XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3297




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          Il presente provvedimento detta norme di riordino e riorganizzazione del settore dell'energia, a tutela della concorrenza e dello sviluppo del mercato dell'energia. Si tratta quindi di una sistemazione organica della normativa interessante i diversi settori energetici, anche attraverso la formulazione dei princìpi fondamentali statali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, alla luce delle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale nuova disciplina comporta, com'è ovvio, un riassetto delle funzioni amministrative fra lo Stato e gli enti territoriali, ai quali vengono contestualmente devolute funzioni e compiti amministrativi precedentemente svolti dalle amministrazioni centrali.
          In tale contesto, le norme che presentano profili economici sono le seguenti.

          L'articolo 8 istituisce un "Osservatorio" a composizione mista che opera come strumento di raccordo tra lo Stato e le regioni; il comma 5 prevede espressamente l'esclusione di qualunque compenso o rimborso per i suoi componenti. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata dall'ENEA, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, pertanto il suo funzionamento non necessita di ulteriore copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato.

          L'articolo 10, al comma 1, prevede una norma programmatica volta a promuovere l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la conseguente privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione.

          Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 20 non comportano maggiori oneri per il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, in quanto si tratta unicamente di semplificazioni del procedimento di verifica e liquidazione dei contributi già stanziati e deliberati.
          L'articolo 23 prevede la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali dell'energia. Lo stesso articolo prevede, a decorrere dal 2003, l'utilizzo, a tali fini, di una somma determinata all'interno del contributo annuale stanziato, a favore dell'ENEA, in tabella C della legge n. 448 del 2001, a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti. La disposizione in esame non comporta, quindi, ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
          L'articolo 26 riguarda le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione sono tenuti a versare per le produzioni nazionali di gas (royalty) ed è sostanzialmente finalizzato a coordinare il disposto del decreto legislativo n. 625 del 1996 in materia di coltivazione di idrocarburi con le successive norme contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2000 in materia di mercato del gas, fermo restando il relativo gettito per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante da tali concessioni.
          Infatti, a causa dell'obbligo di separazione societaria dei soggetti operanti nelle diverse attività del mercato del gas previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2000, ed, a seguito dello sviluppo dei sistemi di trasporto del gas a rete, viene attualmente a mancare la possibilità di stabilire una corrispondenza biunivoca tra la produzione realizzata in una singola concessione di coltivazione e la vendita del gas prodotto in quella concessione. L'attività di vendita riguarda infatti complessivamente sia il gas di produzione nazionale (soggetto al versamento delle royalty), sia quello acquistato sul mercato italiano o all'estero. In tal modo non è più possibile per il gas effettuare il versamento delle royalty calcolando il valore dell'aliquota dovuta allo Stato come media dei prezzi fatturati per il gas prodotto in una determinata concessione.
          Pertanto, per le sole produzioni di gas, con il comma 1 dell'articolo in esame, intervenendo a tutela delle entrate dello Stato, si prevede che il valore unitario dell'aliquota per tutte le concessioni di coltivazione sia calcolato in base al valore medio annuale dell'indice QE del costo della materia prima gas, attualmente determinato ogni bimestre dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito della fissazione delle tariffe per la vendita al mercato dei clienti non idonei (i consumatori con meno di 200.000 metri cubi annui di consumo). Tale parametro di riferimento è stato scelto in quanto verificato corrispondere al valore del prezzo medio effettivamente fatturato dai concessionari negli anni 1999 e 2000. Dato che a partire dal prossimo anno, con l'apertura totale del mercato del gas ed il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo a tutti i consumatori, verrà meno la funzione di determinare tali tariffe, è affidato alla stessa Autorità il compito di continuare la determinazione di tale indice, ai soli fini del calcolo delle royalty.
        Al comma 2 viene altresì introdotta una semplificazione del procedimento di calcolo delle stesse royalty, sostituendo, sempre a parità di gettito, l'attuale complesso meccanismo di detrazioni fisse e variabili riconosciute al concessionario in funzione dei costi di trattamento e trasporto del gas, con un semplice innalzamento della quota di produzione esente da royalty per ogni singola concessione, che viene portata da 20 a 25 milioni per le concessioni in terraferma e da 50 a 80 milioni per le produzioni in mare, innalzamento calcolato in modo da mantenere invariato il gettito. In tal modo si ottiene anche l'effetto di incentivare maggiormente le produzioni derivanti da piccoli giacimenti, accrescendo così le possibilità produttive nazionali, rispetto all'attuale detrazione, che non fa differenza tra giacimenti cospicui e campi marginali.
          Il nuovo metodo di calcolo sopra descritto, con le disposizioni contenute al comma 3, viene esteso anche al calcolo delle royalty per gli anni passati, nei casi in cui non si siano già conclusi i relativi accertamenti e non risulti possibile l'attribuzione di un prezzo fatturato certo al gas di una determinata concessione, come previsto dalla norma previgente.
          Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene altresì semplificata la procedura di verifica per la concessione dell'esonero dal versamento delle royalty, per gli anni fino al 1997, in funzione di un determinato ammontare di investimenti in attività di ricerca di idrocarburi, disposto dalla legge n. 9 del 1991, ed attualmente non più operante. Essendo ancora in corso gli accertamenti su tali situazioni pregresse, con pesanti oneri anche a carico dell'amministrazione, si ritiene utile procedere ad una definizione conclusiva delle stesse situazioni, con il concorso del soggetto interessato, prevedendo che i soggetti interessati possano direttamente dichiarare le aliquote eventualmente non corrisposte, versando contestualmente una percentuale di quanto non corrisposto.
          Con il comma 6 si istituisce la possibilità che i concessionari possano compensare il debito verso lo Stato derivante dal mancato versamento di tali aliquote con i crediti pregressi della stessa natura, indipendentemente dalla ubicazione delle concessioni di coltivazione nell'ambito del territorio nazionale.
          L'articolo 27 prevede la sistemazione in sicurezza di tutti i tipi di rifiuti radioattivi in un apposito sito. Per il 2002, 2003 e 2004 gli oneri connessi alle attività previste dall'articolo in esame sono determinati in 1.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. A detti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando parzialmente, per tale scopo, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
          La previsione di spesa riguarda le seguenti principali attività:

