XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3381




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


Capo I

          Il Capo I del decreto-legge in esame prevede la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Alcune controversie, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, vengono attribuite al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente; altre controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo.
          Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per le seguenti motivazioni:

              a) le controversie in materia di acque pubbliche non costituiscono nuove attribuzioni, in quanto esse attualmente vengono svolte dai tribunali regionali delle acque pubbliche quali sezioni promiscue nell'ambito di alcune Corti di appello;

              b) tali attribuzioni vengono demandate ai tribunali ordinari aventi sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, che, in quanto tali, utilizzeranno strutture già esistenti, senza peraltro ingenerare aumenti di organici del personale di magistratura e di quello amministrativo;

              c) le spese di funzionamento degli attuali 8 tribunali regionali delle acque pubbliche vengono sostenute dalle Corti di appello nell'ambito dei fondi ordinari stanziati in bilancio, accreditati dall'amministrazione centrale, ammontanti a complessivi 40.000,00 euro. La soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche determina un risparmio di spesa secco di oltre 160.000,00 euro, in relazione al venir meno delle relative spese di funzionamento.

          In definitiva, a fronte di un risparmio di spesa di 200.000,00 euro, i maggiori oneri non superano i 130.000,00 euro, ipotizzando spese di funzionamento per le attribuzioni demandate pari a 5.000,00 euro, somma attualmente sostenuta, per ciascuno dei 26 tribunali ordinari aventi sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente.
          E' altresì opportuno evidenziare che la soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e il contestuale aumento, nella pianta organica della magistratura, di un posto di Primo presidente aggiunto della Corte di cassazione, essendo equivalenti sul piano finanziario, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio.
Capo II

          Il Capo II prevede che, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati da destinare al Ministero della giustizia, in posizione di fuori ruolo, sia elevato a 62 unità fino al 30 giugno 2004.
          Al riguardo, si precisa che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:

                a) i magistrati trasferiti al Ministero continueranno a percepire lo stesso trattamento economico previsto per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali;

                b) i posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo non verranno coperti con magistrati di nuova assunzione in quanto, alle relative esigenze funzionali dell'amministrazione, si farà fronte mediante il personale di magistratura già in servizio e senza aggravio di spesa per l'amministrazione stessa.


Capo III

          Il Capo III prevede l'attribuzione ai giudici di pace di un'indennità pari a 10,33 euro per l'emissione di ulteriori provvedimenti in materia penale.
          Al riguardo si evidenzia che sono stati elaborati i dati forniti dalla Direzione generale delle statistiche relativi al numero dei provvedimenti emessi dagli uffici del giudice di pace, rilevato nel corso del primo semestre 2002, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 3-ter dell'articolo 11 della legge n.374 del 1991, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto-legge.
          Per quanto concerne i provvedimenti di cui alle lettere g), h), i) e l), in mancanza di dati relativi agli uffici del giudice di pace, sono stati utilizzati quelli relativi al giudice unico, di cui attualmente è competente il giudice di pace.
          La proiezione all'intero anno dei provvedimenti in oggetto consente di quantificare l'onere complessivo annuo recato dall'emendamento:

numero dei provvedimenti giudice di pace lettere a), b), c), d), e) ed f)..... (numero annuo) 64.352

numero dei provvedimenti giudice di pace lettere g), h), i) e l).............. (numero annuo) 15.751


Totale ........................................ 80.103


Costo annuo a regime = numero dei provvedimenti 80.103 x euro 10,33 = euro 827.464,00.

          Per l'anno 2002 si prevede il costo del mese di dicembre pari a euro 68.955,00 considerata la decorrenza del provvedimento dal 1^ dicembre.
Capo IV

          Le disposizioni di cui al Capo IV tendono a garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.
          Le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli onorari spettanti ai componenti della Giunta e ai segretari seguono la sorte delle spese di giudizio e, come tali, quand'anche liquidate dal Presidente della Corte di appello, sono poste a carico della parte soccombente.


Norma di copertura

          All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto-legge, valutato in euro 68.955,00 per l'anno 2002 e in euro 827.464,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Capo I. - Abolizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.


Aspetti tecnico-normativi


A) Necessità dell'intervento normativo.

          I tribunali delle acque sono organi giurisdizionali disciplinati dal regio decreto n.1775 del 1933, in coerenza con il sistema giuridico allora vigente. Tali uffici giudiziari presentano modelli organizzativi ormai obsoleti e la loro attività, tenuto conto del modestissimo numero di processi in ordine ai quali sono chiamati a giudicare, risulta antieconomica.
          L'esigenza di provvedere tempestivamente deriva dalle recenti decisioni della Corte costituzionale, indicate nella relazione illustrativa, che impongono di dettare norme che regolino in maniera diversa la materia.


B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Le norme in esame incidono su di un quadro normativo di antica creazione, introdotto con il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e successive modificazioni.
          L'intervento comporta l'abrogazione espressa del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto n.1775 del 1933 e dell'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.
          Le attribuzioni giurisdizionali dei tribunali delle acque sono ripartite tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, secondo il tradizionale criterio della competenza del primo in materia di diritti soggettivi, e del secondo, in sede di giurisdizione esclusiva, quando le controversie abbiano quale proprio oggetto la lesione di interessi legittimi, con la previsione della competenza a giudicare anche del risarcimento dei danni nelle materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.


          Le norme proposte non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.


E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          Le norme non coinvolgono le funzioni delle regioni e degli enti locali.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il presente provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.


