XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3369




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

          1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.


Art. 2.

          1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.


Art. 3.

          1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.415 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

          1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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