XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3369
Onorevoli Deputati! - L'accordo tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica di Macedonia sulla regolamentazione reciproca
dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci,
fatto a Roma il 21 maggio 1999, fornisce il supporto normativo
necessario per gli operatori del settore del trasporto che
intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il
principio della reciprocità del trattamento.
L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la
regolarità del traffico fra l'Italia e la Macedonia ed è
premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio di
merci.
L'Accordo in particolare prevede che:
- il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi,
effettuato con autobus, nelle forme di servizi regolari, di
transito, occasionali, è soggetto ad autorizzazione non
cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi
occasionali o della sostituzione di autobus in avaria
(articolo 5);
- i trasporti di destinazione di cose per conto proprio
e per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime
dell'autorizzazione, salve alcune deroghe (articolo 12)
concernenti:
- trasporti funebri;
- trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
- trasporto occasionale di merci a destinazione di
aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione
di servizi;
- trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai
veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di
bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso
aeroporti o da essi proveniente;
- trasporti postali;
- trasporti di articoli necessari alle cure mediche in
caso di soccorsi urgenti soprattutto in presenza di calamità
naturali;
- trasporti di merci di valore (per esempio, metalli
preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla
polizia o da altre forze di protezione;
- trasporti di parti di ricambio per la navigazione
marittima ed aerea;
- spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto
di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto
inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente,
nonchè ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la
riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di
sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione
rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- trasporti di api e avannotti.
Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e
ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente
fissato da una Commissione mista, istituita per garantire
anche il buon funzionamento dell'Accordo (articolo 26).
I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono
liberalizzati.
E' vietato il carico di cose sul territorio dell'altra
Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio
stradale).
I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli
previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi (articolo
15).
L'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente
immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in esenzione
temporanea dai diritti doganali (articolo 19).
La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata è altresì prevista per una quantità ragionevole di
provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni
personali di membri dell'equipaggio del veicolo; per i
combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i
pezzi di ricambio (articoli 20, 21 e 22).
La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto
effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno
essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di
cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi
(articolo 23, paragrafo 1).
I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza
limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi
fiscali (articolo 23, paragrafo 2).
L'Accordo, inoltre, stabilisce quali sanzioni possono
essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente
nel Paese in cui il trasporto viene effettuato (articolo
24).
L'Accordo non incide nè su leggi nè su regolamenti vigenti
e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento
interno.