XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3297
Onorevoli Deputati! - 1. L'ordine del giorno 9/2523/3,
approvato dal Parlamento in data 26 marzo 2002, in occasione
della discussione del decreto-legge "sblocca centrali"
(decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), impegna il
Governo alla presentazione di un disegno di legge di
complessivo riordino e riforma del settore energetico.
L'esigenza era già stata avvertita dal Governo, anche se
in una diversa prospettiva, allorché aveva presentato al
Parlamento il disegno di legge sulla semplificazione (atto
Camera n. 2579), il quale, all'articolo 6, prevede una delega
per l'adozione di un testo unico di riordino della normativa
in materia. Trattasi, in quest'ultimo caso, di una
sistemazione organica della variegata normativa interessante i
diversi settori dell'energia, sistemazione che si inquadra in
quell'opera di "codificazione" che, in varie materie, si è
inteso intraprendere con il disegno di legge sulla
semplificazione.
2. Con questo disegno di legge, invece, il Governo intende
perseguire un complessivo riordino ed una riforma del settore
dell'energia, tenendo conto degli orientamenti propositivi che
sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva che ha visto
impegnata la X Commissione della Camera dei deputati e che
sono stati espressi nel documento conclusivo di questa.
Secondo tali orientamenti, il Governo, attese le esigenze
riguardanti gli aspetti economici e le istanze di carattere
istituzionale, presenta un disegno di legge di riordino del
settore energetico tenendo conto di tre direttrici:
definizione delle competenze dello Stato e delle regioni
secondo il nuovo titolo V della parte seconda della
Costituzione;
completamento della liberalizzazione dei mercati;
incremento dell'efficienza del mercato interno.
3. Sul primo punto il Governo è impegnato nell'opera che
gli deriva dal nuovo assetto costituzionale di cui al titolo V
della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il quale, come
è noto, la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale"
dell'energia sono catalogati tra le materie a legislazione
concorrente (articolo 117, terzo comma), sicché, per questi
aspetti, il potere legislativo del Parlamento è limitato alla
fissazione di princìpi fondamentali.
Tuttavia, per il settore energetico, rilevano anche
profili attinenti ad altre materie esplicitamente considerate
quali materie di competenza esclusiva dello Stato; esse sono:
la tutela della concorrenza, la
tutela dell'ambiente, la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale e la tutela della sicurezza, tutte materie che, come
si è detto, attengono alla legislazione esclusiva dello
Stato.
4. In questo contesto, peraltro, il Governo ha già
manifestato le linee della sua azione con l'approvazione dello
schema del disegno di legge "La Loggia", atto Senato n. 1545,
(disegno di legge recante "Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3") per il quale, in via transitoria, il
Governo è delegato ad adottare un provvedimento legislativo
che proceda ad una mera ricognizione dei princìpi già
esistenti nell'ordinamento e che si pongano come princìpi
fondamentali per la potestà legislativa regionale.
Il disegno di legge in esame ha invece una portata diversa
dal momento che non si tratta di procedere ad una ricognizione
di princìpi già esistenti, ma, al contrario, si vogliono
configurare princìpi anche nuovi, quali postulati dalle
esigenze da ultimo avvertite, talune delle quali imposte anche
dal nuovo modo di essere del sistema istituzionale della
Repubblica.
Anzi, in proposito, ulteriormente riflettendo sulle
considerazioni finali della citata indagine conoscitiva della
Camera dei deputati, ci si deve domandare se il settore
dell'energia non possa avere una sua sistemica organizzazione
così da essere configurato come un ordinamento sezionale.
C'è da domandarsi, cioè, se la portata e la complessità -
espressioni dei vari interessi coinvolti - della normativa in
materia; la varietà dei soggetti che in essa agiscono; la
presenza di un'Autorità indipendente di regolazione; la
presenza di norme di chiusura, non costituiscano, già di per
sé, elementi di un ordinamento settoriale del quale
occorrerebbe soltanto meglio evidenziare gli elementi portanti
e chiarire la configurazione.
Ma è questa un'operazione sistematica di certo non agevole
e soprattutto di dubbia proficuità dal momento che la
pluralità delle fonti e l'esistenza di più ordinamenti rendono
problematica l'ammissibilità di un ordinamento, sia pure
settoriale, che li attraversi e che sia caratterizzato da una
propria autonomia.
5. In ogni caso, aldilà di questa - possibile o meno -
opera di sistemazione, sia normativa che istituzionale, è ora
necessario, anche per adempiere alle sollecitazioni del
Parlamento, prendere le mosse dalle conclusioni alle quali è
pervenuta la citata indagine conoscitiva, conclusioni che non
possono non costituire linee guida per la predisposizione del
disegno di legge di cui ci si occupa.
