XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3297
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Il presente provvedimento detta norme di riordino e
riorganizzazione del settore dell'energia, a tutela della
concorrenza e dello sviluppo del mercato dell'energia. Si
tratta quindi di una sistemazione organica della normativa
interessante i diversi settori energetici, anche attraverso la
formulazione dei princìpi fondamentali statali nella materia
concorrente della produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia, alla luce delle norme del titolo V
della parte seconda della Costituzione, come novellato dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale nuova disciplina
comporta, com'è ovvio, un riassetto delle funzioni
amministrative fra lo Stato e gli enti territoriali, ai quali
vengono contestualmente devolute funzioni e compiti
amministrativi precedentemente svolti dalle amministrazioni
centrali.
In tale contesto, le norme che presentano profili
economici sono le seguenti.
L'articolo 8 istituisce un "Osservatorio" a composizione
mista che opera come strumento di raccordo tra lo Stato e le
regioni; il comma 5 prevede espressamente l'esclusione di
qualunque compenso o rimborso per i suoi componenti. La
segreteria dell'Osservatorio è assicurata dall'ENEA,
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, pertanto il suo
funzionamento non necessita di ulteriore copertura finanziaria
a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 10, al comma 1, prevede una norma
programmatica volta a promuovere l'unificazione della
proprietà e della gestione della rete elettrica di
trasmissione nazionale e la conseguente privatizzazione del
soggetto derivante da tale unificazione.
Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 20
non comportano maggiori oneri per il programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, in quanto si tratta unicamente
di semplificazioni del procedimento di verifica e liquidazione
dei contributi già stanziati e deliberati.
L'articolo 23 prevede la stipula di un accordo di
programma tra il Ministero delle attività produttive e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ENEA
per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle
fonti rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali
dell'energia. Lo stesso articolo prevede, a decorrere dal
2003, l'utilizzo, a tali fini, di una somma determinata
all'interno del contributo annuale stanziato, a favore
dell'ENEA, in tabella C della legge n. 448 del 2001, a
copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti. La
disposizione in esame non comporta, quindi, ulteriori oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 26 riguarda le aliquote di prodotto che i
titolari delle concessioni di coltivazione sono tenuti a
versare per le produzioni nazionali di gas (royalty) ed
è sostanzialmente finalizzato a coordinare
il disposto del decreto legislativo n. 625 del 1996 in
materia di coltivazione di idrocarburi con le successive norme
contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2000 in materia
di mercato del gas, fermo restando il relativo gettito per lo
Stato, per le regioni e per i comuni derivante da tali
concessioni.
Infatti, a causa dell'obbligo di separazione societaria
dei soggetti operanti nelle diverse attività del mercato del
gas previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2000, ed, a
seguito dello sviluppo dei sistemi di trasporto del gas a
rete, viene attualmente a mancare la possibilità di stabilire
una corrispondenza biunivoca tra la produzione realizzata in
una singola concessione di coltivazione e la vendita del gas
prodotto in quella concessione. L'attività di vendita riguarda
infatti complessivamente sia il gas di produzione nazionale
(soggetto al versamento delle royalty), sia quello
acquistato sul mercato italiano o all'estero. In tal modo non
è più possibile per il gas effettuare il versamento delle
royalty calcolando il valore dell'aliquota dovuta allo
Stato come media dei prezzi fatturati per il gas prodotto in
una determinata concessione.
Pertanto, per le sole produzioni di gas, con il comma 1
dell'articolo in esame, intervenendo a tutela delle entrate
dello Stato, si prevede che il valore unitario dell'aliquota
per tutte le concessioni di coltivazione sia calcolato in base
al valore medio annuale dell'indice QE del costo della materia
prima gas, attualmente determinato ogni bimestre dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas nell'ambito della fissazione
delle tariffe per la vendita al mercato dei clienti non idonei
(i consumatori con meno di 200.000 metri cubi annui di
consumo). Tale parametro di riferimento è stato scelto in
quanto verificato corrispondere al valore del prezzo medio
effettivamente fatturato dai concessionari negli anni 1999 e
2000. Dato che a partire dal prossimo anno, con l'apertura
totale del mercato del gas ed il riconoscimento della
qualifica di cliente idoneo a tutti i consumatori, verrà meno
la funzione di determinare tali tariffe, è affidato alla
stessa Autorità il compito di continuare la determinazione di
tale indice, ai soli fini del calcolo delle royalty.
