XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3381
Onorevoli Deputati!
Capo I
Il Capo I del decreto-legge reca l'abolizione dei
tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale
superiore delle acque pubbliche.
Il funzionamento di questi ormai datati organi
giurisdizionali, strutturati ed operanti con norme ancorate al
codice processuale del 1865, prevede delle strutture ormai non
più congrue rispetto al numero di controversie, da giudicarsi
del tutto irrisorio rispetto al normale carico degli altri
organi giurisdizionali (negli ultimi cinque anni le cause
iscritte sono state, rispettivamente, 169, 193, 191, 198,
207), sicché il "servizio giustizia" si presenta nella materia
assai dispendioso.
II regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, recante testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, regola, al titolo IV, il funzionamento del
contenzioso, distribuito in otto tribunali regionali delle
acque pubbliche (TRAP), che giudicano in materia di diritti,
nonché in un unico Tribunale superiore delle acque pubbliche
(TSAP) con una duplice funzione e una differenziata
composizione:
a) come organo di appello, rispetto alle decisione
dei TRAP, opera con 5 componenti (3 giudici ordinari, 1
giudice amministrativo ed un tecnico);
b) quale giudice amministrativo, sulle
impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di
acque, opera con 7 componenti (3 giudici ordinari, 3 giudici
amministrativi ed un tecnico).
Questa struttura giudiziaria, storicamente datata, si
comprende e giustifica solo in un contesto storico superato,
tanto che è stata più volte oggetto di tentativi di revisione
e di adeguamento rimasti senza esito, anche in funzione
dell'obbligo costituzionale di riesaminare gli organi speciali
di giurisdizione di cui al primo comma della VI disposizione
transitoria e finale della Carta costituzionale (progetto di
riforma presentato al Ministero dei lavori pubblici dalla
commissione Ferrati, nominata nel 1966, che terminò i lavori
nel 1973; progetto di riforma presentato al Ministero dei
lavori pubblici dalla commissione Palazzolo, nominata nel
1989, che terminò i lavori con una relazione stralcio sul
contenzioso nell'aprile del 1990); da ultimo, la necessità di
un intervento è divenuta assolutamente indispensabile
all'esito di alcune recenti sentenze della Corte
costituzionale.
Con la decisione n.305 del 20 giugno-3 luglio 2002, la
Corte si è pronunciata in merito agli articoli 139 e 143,
terzo comma, del testo unico di cui al citato regio decreto
n.1775 del 1933, giudicandoli incostituzionali nella parte in
cui non prevedono la nomina di uno o più supplenti,
nell'ipotesi di astensione di uno dei componenti titolari.
Con la decisione n.353 del 10-17 luglio 2002, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della composizione
dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al
collegio giudicante di uno dei tre tecnici, già funzionari del
genio civile.
Tali pronunce di incostituzionalità, unitamente alla
considerazione di scarsa compatibilità tra i princìpi che
reggono il giudizio in materia di acque e quelli in materia
processuale sanciti dalla Costituzione (ad esempio
l'impugnativa davanti al TSAP come giudice amministrativo è
limitata ad un unico grado e l'impugnativa innanzi alla
sezioni unite della Cassazione delle sentenze emesse dal TSAP
quale giudice amministrativo è ammessa con ricorso
straordinario, fuori dal sistema vigente), impongono il
presente intervento normativo che si propone di sopprimere i
citati organi giurisdizionali e di attribuire al giudice
ordinario (tribunali e corti d'appello) le cause relative a
diritti ed al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di
Stato) i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in
tema di acque.
Tenuto conto del numero molto basso di controversie
(l'ultima rilevazione riferisce una pendenza di appena 556
processi), nonché di una regolamentazione del testo unico
superata ed in contrasto con l'intervenuta normativa
costituzionale, si presenta la avvertita esigenza di riportare
l'attuale contenzioso davanti al giudice naturalmente
competente e cioè al giudice ordinario per le questioni
relative a diritti e al giudice amministrativo per quelle
concernenti lesioni di interessi legittimi, fatta salva, per
quest'ultimo, la competenza, introdotta dalle recenti
modifiche legislative, a conoscere del risarcimento del danno
nelle materie devolute alla sua giurisdizione.
