XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3297




DISEGNO DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE
DELL'ENERGIA


Art. 1.

(Princìpi fondamentali).

        1. Nell'ambito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge, nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente fino all'esito del riassetto della legislazione previsto in materia.
        2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.
        3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua articolazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.
        4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Regime delle attività del settore energetico).

        1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, trasformazione, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.
        2. Le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.
        3. Le attività di distribuzione di energia, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica possono essere attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.


Art. 3.

(Obiettivi generali di politica energetica).

        1. Sono obiettivi generali di politica energetica del Paese:

            a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

            b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, l'uguaglianza di fruizione ed il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

            c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;

            d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese ed una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

            e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire, anche attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza a quelle di minore impatto ambientale e territoriale;

            f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

            g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

            h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

            i) tutelare gli utenti-consumatori;

            l) favorire ed incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico.

        2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e l'Autorità di regolazione assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Art. 4.

(Princìpi per assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela
del consumatore).

        1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione dei prezzi e determinazione delle tariffe, garantiscono:

            a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

            b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

            c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono, con esclusione di quelli istituiti a tutela dell'ambiente;

            d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

            e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

            f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, avendo come obiettivo almeno l'equilibrio fra domanda e offerta di energia a livello regionale, prevedendo eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale qualora le esigenze connesse alle attività strategiche richiedano concentrazioni territoriali;

            g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

            h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

            i) il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

        2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti possono concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nonché eventuali condizioni di fornitura di energia ai clienti dell'area, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 1.


Art. 5.

(Attribuzione delle funzioni
amministrative).

        1. Le funzioni amministrative nel campo del settore energetico sono attribuite nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalle relative norme attuative.
        2. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Esercizio delle funzioni amministrative statali).

        1. In attuazione dei princìpi di cui all'articolo 5, comma 1, sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

            a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

            b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

            c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

            d) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente;

            e) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte petrolifere obbligatorie;

            f) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate, con legge statale, di interesse nazionale;

            g) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate, con legge statale, di interesse nazionale;

            h) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

            i) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

            l) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

            m) la fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

            n) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

            o) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata;

            p) la definizione, d'intesa con la Conferenza unificata, dei princìpi generali per l'articolazione territoriale degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico.

        2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

            a) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica per l'adozione dei relativi indirizzi;

            b) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

            c) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

            d) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

            e) l'adozione di indirizzi e di misure per salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati, nonché garantendo la diversificazione delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione;

            f) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell' energia elettrica;

            g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica;

            h) la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili nonché le regole generali per la commercializzazione dei "certificati verdi".

        3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

            a) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

            b) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

            c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

            d) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

            e) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
            f) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema.


Capo II

RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE
AUTORITA'


Art. 7.

(Meccanismi di raccordo
tra amministrazioni).

        1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni individuano, anche su segnalazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.


Art. 8.

(Meccanismi di cooperazione
e flussi informativi).

        1. E' istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Osservatorio permanente sull'energia, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

            a) promuove e favorisce il confronto e lo scambio di informazioni, anche disaggregate su base territoriale, tra le diverse amministrazioni ed istituzioni;

            b) esamina ed analizza i dati e le informazioni sul sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, al fine di valutare il grado di maggiore o minore soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; a tale scopo, l'Osservatorio ha diritto di accesso a tutti i dati disponibili presso la pubblica amministrazione, le pubbliche istituzioni, le Autorità di regolazione e gli operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 2, fermi restando gli obblighi di riservatezza; i dati raccolti sono comunque riservati e diffusi solo in forma aggregata;

            c) segnala alle sedi decisionali competenti gli eventuali aspetti critici che emergano dall'analisi e le opportunità di intervento correttivo, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 o rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4, proponendo eventuali iniziative in merito;

            d) elabora con periodicità annuale un rapporto sintetico sullo stato e sull'evoluzione in atto del sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, evidenziando eventuali aspetti critici non risolti e lo trasmette ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali, della difesa, al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai presidenti delle regioni e delle province autonome.

