XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3297
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE
DELL'ENERGIA
Art. 1.
(Princìpi fondamentali).
1. Nell'ambito dei princìpi derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi
fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla
presente legge, nonché quelli desumibili dalla legislazione
statale vigente fino all'esito del riassetto della
legislazione previsto in materia.
2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni
inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela
della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela
dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità
giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto dei trattati
internazionali e della normativa comunitaria.
3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica
nazionale, nonché i criteri generali per la sua articolazione
a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato
che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione
con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Regime delle attività del settore energetico).
1. Le attività di produzione, importazione, esportazione,
trasformazione, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e
vendita di energia ai clienti idonei sono libere su tutto il
territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla
legislazione vigente.
2. Le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia,
nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di
energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli
obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa
comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite
convenzioni con le autorità competenti.
3. Le attività di distribuzione di energia, di
esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di
idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di
energia elettrica possono essere attribuite in concessione
secondo le disposizioni di legge.
Art. 3.
(Obiettivi generali di politica energetica).
1. Sono obiettivi generali di politica energetica del
Paese:
a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità
degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata
alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie,
le zone geografiche di provenienza e le modalità di
trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei
mercati dell'energia, l'uguaglianza di fruizione ed il
riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle
lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicità dell'energia offerta
ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli
operatori nel
territorio nazionale, anche al fine di promuovere la
competitività del sistema economico del Paese nel contesto
europeo ed internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso
una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese ed
una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilità
ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale
delle risorse territoriali, ed il rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale, in particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso
delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso
equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle
energie rinnovabili deve avvenire, anche attraverso il sistema
complessivo delle incentivazioni, assicurando un equilibrato
ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza a quelle
di minore impatto ambientale e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni
per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della
competitività del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di
idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con
modalità compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali
dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori;
l) favorire ed incentivare la ricerca e
l'innovazione tecnologica in campo energetico.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e l'Autorità di
regolazione assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui
al comma 1 sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
Art. 4.
(Princìpi per assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela
del consumatore).
1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto
il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di
omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con
riguardo ai criteri di formazione dei prezzi e determinazione
delle tariffe, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui
mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria
e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti
o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno
del territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che
abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di
fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li
prevedono, con esclusione di quelli istituiti a tutela
dell'ambiente;
d) l'adeguatezza delle attività energetiche
strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per
assicurare la distribuzione e la disponibilità di energia su
tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarietà della regolazione e della gestione
dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e
transnazionale di energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione delle infrastrutture energetiche, avendo come
obiettivo almeno l'equilibrio fra domanda e offerta di energia
a livello regionale, prevedendo eventuali misure di
compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale qualora
le esigenze connesse alle attività strategiche richiedano
concentrazioni territoriali;
g) la trasparenza e la proporzionalità degli
obblighi di servizio pubblico inerenti
le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime
di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero
mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non
discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di
libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
i) il rispetto della tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa
nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.
2. Le regioni e gli enti locali territorialmente
interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture
energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di
infrastrutture esistenti possono concludere accordi che
individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale,
nonché eventuali condizioni di fornitura di energia ai clienti
dell'area, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 1.
Art. 5.
(Attribuzione delle funzioni
amministrative).
1. Le funzioni amministrative nel campo del settore
energetico sono attribuite nel rispetto dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalle
relative norme attuative.
2. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei
compiti e delle funzioni amministrativi non previsti
dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni
fondamentali dei comuni, delle province e delle città
metropolitane previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Esercizio delle funzioni amministrative statali).
1. In attuazione dei princìpi di cui all'articolo 5, comma
1, sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni
amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione
dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e
consumata;
d) l'emanazione delle regole tecniche di
prevenzione incendi, dirette a disciplinare la sicurezza
antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in
base alle competenze attribuite in materia al Ministero
dell'interno dalla legislazione vigente;
e) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
petrolifere obbligatorie;
f) la programmazione di grandi reti
infrastrutturali energetiche dichiarate, con legge statale, di
interesse nazionale;
g) la valutazione di impatto ambientale delle
opere e infrastrutture energetiche dichiarate, con legge
statale, di interesse nazionale;
h) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo
e di zone del mare territoriale per finalità di
approvvigionamento di fonti di energia;
i) le determinazioni in materia di rifiuti
radioattivi;
l) le determinazioni inerenti la prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le
funzioni di polizia
mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le
regioni interessate;
m) la fissazione degli obiettivi minimi nazionali
in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata";
n) la definizione dei programmi di ricerca
scientifica in campo energetico, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
o) la definizione dei princìpi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata;
p) la definizione, d'intesa con la Conferenza
unificata, dei princìpi generali per l'articolazione
territoriale degli obiettivi minimi nazionali in materia di
fonti rinnovabili e risparmio energetico.