Al comma 2 viene altresì introdotta una semplificazione
del procedimento di calcolo delle stesse royalty,
sostituendo, sempre a parità di gettito, l'attuale complesso
meccanismo di detrazioni fisse e variabili riconosciute al
concessionario in funzione dei costi di trattamento e
trasporto del gas, con un semplice innalzamento della quota di
produzione esente da royalty per ogni singola
concessione, che viene portata da 20 a 25 milioni per le
concessioni in terraferma e da 50 a 80 milioni per le
produzioni in mare, innalzamento calcolato in modo da
mantenere invariato il gettito. In tal modo si ottiene anche
l'effetto di incentivare maggiormente le produzioni derivanti
da piccoli giacimenti, accrescendo così le possibilità
produttive nazionali, rispetto all'attuale detrazione, che non
fa differenza tra giacimenti cospicui e campi marginali.
Il nuovo metodo di calcolo sopra descritto, con le
disposizioni contenute al comma 3, viene esteso anche al
calcolo delle royalty per gli anni passati, nei casi in
cui non si siano già conclusi i relativi accertamenti e non
risulti possibile l'attribuzione di un prezzo fatturato certo
al gas di una determinata concessione, come previsto dalla
norma previgente.
Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene altresì
semplificata la procedura di verifica per la concessione
dell'esonero dal versamento delle royalty, per gli anni
fino al 1997, in funzione di un determinato ammontare di
investimenti in attività di ricerca di idrocarburi, disposto
dalla legge n. 9 del 1991, ed attualmente non più operante.
Essendo ancora in corso gli accertamenti su tali situazioni
pregresse, con pesanti oneri anche a carico
dell'amministrazione, si ritiene utile procedere ad una
definizione conclusiva delle stesse situazioni, con il
concorso del soggetto interessato, prevedendo che i soggetti
interessati possano direttamente dichiarare le aliquote
eventualmente non corrisposte, versando contestualmente una
percentuale di quanto non corrisposto.
Con il comma 6 si istituisce la possibilità che i
concessionari possano compensare il debito verso lo Stato
derivante dal mancato versamento di tali aliquote con i
crediti pregressi della stessa natura, indipendentemente dalla
ubicazione delle concessioni di coltivazione nell'ambito del
territorio nazionale.
L'articolo 27 prevede la sistemazione in sicurezza di
tutti i tipi di rifiuti radioattivi in un apposito sito. Per
il 2002, 2003 e 2004 gli oneri connessi alle attività previste
dall'articolo in esame sono determinati in 1.000.000 di euro
per l'anno 2002 e in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. A detti oneri si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
utilizzando parzialmente, per tale scopo, l'accantonamento
relativo al Ministero delle attività produttive.
La previsione di spesa riguarda le seguenti principali
attività:
1) l'effettuazione di una estesa ricerca su campioni di
referenti locali per verificare il grado di percezione del
rischio radiologico e per far emergere le soluzioni ritenute
utili per lo smantellamento degli impianti nucleari e la messa
in sicurezza dei rifiuti radioattivi, per un importo di
complessivi 200.000 euro;
2) la costituzione di un centro di coordinamento
nazionale delle diverse esperienze territoriali sul
decommissioning degli impianti e sulla realizzazione del
deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Il centro
dovrebbe contribuire alla messa in rete delle principali
esperienze nazionali ed internazionali, al controllo
dell'andamento delle azioni programmate, ad assicurare ampia
pubblicità alle principali decisioni inerenti il settore, a
raccogliere istanze e segnalazioni da sottoporre agli organi
preposti, per un importo di complessivi 450.000 euro;
3) lo svolgimento di una prima campagna nazionale di
informazione sul tema dell'uscita del nucleare che offra
conoscenza della dimensione dei problemi sottesi, delle
soluzioni per farvi fronte, dei livelli di tutela delle
popolazioni e dell'ambiente, del percorso decisionale
improntato ad una chiara evidenziazione delle responsabilità
nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e
partecipazione, per un importo pari a complessivi 2.500.000
euro;
4) la partecipazione alle attività internazionali di
cooperazione nella gestione dei rifiuti radioattivi per un
importo di 50.000 euro;
5) l'effettuazione delle prime caratterizzazioni e
qualificazioni necessarie alla individuazione del sito, per un
importo pari a 550.000 euro;
6) la predisposizione di studi sull'impatto ambientale
del deposito dei rifiuti radioattivi, per un importo di
250.000 euro;
7) l'attivazione delle prime misure di accompagno e di
integrazione territoriale atte a ridurre l'impatto
dell'impianto sul territorio, per un importo pari a 1.000.000
di euro.