Elementi di drafting e linguaggio normativo


A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Il testo non contiene nuove definizioni normative.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti normativi operati risultano corretti.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

          Il provvedimento in oggetto è costruito mediante l'abrogazione delle citate norme che hanno istituito e disciplinato competenze e modalità di funzionamento dei tribunali delle acque, e la previsione delle norme che dettano i criteri per la ripartizione tra il giudice ordinario ed amministrativo delle controversie sinora attribuite alla competenza dei tribunali in questione.
          Si è provveduto anche a dettare le norme transitorie.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Le norme in esame non determinano effetti abrogativi impliciti.
Capo II. - Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, con riguardo alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.


Aspetti tecnico-normativi


A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il provvedimento si rende necessario per garantire al Ministero della giustizia un apporto di professionalità da parte della magistratura in vista degli impegni connessi al semestre italiano di presidenza dell'Unione europea. In previsione del sicuro incremento degli impegni che coinvolgeranno il suddetto Dicastero, sia a livello comunitario che a livello di contributo interno all'attività del Governo con proiezione comunitaria, si rende opportuno un temporaneo innalzamento del numero di giudici destinabili per legge fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati agli uffici del Ministero.


B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Le norme in esame incidono sul decreto legislativo n.300 del 1999 ed in particolare sulla previsione dell'articolo 19, che fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          La norma proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.


D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.


E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.


Elementi di drafting e linguaggio normativo


A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Il testo non contiene nuove definizioni normative.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti normativi operati risultano corretti.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

          Il provvedimento in oggetto è costruito mediante l'aggiunta di un comma all'articolo 19 del decreto legislativo citato n. 300 del 1999, che ha fissato il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo per assumere funzioni amministrative al Ministero della giustizia.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          La norma in esame non determina effetti abrogativi impliciti.


Capo III. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale.


Aspetti tecnico-normativi


A) Necessità dell'intervento normativo.

          L'intervento si presenta determinato dall'urgenza di dettare parametri normativi certi ai criteri della identificazione dei provvedimenti, resi dai giudici di pace in materia penale, che siano suscettibili di far sorgere il diritto all'indennità; nel panorama attuale, infatti, le fattispecie che possono dar luogo a tale diritto non appaiono sufficientemente precisate per una serie di provvedimenti, puntualmente disciplinati dal presente intervento, il che fa sorgere dubbi interpretativi e prassi difformi sul territorio, che il presente intervento contribuisce ad eliminare, con evidenti riflessi di risparmio anche sulle finanze statali.


B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          La norma in esame incide su di un quadro normativo già completo ed aggiunge un comma 3-ter all'articolo 11 della legge n.374 del 1991.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          La norma proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.


D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.


E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.


Elementi di drafting e linguaggio normativo


A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Il testo non contiene nuove definizioni normative.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti normativi operati risultano corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

          Il provvedimento in oggetto è costruito mediante l'aggiunta di un comma ad un articolo di legge, secondo le regole di linguaggio normativo.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          La norma in esame non determina effetti abrogativi impliciti.


Capo IV. - Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.


Aspetti tecnico-normativi


A) Necessità dell'intervento normativo.

          L'intervento è reso necessario dalla situazione di stallo in cui versa la Giunta speciale, organo giurisdizionale costituito presso la Corte di appello di Napoli, in esito alla sentenza n.393 del 2002, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della composizione dell'organo.
          Come conseguenza, i processi pendenti non possono essere definiti; si rende necessario ed urgente il presente intervento che, attraverso una modifica dei criteri di composizione della Giunta, nel senso illustrato nella relazione illustrativa, rende possibile l'operatività dell'organo e il conseguente esaurimento dei procedimenti pendenti e di quelli sopravvenuti, sino alla entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo n.327 del 2001, che ha abrogato l'organo in questione.


B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          La norma in esame incide sulla composizione dell'organo giurisdizionale, introdotta con l'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n.1290, e modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n.1131, ricostituendo, con due ingegneri nominati dal Presidente della Corte, la componente non togata del collegio giudicante.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          La norma proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.


E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il presente provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.


Elementi di drafting e linguaggio normativo


A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Il testo non contiene nuove definizioni normative.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti normativi operati risultano corretti.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

          Il provvedimento in oggetto è costruito mediante la nuova formulazione dell'articolo 17 della legge istitutiva della Giunta, con conferma delle attribuzione e modifica dei criteri di nomina dei componenti.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          La norma in esame non determina effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

          Le norme in esame intervengono su vari settori che coinvolgono l'amministrazione della giustizia e, in senso ampio, sono coinvolti tutti coloro che partecipano, a diverso titolo, a procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto i rispettivi settori di intervento.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento normativo - come evidenziato nella relazione illustrativa - sono costituite dalla necessità di assicurare ai cittadini la migliore funzionalità ed economicità del "servizio giustizia" attraverso la soppressione di strutture giudiziarie obsolete, che presentano un cattivo rapporto tra le risorse impegnate e la produttività degli organi giudicanti (risultando eccessivamente onerose), e mediante la razionale distribuzione secondo i princìpi generali delle loro competenze, e mediante la migliore utilizzazione di strutture (immobili degli archivi notarili) e di risorse (magistrati e organi giurisdizionali) che rendono concretamente difficile l'operatività dell'amministrazione nei relativi settori di intervento.


C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

          L'obiettivo generale perseguito dall'intervento normativo consiste nel contribuire ad assicurare il miglioramento del "servizio giustizia" offerto ai cittadini.


D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

          In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non si ravvisano particolari presupposti organizzativi per la sua attuazione, risultando idoneo l'attuale assetto organizzativo degli uffici giudiziari.


E) Aree di criticità.

          Non si ravvisano, tenuto conto di quanto in precedenza osservato, aspetti di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

          Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con la evidenziata necessità dell'intervento normativo, non appaiono ravvisabili valide opzioni alternative di regolazione.


G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

          Tenuto conto della sottolineata opportunità di provvedere, la decretazione di urgenza appare lo strumento tecnico-normativo più idoneo.




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