2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato
esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) il rilascio della concessione per l'esercizio
delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale
dell'energia elettrica per l'adozione dei relativi
indirizzi;
b) la stipula delle convenzioni per il trasporto
dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
c) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i
piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;
d) l'aggiornamento, sentita la Conferenza
unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale
e dei dispositivi di interconnessione;
e) l'adozione di indirizzi e di misure per
salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli
approvvigionamenti per i
clienti vincolati, nonché garantendo la diversificazione
delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione delle
energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante
cogenerazione;
f) l'adozione di misure finalizzate a garantire
l'effettiva concorrenzialità del mercato dell' energia
elettrica;
g) la definizione dei criteri generali per le
nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica;
h) la quantificazione dell'obbligo, a carico di
produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico
nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili nonché le
regole generali per la commercializzazione dei "certificati
verdi".
3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo
Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) l'adozione di indirizzi alle imprese che
svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete
nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni
ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi
strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la
fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di
emergenza e di obblighi di sicurezza;
b) l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti;
c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento;
d) l'autorizzazione allo svolgimento delle
attività di vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla
base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza
unificata;
e) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia
della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti,
per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e
per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del
gas naturale;
f) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi
per la sicurezza della collettività o dell'integrità delle
apparecchiature e degli impianti del sistema.
Capo II
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE
AUTORITA'
Art. 7.
(Meccanismi di raccordo
tra amministrazioni).
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3, lo Stato e le regioni individuano, anche su
segnalazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 8,
specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi
istituzionali competenti le iniziative da intraprendere,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una
ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere
degli enti locali interessati, provvede a definire tale
ripartizione.
Art. 8.
(Meccanismi di cooperazione
e flussi informativi).
1. E' istituito, presso il Ministero delle attività
produttive, l'Osservatorio permanente sull'energia, di seguito
denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) promuove e favorisce il confronto e lo scambio
di informazioni, anche disaggregate
su base territoriale, tra le diverse amministrazioni ed
istituzioni;
b) esamina ed analizza i dati e le informazioni
sul sistema energetico nazionale, anche disaggregato per
regioni, al fine di valutare il grado di maggiore o minore
soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; a tale
scopo, l'Osservatorio ha diritto di accesso a tutti i dati
disponibili presso la pubblica amministrazione, le pubbliche
istituzioni, le Autorità di regolazione e gli operatori che
svolgono le attività di cui all'articolo 2, fermi restando gli
obblighi di riservatezza; i dati raccolti sono comunque
riservati e diffusi solo in forma aggregata;
c) segnala alle sedi decisionali competenti gli
eventuali aspetti critici che emergano dall'analisi e le
opportunità di intervento correttivo, al fine di perseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 3 o rispettare gli obblighi
di cui all'articolo 4, proponendo eventuali iniziative in
merito;
d) elabora con periodicità annuale un rapporto
sintetico sullo stato e sull'evoluzione in atto del sistema
energetico nazionale, anche disaggregato per regioni,
evidenziando eventuali aspetti critici non risolti e lo
trasmette ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente
e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari
regionali, della difesa, al presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano ed ai presidenti delle regioni e delle province
autonome.
3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività
produttive o da persona da lui delegata ed è composto da
sedici membri compreso il presidente, di cui uno designato dal
Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal
Ministro per gli affari
regionali, uno designato dal Ministro della difesa, uno
designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali,
cinque designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due
designati dalla Conferenza unificata in rappresentanza degli
enti locali.
4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto
del Ministro delle attività produttive e restano in carica
cinque anni.
5. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo a
compensi né a rimborsi a qualsiasi titolo a carico
dell'Osservatorio medesimo.
