XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3297




        Onorevoli Deputati! - 1. L'ordine del giorno 9/2523/3, approvato dal Parlamento in data 26 marzo 2002, in occasione della discussione del decreto-legge "sblocca centrali" (decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), impegna il Governo alla presentazione di un disegno di legge di complessivo riordino e riforma del settore energetico.
        L'esigenza era già stata avvertita dal Governo, anche se in una diversa prospettiva, allorché aveva presentato al Parlamento il disegno di legge sulla semplificazione (atto Camera n. 2579), il quale, all'articolo 6, prevede una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della normativa in materia. Trattasi, in quest'ultimo caso, di una sistemazione organica della variegata normativa interessante i diversi settori dell'energia, sistemazione che si inquadra in quell'opera di "codificazione" che, in varie materie, si è inteso intraprendere con il disegno di legge sulla semplificazione.
        2. Con questo disegno di legge, invece, il Governo intende perseguire un complessivo riordino ed una riforma del settore dell'energia, tenendo conto degli orientamenti propositivi che sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva che ha visto impegnata la X Commissione della Camera dei deputati e che sono stati espressi nel documento conclusivo di questa.
        Secondo tali orientamenti, il Governo, attese le esigenze riguardanti gli aspetti economici e le istanze di carattere istituzionale, presenta un disegno di legge di riordino del settore energetico tenendo conto di tre direttrici:

            definizione delle competenze dello Stato e delle regioni secondo il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione;

            completamento della liberalizzazione dei mercati;

            incremento dell'efficienza del mercato interno.

        3. Sul primo punto il Governo è impegnato nell'opera che gli deriva dal nuovo assetto costituzionale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il quale, come è noto, la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale" dell'energia sono catalogati tra le materie a legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma), sicché, per questi aspetti, il potere legislativo del Parlamento è limitato alla fissazione di princìpi fondamentali.
        Tuttavia, per il settore energetico, rilevano anche profili attinenti ad altre materie esplicitamente considerate quali materie di competenza esclusiva dello Stato; esse sono: la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la tutela della sicurezza, tutte materie che, come si è detto, attengono alla legislazione esclusiva dello Stato.
        4. In questo contesto, peraltro, il Governo ha già manifestato le linee della sua azione con l'approvazione dello schema del disegno di legge "La Loggia", atto Senato n. 1545, (disegno di legge recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3") per il quale, in via transitoria, il Governo è delegato ad adottare un provvedimento legislativo che proceda ad una mera ricognizione dei princìpi già esistenti nell'ordinamento e che si pongano come princìpi fondamentali per la potestà legislativa regionale.
        Il disegno di legge in esame ha invece una portata diversa dal momento che non si tratta di procedere ad una ricognizione di princìpi già esistenti, ma, al contrario, si vogliono configurare princìpi anche nuovi, quali postulati dalle esigenze da ultimo avvertite, talune delle quali imposte anche dal nuovo modo di essere del sistema istituzionale della Repubblica.
        Anzi, in proposito, ulteriormente riflettendo sulle considerazioni finali della citata indagine conoscitiva della Camera dei deputati, ci si deve domandare se il settore dell'energia non possa avere una sua sistemica organizzazione così da essere configurato come un ordinamento sezionale.
        C'è da domandarsi, cioè, se la portata e la complessità - espressioni dei vari interessi coinvolti - della normativa in materia; la varietà dei soggetti che in essa agiscono; la presenza di un'Autorità indipendente di regolazione; la presenza di norme di chiusura, non costituiscano, già di per sé, elementi di un ordinamento settoriale del quale occorrerebbe soltanto meglio evidenziare gli elementi portanti e chiarire la configurazione.
        Ma è questa un'operazione sistematica di certo non agevole e soprattutto di dubbia proficuità dal momento che la pluralità delle fonti e l'esistenza di più ordinamenti rendono problematica l'ammissibilità di un ordinamento, sia pure settoriale, che li attraversi e che sia caratterizzato da una propria autonomia.
        5. In ogni caso, aldilà di questa - possibile o meno - opera di sistemazione, sia normativa che istituzionale, è ora necessario, anche per adempiere alle sollecitazioni del Parlamento, prendere le mosse dalle conclusioni alle quali è pervenuta la citata indagine conoscitiva, conclusioni che non possono non costituire linee guida per la predisposizione del disegno di legge di cui ci si occupa.
        Esse possono così sintetizzarsi:

            pieno ancoraggio dell'Italia alla costruzione europea, primo presupposto giuridico per l'elaborazione di una politica energetica rinnovata, nella legittima aspettativa che nell'applicazione dei princìpi comunitari ci si muova nel modo più armonico fra i diversi Paesi e nella prospettiva di un'effettiva parità di condizioni formali e sostanziali. Sino a quando ciò non si realizzi non possono essere escluse iniziative a tutela delle condizioni di reciprocità tra operatori;

            attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione che demanda alla legge dello Stato la definizione dei princìpi fondamentali in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia a cui dovrà attenersi la legislazione regionale;

            adozione, in materia di liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas, di indirizzi di politica generale da parte del Governo ed indirizzi settoriali da parte del Ministro delle attività produttive; pieno esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti dell'Autorità indipendente di regolazione del settore anche attraverso l'utilizzo e il potenziamento dello strumento del Documento di programmazione economico-finanziaria;

            istituzione di uno strumento organizzativo di raccordo fra Stato ed autonomie regionali e definizione delle relative procedure;
            completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ed incremento dell'efficienza del mercato interno, attraverso i seguenti interventi:

                abolizione del reintegro alle imprese della quota non recuperabile degli investimenti effettuati per l'attività di generazione di energia elettrica (stranded cost);

                semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti e per le linee;

                incentivi alla nascita di microcentrali;

                cessione di ulteriore capacità produttiva da parte dell'Enel Spa;

            riorganizzazione delle società di gestione del mercato elettrico attraverso:

                unificazione della proprietà e della gestione della rete;

                impulso all'avvio della borsa elettrica avendo cura che ciò avvenga dopo la cessione della terza GENCO e il monitoraggio del funzionamento della borsa affinché si affermi una logica virtuosa di mercato;

                impulso all'avvio dell'operatività dell'acquirente unico, fornitore del mercato dei clienti vincolati;

                nel settore della distribuzione: valorizzazione del ruolo delle imprese che fanno capo ad enti locali attraverso una efficiente applicazione dei princìpi di contendibilità laddove la concorrenza non può realizzarsi;

            diversificazione degli approvvigionamenti attraverso:

                valorizzazione dei giacimenti nazionali di idrocarburi liquidi e gassosi, incentivando - nel pieno rispetto dei princìpi di tutela ambientale - gli investimenti per la ricerca e la coltivazione, attraverso lo snellimento e la semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi e delle concessioni;

                diversificazione delle provenienze del gas naturale, favorendo il completamento della rete dei metanodotti ed incentivando la realizzazione di terminali di ricezione e di rigassificazione di GNL;

                incentivazione all'utilizzo di idrocarburi liquidi derivati da metano;

                incentivazione all'utilizzo pulito del carbone, attraverso la messa a punto di impianti a tecnologia avanzata che riducono l'impatto ambientale di questo combustibile ed abolizione della carbon tax;

                rivalutazione del ruolo del nostro Paese nel settore della ricerca, in particolare nel nucleare;

                rafforzamento del ruolo delle fonti rinnovabili rivalutando la loro valenza strategica e quantificando le risorse che potranno essere destinate a questa finalità;

                riforma del sistema degli incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili avente come obiettivo il raggiungimento degli standard europei e del Protocollo di Kyoto in termini di energia prodotta da fonti rinnovabili, incentivando le fonti che raggiungano questi obiettivi con performance economiche confrontabili con il costo del petrolio;

                rafforzamento del sistema di interconnessione delle infrastrutture su scala mondiale.

