XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3320
Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in
scadenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da
disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti
ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale
attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere
a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la
funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e
forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della
giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione
in agricoltura).
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2005.
Articolo 2.
(Proroga del termine in materia di collocamento
obbligatorio).
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: "per un
periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"per un periodo di trentasei mesi".
Articolo 3.
(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei
prodotti agricoli).
1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al
31 dicembre 2004.
Articolo 4.
(Proroga del termine in materia di realizzazione di
immobili
per l'edilizia universitaria).
1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".
Articolo 5.
(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di
inserimento).
1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre
2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla
conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli
stanziamenti già previsti".
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di privatizzazione,
trasformazione
e fusione di enti pubblici).
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti
di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i
quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione
strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 7.
(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di
occupazione di urgenza).
1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione
d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui
al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo
prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge
21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31
dicembre 2003.
Articolo 8.
(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle
Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari
all'estero).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003,
limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei
contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già
espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante
proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 9.
(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da
trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio
ferroviario di interesse).
1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
Articolo 10.
(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto
legislativo
15 gennaio 2002, n. 9).
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 168, il termine
del 1^ gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno
2003.
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle
controversie
per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).
1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge
1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori
giudiziari).
1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
Articolo 13.
(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini
preliminari per i delitti di strage).
1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "sei anni".
Articolo 14.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Frattini, Ministro per la funzione pubblica.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.