              1) l'effettuazione di una estesa ricerca su campioni di referenti locali per verificare il grado di percezione del rischio radiologico e per far emergere le soluzioni ritenute utili per lo smantellamento degli impianti nucleari e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, per un importo di complessivi 200.000 euro;

              2) la costituzione di un centro di coordinamento nazionale delle diverse esperienze territoriali sul decommissioning degli impianti e sulla realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Il centro dovrebbe contribuire alla messa in rete delle principali esperienze nazionali ed internazionali, al controllo dell'andamento delle azioni programmate, ad assicurare ampia pubblicità alle principali decisioni inerenti il settore, a raccogliere istanze e segnalazioni da sottoporre agli organi preposti, per un importo di complessivi 450.000 euro;

              3) lo svolgimento di una prima campagna nazionale di informazione sul tema dell'uscita del nucleare che offra conoscenza della dimensione dei problemi sottesi, delle soluzioni per farvi fronte, dei livelli di tutela delle popolazioni e dell'ambiente, del percorso decisionale improntato ad una chiara evidenziazione delle responsabilità nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, per un importo pari a complessivi 2.500.000 euro;

              4) la partecipazione alle attività internazionali di cooperazione nella gestione dei rifiuti radioattivi per un importo di 50.000 euro;
              5) l'effettuazione delle prime caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito, per un importo pari a 550.000 euro;

              6) la predisposizione di studi sull'impatto ambientale del deposito dei rifiuti radioattivi, per un importo di 250.000 euro;

              7) l'attivazione delle prime misure di accompagno e di integrazione territoriale atte a ridurre l'impatto dell'impianto sul territorio, per un importo pari a 1.000.000 di euro.