Esse possono così sintetizzarsi:
pieno ancoraggio dell'Italia alla costruzione europea,
primo presupposto giuridico per l'elaborazione di una politica
energetica rinnovata, nella legittima aspettativa che
nell'applicazione dei princìpi comunitari ci si muova nel modo
più armonico fra i diversi Paesi e nella prospettiva di
un'effettiva parità di condizioni formali e sostanziali. Sino
a quando ciò non si realizzi non possono essere escluse
iniziative a tutela delle condizioni di reciprocità tra
operatori;
attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione che
demanda alla legge dello Stato la definizione dei princìpi
fondamentali in tema di produzione, trasporto e distribuzione
nazionale di energia a cui dovrà attenersi la legislazione
regionale;
adozione, in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'elettricità e del gas, di indirizzi di politica generale
da parte del Governo ed indirizzi settoriali da parte del
Ministro delle attività produttive; pieno esercizio delle
funzioni di indirizzo nei confronti dell'Autorità indipendente
di regolazione del settore anche attraverso l'utilizzo e il
potenziamento dello strumento del Documento di programmazione
economico-finanziaria;
istituzione di uno strumento organizzativo di raccordo
fra Stato ed autonomie regionali e definizione delle relative
procedure;
completamento della liberalizzazione dei mercati
energetici ed incremento dell'efficienza del mercato interno,
attraverso i seguenti interventi:
abolizione del reintegro alle imprese della quota non
recuperabile degli investimenti effettuati per l'attività di
generazione di energia elettrica (stranded cost);
semplificazione delle procedure di autorizzazione per
gli impianti e per le linee;
incentivi alla nascita di microcentrali;
cessione di ulteriore capacità produttiva da parte
dell'Enel Spa;
riorganizzazione delle società di gestione del mercato
elettrico attraverso:
unificazione della proprietà e della gestione della
rete;
impulso all'avvio della borsa elettrica avendo cura
che ciò avvenga dopo la cessione della terza GENCO e il
monitoraggio del funzionamento della borsa affinché si affermi
una logica virtuosa di mercato;
impulso all'avvio dell'operatività dell'acquirente
unico, fornitore del mercato dei clienti vincolati;
nel settore della distribuzione: valorizzazione del
ruolo delle imprese che fanno capo ad enti locali attraverso
una efficiente applicazione dei princìpi di contendibilità
laddove la concorrenza non può realizzarsi;
diversificazione degli approvvigionamenti attraverso:
valorizzazione dei giacimenti nazionali di idrocarburi
liquidi e gassosi, incentivando - nel pieno rispetto dei
princìpi di tutela ambientale - gli investimenti per la
ricerca e la coltivazione, attraverso lo snellimento e la
semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi e
delle concessioni;
diversificazione delle provenienze del gas naturale,
favorendo il completamento della rete dei metanodotti ed
incentivando la realizzazione di terminali di ricezione e di
rigassificazione di GNL;
incentivazione all'utilizzo di idrocarburi liquidi
derivati da metano;
incentivazione all'utilizzo pulito del carbone,
attraverso la messa a punto di impianti a tecnologia avanzata
che riducono l'impatto ambientale di questo combustibile ed
abolizione della carbon tax;
rivalutazione del ruolo del nostro Paese nel settore
della ricerca, in particolare nel nucleare;
rafforzamento del ruolo delle fonti rinnovabili
rivalutando la loro valenza strategica e quantificando le
risorse che potranno essere destinate a questa finalità;
riforma del sistema degli incentivi per l'utilizzo
delle fonti rinnovabili avente come obiettivo il
raggiungimento degli standard europei e del Protocollo
di Kyoto in termini di energia prodotta da fonti rinnovabili,
incentivando le fonti che raggiungano questi obiettivi con
performance economiche confrontabili con il costo del
petrolio;
rafforzamento del sistema di interconnessione delle
infrastrutture su scala mondiale.
6. Nell'ambito delle linee guida individuate dall'indagine
conoscitiva della X Commissione della Camera dei deputati
un'organica disciplina della materia potrebbe pertanto
articolarsi secondo il seguente schema:
Capo I Princìpi ed obiettivi della legislazione nel
settore dell'energia.
Capo II Rapporti con le autonomie regionali e locali e
le Autorità.
Capo III Norme per il completamento della
liberalizzazione dei mercati energetici ai fini della tutela
della concorrenza e dell'unità giuridica ed economica
dell'ordinamento.
Capo IV Interventi correttivi per lo sviluppo della
concorrenza.
Capo V Misure per la diversificazione delle fonti
energetiche a tutela della sicurezza e dell'ambiente.
7. Con il capo I vengono individuati i princìpi e gli
obiettivi della legislazione nel settore dell'energia. Una
rigorosa applicazione dell'articolo 117 della Costituzione
vorrebbe che il legislatore nazionale si fermasse alla
determinazione dei princìpi fondamentali della materia oggetto
di un riparto concorrenziale. Invece, dalle riunioni che si
sono avute con i rappresentanti regionali e che hanno
costituito rilevante momento propedeutico all'elaborazione
dello schema di disegno di legge, è emersa la richiesta,
proveniente proprio dai detti rappresentanti, della
fissazione, in questo strumento legislativo, degli obiettivi
comuni della politica energetica nazionale.
In tal modo alla determinazione formale dei princìpi
fondamentali nella materia si accompagna una indicazione degli
obiettivi generali della politica energetica che in tal modo
ancor più coordinano la comune azione dello Stato e delle
regioni nel settore.
Trattasi di un completamento del quadro generale e di
fondo che è apparso opportuno recepire nel provvedimento
legislativo perché ancor più completa il sistema generale e
recepisce una richiesta degli importanti protagonisti del
settore quali devono ritenersi gli enti regionali.
In ogni caso, il provvedimento si apre (articolo 1) con
l'enunciazione della portata della nuova legge, la quale,
nell'ambito dei princìpi derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali (il pieno e
convinto ancoraggio alla costruzione europea di cui parla la
relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva della X
Commissione della Camera dei deputati) pone i princìpi
fondamentali in materia energetica ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.