        6. Nell'ambito delle linee guida individuate dall'indagine conoscitiva della X Commissione della Camera dei deputati un'organica disciplina della materia potrebbe pertanto articolarsi secondo il seguente schema:

            Capo I Princìpi ed obiettivi della legislazione nel settore dell'energia.

            Capo II Rapporti con le autonomie regionali e locali e le Autorità.

            Capo III Norme per il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ai fini della tutela della concorrenza e dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento.
            Capo IV Interventi correttivi per lo sviluppo della concorrenza.

            Capo V Misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza e dell'ambiente.

        7. Con il capo I vengono individuati i princìpi e gli obiettivi della legislazione nel settore dell'energia. Una rigorosa applicazione dell'articolo 117 della Costituzione vorrebbe che il legislatore nazionale si fermasse alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia oggetto di un riparto concorrenziale. Invece, dalle riunioni che si sono avute con i rappresentanti regionali e che hanno costituito rilevante momento propedeutico all'elaborazione dello schema di disegno di legge, è emersa la richiesta, proveniente proprio dai detti rappresentanti, della fissazione, in questo strumento legislativo, degli obiettivi comuni della politica energetica nazionale.
        In tal modo alla determinazione formale dei princìpi fondamentali nella materia si accompagna una indicazione degli obiettivi generali della politica energetica che in tal modo ancor più coordinano la comune azione dello Stato e delle regioni nel settore.
        Trattasi di un completamento del quadro generale e di fondo che è apparso opportuno recepire nel provvedimento legislativo perché ancor più completa il sistema generale e recepisce una richiesta degli importanti protagonisti del settore quali devono ritenersi gli enti regionali.
        In ogni caso, il provvedimento si apre (articolo 1) con l'enunciazione della portata della nuova legge, la quale, nell'ambito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (il pieno e convinto ancoraggio alla costruzione europea di cui parla la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva della X Commissione della Camera dei deputati) pone i princìpi fondamentali in materia energetica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
        Tali princìpi sono quelli che la legge espressamente individua. Ad essi, per ragioni di completezza dell'ordinamento giuridico, ed al fine di evitare che possano esservi zone "grigie" ovvero vuoti di sistema, si sono aggiunti, altresì, quelli che possono desumersi dalla legislazione statale vigente in materia e che, evidentemente, saranno invocabili solo in assenza di princìpi fondamentali.
        Sono poi individuate, con la stessa legge, le norme che lo Stato, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, può emanare, ai sensi sempre dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nelle materie ad esso riservate, vale a dire: la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai fini di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Infine, la norma pone - e lo iscrive tra i princìpi fondamentali - un canone comportamentale per lo Stato prevedendo che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i princìpi generali per la sua articolazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti avvalendosi anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali allo scopo previsti dalla stessa legge.
        Chiude la norma la disposizione che prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformino ai princìpi della legge, secondo le disposizioni degli statuti, nonché la salvaguardia delle prerogative statutarie, già previste dalle vigenti leggi.
        Con l'articolo 2 sono posti i primi e basilari princìpi attinenti al regime delle attività del settore energetico.
        Nei suoi tre commi la norma enuncia le attività che devono svolgersi in regime di piena libertà, pur nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico; quelle invece limitate perché di interesse pubblico e pertanto sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti; quelle, invece, riservate alle pubbliche autorità e che si svolgono secondo lo strumento organizzatorio della concessione.
        Sono pertanto definite libere, alla stregua peraltro di quanto, per talune di esse, già previsto nel nostro ordinamento in applicazione delle direttive comunitarie di liberalizzazione dei mercati energetici, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, le attività di produzione, importazione, esportazione, trasformazione, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia.
        Sono, invece, ritenute di interesse pubblico le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia e sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.
        Sono, infine, riservate le attività di distribuzione di energia, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, che possono essere attribuite in concessione.
        Con l'articolo 3 sono stabiliti gli obiettivi generali della politica energetica del Paese che, come si è detto, sono stati un'esplicita richiesta dei rappresentanti regionali nel corso delle riunioni avutesi per la preparazione del testo.
        Si tratta di obiettivi volti a garantire taluni imprescindibili comuni interessi, nell'ambito delle strategie dirette a rendere competitivo il "sistema Paese": quali quelli della sicurezza, della flessibilità e della continuità degli approvvigionamenti di energia in quantità commisurata alle esigenze, la promozione del funzionamento unitario dei mercati dell'energia, l'uguaglianza di fruizione ed il riequilibrio territoriale, l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale diversificando altresì le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza, le modalità di trasporto, eccetera.
        Con il comma 2 si statuisce che il conseguimento degli anzidetti obiettivi viene assicurato dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dalle Autorità di regolazione sulla base dei princìpi già fissati nell'articolo 118 della Costituzione cui si aggiunge il principio di leale collaborazione tante volte richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
        Con l'articolo 4 sono previsti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obblighi ai quali essi devono attenersi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dell'energia su tutto il territorio nazionale, in condizioni di omogeneità, sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione dei prezzi e determinazione delle tariffe.
        Tali princìpi sono quelli elencati dalle lettere da a) a i) del comma 1 della norma, e sono volti ad assicurare il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati, l'assenza di vincoli, ostacoli od oneri, esclusi quelli istituiti a tutela dell'ambiente; l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio; l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia; l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, assicurando almeno l'equilibrio fra domanda e offerta di energia a livello regionale, prevedendo, in conformità ad uno specifico ordine del giorno della Camera dei deputati (9/2523/6 onorevole Patria ed altri) eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale qualora le esigenze connesse alle attività strategiche richiedano concentrazioni territoriali <vedi lettera f)>; la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato; procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazione in regime di libero mercato, nonché la realizzazione delle infrastrutture; la valutazione, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.
        Con il comma 2 della stessa norma è poi previsto che gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia ovvero di potenziamento o trasformazione di impianti di produzione esistenti possano concludere accordi che individuino, tra le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, anche condizioni di fornitura di energia ai clienti dell'area.
        Trattasi di norma volta a perseguire, in conformità agli indirizzi resi dal Parlamento (in particolare con la risoluzione della X Commissione della Camera dei deputati, n. 7-00130, onorevole Saglia ed altri) il contemperamento tra diversi interessi pubblici, a mezzo anche di una compensazione tra i rispettivi benefìci.