6. L'Autorità di regolazione partecipa a periodiche
riunioni indette dall'Osservatorio, al fine di assicurare lo
scambio dei necessari flussi informativi.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si
avvale di una segreteria operativa costituita, nell'ambito dei
suoi compiti istituzionali, dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA). La segreteria è composta da
almeno venti esperti interni ed adeguato personale di
supporto.
8. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive e
l'ENEA, per i compiti a questo assegnati dal presente
articolo, sono disciplinati da apposita convenzione.
Art. 9.
(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas).
1. Il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei
servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi
generali del Paese e definisce gli indirizzi di politica
generale del settore per l'esercizio delle funzioni alla
stessa Autorità attribuite
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni.
2. Nei casi di mancato esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, ovvero di difformità dei provvedimenti adottati
rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Governo
esercita il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti del
presente articolo. A tale fine il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive,
assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un
termine per adottare i provvedimenti dovuti ovvero uniformare
agli indirizzi i provvedimenti adottati. Decorso inutilmente
tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle attività produttive, sono adottate
le misure necessarie e ne è data notizia ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Per l'esercizio dei compiti amministrativi attribuiti
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Ministro
delle attività produttive definisce, con proprio decreto, gli
indirizzi necessari a garantire il rispetto dei princìpi e
degli obiettivi indicati agli articoli 1 e 3.
4. Nei casi di mancato esercizio dei compiti di cui al
comma 3 ovvero di difformità dei provvedimenti adottati
rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Ministro
delle attività produttive assegna all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas un termine per adottare i provvedimenti
dovuti o uniformare agli indirizzi i provvedimenti adottati;
decorso inutilmente tale termine, il Ministro adotta con
proprio decreto le misure necessarie.
5. Le funzioni consultive attribuite all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas dai decreti legislativi 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, e 23 maggio 2000, n.
164, e successive modificazioni, sono esercitate entro e non
oltre trenta giorni dalla richiesta di parere formulata dal
Ministro delle attività produttive; decorso tale termine, il
Ministro provvede comunque all'emanazione degli atti di
competenza.
6. I decreti emanati con le procedure di cui ai commi 2 e
4 sono proporzionati alle finalità perseguite.
Capo III
NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI
ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E
DELL'UNITA' GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO
Art. 10.
(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete
elettrica).
1. I Ministri delle attività produttive e dell'economia e
delle finanze promuovono, nell'ambito delle rispettive
competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione
della rete elettrica di trasmissione nazionale e la
privatizzazione del soggetto derivante da tale
unificazione.
2. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "gestisce la rete senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico
delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle
seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario,
senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;
delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della
rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle società proprietarie";
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o
modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di
modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e,
comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga
necessario, per la migliore funzionalità della concessione
medesima all'esercizio delle attività riservate al
gestore";
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
"coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le
seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di
trasmissione nazionale in relazione alle attività di
trasmissione e dispacciamento,";
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia
proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei
confronti del Ministero delle attività produttive della
tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e
sviluppo della rete deliberati".
3. I soggetti non titolari di concessioni di cui
all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove
linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici di
altri Stati hanno diritto, per un periodo di venti anni dalla
data di entrata in esercizio di nuove linee, di allocare, in
regime di accesso negoziato di cui all'articolo 17 della
direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, una quota dell'80 per cento delle nuove
capacità di trasporto realizzate, autorizzate con le modalità
di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce,
entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti
di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo
regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di
sviluppo del servizio elettrico, secondo i seguenti
criteri:
a) adeguare il tasso di rendimento del capitale
netto investito nelle reti di trasmissione e distribuzione,
facendo riferimento, nella determinazione del capitale
investito netto, ai valori rivalutati delle infrastrutture, ed
assumendo, quale tasso di rendimento privo di rischio, almeno
il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine;
b) trasferire agli utenti, al termine del periodo
regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate
dalle imprese elettriche rispetto agli obiettivi definiti
attraverso il meccanismo del price-cap di cui
all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n.
481, in misura non superiore a quella trasferita alle stesse
imprese;
c) applicare il citato meccanismo del
price-cap, anche differenziato tra le diverse tipologie
di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a
quelli correntemente in vigore ed applicandolo alla sola
componente tariffaria destinata alla copertura dei costi
operativi e degli ammortamenti.
