XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3622
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il
Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia
delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8
dicembre 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo VII,
comma 1, dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'UNESCO č tenuta a
presentare al Ministero degli affari esteri una relazione
attestante l'attivitā svolta dall'Accademia delle scienze del
Terzo Mondo (TWAS) e le spese sostenute con il contributo
italiano. In caso di mancata presentazione della relazione, il
contributo statale viene sospeso.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in
1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a
decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.