Tali princìpi sono quelli che la legge espressamente
individua. Ad essi, per ragioni di completezza
dell'ordinamento giuridico, ed al fine di evitare che possano
esservi zone "grigie" ovvero vuoti di sistema, si sono
aggiunti, altresì, quelli che possono desumersi dalla
legislazione statale vigente in materia e che, evidentemente,
saranno invocabili solo in assenza di princìpi
fondamentali.
Sono poi individuate, con la stessa legge, le norme che lo
Stato, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva,
può emanare, ai sensi sempre dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, nelle materie ad esso riservate, vale a
dire: la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica,
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai fini di
assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il
rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della
normativa comunitaria. Infine, la norma pone - e lo iscrive
tra i princìpi fondamentali - un canone comportamentale per lo
Stato prevedendo che gli obiettivi e le linee della politica
energetica nazionale, nonché i princìpi generali per la sua
articolazione a livello territoriale, sono elaborati e
definiti avvalendosi anche dei meccanismi di raccordo e di
cooperazione con le autonomie regionali allo scopo previsti
dalla stessa legge.
Chiude la norma la disposizione che prevede che le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformino ai princìpi della legge, secondo le
disposizioni degli statuti, nonché la salvaguardia delle
prerogative statutarie, già previste dalle vigenti leggi.
Con l'articolo 2 sono posti i primi e basilari princìpi
attinenti al regime delle attività del settore energetico.
Nei suoi tre commi la norma enuncia le attività che devono
svolgersi in regime di piena libertà, pur nel rispetto degli
obblighi di servizio pubblico; quelle invece limitate perché
di interesse pubblico e pertanto sottoposte agli obblighi di
servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla
legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità
competenti;
quelle, invece, riservate alle pubbliche autorità e che si
svolgono secondo lo strumento organizzatorio della
concessione.
Sono pertanto definite libere, alla stregua peraltro di
quanto, per talune di esse, già previsto nel nostro
ordinamento in applicazione delle direttive comunitarie di
liberalizzazione dei mercati energetici, su tutto il
territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla
legislazione vigente, le attività di produzione, importazione,
esportazione, trasformazione, stoccaggio non in sotterraneo,
acquisto e vendita di energia.
Sono, invece, ritenute di interesse pubblico le attività
di trasporto e dispacciamento dell'energia, nonché la gestione
di infrastrutture di approvvigionamento di energia e
sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da
apposite convenzioni con le autorità competenti.
Sono, infine, riservate le attività di distribuzione di
energia, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo
di idrocarburi nonché di trasmissione e dispacciamento di
energia elettrica, che possono essere attribuite in
concessione.
Con l'articolo 3 sono stabiliti gli obiettivi generali
della politica energetica del Paese che, come si è detto, sono
stati un'esplicita richiesta dei rappresentanti regionali nel
corso delle riunioni avutesi per la preparazione del testo.
Si tratta di obiettivi volti a garantire taluni
imprescindibili comuni interessi, nell'ambito delle strategie
dirette a rendere competitivo il "sistema Paese": quali quelli
della sicurezza, della flessibilità e della continuità degli
approvvigionamenti di energia in quantità commisurata alle
esigenze, la promozione del funzionamento unitario dei mercati
dell'energia, l'uguaglianza di fruizione ed il riequilibrio
territoriale, l'economicità dell'energia offerta ai clienti
finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori
nel territorio nazionale diversificando altresì le fonti
energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza, le
modalità di trasporto, eccetera.
Con il comma 2 si statuisce che il conseguimento degli
anzidetti obiettivi viene assicurato dallo Stato, dalle
regioni, dagli enti locali e dalle Autorità di regolazione
sulla base dei princìpi già fissati nell'articolo 118 della
Costituzione cui si aggiunge il principio di leale
collaborazione tante volte richiamato dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale.
Con l'articolo 4 sono previsti per lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano gli obblighi ai
quali essi devono attenersi per assicurare i livelli
essenziali delle prestazioni nel settore dell'energia su tutto
il territorio nazionale, in condizioni di omogeneità, sia con
riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai
criteri di formazione dei prezzi e determinazione delle
tariffe.
Tali princìpi sono quelli elencati dalle lettere da a)
a i) del comma 1 della norma, e sono volti ad
assicurare il rispetto delle condizioni di concorrenza sui
mercati, l'assenza di vincoli, ostacoli od oneri, esclusi
quelli istituiti a tutela dell'ambiente; l'adeguatezza delle
attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e
stoccaggio; l'unitarietà della regolazione e della gestione
dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e
transnazionale di energia; l'adeguato equilibrio territoriale
nella localizzazione delle infrastrutture energetiche,
assicurando almeno l'equilibrio fra domanda e offerta di
energia a livello regionale, prevedendo, in conformità ad uno
specifico ordine del giorno della Camera dei deputati
(9/2523/6 onorevole Patria ed altri) eventuali misure di
compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale qualora
le esigenze connesse alle attività strategiche richiedano
concentrazioni territoriali <vedi lettera f)>; la
trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano
esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate
in regime di libero mercato; procedure semplificate,
trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di
autorizzazione in regime di libero mercato,
nonché la realizzazione delle infrastrutture; la valutazione,
nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e del paesaggio.