        3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da persona da lui delegata ed è composto da sedici membri compreso il presidente, di cui uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, cinque designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due designati dalla Conferenza unificata in rappresentanza degli enti locali.
        4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive e restano in carica cinque anni.
        5. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo a compensi né a rimborsi a qualsiasi titolo a carico dell'Osservatorio medesimo.
        6. L'Autorità di regolazione partecipa a periodiche riunioni indette dall'Osservatorio, al fine di assicurare lo scambio dei necessari flussi informativi.
        7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale di una segreteria operativa costituita, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). La segreteria è composta da almeno venti esperti interni ed adeguato personale di supporto.
        8. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive e l'ENEA, per i compiti a questo assegnati dal presente articolo, sono disciplinati da apposita convenzione.


Art. 9.

(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas).

        1. Il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese e definisce gli indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni alla stessa Autorità attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
        2. Nei casi di mancato esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ovvero di difformità dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Governo esercita il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti del presente articolo. A tale fine il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un termine per adottare i provvedimenti dovuti ovvero uniformare agli indirizzi i provvedimenti adottati. Decorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure necessarie e ne è data notizia ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        3. Per l'esercizio dei compiti amministrativi attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto, gli indirizzi necessari a garantire il rispetto dei princìpi e degli obiettivi indicati agli articoli 1 e 3.
        4. Nei casi di mancato esercizio dei compiti di cui al comma 3 ovvero di difformità dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Ministro delle attività produttive assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un termine per adottare i provvedimenti dovuti o uniformare agli indirizzi i provvedimenti adottati; decorso inutilmente tale termine, il Ministro adotta con proprio decreto le misure necessarie.
        5. Le funzioni consultive attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono esercitate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di parere formulata dal Ministro delle attività produttive; decorso tale termine, il Ministro provvede comunque all'emanazione degli atti di competenza.
        6. I decreti emanati con le procedure di cui ai commi 2 e 4 sono proporzionati alle finalità perseguite.

Capo III

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E
DELL'UNITA' GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO


Art. 10.

(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete
elettrica).

        1. I Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione.
        2. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";

            b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore";

            c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";

            d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".

        3. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati hanno diritto, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di nuove linee, di allocare, in regime di accesso negoziato di cui all'articolo 17 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, una quota dell'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
        4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, secondo i seguenti criteri:

            a) adeguare il tasso di rendimento del capitale netto investito nelle reti di trasmissione e distribuzione, facendo riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, ai valori rivalutati delle infrastrutture, ed assumendo, quale tasso di rendimento privo di rischio, almeno il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine;

            b) trasferire agli utenti, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese elettriche rispetto agli obiettivi definiti attraverso il meccanismo del price-cap di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in misura non superiore a quella trasferita alle stesse imprese;

            c) applicare il citato meccanismo del price-cap, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore ed applicandolo alla sola componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.


Art. 11.

(Terzietà delle reti).

        1. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, e comunque le società a controllo pubblico, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 10 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
        2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità in regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.
        3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dalla data stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 12.

(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso
della rete del gas nazionale).

        1. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità di rigassificazione e di stoccaggio realizzate, per un periodo di venti anni, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
        2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione in Italia di gas naturale, o nel potenziamento delle capacità di trasporto dei gasdotti di importazione esistenti, hanno diritto, nei punti di connessione di tali gasdotti alla rete nazionale, all'allocazione di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di venti anni, e in base alle tariffe di trasporto vigenti.
        3. La residua quota del 20 per cento delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota del 20 per cento delle capacità dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, sono allocate in base al criterio di merito economico, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Il criterio di cui al comma 3 non si applica in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima della data di entrata in vigore della citata direttiva 98/30/CE.
        5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che praticano condizioni economiche di offerta del gas difformi da quelle in base alle quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto o di rigassificazione di cui al comma 3.


Art. 13.

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le
reti nazionali di trasporto dell'energia).

        1. Ferma restando la potestà statale di preventiva programmazione e approvazione dei piani delle opere ai sensi dell'articolo 6, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
        2. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.
        3. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.
        4. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 3, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale.
        5. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
        6. Resta di competenza delle amministrazioni statali la conclusione dei procedimenti avviati dalle medesime.
        7. Dal 1^ gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.


Art. 14.

(Oneri generali del sistema elettrico).

        1. Dal 1^ gennaio 2004, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

            a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

            b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

            c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;

            d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1^ gennaio 2010.
        2. Dal 1^ gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici.
        3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso di tali oneri.


Art. 15.

(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione
della capacità di produzione di energia elettrica).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni economiche per assicurare un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

            b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

            c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.


Capo IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA


Art. 16.

(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo
della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).