        Con gli articoli 5 e 6 si provvede a disciplinare l'attribuzione delle funzioni amministrative nel settore energetico.
        La disciplina è attuata a mezzo delle due norme delle quali la prima (articolo 5) si limita alla riaffermazione, nella legge ordinaria di riordino e riforma del settore, dei princìpi costituzionali di cui all'articolo 118 della Costituzione (comma 2) ed al riconoscimento della potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della determinazione, con proprie leggi, dell'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non attribuiti allo Stato, ferme, ovviamente, le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
        Con l'articolo 6, invece, si provvede alla disciplina dei compiti e delle funzioni dello Stato perché rientranti nelle materie a competenza esclusiva e ciò sia con riguardo al settore energetico in generale (comma 1) sia con riguardo ai settori elettrico (comma 2) e del gas naturale (comma 3). E' pertanto previsto, che lo Stato eserciti: le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; la definizione del quadro di programmazione di settore; la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata; l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente; l'imposizione e la vigilanza sulle scorte petrolifere obbligatorie; la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate con legge statale di interesse nazionale; la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate con legge statale di interesse nazionale; la utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia; le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate; la fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico; la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1987, di seguito denominata "Conferenza unificata"; la definizione, d'intesa con la Conferenza unificata, dei princìpi generali per la articolazione territoriale degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico.
        Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi; la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale; l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, anche alla luce dei piani regionali di sviluppo del servizio elettrico; l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione; l'adozione di indirizzi e di misure per salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione; l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell' energia elettrica; la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica; la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili, e le regole generali per la commercializzazione dei "certificati verdi".
        Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza; l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti; le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata; l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio, e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale; l'adozione, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, di misure temporanee di salvaguardia.
        8. Dopo la fissazione dei princìpi fondamentali e degli obiettivi generali nel settore dell'energia, prima di affrontare la parte normativa volta al completamento del processo di liberalizzazione nell'ottica della tutela della concorrenza e dell'unità dell'ordinamento, sono previste, nel capo II, tre norme di contenuto essenzialmente organizzatorio volte a garantire la funzionalità del sistema nelle sue più proprie espressioni istituzionali. Sono infatti previsti meccanismi di raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome con l'intervento altresì definitorio dei relativi criteri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni".
        E' prevista, poi, un'apposita struttura volta a favorire la cooperazione tra gli organi ed il confronto e lo scambio dei flussi informativi.
        Sono infine bilanciati in modo più appropriato i rapporti tra l'Autorità di regolazione e quella di governo.
        Pertanto, con l'articolo 7 si prevede che per il conseguimento degli obiettivi generali di politica energetica lo Stato, le regioni e le province autonome individuino specifiche esigenze di intervento che propongono agli organi istituzionali competenti, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.
        Se le iniziative prevedono una ripartizione di compiti fra regioni e province autonome, la Conferenza Stato-regioni ovviamente, definirà gli specifici criteri di individuazione dei rispettivi compiti.
        Con l'articolo 8 si istituisce, presso il Ministero delle attività produttive una struttura (l'Osservatorio permanente sull'energia) volta a rafforzare la cooperazione fra Stato e regioni attraverso una sede istituzionale di confronto, diretta ad agevolare lo scambio di notizie e valutazioni e innescando un circuito simmetrico di informazioni che aiuti a superare il sistema dualistico di separazione delle competenze, sostituendolo con un meccanismo di cooperazione e integrazione conformemente al nuovo assetto delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.
        L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività produttive e ne fanno parte, oltre al presidente, 15 membri dei quali 8 di nomina statale e 7 designati dalle regioni.
        E' previsto che proprio per assicurare lo scambio dei necessari flussi informativi l'Autorità di regolazione partecipi a periodiche riunioni.
        L'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria operativa costituita dall'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
        Infine, con l'articolo 9, nel quadro delle norme che regolano i rapporti tra le istituzioni del settore dell'energia e stabiliscono nuovi e più efficienti meccanismi di cooperazione e scambio, si definisce un nuovo modello organizzativo tra il Governo e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ottica dell'indicato, più corretto bilanciamento dei rispettivi poteri.
        In particolare, l'obiettivo della norma proposta è di rendere più efficace il raccordo tra la funzione governativa di indirizzo, riconosciuta anche dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione nei servizi di pubblica utilità, e l'esercizio da parte della stessa Autorità dei compiti e delle funzioni ad essa affidate dalla stessa legge e dalle successive leggi del settore. Negli anni scorsi, infatti, si sono sperimentati sovrapposizioni di ruoli ovvero ritardi nell'adozione di specifici provvedimenti che hanno reso più complesso il governo dei processi di liberalizzazione nel mercato dell'energia, soprattutto nel delicato momento di transizione dal vecchio assetto monopolistico al nuovo sistema di mercato.
        In questa opera di esame e ridefinizione dei rapporti, si è ritenuto indispensabile effettuare una distinzione tra le funzioni tipiche di regolamentazione e di disciplina tecnica del settore, che il legislatore ha voluto attribuire ad un'Autorità indipendente e "terza" ancorché coerente con gli indirizzi generali del governo, ed i compiti più propriamente di tipo amministrativo, che la legislazione dei settori, e, soprattutto, i due decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, hanno posto in capo all'Autorità, con una funzione di integrazione e specificazione di analoghe competenze amministrative attribuite al Ministero delle attività produttive. L'assunto è, infatti, che sia gli strumenti di indirizzo, sia le forme di esercizio dell'eventuale potere sostitutivo e revocatorio, debbano tenere conto della diversa natura della funzione ed essere attribuiti, di conseguenza, ad un adeguato livello istituzionale.
        Il comma 1 riprende la previsione dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa al potere del Governo di indicare alle Autorità, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo del settore, per specificare che da tale indicazione vengono definiti gli indirizzi per l'esercizio da parte dell'Autorità delle funzioni ad essa attribuite dalla medesima legge n. 481 del 1995. Tra le più significative, la definizione delle tariffe e degli obiettivi di recupero di efficienza del servizio, l'emanazione delle direttive sull'erogazione dei servizi e sui livelli generali di qualità delle prestazioni all'utente, il controllo sulla trasparenza delle modalità di accesso, l'intervento sui reclami e sulle istanze presentate dagli utenti, la formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento sui servizi e sulle relative forme di mercato.
