana medici di medicina generale e con la Commissione nazionale per l'educazione continua, predispone criteri e modalità per la tempestiva tenuta di corsi di formazione e aggiornamento sulla SARS, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla educazione continua in medicina.


Articolo 2.

(Validazione test e
controlli sanitari).
Articolo 2.

(Validazione test e
controlli sanitari).

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Identico.
Articolo 2-bis.

(Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione
civile).

1. Al fine di adeguare la struttura del Dipartimento della protezione civile alle molteplici situazioni di emergenza provocate dalla SARS, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, nonché derivanti sia dai rischi naturali che da quelli antropici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione della pianta organica del Dipartimento, nell'ambito della quale debbono essere previsti specifici ruoli amministrativi tecnici e specialistici coerenti con le nuove attribuzioni del Dipartimento medesimo, nel limite massimo di 450 unità.
2. Per provvedere alla conseguente copertura dei posti ai sensi del comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a bandire concorsi pubblici inerenti a ciascun ruolo ed a ciascuna qualifica con riserva di posti a favore del personale comunque in servizio presso il Dipartimento medesimo, anche con contratto a tempo determinato ovvero sulla base di ordinanze di protezione civile e di provvedimenti di comando o fuori ruolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la misura della quota da riservare nonché i requisiti che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dei bandi.
3. Il personale di ruolo che non presenta domanda per partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 2, ovvero non consegue utile collocazione all'esito dell'espletamento delle procedure medesime, permane nella posizione organica precedentemente ricoperta.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili in dotazione sul Fondo per la protezione civile, anche tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti nei ruoli organici del personale inquadrato.


Articolo 2-ter.

(Calamità naturali in
territorio estero).

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, anche in rapporto ad una eventuale estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del
Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.


Articolo 3.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 9 maggio 2003.


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



Frontespizio Testo articoli Pareri