XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3369




        Onorevoli Deputati! - L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
        L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Macedonia ed è premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio di merci.
        L'Accordo in particolare prevede che:

            - il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus, nelle forme di servizi regolari, di transito, occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria (articolo 5);
            - i trasporti di destinazione di cose per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe (articolo 12) concernenti:

            - trasporti funebri;

            - trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

            - trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione di servizi;

            - trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

            - trasporti postali;

            - trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti soprattutto in presenza di calamità naturali;

            - trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

            - trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

            - spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonchè ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

            - trasporti di api e avannotti.

        Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per garantire anche il buon funzionamento dell'Accordo (articolo 26).
        I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.
        E' vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).
        I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi (articolo 15).
        L'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali (articolo 19).
        La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata è altresì prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali di membri dell'equipaggio del veicolo; per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio (articoli 20, 21 e 22).
        La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi (articolo 23, paragrafo 1).
        I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali (articolo 23, paragrafo 2).
        L'Accordo, inoltre, stabilisce quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato (articolo 24).
        L'Accordo non incide nè su leggi nè su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.




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