        La definizione degli indirizzi è, in questo caso, esplicitamente agganciata all'individuazione delle esigenze programmatiche di sviluppo del Paese, come effettuata dal Governo e approvata dal Parlamento.
        Il comma 2 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo e del potere revocatorio, nel caso di mancato esercizio della funzione ovvero di difformità rispetto agli indirizzi generali. In tal caso, la procedura nella specie prevista viene collocata ad un livello istituzionale coerente con la natura della funzione e con gli stessi criteri utilizzati per la nomina dei componenti dell'Autorità (decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive), prevedendone la comunicazione ai Presidenti delle Camere.
        I commi 3 e 4 prevedono strumenti di indirizzo e l'esercizio del potere di sostituzione da parte del Ministro delle attività produttive, nel caso di compiti amministrativi diversi, non rientranti tra la missione tipicamente affidata all'Autorità di regolazione. In questo caso, la maggiore efficacia d'intervento può essere garantita con l'attribuzione esplicita al Ministro di uno strumento di raccordo con i princìpi e gli obiettivi generali della politica energetica, come definiti dal presente disegno di legge, e di poteri di intervento, nel caso di inerzia ovvero di violazione degli indirizzi.
        Il comma 5 prevede la definizione di un termine perentorio per l'esercizio da parte dell'Autorità delle funzioni consultive (rilascio pareri, iniziative di proposta, eccetera) nei confronti del Ministero delle attività produttive. La finalità è di rimediare a ritardi che si sono riscontrati nella pratica e che impediscono di procedere all'emanazione di atti necessari, per mancanza di atti procedimentali.
        Il comma 6 specifica, infine, che i provvedimenti sostitutivi sono emanati nel rispetto del criterio di proporzionalità nei confronti delle finalità perseguite.
        9. Con il capo III, secondo quanto in apertura già si è detto, e secondo le indicazioni del documento conclusivo della citata indagine conoscitiva, sono previste norme per il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ai fini della tutela della concorrenza e dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento.
        Con l'articolo 10 si pone l'obiettivo, al comma 1, di unificare la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica in capo all'attuale gestore. Nella norma è altresì previsto a mezzo della quotazione in borsa del soggetto derivante da tale unificazione la successiva privatizzazione del soggetto riunificato.
        A tal fine si sono rese necessarie le modifiche (comma 2) alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che stabiliscono la separazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, eliminando i vincoli giuridici che impediscono al gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di essere anche proprietario della rete e di provvedere direttamente alla tempestiva attuazione degli interventi di sviluppo e manutenzione, oggi deliberati dal gestore ma a carico dei singoli proprietari.
        Il comma 3 mira a promuovere la realizzazione, da parte di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di nuove infrastrutture di interconnessione del sistema elettrico nazionale con l'estero (cosiddetto "merchant line"), al fine di conseguire una maggiore integrazione del mercato italiano con quello europeo, aumentare la sicurezza di approvvigionamenti e l'economicità dell'energia elettrica disponibile sulla rete nazionale.
        A tal fine, si consente al soggetto che investe in tali infrastrutture di allocare, in regime di accesso negoziato, una quota rilevante della nuova capacità di trasporto realizzata, per un periodo di tempo definito dalla legge.
        Con il comma 4 si danno indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione della tariffa affinché adegui il tasso di remunerazione del capitale investito a quelli riconosciuti negli altri Paesi europei.
        Pertanto, la norma introduce criteri atti ad assicurare, pur nell'ambito del sistema tariffario vigente, che le tariffe definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas abbiano riguardo a valori del capitale investito e ad un adeguato tasso di rendimento, individuato in quello riconosciuto ai titoli di Stato di lungo termine. La norma prevede inoltre un'equa ripartizione tra utenti ed imprese delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese stesse rispetto agli obiettivi fissati dall'Autorità attraverso il meccanismo del pricecap, consentendo un parziale riutilizzo da parte delle imprese elettriche dei conseguenti benefìci economici, a fini anche di successivi investimenti.
        Con l'articolo 11 si innova l'attuale sistema e pertanto si delinea un nuovo assetto regolatorio e proprietario delle reti di trasporto dell'energia e segnatamente della rete di trasmissione elettrica e della rete di trasporto nazionale del gas.
        Queste reti si configurano, infatti, come veri e propri monopoli naturali, il cui accesso si vuole che sia garantito a tutti gli operatori secondo i princìpi di neutralità, uguaglianza e non discriminazione. Ed è per queste ragioni che tali reti devono essere terze rispetto a tutti gli operatori del settore. La norma, inoltre, introduce un limite al possesso delle reti stesse da parte dei soggetti ancora a controllo pubblico, siano essi nazionali o di altri Stati. Si tratta di ribadire, in modo netto, una scelta politica che vuole garantire l'uscita dello Stato dalla gestione diretta di questi settori. Con il comma 1, pertanto, si stabilisce che le società operanti nelle altre attività della filiera, e, più in particolare, dal lato dell'offerta di energia, ed in ogni caso le società a controllo pubblico, di qualunque nazionalità esse siano, non possono detenere posizioni di controllo nelle società di gestione delle reti, in particolare non possono detenere una quota di capitale in dette società superiore al 10 per cento.
        Il comma 2 prevede di escludere dal limite citato le sole porzioni delle reti elettriche che sebbene ricadenti nella definizione generale di rete nazionale dal punto di vista della unitarietà e sicurezza tecnica, sono in realtà collegamenti di lunghezza inferiore ai 10 chilometri fra centrali elettriche e le grandi linee di trasmissione elettriche, nonché alcune tipologie di nuove infrastrutture per le quali la legge riconosce il regime di accesso negoziato in deroga al generale principio di accesso regolato, sempre in coerenza con le direttive comunitarie.
        Il comma 3 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze la fissazione della data di entrata in vigore di tale assetto, comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
        Con l'articolo 12 si definisce, in piena coerenza con il dettato comunitario e in analogia con quanto già delineato per il settore elettrico, nonché sulla base dei princìpi dell'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, un criterio di allocazione della nuova capacità di importazione di gas naturale, nella misura del 20 per cento basato sul merito economico. Ciò assicura al Paese la disponibilità strategica di tale fonte energetica, tra l'altro fra le migliori dal punto di vista dell'impatto ambientale, promovendo un quadro di concorrenzialità fra gli operatori che si affacciano sul mercato del gas naturale del nostro Paese.
        In piena coerenza con l'assetto ordinamentale del settore, la definizione delle condizioni tecnico-economiche per l'attuazione di tale criterio è demandata alla Autorità per l'energia elettrica e il gas.
        Con l'articolo proposto, pertanto, si provvede a stabilire direttamente il criterio di accesso nei punti di importazione della rete nazionale che, a vantaggio degli stessi utenti, è individuato nel suddetto criterio in modo da creare le condizioni per una diminuzione del prezzo del gas in Italia, che, come noto, risulta al di sopra della media europea.
        E' altresì stabilito che, in caso di distorsioni nel corretto funzionamento del mercato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti gli opportuni rimedi nei confronti degli importatori.