Con il comma 2 della stessa norma è poi previsto che gli
enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia ovvero di
potenziamento o trasformazione di impianti di produzione
esistenti possano concludere accordi che individuino, tra le
misure di compensazione e riequilibrio ambientale, anche
condizioni di fornitura di energia ai clienti dell'area.
Trattasi di norma volta a perseguire, in conformità agli
indirizzi resi dal Parlamento (in particolare con la
risoluzione della X Commissione della Camera dei deputati, n.
7-00130, onorevole Saglia ed altri) il contemperamento tra
diversi interessi pubblici, a mezzo anche di una compensazione
tra i rispettivi benefìci.
Con gli articoli 5 e 6 si provvede a disciplinare
l'attribuzione delle funzioni amministrative nel settore
energetico.
La disciplina è attuata a mezzo delle due norme delle
quali la prima (articolo 5) si limita alla riaffermazione,
nella legge ordinaria di riordino e riforma del settore, dei
princìpi costituzionali di cui all'articolo 118 della
Costituzione (comma 2) ed al riconoscimento della potestà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
della determinazione, con proprie leggi, dell'attribuzione dei
compiti e delle funzioni amministrativi non attribuiti allo
Stato, ferme, ovviamente, le funzioni fondamentali dei comuni,
delle province e delle città metropolitane.
Con l'articolo 6, invece, si provvede alla disciplina dei
compiti e delle funzioni dello Stato perché rientranti nelle
materie a competenza esclusiva e ciò sia con riguardo al
settore energetico in generale (comma 1) sia con riguardo ai
settori elettrico (comma 2) e del gas naturale (comma 3). E'
pertanto previsto, che lo Stato eserciti: le determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; la
definizione del quadro di programmazione di settore; la
determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché
delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia
prodotta, distribuita e consumata; l'emanazione delle regole
tecniche di prevenzione incendi dirette a disciplinare la
sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio
nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al
Ministero dell'interno dalla legislazione vigente;
l'imposizione e la vigilanza sulle scorte petrolifere
obbligatorie; la programmazione di grandi reti
infrastrutturali energetiche dichiarate con legge statale di
interesse nazionale; la valutazione di impatto ambientale
delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate con legge
statale di interesse nazionale; la utilizzazione del pubblico
demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità
di approvvigionamento di fonti di energia; le determinazioni
in materia di rifiuti radioattivi; le determinazioni inerenti
la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi
comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la
terraferma, di intesa con le regioni interessate; la
fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di
fonti rinnovabili e di risparmio energetico; la definizione
dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; la definizione dei princìpi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1987, di
seguito denominata "Conferenza unificata"; la definizione,
d'intesa con la Conferenza unificata, dei princìpi generali
per la articolazione territoriale degli obiettivi minimi
nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio
energetico.
Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato
esercita i seguenti compiti e funzioni: il rilascio della
concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e
dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione
dei relativi indirizzi; la stipula delle convenzioni per il
trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, anche alla luce dei piani regionali di
sviluppo del servizio elettrico; l'aggiornamento, sentita la
Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete
nazionale e dei dispositivi di interconnessione; l'adozione di
indirizzi e di misure per salvaguardare la sicurezza e
l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati
nonché garantire la diversificazione delle fonti energetiche,
anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e
dell'energia prodotta mediante cogenerazione; l'adozione di
misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità
del mercato dell' energia elettrica; la definizione dei
criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione
dell'energia elettrica; la quantificazione dell'obbligo, a
carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema
elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili, e
le regole generali per la commercializzazione dei "certificati
verdi".
Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo
Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: l'adozione di
indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto,
dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas
naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di
necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il
dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di
sicurezza; l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti; le determinazioni
inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita
del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri
generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e
della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento
coordinato del sistema di stoccaggio, e per la riduzione della
vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
l'adozione, in caso di crisi del mercato dell'energia o di
gravi rischi per la sicurezza della collettività o
dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del
sistema, di misure temporanee di salvaguardia.
8. Dopo la fissazione dei princìpi fondamentali e degli
obiettivi generali nel settore dell'energia, prima di
affrontare la parte normativa volta al completamento del
processo di liberalizzazione nell'ottica della tutela della
concorrenza e dell'unità dell'ordinamento, sono previste, nel
capo II, tre norme di contenuto essenzialmente organizzatorio
volte a garantire la funzionalità del sistema nelle sue più
proprie espressioni istituzionali. Sono infatti previsti
meccanismi di raccordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome con l'intervento altresì definitorio dei relativi
criteri da parte della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni".
E' prevista, poi, un'apposita struttura volta a favorire
la cooperazione tra gli organi ed il confronto e lo scambio
dei flussi informativi.
Sono infine bilanciati in modo più appropriato i rapporti
tra l'Autorità di regolazione e quella di governo.
Pertanto, con l'articolo 7 si prevede che per il
conseguimento degli obiettivi generali di politica energetica
lo Stato, le regioni e le province autonome individuino
specifiche esigenze di intervento che propongono agli organi
istituzionali competenti, dopo aver acquisito il parere della
Conferenza Stato-regioni.
Se le iniziative prevedono una ripartizione di compiti fra
regioni e province autonome, la Conferenza Stato-regioni
ovviamente, definirà gli specifici criteri di individuazione
dei rispettivi compiti.
