XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3320
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 8.
L'articolo 2, comma 2, della legge 27 maggio 2002, n.
104, prevede che per le finalità di cui al comma 1 (assunzione
di personale a contratto) è autorizzata la spesa di euro
14.424.641,19 per l'anno 2002.
In applicazione del comma 1 dello stesso articolo sono in
corso le assunzioni di 354 impiegati con contratto temporaneo
di sei mesi regolate dalla legge locale, ai sensi degli
articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La spesa totale stimata per
6 mesi delle assunzioni in corso ammonta a euro 7.964.646.
Pertanto, per consentire il rinnovo dei medesimi
contratti per un ulteriore semestre, come previsto dalla legge
n. 104 del 2002, è previsto un onere per il 2003 pari a euro
7.964.646, secondo il seguente prospetto:
Spesa unitaria Spesa totale
(354 unità)
Retribuzioni ..... euro 18.022 euro 6.379.788
Oneri sociali ... euro 4.477 euro 1.584.858
Totale ... euro 22.499 euro 7.964.646
Si precisa che la spesa per le retribuzioni si riferisce
alle retribuzioni riconosciute al personale a contratto nei
singoli Paesi in base all'articolo 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. La spesa per oneri
sociali è indicata quale media risultante dalla spesa
effettiva da sostenere per i singoli impiegati, in base agli
oneri da versare in loco ai sensi delle normative
assicurative e previdenziali locali. Tali oneri rappresentano
una media delle specifiche situazioni personali e familiari
dell'impiegato, secondo parametri fissati dalla legislazione
locale applicabile.
Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
nell'ambito del "Fondo speciale" di parte corrente iscritto
nel bilancio triennale 2002-2004.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333:
Articolo 11.
(Disposizioni transitorie relative al computo della quota
di riserva).
(omissis).
2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica
del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18,
comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via
transitoria per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro
pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di
riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già
occupati in base alla previgente normativa in materia di
collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto
delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del
1999.
Legge 14 gennaio 1999, n. 4:
Articolo 1.
(Differimento di termini e altre disposizioni relative
al settore universitario e della ricerca scientifica).
(omissis).
17. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali
fino al 31 dicembre 2002. Il comma 1-bis dell'articolo
12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è
abrogato.
(omissis).
Legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Articolo 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali).
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31
dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo
di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i
quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i
patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni già individuati o da
individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.
(omissis).
Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422:
Articolo 20.
(Norme finanziarie).
(omissis).
7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione
dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della
legge n. 59.
(omissis).
Legge 1^ agosto 2002, n. 166:
Articolo 2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e
disposizioni
in materia di edilizia agevolata).
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle
altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31
dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su
iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del
25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di
rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale
procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i
quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella
contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia
intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale
non definitiva, il limite per la definizione transattiva è
elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo
riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi.
All'ammontare definito in sede transattiva si applica un
coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento
annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di
interessi.
(omissis).
Legge 13 febbraio 2001, n. 48:
Articolo 18.
(Reclutamento di uditori giudiziari).
1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura
di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla
data di entrata in vigore della presente legge, compresi
quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene
mediante tre concorsi, da bandire entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(omissis).
Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4:
Articolo 9.
1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i
reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale,
commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del
codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di durata massima delle indagini preliminari è di
cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b)
del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedure
penale.