XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3369




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Macedonia in materia di regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, comporta un onere per la costituzione della Commissione mista (articolo 26), che si riunirà alternativamente in Macedonia ed in Italia, nonché per assicurare le funzioni di interpretariato.
          Nell'ipotesi dell'invio in missione ad anni alterni in Macedonia di tre funzionari italiani per la durata di quattro giorni e dell'utilizzo di un interprete, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione: euro

      pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = ................................... 1.548

      diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117 = euro 139, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135 + euro 41 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 176 x 3 persone x 4 giorni) = ............. 2.112

Spese di viaggio:

      biglietto aereo A/R Roma-Skopije (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = .............................. 2.205

      spese per un interprete (euro 516 al giorno x 3 giorni) = ....................................... 1.548

                Totale onere (articolo 26) 7.413


          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi è di euro 7.413, in cifra tonda euro 7.415. Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché dell'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          La ratifica legislativa dell'Accordo in parola si è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto l'applicazione di detto Atto internazionale richiede oneri, ancorché modesti, a carico del bilancio dello Stato.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

          L'Accordo non incide su leggi e su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Aspetti organizzativi.

          Non si prevedono oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, né si prevede la creazione di nuove strutture amministrative. Per l'istituzione della Commissione mista, di cui all'articolo 26 dell'Accordo, incaricata di esprimere pareri, determinare i contingenti delle autorizzazioni al trasporto, stabilirne le modalità di rilascio e risolvere i problemi che possono insorgere dall'applicazione dell'Accordo, non è necessario il ricorso ad un atto amministrativo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          L'amministrazione italiana deputata all'attuazione dell'Accordo, come per tutti gli accordi del settore già stipulati con svariati Paesi, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvederà sia all'attribuzione delle autorizzazioni al trasporto merci alle imprese interessate sia alla eventuale istituzione, dopo adeguata procedura, delle autolinee internazionali passeggeri.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze viene ordinariamente chiamato a partecipare alla Commissione mista prevista dall'Accordo in ragione della sua competenza in materia finanziaria e doganale (articolo 26).
          Lo stesso Ministero, in esecuzione delle direttive poste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli uffici doganali ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Accordo, opera il controllo materiale delle autorizzazioni al trasporto previste dall'Accordo stesso ed esibite dai vettori stranieri in Italia.
          A tali controlli provvede anche il Ministero dell'interno, coordinando gli organismi che svolgono compiti di polizia stradale.
          Destinatarie dell'Accordo sono specificamente le imprese di trasporto su strada stabilite nei due Paesi contraenti.
          Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche i soggetti che svolgono attività di importazione o esportazione o comunque attività commerciali con la Macedonia e ricorrono, per i trasporti, a vettori stradali.
          Fra essi possono menzionarsi le categorie degli spedizionieri doganali, degli industriali, degli operatori commerciali, eccetera.
          I destinatari indiretti hanno la possibilità di inserirsi nell'interscambio Italia-Macedonia, usufruendo dei servizi di trasporto regolati dall'Accordo per il movimento delle merci o dei passeggeri, potendo scegliere, fra l'altro, fra la qualità del servizio (in genere maggiormente garantita dal vettore italiano) e il prezzo più basso (offerto dai vettori macedoni).
          L'Accordo sull'autotrasporto potrà del resto contribuire alla crescita dell'economia macedone, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.
          L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione Mista) per adottare o proporre ad altre autorità competenti, decisioni che promuovano lo sviluppo o il migliore svolgimento dei trasporti su strada, quando le necessità del mercato lo suggeriscano.

B) e C) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari. Ricognizione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi.

          L'esigenza economica dello spostamento delle merci dai mercati di produzione a quelli del consumo costituisce la spinta primaria alla successiva esigenza di costituzione di uno strumento normativo di regolamentazione e tutela, entro il quale possano muoversi sia le imprese che le amministrazioni.
          Obiettivo primario dell'Accordo è quello, infatti, di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi, nell'ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti.
          Obiettivo di medio/lungo periodo è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un'area in cui, per il momento, le necessità di trasporto sembrano soddisfatte, per circa il 90 per cento dai vettori macedoni.


D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale; valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

          L'Accordo sulla cui base viene scambiato il contingente di autorizzazioni tra i due Paesi, consente un numero di trasporti di merci di destinazione (ogni permesso consente un viaggio di andata e di ritorno) pari al numero di autorizzazioni di volta in volta scambiate. L'Accordo consente inoltre di istituire, secondo una certa procedura, delle autolinee di trasporto passeggeri.
          Gi oneri organizzativi sono quelli già in essere per l'applicazione di Accordi, dello stesso tipo, con gli altri Paesi dell'area. Non occorrono nuove strutture amministrative.
          Gli oneri finanziari sono quelli previsti nella relazione tecnica già allegata al disegno di legge.
          La ricaduta economica immediata per i vettori interessati equivale ai corrispettivi per i servizi di trasporto svolti, con l'avvertenza che i trasporti di transito di merci sono liberalizzati da ogni autorizzazione, agevolando in ciò anche i trasporti che si svolgono con destinazione oltre i due Paesi contraenti e con attraversamento di questi.
          La fissazione del contingente per il trasporto merci di destinazione predetermina inoltre il quantitativo di trasporti eseguibile, ai massimo, su strada da ciascuna delle due Parti, consentendo, in caso di esaurimento delle autorizzazioni per uno dei due Contraenti, che i vettori dell'altro partecipino almeno parzialmente all'attività, ove il mercato lo richieda.


E) e F) Aree di criticità e opzioni alternative.

          Non si prevedono aree di criticità e quindi nemmeno opzioni alternative.


G) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

          Poiché trattasi di un Accordo internazionale, la ratifica con legge è prevista dagli articoli 72 e 80 della Costituzione. Non esiste quindi strumento tecnico normativo più appropriato.




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