Con l'articolo 8 si istituisce, presso il Ministero delle
attività produttive una struttura (l'Osservatorio permanente
sull'energia) volta a rafforzare la cooperazione fra Stato e
regioni attraverso una
sede istituzionale di confronto, diretta ad agevolare lo
scambio di notizie e valutazioni e innescando un circuito
simmetrico di informazioni che aiuti a superare il sistema
dualistico di separazione delle competenze, sostituendolo con
un meccanismo di cooperazione e integrazione conformemente al
nuovo assetto delineato con la riforma del Titolo V della
parte seconda della Costituzione.
L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività
produttive e ne fanno parte, oltre al presidente, 15 membri
dei quali 8 di nomina statale e 7 designati dalle regioni.
E' previsto che proprio per assicurare lo scambio dei
necessari flussi informativi l'Autorità di regolazione
partecipi a periodiche riunioni.
L'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria
operativa costituita dall'ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente.
Infine, con l'articolo 9, nel quadro delle norme che
regolano i rapporti tra le istituzioni del settore
dell'energia e stabiliscono nuovi e più efficienti meccanismi
di cooperazione e scambio, si definisce un nuovo modello
organizzativo tra il Governo e l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, nell'ottica dell'indicato, più corretto
bilanciamento dei rispettivi poteri.
In particolare, l'obiettivo della norma proposta è di
rendere più efficace il raccordo tra la funzione governativa
di indirizzo, riconosciuta anche dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione nei servizi
di pubblica utilità, e l'esercizio da parte della stessa
Autorità dei compiti e delle funzioni ad essa affidate dalla
stessa legge e dalle successive leggi del settore. Negli anni
scorsi, infatti, si sono sperimentati sovrapposizioni di ruoli
ovvero ritardi nell'adozione di specifici provvedimenti che
hanno reso più complesso il governo dei processi di
liberalizzazione nel mercato dell'energia, soprattutto nel
delicato momento di transizione dal vecchio assetto
monopolistico al nuovo sistema di mercato.
In questa opera di esame e ridefinizione dei rapporti, si
è ritenuto indispensabile effettuare una distinzione tra le
funzioni tipiche di regolamentazione e di disciplina tecnica
del settore, che il legislatore ha voluto attribuire ad
un'Autorità indipendente e "terza" ancorché coerente con gli
indirizzi generali del governo, ed i compiti più propriamente
di tipo amministrativo, che la legislazione dei settori, e,
soprattutto, i due decreti legislativi di recepimento delle
direttive comunitarie sulla liberalizzazione del mercato
elettrico e del gas, hanno posto in capo all'Autorità, con una
funzione di integrazione e specificazione di analoghe
competenze amministrative attribuite al Ministero delle
attività produttive. L'assunto è, infatti, che sia gli
strumenti di indirizzo, sia le forme di esercizio
dell'eventuale potere sostitutivo e revocatorio, debbano
tenere conto della diversa natura della funzione ed essere
attribuiti, di conseguenza, ad un adeguato livello
istituzionale.
Il comma 1 riprende la previsione dell'articolo 2, comma
21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa al potere
del Governo di indicare alle Autorità, nell'ambito del
Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro
di esigenze di sviluppo del settore, per specificare che da
tale indicazione vengono definiti gli indirizzi per
l'esercizio da parte dell'Autorità delle funzioni ad essa
attribuite dalla medesima legge n. 481 del 1995. Tra le più
significative, la definizione delle tariffe e degli obiettivi
di recupero di efficienza del servizio, l'emanazione delle
direttive sull'erogazione dei servizi e sui livelli generali
di qualità delle prestazioni all'utente, il controllo sulla
trasparenza delle modalità di accesso, l'intervento sui
reclami e sulle istanze presentate dagli utenti, la
formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al
Parlamento sui servizi e sulle relative forme di mercato.
La definizione degli indirizzi è, in questo caso,
esplicitamente agganciata all'individuazione delle esigenze
programmatiche di sviluppo del Paese, come effettuata dal
Governo e approvata dal Parlamento.
Il comma 2 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo e
del potere revocatorio, nel caso di mancato esercizio della
funzione
ovvero di difformità rispetto agli indirizzi generali. In tal
caso, la procedura nella specie prevista viene collocata ad un
livello istituzionale coerente con la natura della funzione e
con gli stessi criteri utilizzati per la nomina dei componenti
dell'Autorità (decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle attività produttive), prevedendone
la comunicazione ai Presidenti delle Camere.
I commi 3 e 4 prevedono strumenti di indirizzo e
l'esercizio del potere di sostituzione da parte del Ministro
delle attività produttive, nel caso di compiti amministrativi
diversi, non rientranti tra la missione tipicamente affidata
all'Autorità di regolazione. In questo caso, la maggiore
efficacia d'intervento può essere garantita con l'attribuzione
esplicita al Ministro di uno strumento di raccordo con i
princìpi e gli obiettivi generali della politica energetica,
come definiti dal presente disegno di legge, e di poteri di
intervento, nel caso di inerzia ovvero di violazione degli
indirizzi.
Il comma 5 prevede la definizione di un termine perentorio
per l'esercizio da parte dell'Autorità delle funzioni
consultive (rilascio pareri, iniziative di proposta, eccetera)
nei confronti del Ministero delle attività produttive. La
finalità è di rimediare a ritardi che si sono riscontrati
nella pratica e che impediscono di procedere all'emanazione di
atti necessari, per mancanza di atti procedimentali.
Il comma 6 specifica, infine, che i provvedimenti
sostitutivi sono emanati nel rispetto del criterio di
proporzionalità nei confronti delle finalità perseguite.