Art. 11.
(Terzietà delle reti).
1. Ciascuna società operante nel settore della produzione,
importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas
naturale, e comunque le società a controllo pubblico, non
possono detenere, direttamente o indirettamente, quote
superiori al 10 per cento del capitale delle società che sono
proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale.
2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate
reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza
inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla
connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al
fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è
consentita l'allocazione di una quota della loro capacità in
regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il
quale tale regime di accesso è consentito.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia
dalla data stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e comunque non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.
(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso
della rete del gas nazionale).
1. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi
terminali di rigassificazione
e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno
diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove
capacità di rigassificazione e di stoccaggio realizzate, per
un periodo di venti anni, secondo criteri stabiliti
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare
entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ferme restando per la residua quota le
procedure di accesso regolato stabilite dagli articoli 24, 25
e 26 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi
gasdotti di importazione in Italia di gas naturale, o nel
potenziamento delle capacità di trasporto dei gasdotti di
importazione esistenti, hanno diritto, nei punti di
connessione di tali gasdotti alla rete nazionale,
all'allocazione di una quota delle capacità di trasporto pari
all'80 per cento delle nuove capacità di importazione
realizzate, per un periodo di venti anni, e in base alle
tariffe di trasporto vigenti.
3. La residua quota del 20 per cento delle nuove capacità
di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei
gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota del 20 per
cento delle capacità dei nuovi terminali di rigassificazione
di cui al comma 1, sono allocate in base al criterio di merito
economico, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, da emanare entro e non oltre due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il criterio di cui al comma 3 non si applica in tutti i
casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori
del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui
sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino
gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas
naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di
tipo "take or pay" sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della citata direttiva 98/30/CE.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei
soggetti che praticano condizioni economiche di offerta del
gas difformi da quelle in base alle quali hanno ottenuto
l'allocazione delle capacità di trasporto o di
rigassificazione di cui al comma 3.
Art. 13.
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le
reti nazionali di trasporto dell'energia).
1. Ferma restando la potestà statale di preventiva
programmazione e approvazione dei piani delle opere ai sensi
dell'articolo 6, l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei
gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto
dell'energia, è rilasciata dalla regione competente mediante
un procedimento unico secondo i princìpi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di
sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica
utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale,
ove prevista dalla normativa vigente.
3. Per le opere che ricadono nel territorio di più
regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le
regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.
4. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di
programma con i quali sono definite le modalità organizzative
e procedimentali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa
di cui al comma 3, dei procedimenti autorizzativi delle opere
inserite nel programma triennale di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante
importanza che interessano il territorio di più regioni anche
per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale.
5. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa
nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Resta di competenza delle amministrazioni statali la
conclusione dei procedimenti avviati dalle medesime.
7. Dal 1^ gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche
le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 14.
(Oneri generali del sistema elettrico).
1. Dal 1^ gennaio 2004, gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti
da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare e alle attività connesse e
conseguenti;
b) i costi relativi all'attività di ricerca e
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse
generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie
favorevoli per le forniture di energia elettrica previste
dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti
dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di
scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato
dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali
assunti anteriormente
alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere
recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva
96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre 1996, pari ai costi annui derivanti dal complesso dei
relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di
rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri
derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti
fino al 1^ gennaio 2010.
2. Dal 1^ gennaio 2002 non si applica la compensazione
della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta
da impianti idroelettrici e geotermoelettrici.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più
decreti, determina gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 2000, maturati dalle imprese produttrici e
distributrici fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce
disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
per il rimborso di tali oneri.
Art. 15.
(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione
della capacità di produzione di energia elettrica).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il
raggiungimento ed il mantenimento di condizioni economiche per
assicurare un adeguato livello di capacità di produzione di
energia elettrica, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la
remunerazione della capacità di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso
di nuova capacità produttiva, la
possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera
a) anche per capacità di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e
sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non
superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non
rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
Capo IV
INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA
Art. 16.
(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo
della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).
1. Gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore
di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai
proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi
previa autorizzazione dell'amministrazione competente, su
conforme parere del Ministero delle attività produttive in
merito al programma temporale di dismissione.
