XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3320
Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge di cui trattasi
contiene disposizioni urgenti di proroga e differimento di
termini concernenti adempimenti di soggetti ed organismi
pubblici per consentire una più concreta e puntuale attuazione
delle previsioni normative e per corrispondere a pressanti
esigenze sociali ed organizzative.
L'articolo 1 dispone il prolungamento dell'operatività del
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura,
istituito dall'articolo 12 della legge n. 910 del 1966, già
prorogato al 31 dicembre 2002 dal decreto-legge n. 552 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del
1996. Tale prolungamento si rende necessario in quanto lo
stesso rappresenta ancora un utile strumento per introdurre
nuove macchine a supporto delle produzioni nelle aziende
agricole italiane. Agli interventi connessi alla proroga in
questione si potrà far fronte con le disponibilità del citato
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
istituito dall'articolo 12 della legge n. 910 del 1966.
L'articolo 2 è finalizzato a prorogare di 12 mesi il
termine di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, allo
scopo di consentire ulteriormente la computabilità di soggetti
già occupati in base alla previgente normativa sul
collocamento obbligatorio nelle quote obbligatorie di riserva
previste dalla legge n. 68 del 1999.
L'articolo 3 contiene disposizioni per la proroga
dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti
agricoli. L'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ha previsto che, per un periodo sperimentale
della durata massima di due anni, i coltivatori diretti, in
deroga alla normativa vigente, possono avvalersi per la
raccolta dei prodotti agricoli di collaborazioni occasionali
di parenti ed affini entro il quinto grado, a condizione che
tale collaborazione non si protragga, nel corso dell'anno,
oltre i tre mesi complessivi. In considerazione della
particolare efficacia di tale intervento nel settore
dell'agricoltura si ritiene necessario prorogare per ulteriori
due anni, fino al 31 dicembre 2004, il citato periodo
sperimentale, durante il quale è previsto, per i soggetti
sopra indicati, l'esonero dalle obbligazioni contributive.
L'articolo 4 persegue lo scopo di prorogare fino al 31
dicembre 2005 l'operatività dell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, disposizione che prevede per
gli enti pubblici gestori di forme di previdenza ed assistenza
sociale di destinare un'ulteriore quota, non inferiore al 25
per cento dei fondi annualmente disponibili, alla
realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle
esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale
e degli istituti di ricerca. Tale intervento si rende
necessario per far fronte alle esigenze che si sono
riscontrate nel settore, prorogando ulteriormente il termine
di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4, attualmente fissato al 31 dicembre 2002.
L'articolo 5 dispone la proroga per un ulteriore biennio
della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, già
prevista dall'articolo 80, comma 1, della legge n. 388 del
2000, fino al 31 dicembre 2002. La necessità di proroga è
determinata dalla considerazione che i processi attuativi
della sperimentazione hanno avuto andamenti differenziati tra
i primi 39 comuni, già individuati ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e i nuovi
comuni cui la misura è stata estesa dal citato articolo 80
della legge n. 388 del 2000. Con l'articolo in questione si
consente quindi di portare a compimento la sperimentazione per
tutti i comuni interessati.
L'articolo 6 si inquadra nell'obiettivo di un più
efficiente andamento dei procedimenti amministrativi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 419 del 1999 per la
privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici
indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, che
in considerazione del complesso iter previsto non sono
stati ancor completati. In questo senso si prevede una
ulteriore proroga del termine, già differito dall'articolo 9
del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, al 31 dicembre
2003.
L'articolo 7 prevede una ulteriore proroga per il
completamento delle procedure di espropriazione connesse alla
chiusura del programma di interventi di cui al titolo VIII
della legge n. 219 del 1981. A tale fine l'articolo 9 del
decreto legislativo n. 354 del 1999, in deroga all'articolo 20
della legge n. 865 del 1971, ha previsto una proroga di due
anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione
d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione degli
interventi di ricostruzione. Il periodo di proroga è stato
fissato al 30 ottobre 2002 con il decreto-legge n. 390 del
2001, convertito dalla legge n. 444 del 2001. E' da
evidenziare che, nonostante le difficoltà riscontratesi,
connesse alla complessità delle varie questioni, nonché alla
complessità delle procedure per il trasferimento delle
competenze tra i soggetti e gli enti succedutisi nella
titolarità delle opere, gli interventi ed il relativo piano
del commissario straordinario sono proseguiti e sono nello
loro fase conclusiva. Tenuto conto che alcuni enti attuatori
sono subentrati nella titolarità delle opere da poco tempo
(estate 2002) e che il tempo consentito dal decreto-legge n.