        Con l'articolo 13 si provvede ad una semplificazione, secondo i princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei procedimenti di autorizzazione per le reti di trasporto dell'energia, ed infatti la recente individuazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ("legge obiettivo"), operata con delibera CIPE, include alcune infrastrutture energetiche, tra cui terminali di rigassificazione, stoccaggi in sotterraneo e potenziamenti delle infrastrutture di importazione di gas e di elettricità. Si pone pertanto il problema di come assicurare l'efficiente inserimento di tali opere strategiche nell'ambito delle reti di trasporto dell'energia esistenti, che a loro volta dovranno essere conseguentemente adeguate. E' infatti evidente che risulta inutile accelerare e semplificare la realizzazione di nuove centrali elettriche o di terminali di rigassificazione se non viene parallelamente accelerata la realizzazione dei conseguenti interventi sulle reti di trasporto dell'energia ad essi connesse. Con la norma proposta si introduce un procedimento autorizzativo unico, comprensivo anche della valutazione di impatto ambientale, che a regime sarà svolto dalle regioni.
        Inoltre, l'emanazione del testo unico sulle norme di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), che entrerà in vigore il prossimo 1^ gennaio 2003, è suscettibile di avere effetti del tutto negativi sulla realizzazione delle infrastrutture lineari, tra le quali gasdotti, elettrodotti e oleodotti.
        L'eliminazione dell'istituto dell'occupazione di urgenza e la nuova procedura per l'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità rendono di fatto estremamente difficile la realizzazione di tali opere, dato che da un lato non è più possibile entrare in possesso di aree per iniziare i lavori in attesa dei procedimenti espropriativi, e dall'altro la pubblica utilità potrebbe essere dichiarata solo a valle dell'approvazione di un progetto definitivo, per la cui redazione, nei casi di una infrastruttura lineare lunga decine di chilometri, vi è la necessità di accedere ai terreni interessati, circostanza resa non più autorizzabile secondo le nuove norme.
        Tali considerazioni, unite alla mancanza nel predetto testo unico di una norma transitoria che salvaguardi gli effetti e le procedure in corso, e alla sua contestuale abrogazione delle norme precedenti, fanno ritenere opportuna una migliore finalizzazione dell'applicazione delle norme in esso ai casi di infrastrutture ed opere sopra citate.
        Con la norma che si propone, in attesa del trasferimento delle competenze operative alle regioni, l'entrata in vigore del predetto testo unico è ulteriormente rinviata al 1^ gennaio 2004.
        Con l'articolo 14 si interviene nell'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, abrogando una precedente disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che aveva dato luogo a non pochi problemi di attuazione. Si stabiliscono così condizioni uniformi di concorrenza tra i diversi operatori.
        La norma proposta delimita in modo chiaro la tipologia degli oneri generali di sistema riconosciuti, facendovi rientrare i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale, l'applicazione di alcune condizioni tariffarie favorevoli previste da leggi precedenti alla liberalizzazione ed infine la reintegrazione, al massimo fino all'anno 2010, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE.
        Vengono pertanto eliminati dalla tipologia degli oneri di sistema, i cosiddetti "stranded cost", sulla produzione elettrica, ossia i costi sostenuti dai produttori-distributori prima dell'entrata in vigore della citata direttiva sull'apertura del mercato e non recuperabili proprio in virtù del cambiamento di contesto economico-istituzionale. Viene anche eliminato l'obbligo di restituzione, da parte dei medesimi produttori-distributori, della cosiddetta "rendita idroelettrica", ovvero della maggiore valorizzazione che l'energia idroelettrica e geotermoelettrica prodotta dai loro impianti troverà sul futuro mercato dell'energia elettrica, rispetto alla valorizzazione attribuita nel sistema monopolistico.
        Con l'articolo 15 si introduce, a mezzo di un'apposita delega al Governo, un meccanismo di remunerazione della capacità che stimoli le imprese ad investire in capacità produttiva, anche di riserva, evitando oscillazioni di prezzo e contribuendo alla sicurezza di funzionamento del sistema elettrico anche nel lungo periodo.
        La competizione sul mercato della generazione spesso non è sufficiente a garantire la realizzazione di impianti necessari a coprire la domanda. Nei mercati liberalizzati, la carenza di offerta si traduce in volatilità e picchi di prezzo o, peggio, in black-out (per esempio California).
        In assenza di una remunerazione esplicita a copertura dei costi fissi ("capacity payment"), i generatori possono anche essere incentivati a chiudere impianti di produzione marginali o a non realizzarne di nuovi, con il rischio di ridurre la disponibilità di energia.
        10. Con il capo IV si prevedono taluni interventi correttivi, volti innanzitutto a favorire ancor più lo sviluppo della concorrenza e che si rendono necessari nei confronti della disciplina attualmente vigente.
        In verità in un disegno di legge organico contenente innanzitutto princìpi generali del settore, interventi settoriali e puntuali si potrebbero ritenere non appropriati.
        Ma il disegno di legge generale ed organico corre il rischio di apparire monco nei confronti di talune ulteriori aperture al mercato che appaiono necessarie ed indilazionabili.
        Esso poi corre altresì il rischio di lasciar sussistere talune incongruenze dell'attuale disciplina ed aporie normative che è invece necessario rimuovere approfittando anche del rilevante accadimento normativo che si pone in essere.
        Con l'articolo 16, pertanto, si prevedono innanzitutto modifiche normative, volte a completare e rendere più efficaci le norme di liberalizzazione.
        La prima (commi 1 e 2) introduce un obbligo per i produttori di mantenere gli impianti in condizioni di produrre, prevedendo una autorizzazione dell'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, alla dismissione, cioè alla chiusura totale e definitiva del sito produttivo. La norma cerca di contemperare l'esigenza di tutela dell'interesse generale alla disponibilità di energia con l'autonomia imprenditoriale di un'attività libera.
        Il comma 3 dispone, inoltre, che gli impianti di produzione idroelettrica di pompaggio, indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza del sistema nei momenti in cui la domanda è massima o varia repentinamente, siano mantenuti sempre in perfetta efficienza dal produttore e gestiti in modo da renderne massima la disponibilità a produrre in tali periodi; in considerazione della particolare funzione e della strategicità tecnico-economica di tali impianti, per il primo biennio di entrata in vigore della legge ne viene sterilizzata l'influenza ai fini della determinazione del prezzo dell'energia elettrica, pur riconoscendo ad essi il prezzo marginale spuntato sul mercato dalle altre tipologie di impianto.
        Il comma 4 chiarisce che i contratti di importazione in capo all'ex monopolista alla data di liberalizzazione del mercato, già destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquirente unico Spa all'atto della sua assunzione di responsabilità come garante per la fornitura di tale mercato. La definizione delle modalità tecniche ed economiche del trasferimento è demandata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
        Il comma 5, in considerazione della strategicità delle importazioni di energia elettrica, e della sicurezza degli approvvigionamenti, riporta in capo al Ministro delle attività produttive il potere di stabilire norme alle importazioni di energia elettrica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
        Il comma 6, in coerenza con gli orientamenti emergenti a livello comunitario, amplia la platea dei clienti idonei al libero mercato, liberalizzando l'accesso ai consorzi di pubbliche amministrazioni ed abbassando la soglia di consumo a 0,05 GWh dal 1^ gennaio 2003, ed aprendo a tutti i clienti finali non domestici dal 1^ gennaio 2004.