La soluzione proposta distribuisce, dunque, le competenze
dei tribunali delle acque pubbliche tra giudice ordinario ed
amministrativo, prevedendo un generale doppio grado di
giudizio con possibilità di ricorso per Cassazione
relativamente alla giurisdizione nei casi di decisione di
secondo grado del Consiglio di Stato ed ordinario (articoli360
e seguenti del codice di procedura civile) negli altri
casi.
Il posto di presidente del TSAP viene soppresso e questa
soppressione è utilizzata per istituire un nuovo posto di
presidente aggiunto della Corte di cassazione, permettendo la
razionalizzazione della distribuzione delle competenze degli
aggiunti tra il ramo civile e quello penale.
L'organico amministrativo del TSAP viene aggregato a
quello della Corte di cassazione, con salvezza dei diritti del
personale impiegato.
La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per
un graduale passaggio al nuovo sistema, che rispetti le
aspettative ed i diritti delle parti nei procedimenti pendenti
(articolo 4, comma 4), garantendo l'appello e l'impugnazione
dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione) che
tiene conto delle novità introdotte.
Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è
esteso anche alle ipotesi di revocazione, opposizione di terzo
e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste
attualmente dal codice di procedura civile.
Capo II
Il Capo II intende dettare modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, con riguardo alle norme in
tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura.
Il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea,
ormai prossimo ad iniziare, induce a ritenere necessario ed
urgente il potenziamento della struttura tecnica composta dai
magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a
supportare l'attività del Governo in adempimento degli
obblighi comunitari. Si intende in tal modo anche rispondere
alle sollecitazioni ricevute dalla Rappresentanza permanente
d'Italia presso l'Unione europea. Non deve trascurarsi, del
resto, che dodici magistrati saranno chiamati a prendere parte
ai gruppi di lavoro da costituire presso le sedi
comunitarie.
Capo III
Il Capo III detta criteri di corresponsione delle
indennità ai giudici di pace in materia penale.
Nell'ordinamento non si rinviene un'espressa previsione
normativa circa la possibilità di retribuire la pronuncia di
provvedimenti da parte del giudice di pace in materia penale -
pur essendosi attribuita al magistrato onorario la competenza
ad adottarli con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, e successive modificazioni - quando gli stessi non
definiscano il processo (si veda l'articolo 11, comma 2, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni). I
giudici di pace, però, hanno ormai cominciato a prestare la
propria opera in materia penale ed appare pertanto necessario
ed urgente provvedere a dettare la disciplina della
materia.
Le decisioni in questione, infatti, richiedono al
magistrato onorario l'esame degli atti del procedimento, lo
studio di una problematica e l'emissione di un provvedimento
decisorio. Si ritiene pertanto che la mancata previsione che
la pronuncia di questi provvedimenti comporti il diritto alla
corresponsione di una indennità costituisca una lacuna che
occorre colmare. Si reputa peraltro iniquo prevedere che per
l'emissione dei provvedimenti in questione sia corrisposta la
medesima indennità riconosciuta per la sentenza che definisce
il processo, poiché quest'ultima è pronunciata all'esito dello
svolgimento delle più complesse attività dibattimentali.
In proposito si ricorda che l'articolo 5 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, ha introdotto il comma 3-bis
all'articolo 11 della legge n.374 del 1991, ove si è previsto
che, evidentemente in materia di competenza civile del giudice
di pace, "è corrisposta altresì una indennità di lire
ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva
emessi (...) anche se la domanda di ingiunzione è rigettata
con provvedimento motivato". Poiché l'attività che il giudice
di pace è chiamato a svolgere in materia penale, per
pronunciare i provvedimenti in questione, appare ai presenti
fini analoga, sembra equo prevedere che per l'emissione di
ciascuno di questi provvedimenti sia corrisposta un'indennità
di 10,33 euro.