2. L'amministrazione competente, anche su indicazione del
Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande
di autorizzazione di cui al comma 1, ovvero nei casi di
inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può
disporre che i proprietari cedano gli impianti medesimi per
ragioni di copertura del fabbisogno di energia o di sicurezza
della rete elettrica.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema
elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio
sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della
rete di trasmissione nazionale spa la massima disponibilità
degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica,
come individuato in base al sistema delle offerte di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è
comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene
a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
4. Dalla data di assunzione di responsabilità della
funzione di garante della fornitura di energia elettrica per i
clienti vincolati da parte dell'Acquirente Unico Spa di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, i
contratti di importazione in essere alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, n. 79 del 1999, in
capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato possono
essere trasferiti all'Acquirente Unico Spa con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze garantendo al cedente
il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo
dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il
prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con
propria deliberazione, le modalità tecniche ed economiche per
detto trasferimento.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono
inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive
e sentito il parere".
6. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, è cliente
idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui
consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale,
destinato alle attività esercitate da imprese individuali o
costituite in forma societaria, nonché i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è risultato, nell'anno precedente, uguale o
superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, è cliente
idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dalla
stessa
data i clienti idonei possono richiedere con comunicazione al
proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere
compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un
anno".
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico Spa sono
assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle
finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra
il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle
attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi
dell'Acquirente Unico Spa sono definiti dal Ministro delle
attività produttive.
8. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:
"4. Le azioni della società di cui al comma 2,
lettera e), sono assegnate a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività
produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi sono
definiti dal Ministro delle attività produttive".
9. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica
sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e alle imprese
distributrici per la fornitura ai clienti finali.
10. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di
energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda
l'attività di distribuzione, la concessione di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359.
Art. 17.
(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio
del sistema elettrico).
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono
emanati indirizzi all'Acquirente Unico Spa affinché assuma il
ruolo di acquirente di ultima istanza per
determinate categorie di utenze, con particolare riferimento
alle utenze domestiche nonché a quelle svantaggiate.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa,
ritira, su richiesta del produttore e previo riconoscimento
del prezzo di equilibrio che si forma sul sistema delle
offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia prodotta dagli impianti di potenza
inferiore ai 10 MVA.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla Cassa
conguaglio per il settore elettrico sono esercitate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero delle attività produttive.
4. I produttori di energia elettrica possono, anche in
compartecipazione con società estere, svolgere attività di
realizzazione e di esercizio di impianti.
5. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico
nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del
servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui
all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove
possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di
miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio
reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri
ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per
assicurare la continuità e la qualità della fornitura;
d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili,
con la determinazione, per le isole minori, di una quota
minima di energia da immettere in rete prodotta da tali fonti
non inferiore al 20 per cento.
Art. 18.
(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato
del gas naturale).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, al fine di assicurare
la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla
rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard
metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di
un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali
non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas, l'Acquirente Unico Spa, provvede a
individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più
imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la
detta fornitura nelle indicate aree geografiche.
2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a
condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate,
ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di
quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da
parte del cliente finale, per un periodo di un anno
rinnovabile per un anno ulteriore.
3. L'attività di cui al comma 1 è esercitata
dall'Acquirente Unico Spa, in base ad indirizzi stabiliti dal
Ministero delle attività produttive da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale
del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi
assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, sono prorogati al 31 dicembre 2003.
Art. 19.
(Delega al Governo per il riassetto delle attività di
stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema di
stoccaggio di gas di petrolio
liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme
relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di
riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio
dell'attività di distribuzione di gas di petrolio
liquefatti.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto
con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche
attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma
restando la competenza del Ministero dell'interno in materia
di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza,
anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e
professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento
della normativa inerente la logistica, la commercializzazione
e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con
l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.
Art. 20.
(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di
procedimenti).
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e dalle relative norme di attuazione, le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre
2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di
nuovi stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ovunque
ubicati.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto
con i Ministeri dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, promuove, mediante accordo di
programma con gli operatori interessati, l'utilizzo degli
idrocarburi liquidi derivati dal metano.
3. Ai fini della concessione dei contributi per la
realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci:
progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni,
concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di
costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;
eventuali saggi archeologici ove necessario.
4. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di
società concessionarie per la costruzione delle reti di
distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al
finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
successive modificazioni, comprendono i costi di diretta
imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate
direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per
la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono
comprensivi anche delle spese generali nella misura massima
del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono
comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese
sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di
concessione del contributo.
5. Per i progetti ammessi ai benefìci di cui ai commi 3 e
4, le imprese del gas e le società concessionarie presentano
al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato
di avanzamento finale, una dichiarazione del legale
rappresentante, attestante che il costo effettivamente
sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore
alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel
caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa
complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi
soggetti presentano la documentazione finale di spesa
corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che
indichi le variazioni intervenute
tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi
relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è
calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
6. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è
tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della
presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori
di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
successive modificazioni.
Capo V
MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A
TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE
Art. 21.
(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).
1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali,
nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio,
e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento
di acqua, denominato "Orimulsion", impiegati negli impianti di
combustione, non si applicano gli incrementi previsti
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno
o più decreti, provvede:
a) ad individuare, per il periodo 2003-2010,
soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di
anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori
esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche
alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto
della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride
carbonica prevista in ottemperanza agli
impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo
dalla legge 1^ giugno 2002, n. 120;
b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di
un mercato per il commercio dei diritti di emissione di
anidride carbonica;
c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto
delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 5 e
non superiori a 10 euro per ogni tonnellata di anidride
carbonica eccedente la soglia di emissione specifica
ammessa.
Art. 22.
(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica
da fonti rinnovabili).
1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2012, la quota di
elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel
sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, è incrementata , in ogni anno, di
0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui
all'articolo 9 della Costituzione.
2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica
effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14
dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i
nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria
per l'acquisto, nell'anno precedente, di "certificati verdi"
in quantità pari all'entità dell'inadempienza.
3. I soggetti che omettono di presentare
l'autocertificazione di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999,
sono considerati inadempienti per la quantità di certificati
correlata al totale di elettricità importata e prodotta
nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le
modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle
sanzioni di cui al comma 2 è il prezzo massimo dei
"certificati verdi" formati nel corso dell'anno precedente sul
mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, o, se superiore, quello dei
certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto
medesimo.
5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3
confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili
ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di
tale voce degli oneri generali di sistema.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da miscela di acqua e carbone.
Art. 23.
(Interventi a favore dell'uso razionale
dell'energia).
1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un
accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione
di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili
e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e
nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione,
di componenti, processi e criteri di gestione che consentano
la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto,
nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la formazione di tecnici specialisti e la
diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e
alle opportunità offerte dalle tecnologie;
c) la costituzione di reti di laboratori per la
metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e
sistemi;
d) la costituzione di un osservatorio
tecnologico;
e) la promozione di filiere produttive integrate,
con particolare riferimento alla valorizzazione energetica
delle biomasse;
f) la promozione di programmi di collaborazione
internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti
dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1^ giugno
2002, n. 120;
g) il supporto tecnico al Ministero delle attività
produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per la predisposizione degli atti normativi e la
verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei
rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le
organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri
intrattengono rapporti.
2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani
pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti
dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.
3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui
al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25
milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del
contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei
costi diretti ed indiretti sostenuti.
Art. 24.
(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la
coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in
terraferma).
1. Il permesso di ricerca e la concessione di
coltivazione di idrocarburi in terraferma costituiscono titolo
per la costruzione degli impianti e delle opere necessari,
degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono
dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni
effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di
assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624.
2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono
rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. L'esito positivo della valutazione di impatto
ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude
entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso
tale termine, l'amministrazione competente in materia di
valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della
conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si
conclude entro il termine di sei mesi dalla data di
conclusione del procedimento di conferimento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625.
5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di
cui al comma 4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di
presentazione dello studio di impatto ambientale alle
amministrazioni competenti.
6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e
gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per
garantire
la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere
di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di
cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale,
ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento
su dichiarazione del proponente.
Art. 25.
(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di
prodotti petroliferi).
1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti
indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta
indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità
autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta
l'immissione al consumo".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:
"1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo
stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il
prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura
fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi
di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di
cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto
l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto
perfezionamento degli adempimenti doganali per
l'importazione".
3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22, è abrogato.
Art. 26.
