XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3961-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Conversione in legge del decreto legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).
1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


          All'articolo 1:

              al comma 1, dopo le parole: "ai passeggeri" sono inserite le seguenti: "e al personale" e dopo le parole: "Organizzazione mondiale della sanità (OMS)" sono inserite le seguenti: "e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS";

              dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

          "2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alle campagne d'informazione promosse dal Ministero della salute, avvia una apposita campagna volta a fornire ai cittadini le necessarie informazioni sull'epidemia e sui comportamenti individuali da tenere ai fini di una corretta prevenzione della SARS, nonché per una capillare e tempestiva vaccinazione antinfluenzale, specie per i soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.
          2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con la Federazione italiana medici di medicina generale e con la Commissione nazionale per l'educazione continua, predispone criteri e modalità per la tempestiva tenuta di corsi di formazione e aggiornamento sulla SARS, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla educazione continua in medicina".

              Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

          "Art. 2-bis. (Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile) - 1. Al fine di adeguare la struttura del Dipartimento della protezione civile alle molteplici situazioni di emergenza provocate dalla SARS, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, nonché derivanti sia dai rischi naturali che da quelli antropici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione della pianta organica del Dipartimento, nell'ambito della quale debbono essere previsti specifici ruoli amministrativi tecnici e specialistici coerenti con le nuove attribuzioni del Dipartimento medesimo, nel limite massimo di 450 unità.
              2. Per provvedere alla conseguente copertura dei posti ai sensi del comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a bandire concorsi pubblici inerenti a ciascun ruolo ed a ciascuna qualifica con riserva di posti a favore del personale comunque in servizio presso il Dipartimento medesimo, anche con contratto a tempo determinato ovvero sulla base di ordinanze di protezione civile e di provvedimenti di comando o fuori ruolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la misura della quota da riservare nonché i requisiti che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dei bandi.
              3. Il personale di ruolo che non presenta domanda per partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 2, ovvero non consegue utile collocazione all'esito dell'espletamento delle procedure medesime, permane nella posizione organica precedentemente ricoperta.
              4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili in dotazione sul Fondo per la protezione civile, anche tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti nei ruoli organici del personale inquadrato.

          Art. 2-ter. (Calamità naturali in territorio estero) - 1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, anche in rapporto ad una eventuale estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza".

DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 103




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri