XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3519
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana
al primo aumento di capitale della Interamerican Investment
Corporation (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi
della legge 29 aprile 1988, n. 165.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente
articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo
2000-2007.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in euro 6.972.168 per l'anno 2002 ed in euro
2.324.056 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, si
provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per
gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
Art. 3.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII
ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo
con un contributo di euro 110.221.542 per il periodo
2001-2004.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
valutato in euro 55.110.771 per l'anno 2002 ed in euro
27.555.385,50 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per
gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
Art. 5.
1. Le somme di cui all'articolo 4 sono versate su un
apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la
Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato
"Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi
internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere
all'erogazione dei contributi autorizzati dalla legge.
Art. 6.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V
ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di euro 28.806.000
per il periodo 2001-2003.
2. E' altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per
il periodo 2001-2003,
della somma di euro 3.720.000, da destinare alla Heavily
Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Iniziative.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6,
valutato in euro 21.684.000 per l'anno 2002 ed in euro
10.842.000 per l'anno 2003, si provvede, per l'anno 2002,
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002 e, per l'anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 8.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla
ricostituzione delle risorse dell'Asem trust fund
(ATF-2) con un contributo di euro 2.000.000.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8,
valutato in euro 2.000.000 per l'anno 2002, si provvede
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 10.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione della presente legge.