La progettazione, la costruzione e la gestione del
deposito, di cui è prevista la proprietà statale, nel sito di
cui sopra, saranno invece finanziate dagli utilizzatori del
deposito attraverso i prezzi e le tariffe per il conferimento
dei rifiuti radioattivi al deposito stesso.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnici-normativi in senso stretto.
A) Analisi dell'impatto innovativo delle norme proposte
sulla legislazione vigente.
Il disegno di legge in esame rappresenta uno dei primi
provvedimenti di iniziativa governativa diretti all'attuazione
del titolo V della parte seconda della Costituzione, così come
novellato a seguito dell'approvazione della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che rimette alla
competenza legislativa concorrente le materia della
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia.
Il provvedimento, quindi, contiene i princìpi
fondamentali in materia energetica, ma, parallelamente
affianca alla disciplina generale del settore quei princìpi
fondamentali che la Costituzione rimette alla competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza,
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, tutela dell'incolumità e della
sicurezza pubblica, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
delineando così l'assetto organico e complessivo della
materia.
B) Analisi del quadro normativo.
Nei suoi assetti portanti il quadro normativo di
riferimento è costituito dagli articoli 117, 118 e 120 della
Costituzione, dal decreto legislativo n. 164 del 2000, di
attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato interno del
gas naturale, dal decreto legislativo n. 79 del 1999, di
attuazione della direttiva 96/92/CE, sul mercato interno
dell'energia elettrica, pertanto, per quanto attiene
all'analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario, esso è pienamente compatibile e
coerente con le disposizioni comunitarie, i cui princìpi sono
richiamati dall'articolo 1.
C) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni.
Il disegno di legge è diretto ad attuare il nuovo assetto
costituzionale assicurando l'ulteriore sviluppo della materia
da parte della legislazione regionale.
D) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Non si ravvisano contrasti con tali fonti legislative.
2. Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle in uso.
Le disposizioni in esame non introducono nuove
definizioni normative e i termini usati sono coerenti rispetto
a quelli in uso nel linguaggio tecnico.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono
corretti, per quanto attiene all'esatta individuazione delle
norme, con riguardo alle successive modifiche e
integrazioni.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Il provvedimento è diretto alla riforma e riordino del
settore, si sono quindi introdotte necessariamente modifiche
ed integrazioni alla normativa vigente facendo ricorso anche
alla tecnica della novellazione.
D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi
impliciti del progetto e loro traduzione in norme abrogative
espresse nel testo normativo.
Non si individuano effetti abrogativi al di fuori di
quelli espressamente operati nell'articolato.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
L'intervento normativo si inquadra nel più ampio progetto
di accelerare il processo di apertura, razionalizzazione e
sviluppo del mercato energetico al fine di potenziarne le
capacità e il grado di competitività.
In tale quadro, l'iniziativa si propone di attuare gli
articoli 112, 117 e 118 della Costituzione, modificando la
vigente normativa per adeguarla al nuovo assetto
costituzionale.
I destinatari della normativa, che opera su diversi
livelli, sono individuabili negli enti di cui all'articolo 114
della Costituzione, nelle Autorità indipendenti di
regolazione, nelle società istituite con il decreto
legislativo n. 79 del 1999, negli operatori del settore e da
ultimo, ma non ultimi, nei consumatori.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il provvedimento si propone di riformare la vigente
normativa di settore, completando la liberalizzazione dei
mercati energetici, incrementando l'efficienza del mercato
interno, assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti,
riorganizzando i soggetti operanti in esso.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di
operatività.
Il provvedimento innova la vigente normativa di settore e
si propone di incidere sulle generali condizioni di
operatività della normativa stessa, razionalizzando le
attività e le procedure previste.
D) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
Ai fini della valutazione dell'impatto della presente
disciplina può rilevarsi che essa opera su due piani. Da un
lato definisce l'ambito entro il quale potrà essere normato,
dalle regioni, il settore energetico, introducendo meccanismi
di cooperazione e raccordo fra i diversi livelli
dell'amministrazione pubblica, rideterminando le funzioni
amministrative e la loro articolazione a livello locale,
introducendo procedure semplificate, prevedendo l'esercizio di
poteri sostitutivi, dall'altro pone norme programmatorie e
precettive nei confronti dei soggetti operanti nel settore.
Nel suo totale complesso la normativa potrà contribuire ad
accelerare la liberalizzazione dei mercati energetici
agevolando, in termini di rapidità, risparmio delle risorse e
riduzione dei prezzi, la funzionalità del sistema con evidenti
e diretti vantaggi per gli operatori economici, le
amministrazioni pubbliche ed i consumatori.