          La progettazione, la costruzione e la gestione del deposito, di cui è prevista la proprietà statale, nel sito di cui sopra, saranno invece finanziate dagli utilizzatori del deposito attraverso i prezzi e le tariffe per il conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnici-normativi in senso stretto.

A) Analisi dell'impatto innovativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          Il disegno di legge in esame rappresenta uno dei primi provvedimenti di iniziativa governativa diretti all'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, così come novellato a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che rimette alla competenza legislativa concorrente le materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
          Il provvedimento, quindi, contiene i princìpi fondamentali in materia energetica, ma, parallelamente affianca alla disciplina generale del settore quei princìpi fondamentali che la Costituzione rimette alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delineando così l'assetto organico e complessivo della materia.


B) Analisi del quadro normativo.

          Nei suoi assetti portanti il quadro normativo di riferimento è costituito dagli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dal decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale, dal decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE, sul mercato interno dell'energia elettrica, pertanto, per quanto attiene all'analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, esso è pienamente compatibile e coerente con le disposizioni comunitarie, i cui princìpi sono richiamati dall'articolo 1.


C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

          Il disegno di legge è diretto ad attuare il nuovo assetto costituzionale assicurando l'ulteriore sviluppo della materia da parte della legislazione regionale.

D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          Non si ravvisano contrasti con tali fonti legislative.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.
              Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative e i termini usati sono coerenti rispetto a quelli in uso nel linguaggio tecnico.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti, per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme, con riguardo alle successive modifiche e integrazioni.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Il provvedimento è diretto alla riforma e riordino del settore, si sono quindi introdotte necessariamente modifiche ed integrazioni alla normativa vigente facendo ricorso anche alla tecnica della novellazione.

D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Non si individuano effetti abrogativi al di fuori di quelli espressamente operati nell'articolato.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

          L'intervento normativo si inquadra nel più ampio progetto di accelerare il processo di apertura, razionalizzazione e sviluppo del mercato energetico al fine di potenziarne le capacità e il grado di competitività.
          In tale quadro, l'iniziativa si propone di attuare gli articoli 112, 117 e 118 della Costituzione, modificando la vigente normativa per adeguarla al nuovo assetto costituzionale.
          I destinatari della normativa, che opera su diversi livelli, sono individuabili negli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, nelle Autorità indipendenti di regolazione, nelle società istituite con il decreto legislativo n. 79 del 1999, negli operatori del settore e da ultimo, ma non ultimi, nei consumatori.

B) Obiettivi e risultati attesi.

          Il provvedimento si propone di riformare la vigente normativa di settore, completando la liberalizzazione dei mercati energetici, incrementando l'efficienza del mercato interno, assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti, riorganizzando i soggetti operanti in esso.

C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.

          Il provvedimento innova la vigente normativa di settore e si propone di incidere sulle generali condizioni di operatività della normativa stessa, razionalizzando le attività e le procedure previste.

D) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

          Ai fini della valutazione dell'impatto della presente disciplina può rilevarsi che essa opera su due piani. Da un lato definisce l'ambito entro il quale potrà essere normato, dalle regioni, il settore energetico, introducendo meccanismi di cooperazione e raccordo fra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica, rideterminando le funzioni amministrative e la loro articolazione a livello locale, introducendo procedure semplificate, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi, dall'altro pone norme programmatorie e precettive nei confronti dei soggetti operanti nel settore. Nel suo totale complesso la normativa potrà contribuire ad accelerare la liberalizzazione dei mercati energetici agevolando, in termini di rapidità, risparmio delle risorse e riduzione dei prezzi, la funzionalità del sistema con evidenti e diretti vantaggi per gli operatori economici, le amministrazioni pubbliche ed i consumatori.




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