XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3519




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.
        2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 6.972.168 per l'anno 2002 ed in euro 2.324.056 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


Art. 3.

        1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di euro 110.221.542 per il periodo 2001-2004.

Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in euro 55.110.771 per l'anno 2002 ed in euro 27.555.385,50 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


Art. 5.

        1. Le somme di cui all'articolo 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla legge.


Art. 6.

        1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di euro 28.806.000 per il periodo 2001-2003.
        2. E' altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di euro 3.720.000, da destinare alla Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Iniziative.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in euro 21.684.000 per l'anno 2002 ed in euro 10.842.000 per l'anno 2003, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


Art. 8.

        1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'Asem trust fund (ATF-2) con un contributo di euro 2.000.000.


Art. 9.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, valutato in euro 2.000.000 per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 10.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.



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