XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3381
Decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002
Misure urgenti in materia di amministrazione della
giustizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione
transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
norme intese a razionalizzare la giurisdizione in materia di
acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità
costituzionale adottate dalla Corte costituzionale con
sentenze nn.305 e 353 del 2002, nonché ad abolire la
giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque
pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati
addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare
l'attività del Governo in adempimento degli obblighi
comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana
dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennità per
i giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in
materia penale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di garantire, all'esito della declaratoria di illegittimità
costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con
sentenza n.393 del 2002, la funzionalità della Giunta speciale
per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Abolizione dei tribunali regionali e del tribunale
superiore delle acque pubbliche
Articolo 1.
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933,
n.1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali
delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
Articolo 2.
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le controversie concernenti
le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11
dicembre 1933, n.1775, già di competenza dei tribunali
regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al
tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto
territorialmente competente, il quale giudica in composizione
collegiale.
2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143
del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, sono attribuite
alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per
Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal
Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo
362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi
dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.
3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono
attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla
sua giurisdizione.
Articolo 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta
organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto
della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B
allegata alla legge 9 agosto 1993, n.295, e successive
modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato
A.
2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono
esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di
cassazione.
3. L'organico del personale amministrativo già attribuito
al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla
Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio
all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene
l'inquadramento precedentemente goduto.
Articolo 4.
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto
tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali
delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque
pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti
per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato
presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai
provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e
presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte
di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore
delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli
adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle
sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal
codice di procedura civile.
2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti
presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il
Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice
individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La
mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del
procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti
al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte
avanti alla Corte di appello territorialmente competente;
quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque
pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale competente, che decide con sentenza
appellabile al Consiglio di Stato.
3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali
regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore
conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la
riassunzione.
4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il
termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale
delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2,
comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente
per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di
appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per
Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360
e seguenti del codice di procedura civile.
5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è
proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ovvero dalla data di deposito della
sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali
di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.
6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli
articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di
opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e
seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle
ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo
287 del codice di procedura civile, è competente, nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario
e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale
amministrativo regionale.
Capo II
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
riguardo alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal
ruolo organico della magistratura
Articolo 5.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"1-bis. Al fine di assicurare il necessario
supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero
massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal
ruolo organico della magistratura per essere destinati al
Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30
giugno 2004".
2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del
temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1
potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico
della magistratura.
Capo III
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle
indennità ai giudici di pace in materia penale
Articolo 6.
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto
il seguente:
"3-ˆâ1ter. In materia penale al giudice di pace
è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di
ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli
17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n.274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui
all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.274
del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace
dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato,
disponendone la trasmissione al pubblico ministero per
l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26,
comma 2, del decreto legislativo n.274 del 2000, e successive
modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di
esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto
legislativo n.274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalità di
esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo n.274 del 2000, e successive modificazioni;
f) decreto di rinvio degli atti al pubblico
ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17,
comma 4, del decreto legislativo n.274 del 2000, e successive
modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e
conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
n.274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento
motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto
di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del
pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose
sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n.274 del
2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle
indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo n.274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni
informatiche o telematiche, ovvero altre forme di
telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del 2000, e successive
modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione".
Capo IV
Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della giunta
speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di
Napoli
Articolo 7.
1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27
febbraio 1919, n.219, convertito dalla legge 24 agosto 1921,
n.1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno
1935, n.1131, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere
contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918,
n.913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli
con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio
1885, n.2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non
si sia amichevolmente concordata l'indennità di
espropriazione, la determinazione della indennità stessa è
devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte
di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima
Corte di appello, presidente, e da due ingegneri,
particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente
della Corte di appello di Napoli.
2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma
1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i
titolari in caso di assenza o di impedimento.
3. I componenti durano in carico un biennio e
possono essere riconfermati".
Capo V
Norme finali
Articolo 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro
827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
Allegato A
(Previsto dall'articolo 3, comma 1)
TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Primo presidente ...................... 1
Procuratore generale presso la Corte
di cassazione ........................ 1
Presidenti aggiunti alla Corte di
cassazione ........................... 2
Presidenti di sezione della Corte di
cassazione ed equiparati ............ 112
Consiglieri della Corte di cassazione
ed equiparati ...................... 642
Magistrati di corte d'appello,
magistrati di tribunale ed
equiparati ................. ...... 8.821
Uditori giudiziari .................. 330
Magistrati di merito e di legittimità
ed equiparati, esclusi gli uditori
giudiziari, destinati a
funzioni non giudiziarie .......... 200
Totale 10.109