        1. Gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione dell'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive in merito al programma temporale di dismissione.
        2. L'amministrazione competente, anche su indicazione del Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre che i proprietari cedano gli impianti medesimi per ragioni di copertura del fabbisogno di energia o di sicurezza della rete elettrica.
        3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
        4. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti vincolati da parte dell'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, n. 79 del 1999, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato possono essere trasferiti all'Acquirente Unico Spa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria deliberazione, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.
        5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere".
        6. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

        "5-ter. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

        5-quater. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dalla stessa data i clienti idonei possono richiedere con comunicazione al proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno".

        7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico Spa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi dell'Acquirente Unico Spa sono definiti dal Ministro delle attività produttive.
        8. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

        "4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi sono definiti dal Ministro delle attività produttive".

        9. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti finali.
        10. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.


Art. 17.

(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio
del sistema elettrico).

        1. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono emanati indirizzi all'Acquirente Unico Spa affinché assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche nonché a quelle svantaggiate.
        2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ritira, su richiesta del produttore e previo riconoscimento del prezzo di equilibrio che si forma sul sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia prodotta dagli impianti di potenza inferiore ai 10 MVA.
        3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive.
        4. I produttori di energia elettrica possono, anche in compartecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti.
        5. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

            b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

            c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura;

            d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, con la determinazione, per le isole minori, di una quota minima di energia da immettere in rete prodotta da tali fonti non inferiore al 20 per cento.

Art. 18.

(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato
del gas naturale).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Acquirente Unico Spa, provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la detta fornitura nelle indicate aree geografiche.
        2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale, per un periodo di un anno rinnovabile per un anno ulteriore.
        3. L'attività di cui al comma 1 è esercitata dall'Acquirente Unico Spa, in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
        5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2003.


Art. 19.

(Delega al Governo per il riassetto delle attività di
stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).

          1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.
          2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

            b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

            c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.


Art. 20.

(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di
procedimenti).

          1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ovunque ubicati.
          2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, mediante accordo di programma con gli operatori interessati, l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
          3. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.
          4. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.
          5. Per i progetti ammessi ai benefìci di cui ai commi 3 e 4, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
          6. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.


Capo V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A
TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE


Art. 21.

(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).

          1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

            a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1^ giugno 2002, n. 120;

            b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

            c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 5 e non superiori a 10 euro per ogni tonnellata di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.


Art. 22.

(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica
da fonti rinnovabili).

          1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2012, la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata , in ogni anno, di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione.
          2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di "certificati verdi" in quantità pari all'entità dell'inadempienza.
          3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
          4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 2 è il prezzo massimo dei "certificati verdi" formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.
          5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.
          6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da miscela di acqua e carbone.


Art. 23.

(Interventi a favore dell'uso razionale
dell'energia).

          1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

            a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

            b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

            c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

            d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

            e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

            f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1^ giugno 2002, n. 120;

            g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

          2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.
          3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

Art. 24.

(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la
coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in
terraferma).

          1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
          2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
          3. L'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
          4. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di conferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
          5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di cui al comma 4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.
          6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.
          7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.


Art. 25.

(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di
prodotti petroliferi).

          1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

          "4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo".

          2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

          "1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione".

          3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

Art. 26.

(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della
coltivazione).

          1. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

          "5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1^ gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

            a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come alla media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

            b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1^ luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione. Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nell'anno di riferimento".

          2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

          "6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1^ gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento, e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare".

          3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di coltivazione previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1^ gennaio 2002 è ammissibile anche per la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625, del 1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente.
          4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

          "2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2002 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento è sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte, ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato".

          5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
          6. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono autorizzati a compensare il debito verso lo Stato per il valore delle aliquote di prodotto della coltivazione determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, con i crediti pregressi della stessa natura, comprensivi di interessi legali.


Art. 27.

(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti
radioattivi).

          1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi ivi compresi quelli derivanti da attività sanitarie e ospedaliere, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.
          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Gli schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.
          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

            b) attribuire ad un soggetto idoneo la responsabilità di individuare i siti atti alla realizzazione, da parte del medesimo, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

            c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata;

            d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati;

            e) assegnare al soggetto di cui alla lettera b) i compiti e i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atti a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

            f) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che la gestione dello stesso sia affidata in concessione;

            g) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

            h) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

            i) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

            l) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni;

            m) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

          4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.
          5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera b), in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
          6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
          7. Per gli anni successivi al 2004, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
          8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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