390 del 2001, convertito dalla legge n. 444 del 2001 per
l'adozione dei decreti definitivi di esproprio per la chiusura
della procedura ablativa non risulta sufficiente, si rende
necessario procedere ad una ulteriore proroga del termine in
questione fino al 31 dicembre 2003. Gli oneri derivanti dalla
norma in questione sono a carico dei fondi a disposizione del
commissario straordinario per la chiusura del citato
programma.
L'articolo 8 dispone la proroga delle disposizioni in
materia di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari all'estero già emanate con l'articolo 2
della legge n. 104 del 2002.
La legge 27 maggio 2002, n. 104, recante "Disposizioni per
il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione
dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla
legge 27 ottobre 1988, n. 470", prevede, all'articolo 2, che
le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari assumano
impiegati con contratto temporaneo, previa autorizzazione
ministeriale, entro il limite complessivo di spesa di euro
14.424.641,l9. Tale personale verrà chiamato a svolgere
delicate funzioni di aggiornamento e completamento delle
anagrafi consolari, onde consentire l'espletamento della
rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.
La stessa norma prevede che i contratti di impiego siano
sottoposti al regime previsto per il personale assunto a
contratto dagli uffici diplomatico-consolari e dagli istituti
italiani di cultura all'estero, in base agli articoli 152 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. In particolare, l'articolo 153, concernente le
assunzioni di personale con contratto temporaneo semestrale,
prevede che i relativi contratti possano essere rinnovati,
stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio,
per un periodo non superiore a sei mesi.
Con l'entrata in vigore della legge, il 12 giugno 2002, è
stato dato avvio al complesso esercizio di selezione ed
assunzione di 354 unità a contratto temporaneo, distribuite -
come desumibile dalla relazione tecnica alla legge n. 104 del
2002 - tra le sedi con più rilevante presenza di connazionali
residenti e sulla base di criteri oggettivi attinenti ai
carichi di lavoro nel settore dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero.
Le assunzioni sono state condotte con le procedure
accelerate previste in base all'articolo 155 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed al decreto
ministeriale applicativo, n. 032/655 del 15 marzo 2001. Le
assunzioni stesse si concluderanno entro la fine del 2003, una
volta perfezionati tutti i documenti di impiego a seguito
della necessaria registrazione da parte dell'Ufficio centrale
di bilancio.
In base all'articolo 2, comma 2, della legge n. 104 del
2002, la copertura finanziaria per sostenere l'onere delle
assunzioni in parola è formalmente limitata all'anno
finanziario 2002. In realtà, come sopra sinteticamente
esposto, l'entrata in vigore della stessa legge, nonché i
tempi tecnici comunque richiesti per perfezionare 354
contratti non rendono possibile la completa attuazione nel
2002 della norma che consente l'assunzione di personale a
contratto per sei mesi eventualmente rinnovabili, stante anche
le restrizioni di natura contabile recentemente introdotte con
il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, che pone limiti
all'utilizzo oltre l'esercizio di competenza dei residui
venutisi a creare nel corso della gestione.
Peraltro, l'obiettiva esiguità del tempo ancora
disponibile prima della fine dell'anno rende del tutto
irrealistica l'ipotesi di un'iniziativa legislativa condotta
per le vie ordinarie. Per ovviare al problema conseguono
l'assoluta necessità ed urgenza di fare ricorso allo strumento
del decreto-legge, l'unico che può allo stato consentire la
realizzazione di un obiettivo di aggiornamento e completamento
della banca dati dell'anagrafe consolare, presupposto
imprescindibile per il corretto esercizio del voto
all'estero.
Pertanto, con le disposizioni del presente articolo viene
prorogata al 2003 la possibilità di mantenere in servizio il
personale già assunto e di prevederne il rinnovo per un
ulteriore semestre, come consentito dall'articolo 153 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
richiamato dall'articolo 2 della legge n. 104 del 2002. Tale
misura consentirà di adempiere compiutamente alle finalità
della stessa legge, cioè l'espletamento della rilevazione dei
connazionali residenti all'estero, tramite personale a ciò
appositamente selezionato e dotato di specifiche competenze in
materia.
