XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3381
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Capo I
Il Capo I del decreto-legge in esame prevede la
soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e
del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Alcune
controversie, già di competenza dei tribunali regionali delle
acque pubbliche, vengono attribuite al tribunale ordinario che
ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente
competente; altre controversie sono attribuite alla
giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che le
disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato per le seguenti
motivazioni:
a) le controversie in materia di acque pubbliche non
costituiscono nuove attribuzioni, in quanto esse attualmente
vengono svolte dai tribunali regionali delle acque pubbliche
quali sezioni promiscue nell'ambito di alcune Corti di
appello;
b) tali attribuzioni vengono demandate ai
tribunali ordinari aventi sede nel capoluogo del distretto
territorialmente competente, che, in quanto tali,
utilizzeranno strutture già esistenti, senza peraltro
ingenerare aumenti di organici del personale di magistratura e
di quello amministrativo;
c) le spese di funzionamento degli attuali 8
tribunali regionali delle acque pubbliche vengono sostenute
dalle Corti di appello nell'ambito dei fondi ordinari
stanziati in bilancio, accreditati dall'amministrazione
centrale, ammontanti a complessivi 40.000,00 euro. La
soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche
determina un risparmio di spesa secco di oltre 160.000,00
euro, in relazione al venir meno delle relative spese di
funzionamento.
In definitiva, a fronte di un risparmio di spesa di
200.000,00 euro, i maggiori oneri non superano i 130.000,00
euro, ipotizzando spese di funzionamento per le attribuzioni
demandate pari a 5.000,00 euro, somma attualmente sostenuta,
per ciascuno dei 26 tribunali ordinari aventi sede nel
capoluogo del distretto territorialmente competente.
E' altresì opportuno evidenziare che la soppressione del
posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche e il contestuale aumento, nella pianta organica
della magistratura, di un posto di Primo presidente aggiunto
della Corte di cassazione, essendo equivalenti sul piano
finanziario, non comportano maggiori oneri a carico del
bilancio.
Capo II
Il Capo II prevede che, al fine di assicurare il
necessario supporto tecnico all'attività del Governo in
occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione
europea, il numero massimo dei magistrati da destinare al
Ministero della giustizia, in posizione di fuori ruolo, sia
elevato a 62 unità fino al 30 giugno 2004.
Al riguardo, si precisa che la disposizione in esame non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato in quanto:
a) i magistrati trasferiti al Ministero
continueranno a percepire lo stesso trattamento economico
previsto per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali;
b) i posti che si renderanno disponibili per
effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo non verranno
coperti con magistrati di nuova assunzione in quanto, alle
relative esigenze funzionali dell'amministrazione, si farà
fronte mediante il personale di magistratura già in servizio e
senza aggravio di spesa per l'amministrazione stessa.
Capo III
Il Capo III prevede l'attribuzione ai giudici di pace di
un'indennità pari a 10,33 euro per l'emissione di ulteriori
provvedimenti in materia penale.
Al riguardo si evidenzia che sono stati elaborati i dati
forniti dalla Direzione generale delle statistiche relativi al
numero dei provvedimenti emessi dagli uffici del giudice di
pace, rilevato nel corso del primo semestre 2002, di cui alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma
3-ter dell'articolo 11 della legge n.374 del 1991,
introdotto dall'articolo 6 del presente decreto-legge.
Per quanto concerne i provvedimenti di cui alle
lettere g), h), i) e l), in mancanza di dati
relativi agli uffici del giudice di pace, sono stati
utilizzati quelli relativi al giudice unico, di cui
attualmente è competente il giudice di pace.
La proiezione all'intero anno dei provvedimenti in
oggetto consente di quantificare l'onere complessivo annuo
recato dall'emendamento:
numero dei provvedimenti giudice di pace lettere a), b),
c), d), e) ed f)..... (numero annuo) 64.352
numero dei provvedimenti giudice di pace lettere g), h),
i) e l).............. (numero annuo) 15.751
Totale ........................................ 80.103
Costo annuo a regime = numero dei provvedimenti 80.103 x euro
10,33 = euro 827.464,00.
Per l'anno 2002 si prevede il costo del mese di dicembre
pari a euro 68.955,00 considerata la decorrenza del
provvedimento dal 1^ dicembre.
Capo IV
Le disposizioni di cui al Capo IV tendono a garantire il
funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte di appello di Napoli.