        Il comma 7 provvede a separare completamente l'acquirente unico che sarà per i primi anni uno dei maggiori operatori della borsa, dal gestore della rete e dal gestore del mercato, trasferendo la sua azione direttamente in capo al Ministro dell'economia e delle finanze e stabilendo che i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive e gli indirizzi strategici ed operativi sono definiti dal Ministro delle attività produttive.
        Il comma 8, infine, chiarisce che i diritti dell'azionista della SOGIN Spa deputata a gestire lo smantellamento degli impianti nucleari dismessi, sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive, e che quest'ultimo definisce gli indirizzi operativi e strategici della società.
        I commi 9 e 10 riguardano ulteriori interventi correttivi sulle liberalizzazioni in tema di consorzi dei clienti idonei, razionalizzazione delle reti di distribuzione e condizioni di non discriminazione in materia di concessioni idroelettriche.
        Anche l'articolo 17 contiene interventi correttivi delle norme vigenti tesi a migliorare la qualità del servizio elettrico, a riallocare le funzioni di vigilanza sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed a chiarire alcuni aspetti normativi riguardanti la generazione distribuita, la produzione di energia elettrica all'estero e le reti elettriche minori.
        In particolare il Governo è delegato a adottare un decreto legislativo per la disciplina delle imprese elettriche minori e delle reti isolate secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: tutela degli utenti, sicurezza ed economicità del servizio, continuità e qualità della fornitura, promozione delle fonti rinnovabili nelle piccole isole.
        Con l'articolo 18 si dispone che la società acquirente unico Spa assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza nel settore del gas naturale, in alcune aree svantaggiate del Paese, o per talune categorie di utenti con ridotti consumi. A tal fine si dispone che la società acquirente unico Spa, che già svolge similari funzioni nell'ambito del sistema elettrico, individui con procedure pubbliche una o più imprese di vendita del gas che si impegnino a formulare offerte di vendita di gas, su richiesta, a tali clienti o in tali aree.
        Al comma 4 viene fatta comunque salva la possibilità, già prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, in situazioni eccezionali e su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un distributore possa essere transitoriamente autorizzato, nell'interesse degli utenti, a svolgere a livello locale attività di vendita di gas naturale anche in presenza degli obblighi di separazione societaria previsti dalle norme a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        Infine al comma 5, in considerazione che la transizione del sistema del gas ai nuovi assetti concorrenziali è ancora in corso, e che occorre ancora emanare alcune norme di attuazione, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2003 i compiti di indirizzo e sostitutivi in materia del Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'efficace funzionamento del sistema e l'avvio della piena concorrenza.
        La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
        Con l'articolo 19 si intende procedere, attraverso una delega al Governo, al complessivo riordino della disciplina in materia di impianti di riempimento, travaso e deposito dei gas di petrolio liquefatti. In particolare, le norme si propongono di riordinare una disciplina normativa che, a causa delle peculiarità fisico-chimiche del prodotto commercializzato e dell'evoluzione quantitativa e qualitativa della domanda, non risulta più adeguata alle esigenze del settore.
        I princìpi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega intendono rispondere alle finalità di: verificare che le attuali regole di sicurezza siano effettivamente rispondenti allo scopo in relazione alle diverse dimensioni delle imprese presenti sul mercato; garantire e migliorare il servizio reso all'utenza; rivedere la normativa vigente.
        Con l'articolo 20, al comma 1, si estende la procedura semplificata, già prevista dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, anche ai terminali di rigassificazione ubicati al di fuori di aree industriali, o ubicati in aree offshore distanti dalle coste, nonché alla realizzazione di nuovi stoccaggi di gas in sotterraneo.
        Con le disposizioni di cui al comma 2, in accordo alle conclusioni di cui alla citata indagine parlamentare sull'energia, si promuove, con il concerto delle amministrazioni competenti, l'uso, in Italia, di combustibili derivati direttamente dal metano, secondo la nuova tecnologia "gas to liquid".
        Con i commi da 3 a 6 si introducono alcune disposizioni per semplificare le procedure di concessione dei contributi per la metanizzazione del Mezzogiorno e per dirimere alcune controversie sulla contabilizzazione dei costi ammissibili, che di fatto ritardano l'effettuazione dei necessari investimenti per dare spedita attuazione al programma di metanizzazione nei tempi stabiliti dal Governo. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
        11. Capo V. In un disegno di legge avente ad oggetto il riordino e la riforma del settore energetico non potevano non prevedersi delle norme volte a favorire la diversificazione delle fonti energetiche e ciò anche a tutela della sicurezza e dell'ambiente.
        In questi sensi si è espressa la più volte richiamata indagine conoscitiva della Camera dei deputati e l'esercizio del potere legislativo dello Stato in questa materia trova la sua legittimazione nelle indicate materie della sicurezza e dell'ambiente.
        Sono state pertanto previste norme volte all'utilizzazione pulita del carbone, all'incremento della quota obbligatoria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; all'utilizzo razionale dell'energia, eccetera.
        Con l'articolo 21 infatti si provvede a modificare le previsioni in materia di carbon tax. A tal fine la norma provvede a congelare ai livelli attuali il gettito derivante dalla carbon tax (eliminando quindi i previsti incrementi nel tempo) mantenendone inalterata la destinazione; evitare distorsioni del mercato; incentivare, a parità di emissioni in atmosfera, l'utilizzo di una fonte di ampia disponibilità e stabilità di prezzo a tutto vantaggio della sicurezza degli approvvigionamenti; introdurre, in sostituzione della carbon tax, un sistema di tassazione evoluta ed in linea con l'evoluzione del mercato, che stimola verso comportamenti virtuosi i produttori (che si devono adeguare alle soglie di emissione decrescenti nel tempo), anche attraverso la diversificazione delle fonti utilizzate consentendo tuttavia ai soggetti che rispettano i limiti imposti di non dover pagare la tassa o addirittura beneficiare della vendita dei diritti di emissione tramite l'istituzione dell'apposito mercato.
        La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
        Con l'articolo 22 si perfeziona il nuovo sistema di incentivazione a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delineato con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto delle tutele previste dall'articolo 9 della Costituzione. Detto articolo stabilisce l'obbligo, a carico dei grandi produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2005, una quota minima di elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
        A tal fine il comma 1 prevede l'incremento della quota obbligatoria al fine di aumentare la produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili di circa 10 miliardi di kWh; inoltre, gli imprenditori del settore potranno meglio pianificare le proprie iniziative, essendo nota in anticipo l'evoluzione della domanda di elettricità da fonti rinnovabili.
        Il comma 2 introduce una sanzione pecuniaria per gli inadempienti, in ragione della presumibile difficoltà di applicare la vigente sanzione (limitazione della partecipazione al mercato dell'elettricità), difficoltà connessa all'esigenza di garantire la continuità del servizio elettrico in tutte le circostanze.