L'articolo 9 prevede il differimento dei termini per la
rideterminazione dei criteri di ripartizione delle risorse da
trasferire alle regioni a statuto ordinario per la copertura
dei costi dei contratti di servizio ferroviario di pubblico
interesse, termine che l'articolo 20, comma 7, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, stabiliva al 31 dicembre 2000. Tale
rideterminazione infatti, ai sensi del comma 7-bis del
medesimo articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997,
va effettuata anche sulla base delle risultanze del
monitoraggio previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto
legislativo, monitoraggio che, allo stato, non è stato ancora
concluso in quanto i comitati allo scopo istituiti presso
ciascuna regione hanno potuto operare solo parzialmente a
decorrere dal secondo semestre del 2002. Mancano quindi i dati
essenziali per procedere alla rideterminazione dei criteri di
ripartizione.
L'articolo 10 dispone la proroga dell'entrata in vigore
delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 9 del
2002, gia fissata dal medesimo decreto legislativo al 1^
gennaio 2003. Questa proroga si rende necessaria in quanto il
citato decreto legislativo n. 9 del 2002 costituisce il primo
provvedimento attuativo della delega conferita al Governo per
la riforma del codice della strada, approvata con la legge n.
85 del 2001 e di cui costituisce una anticipazione, che
tuttavia necessita, per la sua ordinata applicazione, di
modifiche ed integrazioni a numerose norme collegate e
l'adeguamento delle disposizioni regolamentari in modo tale
che il quadro normativo sia completo e risulti chiara la
collocazione delle norme. Il ritardo nella approvazione di una
nuova delega al Governo per completare il processo di riforma
(il disegno di legge di rinnovo della delega è attualmente al
vaglio della IX Commissione trasporti della Camera dei
deputati) rende, pertanto, necessario il rinvio dell'entrata
in vigore delle prime norme di revisione del codice della
strada approvate con il decreto legislativo n. 9 del 2002 al
30 giugno 2003.
L'articolo 11 contiene il differimento del termine del 30
giugno 2002 previsto dall'articolo 2, comma 1, primo
capoverso, della legge n. 166 del 2002. La predetta norma
indica, infatti, la data del 30 giugno 2002 quale termine per
la presentazione dell'istanza di definizione transattiva delle
liti pendenti relative ad opere pubbliche di competenza
dell'ex AGENSUD. Il predetto termine, tuttavia, risultava già
scaduto alla data di pubblicazione della legge n. 166 del 2002
(3 agosto 2002). Al fine, pertanto, di rendere concretamente
esperibile la definizione transattiva di queste controversie,
così come previsto dalla citata legge n. 166 del 2002, si
rende necessario differire il termine del 30 giugno 2002
previsto dalla legge n. 166 del 2002, al 30 giugno 2003.
L'articolo 12 reca la proroga del termine di cui
all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
previsto in tema di reclutamento di uditori giudiziari e
finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti
nell'organico della magistratura, compresi quelli derivanti
dall'aumento di mille unità sancito dall'articolo 1 della
medesima legge.
In primo luogo, la proroga del termine si impone in
ragione del blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 19
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui "è fatto
divieto alle amministrazioni dello Stato di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato", blocco delle
assunzioni reiterato per l'anno 2003 dall'attuale disegno di
legge finanziaria (atto Camera n. 3200-bis, articolo 21,
comma 4) all'esame del Parlamento sicché la copertura dei
posti vacanti nell'organico della magistratura non sarebbe
adeguatamente supportata dall'aumento del personale
amministrativo, indispensabile compendio dell'attività del
magistrato. Si rammenta per inciso che la citata legge
finanziaria n. 448 del 2001 già aveva disposto, all'articolo
19, comma 2, la proroga del termine entro cui bandire i
concorsi da uditore giudiziario.
In secondo luogo, la proroga de qua deriva da
esigenze di riqualificazione del personale amministrativo,
esigenze che, per essere soddisfatte compiutamente, richiedono
all'amministrazione della giustizia un ulteriore congruo
termine correlato a quello necessario per dare corso alla
riforma dell'ordinamento giudiziario.
L'articolo 13, recependo l'orientamento espresso
recentemente dal Senato della Repubblica, aumenta da cinque a
sei anni l'ambito temporale della proroga - disposta dal
Parlamento da ultimo nel gennaio del 2001 - della durata
massima delle indagini preliminari concernenti delitti di
devastazione, saccheggio e strage commessi in data anteriore a
quella di entrata in vigore del codice di procedura penale.
Sulla base della normativa vigente, detto termine risulta
di imminente scadenza e la complessità delle indagini in corso
induce il Governo a prorogare di un ulteriore anno il
proseguimento di tali indagini che interessano, ad esempio,
procedimenti delicati quali quello relativo alla strage di
Brescia.