9. Con il capo III, secondo quanto in apertura già si è
detto, e secondo le indicazioni del documento conclusivo della
citata indagine conoscitiva, sono previste norme per il
completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ai
fini della tutela della concorrenza e dell'unità giuridica ed
economica dell'ordinamento.
Con l'articolo 10 si pone l'obiettivo, al comma 1, di
unificare la proprietà e la gestione della rete di
trasmissione nazionale di energia elettrica in capo
all'attuale gestore. Nella norma è altresì previsto a mezzo
della quotazione in borsa del soggetto derivante da tale
unificazione la successiva privatizzazione del soggetto
riunificato.
A tal fine si sono rese necessarie le modifiche (comma 2)
alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, che stabiliscono la separazione tra proprietà e gestione
della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,
eliminando i vincoli giuridici che impediscono al gestore
della rete di trasmissione nazionale Spa di essere anche
proprietario della rete e di provvedere direttamente alla
tempestiva attuazione degli interventi di sviluppo e
manutenzione, oggi deliberati dal gestore ma a carico dei
singoli proprietari.
Il comma 3 mira a promuovere la realizzazione, da parte di
soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, di nuove infrastrutture di interconnessione del
sistema elettrico nazionale con l'estero (cosiddetto
"merchant line"), al fine di conseguire una maggiore
integrazione del mercato italiano con quello europeo,
aumentare la sicurezza di approvvigionamenti e l'economicità
dell'energia elettrica disponibile sulla rete nazionale.
A tal fine, si consente al soggetto che investe in tali
infrastrutture di allocare, in regime di accesso negoziato,
una quota rilevante della nuova capacità di trasporto
realizzata, per un periodo di tempo definito dalla legge.
Con il comma 4 si danno indirizzi all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione
della tariffa affinché adegui il tasso di remunerazione del
capitale investito a quelli riconosciuti negli altri Paesi
europei.
Pertanto, la norma introduce criteri atti ad assicurare,
pur nell'ambito del sistema tariffario vigente, che le tariffe
definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
abbiano riguardo a valori del capitale investito e ad un
adeguato tasso di rendimento, individuato in quello
riconosciuto ai titoli di Stato di lungo termine. La norma
prevede inoltre un'equa ripartizione tra utenti ed imprese
delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese stesse
rispetto agli obiettivi fissati dall'Autorità
attraverso il meccanismo del pricecap, consentendo un
parziale riutilizzo da parte delle imprese elettriche dei
conseguenti benefìci economici, a fini anche di successivi
investimenti.
Con l'articolo 11 si innova l'attuale sistema e pertanto
si delinea un nuovo assetto regolatorio e proprietario delle
reti di trasporto dell'energia e segnatamente della rete di
trasmissione elettrica e della rete di trasporto nazionale del
gas.
Queste reti si configurano, infatti, come veri e propri
monopoli naturali, il cui accesso si vuole che sia garantito a
tutti gli operatori secondo i princìpi di neutralità,
uguaglianza e non discriminazione. Ed è per queste ragioni che
tali reti devono essere terze rispetto a tutti gli operatori
del settore. La norma, inoltre, introduce un limite al
possesso delle reti stesse da parte dei soggetti ancora a
controllo pubblico, siano essi nazionali o di altri Stati. Si
tratta di ribadire, in modo netto, una scelta politica che
vuole garantire l'uscita dello Stato dalla gestione diretta di
questi settori. Con il comma 1, pertanto, si stabilisce che le
società operanti nelle altre attività della filiera, e, più in
particolare, dal lato dell'offerta di energia, ed in ogni caso
le società a controllo pubblico, di qualunque nazionalità esse
siano, non possono detenere posizioni di controllo nelle
società di gestione delle reti, in particolare non possono
detenere una quota di capitale in dette società superiore al
10 per cento.
Il comma 2 prevede di escludere dal limite citato le sole
porzioni delle reti elettriche che sebbene ricadenti nella
definizione generale di rete nazionale dal punto di vista
della unitarietà e sicurezza tecnica, sono in realtà
collegamenti di lunghezza inferiore ai 10 chilometri fra
centrali elettriche e le grandi linee di trasmissione
elettriche, nonché alcune tipologie di nuove infrastrutture
per le quali la legge riconosce il regime di accesso negoziato
in deroga al generale principio di accesso regolato, sempre in
coerenza con le direttive comunitarie.
Il comma 3 demanda al Ministero dell'economia e delle
finanze la fissazione della data di entrata in vigore di tale
assetto, comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge.
Con l'articolo 12 si definisce, in piena coerenza con il
dettato comunitario e in analogia con quanto già delineato per
il settore elettrico, nonché sulla base dei princìpi
dell'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, un
criterio di allocazione della nuova capacità di importazione
di gas naturale, nella misura del 20 per cento basato sul
merito economico. Ciò assicura al Paese la disponibilità
strategica di tale fonte energetica, tra l'altro fra le
migliori dal punto di vista dell'impatto ambientale,
promovendo un quadro di concorrenzialità fra gli operatori che
si affacciano sul mercato del gas naturale del nostro
Paese.
In piena coerenza con l'assetto ordinamentale del settore,
la definizione delle condizioni tecnico-economiche per
l'attuazione di tale criterio è demandata alla Autorità per
l'energia elettrica e il gas.