(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della
coltivazione).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il
seguente:
"5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal
1^ gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione
sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per
ciascun titolare in essa presente, come alla media ponderale
dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di
riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte
del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato
dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato
internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche
similari, tenuto conto del differenziale delle rese di
produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per
tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice
QE, quota energetica del costo della materia prima gas,
espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22
aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei
bimestri decorrenti dal 1^ luglio dell'anno di riferimento. A
decorrere dal 1^ gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di
tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei
parametri di cui alla stessa deliberazione. Nel caso di gas
commercializzato senza immissione in rete il valore è
stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale
gas fatturati nell'anno di riferimento".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il
seguente:
"6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a
decorrere dal 1^ gennaio 2002, al
fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri
relativi alla coltivazione, al trattamento, e al trasporto, in
luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della
produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota
per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è
stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in
mare".
3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori
unitari dell'aliquota di coltivazione previsto dall'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come
modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a
decorrere dal 1^ gennaio 2002 è ammissibile anche per la
determinazione del valore delle aliquote relative alle
produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625, del
1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i relativi
accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di
attribuire in modo univoco ad una singola concessione di
coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa
proveniente.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il
seguente:
"2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione
che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non
risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il
31 dicembre 2002 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma
2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso
alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento è sottoscritto
dal legale rappresentante del concessionario o da un suo
delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote
non corrisposte, ad esso si allega copia dell'avvenuto
versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80
per cento dell'importo indicato".
5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
6. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 i titolari di
concessioni di coltivazione di idrocarburi sono autorizzati a
compensare il debito verso lo Stato per il valore delle
aliquote di prodotto della coltivazione determinato ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, come modificato dal presente articolo, con i crediti
pregressi della stessa natura, comprensivi di interessi
legali.
Art. 27.
(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti
radioattivi).
1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi ivi compresi quelli
derivanti da attività sanitarie e ospedaliere, degli elementi
di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per
disciplinare altresì la disattivazione delle centrali
elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione
del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di
sicurezza e di protezione della salute umana e
dell'ambiente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.
Gli schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza
unificata, alle competenti Commissioni parlamentari per
l'acquisizione del parere. Le Commissioni si esprimono entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i
decreti sono comunque adottati.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono
gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la
gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, e nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il trattamento e il condizionamento
di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa
in sicurezza
del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine
di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente
allocati sul sito di produzione ma pronti per essere
trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la
possibilità di trattamento presso il deposito nazionale,
previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la
possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle
materie nucleari;
b) attribuire ad un soggetto idoneo la
responsabilità di individuare i siti atti alla realizzazione,
da parte del medesimo, del deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i
rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III
categoria e il combustibile irraggiato;
c) prevedere che i parametri per le selezioni dei
siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale siano
definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della
salute, d'intesa con la Conferenza unificata;
d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata
dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i
Ministri dell'ambiente e della della tutela del territorio e
della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli
enti locali interessati;
e) assegnare al soggetto di cui alla lettera
b) i compiti e i mezzi necessari, comprese le misure di
intervento territoriale, anche di carattere finanziario e
tributario, atti a compensare i vincoli derivanti al
territorio dalla realizzazione del deposito;
f) prevedere che progettazione, costruzione e
gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o
le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al
deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che
la gestione dello stesso sia affidata in concessione;
g) garantire che le infrastrutture tecnologiche
per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano
integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta
tecnologia
e alla promozione dello sviluppo del territorio;
h) definire le linee generali di una campagna
nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi;
i) prevedere la disattivazione accelerata degli
impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi
compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature
radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo
di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in
relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti
radioattivi;
l) prevedere obblighi inerenti al conferimento al
deposito di rifiuti radioattivi, elementi di combustibile
irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e
relative sanzioni;
m) assicurare il più efficace svolgimento delle
attività di realizzazione del deposito e di disattivazione
degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute
nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque
la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55
del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della
Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso
decreto.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.
5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla
realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera b), in
particolare quelle attinenti all'informazione alle
popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni
necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di
intervento territoriale, è autorizzata la spesa di un milione
di euro per l'anno 2002, e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
7. Per gli anni successivi al 2004, agli oneri relativi
all'attuazione del comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.