Le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato in quanto gli onorari
spettanti ai componenti della Giunta e ai segretari seguono la
sorte delle spese di giudizio e, come tali, quand'anche
liquidate dal Presidente della Corte di appello, sono poste a
carico della parte soccombente.
Norma di copertura
All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto-legge, valutato in euro 68.955,00 per l'anno 2002 e in
euro 827.464,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Capo I. - Abolizione dei tribunali regionali delle acque
pubbliche e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
Aspetti tecnico-normativi
A) Necessità dell'intervento normativo.
I tribunali delle acque sono organi giurisdizionali
disciplinati dal regio decreto n.1775 del 1933, in coerenza
con il sistema giuridico allora vigente. Tali uffici
giudiziari presentano modelli organizzativi ormai obsoleti e
la loro attività, tenuto conto del modestissimo numero di
processi in ordine ai quali sono chiamati a giudicare, risulta
antieconomica.
L'esigenza di provvedere tempestivamente deriva dalle
recenti decisioni della Corte costituzionale, indicate nella
relazione illustrativa, che impongono di dettare norme che
regolino in maniera diversa la materia.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme
proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Le norme in esame incidono su di un quadro normativo di
antica creazione, introdotto con il regio decreto 11 dicembre
1933, n.1775, e successive modificazioni.
L'intervento comporta l'abrogazione espressa del titolo
IV del testo unico di cui al regio decreto n.1775 del 1933 e
dell'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.12.
Le attribuzioni giurisdizionali dei tribunali delle acque
sono ripartite tra il giudice ordinario ed il giudice
amministrativo, secondo il tradizionale criterio della
competenza del primo in materia di diritti soggettivi, e del
secondo, in sede di giurisdizione esclusiva, quando le
controversie abbiano quale proprio oggetto la lesione di
interessi legittimi, con la previsione della competenza a
giudicare anche del risarcimento dei danni nelle materie
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Le norme proposte non presentano profili di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di
incompatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Le norme non coinvolgono le funzioni delle regioni e
degli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il presente provvedimento ha ad oggetto materia assistita
da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Il testo non contiene nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive
modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi operati risultano corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni
vigenti.
Il provvedimento in oggetto è costruito mediante
l'abrogazione delle citate norme che hanno istituito e
disciplinato competenze e modalità di funzionamento dei
tribunali delle acque, e la previsione delle norme che dettano
i criteri per la ripartizione tra il giudice ordinario ed
amministrativo delle controversie sinora attribuite alla
competenza dei tribunali in questione.
Si è provveduto anche a dettare le norme transitorie.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme in esame non determinano effetti abrogativi
impliciti.
Capo II. - Modifiche al decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, con riguardo alle norme in tema di magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
Aspetti tecnico-normativi
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il provvedimento si rende necessario per garantire al
Ministero della giustizia un apporto di professionalità da
parte della magistratura in vista degli impegni connessi al
semestre italiano di presidenza dell'Unione europea. In
previsione del sicuro incremento degli impegni che
coinvolgeranno il suddetto Dicastero, sia a livello
comunitario che a livello di contributo interno all'attività
del Governo con proiezione comunitaria, si rende opportuno un
temporaneo innalzamento del numero di giudici destinabili per
legge fuori dal ruolo organico della magistratura per essere
destinati agli uffici del Ministero.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme
proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Le norme in esame incidono sul decreto legislativo n.300
del 1999 ed in particolare sulla previsione dell'articolo 19,
che fissa il numero massimo di magistrati che possono essere
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per
essere destinati al Ministero della giustizia.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
La norma proposta non presenta profili di incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di
incompatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli
enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento ha ad oggetto materia assistita da
riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Il testo non contiene nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive
modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi operati risultano corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni
vigenti.
Il provvedimento in oggetto è costruito mediante
l'aggiunta di un comma all'articolo 19 del decreto legislativo
citato n. 300 del 1999, che ha fissato il numero massimo di
magistrati collocabili fuori ruolo per assumere funzioni
amministrative al Ministero della giustizia.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
La norma in esame non determina effetti abrogativi
impliciti.
Capo III. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n.374,
e successive modificazioni, con riguardo ai criteri di
corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia
penale.