Con l'articolo proposto, pertanto, si provvede a stabilire
direttamente il criterio di accesso nei punti di importazione
della rete nazionale che, a vantaggio degli stessi utenti, è
individuato nel suddetto criterio in modo da creare le
condizioni per una diminuzione del prezzo del gas in Italia,
che, come noto, risulta al di sopra della media europea.
E' altresì stabilito che, in caso di distorsioni nel
corretto funzionamento del mercato, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato adotti gli opportuni rimedi nei
confronti degli importatori.
Con l'articolo 13 si provvede ad una semplificazione,
secondo i princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei
procedimenti di autorizzazione per le reti di trasporto
dell'energia, ed infatti la recente individuazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, ("legge obiettivo"), operata
con delibera CIPE, include alcune infrastrutture energetiche,
tra cui terminali di rigassificazione, stoccaggi in
sotterraneo e potenziamenti delle infrastrutture di
importazione
di gas e di elettricità. Si pone pertanto il problema di come
assicurare l'efficiente inserimento di tali opere strategiche
nell'ambito delle reti di trasporto dell'energia esistenti,
che a loro volta dovranno essere conseguentemente adeguate. E'
infatti evidente che risulta inutile accelerare e semplificare
la realizzazione di nuove centrali elettriche o di terminali
di rigassificazione se non viene parallelamente accelerata la
realizzazione dei conseguenti interventi sulle reti di
trasporto dell'energia ad essi connesse. Con la norma proposta
si introduce un procedimento autorizzativo unico, comprensivo
anche della valutazione di impatto ambientale, che a regime
sarà svolto dalle regioni.
Inoltre, l'emanazione del testo unico sulle norme di
espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), che entrerà in vigore
il prossimo 1^ gennaio 2003, è suscettibile di avere effetti
del tutto negativi sulla realizzazione delle infrastrutture
lineari, tra le quali gasdotti, elettrodotti e oleodotti.
L'eliminazione dell'istituto dell'occupazione di urgenza e
la nuova procedura per l'esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilità rendono di fatto estremamente difficile la
realizzazione di tali opere, dato che da un lato non è più
possibile entrare in possesso di aree per iniziare i lavori in
attesa dei procedimenti espropriativi, e dall'altro la
pubblica utilità potrebbe essere dichiarata solo a valle
dell'approvazione di un progetto definitivo, per la cui
redazione, nei casi di una infrastruttura lineare lunga decine
di chilometri, vi è la necessità di accedere ai terreni
interessati, circostanza resa non più autorizzabile secondo le
nuove norme.
Tali considerazioni, unite alla mancanza nel predetto
testo unico di una norma transitoria che salvaguardi gli
effetti e le procedure in corso, e alla sua contestuale
abrogazione delle norme precedenti, fanno ritenere opportuna
una migliore finalizzazione dell'applicazione delle norme in
esso ai casi di infrastrutture ed opere sopra citate.
Con la norma che si propone, in attesa del trasferimento
delle competenze operative alle regioni, l'entrata in vigore
del predetto testo unico è ulteriormente rinviata al 1^
gennaio 2004.
Con l'articolo 14 si interviene nell'individuazione degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico, abrogando una
precedente disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che aveva dato luogo a non
pochi problemi di attuazione. Si stabiliscono così condizioni
uniformi di concorrenza tra i diversi operatori.
La norma proposta delimita in modo chiaro la tipologia
degli oneri generali di sistema riconosciuti, facendovi
rientrare i costi connessi allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare, i costi relativi all'attività di
ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di
interesse generale, l'applicazione di alcune condizioni
tariffarie favorevoli previste da leggi precedenti alla
liberalizzazione ed infine la reintegrazione, al massimo fino
all'anno 2010, dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra
e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa
dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti
anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono
essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della
direttiva 96/92/CE.
Vengono pertanto eliminati dalla tipologia degli oneri di
sistema, i cosiddetti "stranded cost", sulla produzione
elettrica, ossia i costi sostenuti dai produttori-distributori
prima dell'entrata in vigore della citata direttiva
sull'apertura del mercato e non recuperabili proprio in virtù
del cambiamento di contesto economico-istituzionale. Viene
anche eliminato l'obbligo di restituzione, da parte dei
medesimi produttori-distributori, della cosiddetta "rendita
idroelettrica", ovvero della maggiore valorizzazione che
l'energia idroelettrica e geotermoelettrica prodotta dai loro
impianti troverà sul futuro mercato dell'energia elettrica,
rispetto alla valorizzazione
attribuita nel sistema monopolistico.
Con l'articolo 15 si introduce, a mezzo di un'apposita
delega al Governo, un meccanismo di remunerazione della
capacità che stimoli le imprese ad investire in capacità
produttiva, anche di riserva, evitando oscillazioni di prezzo
e contribuendo alla sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico anche nel lungo periodo.
La competizione sul mercato della generazione spesso non è
sufficiente a garantire la realizzazione di impianti necessari
a coprire la domanda. Nei mercati liberalizzati, la carenza di
offerta si traduce in volatilità e picchi di prezzo o, peggio,
in black-out (per esempio California).
In assenza di una remunerazione esplicita a copertura dei
costi fissi ("capacity payment"), i generatori possono
anche essere incentivati a chiudere impianti di produzione
marginali o a non realizzarne di nuovi, con il rischio di
ridurre la disponibilità di energia.
10. Con il capo IV si prevedono taluni interventi
correttivi, volti innanzitutto a favorire ancor più lo
sviluppo della concorrenza e che si rendono necessari nei
confronti della disciplina attualmente vigente.