Capo IV
Il Capo IV reca modifiche urgenti per garantire il
funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte di appello di Napoli.
La sentenza n.393 del 2002 della Consulta ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 del
decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.219,
convertito dalla legge 24 agosto 1921, n.1290, come modificato
dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n.1131, nella parte
in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso
la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio
tecnico erariale di Napoli o un suo delegato.
La Corte, muovendo nel solco di una sua giurisprudenza
ormai consolidata (si veda la coeva decisione n.353 del 2002
in relazione alla composizione dei tribunali regionali delle
acque), ha pronunciato l'incostituzionalità della citata norma
per violazione dei princìpi sanciti dagli articoli 108,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
ritenendo che la presenza nel collegio giudicante del capo di
un ufficio che aveva contribuito a determinare l'indennità di
espropriazione nella fase procedimentale o di un suo delegato
violasse, rispettivamente, i princìpi di terzietà del giudice
e di sua necessaria precostituzione per legge.
La Giunta speciale per le espropriazioni presso la città
di Napoli è attualmente composta da un magistrato della Corte
di appello e da due ingegneri, di cui uno è il capo
dell'Ufficio tecnico erariale, che è l'organo che stima il
valore dei beni assoggettati all'espropriazione e l'altro è
rappresentante del Governo, nominato dal Presidente della
Corte di appello di Napoli.
L'intervento normativo si ritiene straordinario e urgente
atteso che la citata sentenza della Corte costituzionale ha
determinato la paralisi della funzionalità dell'organo.
Peraltro è opportuno rammentare che l'articolo 58 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327,
recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità,
ha abrogato il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919,
n.219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n.1290, e che la
decorrenza dell'abrogazione è stata fissata - in esito a vari
decreti-legge di proroga - al 30 giugno 2003 (si veda la legge
1^ agosto 2002, n.185, che ha convertito, con modificazioni,
il decreto-legge 20 giugno 2002, n.122, citato dalla Corte
costituzionale come vigente al momento del deposito della
pronuncia).
Indifferibile appare, quindi, la soluzione del problema
connesso alla sorte di tutti i giudizi pendenti innanzi alla
Giunta speciale sino all'entrata in vigore del citato testo
unico giacché, successivamente ad essa, appare chiaro che i
nuovi procedimenti inerenti le espropriazioni di beni siti nel
comune di Napoli seguiranno la disciplina generale fissata
dalla nuova normativa (articolo 53 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, con un
criterio di riparto tra giudice amministrativo e giudice
ordinario).
In particolare, l'attuale pendenza innanzi alla Giunta è
di 16 processi cui, presumibilmente dovranno aggiungersi i
rinvii dalla Cassazione, sicuramente superiori alle 100
unità.
Considerato che - all'esito della pronuncia di
incostituzionalità - la Giunta speciale non può più riunirsi e
che non è nemmeno certo che le nuove norme che abrogano la
Giunta possano applicarsi dal 30 giugno 2003 - atteso che il
"collegato-infrastrutture" attualmente in discussione in
Parlamento sta apportando ulteriori modifiche al procedimento
di espropriazione, sicché si renderà necessario un
coordinamento con il testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n.327 del 2001 - si è ritenuta
necessaria l'adozione di un decreto-legge che modifichi la
composizione della Giunta, consentendole di operare sino a che
tutti i procedimenti pendenti non siano esauriti;
diversamente, la pur ridotta pendenza di processi non potrebbe
trovare in alcun modo risoluzione, dal momento che non è
possibile comporre il collegio con due soli componenti, quali
attualmente sono rimasti quelli originariamente previsti dal
citato decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219,
come modificato dalla legge n. 1131 del 1935.
Si è scelto di continuare nel solco delle precedenti
scelte legislative che davano la prevalenza nel collegio
giudicante all'organo tecnico, prevedendo che il Presidente
della Corte di appello nomini 2 ingegneri particolarmente
esperti in materia.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora
presentato alle Camere per la conversione in legge.