        Il comma 3 introduce una sanzione per i soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione relativa alla produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, sulla cui base viene calcolata la quantità di elettricità da fonti rinnovabili che essi sono tenuti a immettere in rete per rispettare l'obbligo della quota minima; una sanzione per tale inadempienza non è al momento contemplata.
        I commi 4 e 5 stabiliscono talune modalità di calcolo della nuova sanzione pecuniaria e di utilizzo dei proventi delle sanzioni per la riduzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico.
        Il comma 6 prevede che le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano miscele di acqua e carbone.
        Le disposizioni del presente articolo sono altresì funzionali alla attenuazione della dipendenza energetica e alla diversificazione degli approvvigionamenti. Considerato il ridotto impatto ambientale delle fonti rinnovabili, l'incremento del loro apporto contribuisce anche al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui alla legge 1^ giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto.
        Con l'articolo 23 si prevede che il Ministero delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
        Nella norma sono puntualmente previsti gli obiettivi che con esso si devono raggiungere ed è stabilito che le relative priorità e i piani pluriennali ed annuali siano definiti d'intesa con la Conferenza unificata.
        Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'accordo di programma, essa non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, ma avviene in base ad una finalizzazione di parte del contributo ordinario annuale che lo Stato eroga all'ENEA, in quanto le attività previste richiedono essenzialmente un impegno di personale.
        Con l'articolo 24, al fine di accelerare ulteriormente i procedimenti autorizzativi per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, si introduce la previsione di un procedimento unico autorizzativo, analogo a quello recentemente introdotto per la autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche, che, pur mantenendo pienamente le competenze degli enti locali e delle regioni in materia, riduca i tempi complessivi, valutazione di impatto ambientale compresa, per giungere al conferimento dei titoli minerari che abilitano a svolgere tali attività.
        Con l'articolo 25 si apportano alcune modifiche al decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, al fine di chiarire alcuni problemi interpretativi. Tale normativa pone l'obbligo del mantenimento delle scorte in capo ai soggetti che nel corso dell'anno precedente a quello di emanazione del provvedimento d'imposizione, abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti (articolo 2, comma 1). L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti petroliferi, tra questi comprendendo anche quelli destinati ad usi esenti da imposta (articolo 2, comma 2).
        Le modifiche proposte intendono chiarire i problemi interpretativi sorti in relazione al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 8, commi 1 e 2. Infatti, mentre nell'articolo 2, comma 4, è previsto un generale assoggettamento all'obbligo di scorta, l'articolo 8, comma 1, della normativa in questione prevede per i depositi autorizzati dal prefetto (di capacità fino a 3000 mc) una diversa modalità di adempimento dell'obbligo che viene altresì ad essere limitato solo ad un determinato tipo di prodotti, determinando in tal modo un evidente contrasto con il principio generale suddetto. La norma proposta al comma 1, completata dall'abrogazione prevista al comma 3, intende chiarire definitivamente che la nascita dell'obbligazione è esclusivamente legata ai verificarsi dell'immissione al consumo, a sua volta desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.
        Infine viene modificata l'attuale disciplina in tema di scorte obbligatorie introducendo la previsione di un obbligo di scorta anche per il prodotto orimulsion, usato attualmente in Italia per la produzione di energia elettrica.
        Con l'articolo 26 vengono modificate le modalità di determinazione delle aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione sono tenuti a versare per le produzioni nazionali di gas (royalty) al fine di coordinare il disposto del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, con quello del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ferma restando la necessità di non ridurre il gettito per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante dalle royalty.
        Con la nuova norma, al comma 2 viene inoltre introdotta una semplificazione del procedimento di calcolo delle stesse royalty, sostituendo, sempre a parità di gettito, l'attuale complesso meccanismo di detrazioni fisse e variabili riconosciute al concessionario in funzione dei costi di trattamento e trasporto del gas, con un semplice innalzamento della quota di produzione esente da royalty per ogni singola concessione. In tal modo si ottiene anche l'effetto di incentivare maggiormente le produzioni derivanti da piccoli giacimenti, accrescendo così le possibilità produttive nazionali, rispetto all'attuale detrazione, che non fa differenza tra giacimenti cospicui e campi marginali.
        Il nuovo metodo di calcolo sopra descritto, con le disposizioni contenute al comma 3, viene esteso anche al calcolo delle royalty per gli anni passati, nei casi in cui non si siano già conclusi i relativi accertamenti e non risulti possibile l'attribuzione di un prezzo fatturato certo al gas di una determinata concessione, come previsto dalla norma previgente.
        Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene altresì semplificata la procedura di verifica per l'esonero dal versamento delle royalty per gli anni fino al 1997, in funzione di un determinato ammontare di investimenti in attività di ricerca di idrocarburi, disposto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed attualmente cessato. Essendo ancora in corso gli accertamenti su tali situazioni pregresse, si ritiene utile procedere ad una definizione conclusiva delle stesse, ammettendo che i soggetti interessati possano provvedere a versare direttamente una percentuale di quanto eventualmente non corrisposto.
        Con il comma 6 si istituisce la possibilità che i concessionari possano compensare il debito verso lo Stato derivante dal mancato versamento di tali aliquote con i crediti pregressi della stessa natura, indipendentemente dalla ubicazione delle concessioni di coltivazione nell'ambito del territorio nazionale.
        La norma proposta non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, la modifica del sistema di calcolo delle royalty non causa diminuzioni del relativo gettito, come dimostrato dal fatto che, applicando alle produzioni degli anni 1999 e 2000 il nuovo metodo di calcolo, si ottengono le stesse entrate effettivamente conseguite per gli stessi anni.
        Con l'articolo 27 si delega il Governo a disciplinare la gestione dei rifiuti radioattivi, al fine di risolvere il problema della sistemazione dell'eredità del nucleare, attraverso lo smantellamento degli impianti dismessi e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato e delle materie nucleari nel rispetto delle popolazioni e dell'ambiente.
        Le spese necessarie per pervenire al completo smantellamento delle centrali eletronucleari dell'ENEL Spa, ora della SOGIN Spa, e alla chiusura del ciclo del combustibile comprendente anche i relativi impianti ENEA e FN, trovano una loro copertura in fondi opportunamente predisposti nella normativa già vigente.
        Per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito è previsto che i costi rientrino in una operazione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito. La gestione del deposito è riservata allo Stato e affidata in concessione. Per quanto riguarda invece le prime iniziative per l'individuazione del sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, in particolare quelle attinenti alla informazione alle popolazioni e relativi strumenti di coinvolgimento, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di accompagnamento territoriale, si prevede siano finanziate con 1 milione di euro per il 2002 e 2 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, a valere sull'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi al 2004, gli opportuni finanziamenti dovranno essere previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