Aspetti tecnico-normativi
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento si presenta determinato dall'urgenza di
dettare parametri normativi certi ai criteri della
identificazione dei provvedimenti, resi dai giudici di pace in
materia penale, che siano suscettibili di far sorgere il
diritto all'indennità; nel panorama attuale, infatti, le
fattispecie che possono dar luogo a tale diritto non appaiono
sufficientemente precisate per una serie di provvedimenti,
puntualmente disciplinati dal presente intervento, il che fa
sorgere dubbi interpretativi e prassi difformi sul territorio,
che il presente intervento contribuisce ad eliminare, con
evidenti riflessi di risparmio anche sulle finanze statali.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme
proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
La norma in esame incide su di un quadro normativo già
completo ed aggiunge un comma 3-ter all'articolo 11
della legge n.374 del 1991.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
La norma proposta non presenta profili di incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di
incompatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli
enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento ha ad oggetto materia assistita da
riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Il testo non contiene nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive
modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi operati risultano corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni
vigenti.
Il provvedimento in oggetto è costruito mediante
l'aggiunta di un comma ad un articolo di legge, secondo le
regole di linguaggio normativo.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
La norma in esame non determina effetti abrogativi
impliciti.
Capo IV. - Modifiche urgenti per garantire il
funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte di appello di Napoli.
Aspetti tecnico-normativi
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento è reso necessario dalla situazione di stallo
in cui versa la Giunta speciale, organo giurisdizionale
costituito presso la Corte di appello di Napoli, in esito alla
sentenza n.393 del 2002, con la quale la Corte costituzionale
ha dichiarato l'incostituzionalità della composizione
dell'organo.
Come conseguenza, i processi pendenti non possono essere
definiti; si rende necessario ed urgente il presente
intervento che, attraverso una modifica dei criteri di
composizione della Giunta, nel senso illustrato nella
relazione illustrativa, rende possibile l'operatività
dell'organo e il conseguente esaurimento dei procedimenti
pendenti e di quelli sopravvenuti, sino alla entrata in vigore
del testo unico di cui al decreto legislativo n.327 del 2001,
che ha abrogato l'organo in questione.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme
proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
La norma in esame incide sulla composizione dell'organo
giurisdizionale, introdotta con l'articolo 17 del
decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.219,
convertito dalla legge 24 agosto 1921, n.1290, e modificato
dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n.1131,
ricostituendo, con due ingegneri nominati dal Presidente della
Corte, la componente non togata del collegio giudicante.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
La norma proposta non presenta profili di incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di
incompatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli
enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il presente provvedimento ha ad oggetto materia assistita
da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Il testo non contiene nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive
modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi operati risultano corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni
vigenti.
Il provvedimento in oggetto è costruito mediante la nuova
formulazione dell'articolo 17 della legge istitutiva della
Giunta, con conferma delle attribuzione e modifica dei criteri
di nomina dei componenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
La norma in esame non determina effetti abrogativi
impliciti.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo
all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti.
Le norme in esame intervengono su vari settori che
coinvolgono l'amministrazione della giustizia e, in senso
ampio, sono coinvolti tutti coloro che partecipano, a diverso
titolo, a procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto i
rispettivi settori di intervento.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate
dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un
intervento normativo.
Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento
normativo - come evidenziato nella relazione illustrativa -
sono costituite dalla necessità di assicurare ai cittadini la
migliore funzionalità ed economicità del "servizio giustizia"
attraverso la soppressione di strutture giudiziarie obsolete,
che presentano un cattivo rapporto tra le risorse impegnate e
la produttività degli organi giudicanti (risultando
eccessivamente onerose), e mediante la razionale distribuzione
secondo i princìpi generali delle loro competenze, e mediante
la migliore utilizzazione di strutture (immobili degli archivi
notarili) e di risorse (magistrati e organi giurisdizionali)
che rendono concretamente difficile l'operatività
dell'amministrazione nei relativi settori di intervento.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio/lungo periodo.
L'obiettivo generale perseguito dall'intervento normativo
consiste nel contribuire ad assicurare il miglioramento del
"servizio giustizia" offerto ai cittadini.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa,
finanziaria, economica e sociale.
In considerazione della natura dell'intervento normativo
e dell'ambito dello stesso, non si ravvisano particolari
presupposti organizzativi per la sua attuazione, risultando
idoneo l'attuale assetto organizzativo degli uffici
giudiziari.
E) Aree di criticità.
Non si ravvisano, tenuto conto di quanto in precedenza
osservato, aspetti di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni
regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie
possibili.
Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe
di per sé contrastante con la evidenziata necessità
dell'intervento normativo, non appaiono ravvisabili valide
opzioni alternative di regolazione.
G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più
appropriato.
Tenuto conto della sottolineata opportunità di
provvedere, la decretazione di urgenza appare lo strumento
tecnico-normativo più idoneo.