XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3369
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Macedonia in
materia di regolamentazione reciproca dell'autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, comporta un onere per
la costituzione della Commissione mista (articolo 26), che si
riunirà alternativamente in Macedonia ed in Italia, nonché per
assicurare le funzioni di interpretariato.
Nell'ipotesi dell'invio in missione ad anni alterni in
Macedonia di tre funzionari italiani per la durata di quattro
giorni e dell'utilizzo di un interprete, la relativa spesa
viene così suddivisa:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone
x 4 giorni) = ................................... 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario
dollari USA 117 = euro 139, cui si aggiungono
euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione
prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene
ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della
diaria (euro 135 + euro 41 quale quota media per
contributi erariali, previdenziali, assistenziali
ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) =
(euro 176 x 3 persone x 4 giorni) = ............. 2.112
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Skopije (euro 700 x 3
persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione
del 5 per cento) = .............................. 2.205
spese per un interprete (euro 516 al giorno x 3
giorni) = ....................................... 1.548
Totale onere (articolo 26) 7.413
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni
successivi è di euro 7.413, in cifra tonda euro 7.415. Detto
importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici -
Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del
trasporto terrestre.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché
dell'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti
inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato
provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del
quadro normativo.
La ratifica legislativa dell'Accordo in parola si è
resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della
Costituzione, in quanto l'applicazione di detto Atto
internazionale richiede oneri, ancorché modesti, a carico del
bilancio dello Stato.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e
regolamenti vigenti.
L'Accordo non incide su leggi e su regolamenti vigenti e
non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con
l'ordinamento comunitario.
D) Aspetti organizzativi.
Non si prevedono oneri organizzativi a carico delle
pubbliche amministrazioni, né si prevede la creazione di nuove
strutture amministrative. Per l'istituzione della Commissione
mista, di cui all'articolo 26 dell'Accordo, incaricata di
esprimere pareri, determinare i contingenti delle
autorizzazioni al trasporto, stabilirne le modalità di
rilascio e risolvere i problemi che possono insorgere
dall'applicazione dell'Accordo, non è necessario il ricorso ad
un atto amministrativo.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'amministrazione italiana deputata all'attuazione
dell'Accordo, come per tutti gli accordi del settore già
stipulati con svariati Paesi, è il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale provvederà sia
all'attribuzione delle autorizzazioni al trasporto merci alle
imprese interessate sia alla eventuale istituzione, dopo
adeguata procedura, delle autolinee internazionali
passeggeri.
Il Ministero dell'economia e delle finanze viene
ordinariamente chiamato a partecipare alla Commissione mista
prevista dall'Accordo in ragione della sua competenza in
materia finanziaria e doganale (articolo 26).
Lo stesso Ministero, in esecuzione delle direttive poste
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli
uffici doganali ai fini del rispetto delle disposizioni
dell'Accordo, opera il controllo materiale delle
autorizzazioni al trasporto previste dall'Accordo stesso ed
esibite dai vettori stranieri in Italia.
A tali controlli provvede anche il Ministero
dell'interno, coordinando gli organismi che svolgono compiti
di polizia stradale.
Destinatarie dell'Accordo sono specificamente le imprese
di trasporto su strada stabilite nei due Paesi contraenti.
Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta
nell'Accordo anche i soggetti che svolgono attività di
importazione o esportazione o comunque attività commerciali
con la Macedonia e ricorrono, per i trasporti, a vettori
stradali.
Fra essi possono menzionarsi le categorie degli
spedizionieri doganali, degli industriali, degli operatori
commerciali, eccetera.
I destinatari indiretti hanno la possibilità di inserirsi
nell'interscambio Italia-Macedonia, usufruendo dei servizi di
trasporto regolati dall'Accordo per il movimento delle merci o
dei passeggeri, potendo scegliere, fra l'altro, fra la qualità
del servizio (in genere maggiormente garantita dal vettore
italiano) e il prezzo più basso (offerto dai vettori
macedoni).
L'Accordo sull'autotrasporto potrà del resto contribuire
alla crescita dell'economia macedone, dal cui miglioramento
potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.
L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione
Mista) per adottare o proporre ad altre autorità competenti,
decisioni che promuovano lo sviluppo o il migliore svolgimento
dei trasporti su strada, quando le necessità del mercato lo
suggeriscano.
B) e C) Esigenze sociali, economiche e giuridiche
prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari.
Ricognizione degli obiettivi del progetto e dei risultati
attesi.
L'esigenza economica dello spostamento delle merci dai
mercati di produzione a quelli del consumo costituisce la
spinta primaria alla successiva esigenza di costituzione di
uno strumento normativo di regolamentazione e tutela, entro il
quale possano muoversi sia le imprese che le
amministrazioni.
Obiettivo primario dell'Accordo è quello, infatti, di
consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i
due Paesi, nell'ambito di una normativa che regoli
puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale
impiegato nei trasporti.
Obiettivo di medio/lungo periodo è quello di consentire
ai vettori italiani interessati una probabile linea di
sviluppo in un'area in cui, per il momento, le necessità di
trasporto sembrano soddisfatte, per circa il 90 per cento dai
vettori macedoni.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa,
finanziaria, economica e sociale; valutazione dell'esistenza
di oneri organizzativi a carico delle pubbliche
amministrazioni.
L'Accordo sulla cui base viene scambiato il contingente
di autorizzazioni tra i due Paesi, consente un numero di
trasporti di merci di destinazione (ogni permesso consente un
viaggio di andata e di ritorno) pari al numero di
autorizzazioni di volta in volta scambiate. L'Accordo consente
inoltre di istituire, secondo una certa procedura, delle
autolinee di trasporto passeggeri.
Gi oneri organizzativi sono quelli già in essere per
l'applicazione di Accordi, dello stesso tipo, con gli altri
Paesi dell'area. Non occorrono nuove strutture
amministrative.
Gli oneri finanziari sono quelli previsti nella relazione
tecnica già allegata al disegno di legge.
La ricaduta economica immediata per i vettori interessati
equivale ai corrispettivi per i servizi di trasporto svolti,
con l'avvertenza che i trasporti di transito di merci sono
liberalizzati da ogni autorizzazione, agevolando in ciò anche
i trasporti che si svolgono con destinazione oltre i due Paesi
contraenti e con attraversamento di questi.
La fissazione del contingente per il trasporto merci di
destinazione predetermina inoltre il quantitativo di trasporti
eseguibile, ai massimo, su strada da ciascuna delle due Parti,
consentendo, in caso di esaurimento delle autorizzazioni per
uno dei due Contraenti, che i vettori dell'altro partecipino
almeno parzialmente all'attività, ove il mercato lo
richieda.
E) e F) Aree di criticità e opzioni alternative.
Non si prevedono aree di criticità e quindi nemmeno
opzioni alternative.
G) Strumento tecnico normativo eventualmente più
appropriato.
Poiché trattasi di un Accordo internazionale, la ratifica
con legge è prevista dagli articoli 72 e 80 della
Costituzione. Non esiste quindi strumento tecnico normativo
più appropriato.