* * *

        Il parere che la Conferenza unificata ha espresso nella seduta del 5 settembre 2002 sul disegno di legge recante riforma e riordino del settore energetico contiene diverse osservazioni e proposte di modifica. Sono state ovviamente accolte, e pertanto riportate nel testo come modificato, le modifiche di tipo lessicale o di tecnica prevalentemente redazionale, nonché quelle tese a salvaguardare esplicitamente le prerogative costituzionali delle regioni e degli enti locali nel nuovo assetto istituzionale, valorizzandone il ruolo con riferimento alle attività amministrative in materia di produzione, distribuzione e trasporto di energia.
        Non si ritengono invece accoglibili le ulteriori modifiche proposte di seguito riportate:

            all'articolo 1, comma 1, in cui si chiede di eliminare il richiamo ai princìpi contenuti alla legislazione vigente in materia energetica, in quanto si ritiene che tale richiamo sia necessario per evitare lacune normative. Un'azione di riordino sistematica della legislazione in materia energetica peraltro verrà effettuata a breve in attuazione della delega contenuta nella legge di semplificazione 2001; pertanto si è ritenuto di specificare, venendo incontro all'esigenza manifestata dalle regioni, che il rinvio ai princìpi desumibili dalla legislazione statale vigente ha efficacia sino all'esito del processo di riordino previsto dalla citata legge di semplificazione;

            articolo 4, comma 1, lettera c), con cui si chiede di limitare il ricorso a tasse ambientali con riferimento a normative nazionali o comunitarie in quanto riferimento ridondante;

            articolo 6, comma 1, lettera f) e lettera g), con cui si chiede di eliminare qualsiasi riferimento a leggi statali che identifichino compiti di programmazione e valutazione da parte di organi statali in materia di opere e infrastrutture strategiche in quanto in contrasto con gli obiettivi governativi in materia di realizzazione di nuove infrastrutture, nonché con l'attuazione della legge-obiettivo;

            articolo 6, comma 1, lettere m), o) e p), in quanto le richieste delle regioni afferiscono a compiti di definizione delle linee generali di politica energetica e di omogenea regolazione dei mercati, di competenza esclusiva dello Stato; alla lettera m) è in ogni caso inserito il parere della Conferenza unificata nella fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

            articolo 6, comma 2, lettera g), in quanto si ritiene indispensabile definire criteri generali per le concessioni di distribuzione dell'energia elettrica per garantire standard nazionali di qualità del servizio ed uniformità di trattamento agli operatori del mercato;

            articolo 6, comma 2, lettera h), in materia di energia da fonti rinnovabili per le analoghe considerazioni in materia di uniformità della disciplina di mercato, nonché per evitare alterazioni della concorrenza tra produttori di energia elettrica ed indesiderati aumenti del prezzo dell'energia, considerati i maggiori costi di produzione legati all'uso delle fonti rinnovabili;

            articolo 7, comma 2, in quanto si ritiene che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituisca l'ambito istituzionale corretto per il raccordo e la collaborazione tra lo Stato e le regioni;

            articolo 9, comma 3, in quanto è necessario che gli indirizzi generali all'Autorità di regolazione siano emanati direttamente dall'Autorità di governo per il rispetto degli obiettivi di politica generale nazionale;

            articolo 13, in quanto i princìpi di semplificazione per gli impianti di produzione sono già contenuti nel decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55; l'inserimento di tali impianti anche in questo disegno di legge può creare incertezze applicative, almeno nella fase transitoria di applicazione della procedura prevista dal cosiddetto "decreto sbloccacentrali";

            artico1o 16, comma 10, in quanto fino all'emanazione di nuove concessioni di distribuzione appare necessario confermare la validità delle concessioni esistenti, peraltro già disposta dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a favore delle imprese che già svolgevano tale attività;

            articolo 19, in quanto il riordino della normativa sul GPL è riconducibile sostanzialmente ad esigenze di sicurezza del sistema essendo già previsto comunque il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano;

            articolo 21, in quanto le modifiche incidono sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di fiscalità, oltre che di tutela dell'ambiente, e possono pregiudicare l'attribuzione delle risorse finanziarie nazionali a tale fine stanziate;

            articolo 22, in quanto risulta adeguata la misura del previsto incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, tenuto conto dell'aumento esponenziale dei costi di produzione da fonti rinnovabili al crescere del volume di produzione imposto;

            articolo 23, in quanto l'ENEA resta ad oggi vigilato dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ferma restando la possibilità delle regioni di mettere in atto attività aggiuntive nelle materie di competenza dell'Istituto;

            articolo 24, in quanto il rinvio contenuto al comma 2 al procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, appare sufficiente a garantire tanto il ruolo della regione quanto le esigenze degli enti locali, ed a gestire secondo le procedure già consolidate gli eventuali casi di dissenso;

            articolo 28, in quanto l'abrogazione esplicita e sistematica delle norme incompatibili deriverà dal citato riassetto della materia che verrà effettuato in attuazione della delega conferita dalla legge di semplificazione.

        Per quanto riguarda le osservazioni separatamente esposte da ANCI, UNCEM ed UPI, è stata accolta la maggior parte delle osservazioni, in quanto identiche a quelle esposte dalle regioni; non risultano invece accoglibili, oltre a quelle sopra esposte, le ulteriori, richieste di emendamento ai seguenti articoli, avanzate dall'ANCI e dall'UNCEM:

            articolo 16, comma 10, in quanto la stesura proposta appare in parte ridondante rispetto a quanto già fissato nelle norme vigenti ed in parte meno chiara dell'attuale, e quindi suscettibile di interpretazioni difformi;

            articolo 16, comma 11, in quanto comporta rilevanti effetti economici su alcuni operatori del mercato, non motivabili su un piano esclusivamente tecnico;

            articolo 22, comma 6, in quanto gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano sono già incentivati nell'ambito delle iniziative di promozione dell'incremento dell'efficienza negli usi finali (i cosiddetti "certificati bianchi") di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 ed al l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

        Non risultano parimenti accoglibili le proposte di emendamento al seguente articolo avanzate dall'UPI:

            articolo 10, comma 2-bis, in quanto il tema dei transiti transfrontalieri è oggetto di iniziative di coordinamento a livello comunitario.



ALLEGATO

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