In verità in un disegno di legge organico contenente
innanzitutto princìpi generali del settore, interventi
settoriali e puntuali si potrebbero ritenere non
appropriati.
Ma il disegno di legge generale ed organico corre il
rischio di apparire monco nei confronti di talune ulteriori
aperture al mercato che appaiono necessarie ed
indilazionabili.
Esso poi corre altresì il rischio di lasciar sussistere
talune incongruenze dell'attuale disciplina ed aporie
normative che è invece necessario rimuovere approfittando
anche del rilevante accadimento normativo che si pone in
essere.
Con l'articolo 16, pertanto, si prevedono innanzitutto
modifiche normative, volte a completare e rendere più efficaci
le norme di liberalizzazione.
La prima (commi 1 e 2) introduce un obbligo per i
produttori di mantenere gli impianti in condizioni di
produrre, prevedendo una autorizzazione dell'amministrazione
competente, su conforme parere del Ministero delle attività
produttive, alla dismissione, cioè alla chiusura totale e
definitiva del sito produttivo. La norma cerca di contemperare
l'esigenza di tutela dell'interesse generale alla
disponibilità di energia con l'autonomia imprenditoriale di
un'attività libera.
Il comma 3 dispone, inoltre, che gli impianti di
produzione idroelettrica di pompaggio, indispensabili per
garantire la funzionalità e la sicurezza del sistema nei
momenti in cui la domanda è massima o varia repentinamente,
siano mantenuti sempre in perfetta efficienza dal produttore e
gestiti in modo da renderne massima la disponibilità a
produrre in tali periodi; in considerazione della particolare
funzione e della strategicità tecnico-economica di tali
impianti, per il primo biennio di entrata in vigore della
legge ne viene sterilizzata l'influenza ai fini della
determinazione del prezzo dell'energia elettrica, pur
riconoscendo ad essi il prezzo marginale spuntato sul mercato
dalle altre tipologie di impianto.
Il comma 4 chiarisce che i contratti di importazione in
capo all'ex monopolista alla data di liberalizzazione del
mercato, già destinati al mercato vincolato, possono essere
trasferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, all'acquirente unico Spa all'atto della sua
assunzione di responsabilità come garante per la fornitura di
tale mercato. La definizione delle modalità tecniche ed
economiche del trasferimento è demandata all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas.
Il comma 5, in considerazione della strategicità delle
importazioni di energia elettrica, e della sicurezza degli
approvvigionamenti, riporta in capo al Ministro delle attività
produttive il potere di stabilire norme alle importazioni di
energia elettrica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas.
Il comma 6, in coerenza con gli orientamenti emergenti a
livello comunitario,
amplia la platea dei clienti idonei al libero mercato,
liberalizzando l'accesso ai consorzi di pubbliche
amministrazioni ed abbassando la soglia di consumo a 0,05 GWh
dal 1^ gennaio 2003, ed aprendo a tutti i clienti finali non
domestici dal 1^ gennaio 2004.
Il comma 7 provvede a separare completamente l'acquirente
unico che sarà per i primi anni uno dei maggiori operatori
della borsa, dal gestore della rete e dal gestore del mercato,
trasferendo la sua azione direttamente in capo al Ministro
dell'economia e delle finanze e stabilendo che i diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività
produttive e gli indirizzi strategici ed operativi sono
definiti dal Ministro delle attività produttive.
Il comma 8, infine, chiarisce che i diritti dell'azionista
della SOGIN Spa deputata a gestire lo smantellamento degli
impianti nucleari dismessi, sono esercitati d'intesa tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
attività produttive, e che quest'ultimo definisce gli
indirizzi operativi e strategici della società.
I commi 9 e 10 riguardano ulteriori interventi correttivi
sulle liberalizzazioni in tema di consorzi dei clienti idonei,
razionalizzazione delle reti di distribuzione e condizioni di
non discriminazione in materia di concessioni
idroelettriche.
Anche l'articolo 17 contiene interventi correttivi delle
norme vigenti tesi a migliorare la qualità del servizio
elettrico, a riallocare le funzioni di vigilanza sulla Cassa
conguaglio per il settore elettrico ed a chiarire alcuni
aspetti normativi riguardanti la generazione distribuita, la
produzione di energia elettrica all'estero e le reti
elettriche minori.
In particolare il Governo è delegato a adottare un decreto
legislativo per la disciplina delle imprese elettriche minori
e delle reti isolate secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi: tutela degli utenti, sicurezza ed economicità del
servizio, continuità e qualità della fornitura, promozione
delle fonti rinnovabili nelle piccole isole.
Con l'articolo 18 si dispone che la società acquirente
unico Spa assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza nel
settore del gas naturale, in alcune aree svantaggiate del
Paese, o per talune categorie di utenti con ridotti consumi. A
tal fine si dispone che la società acquirente unico Spa, che
già svolge similari funzioni nell'ambito del sistema
elettrico, individui con procedure pubbliche una o più imprese
di vendita del gas che si impegnino a formulare offerte di
vendita di gas, su richiesta, a tali clienti o in tali
aree.
Al comma 4 viene fatta comunque salva la possibilità, già
prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che,
in situazioni eccezionali e su segnalazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, un distributore possa essere
transitoriamente autorizzato, nell'interesse degli utenti, a
svolgere a livello locale attività di vendita di gas naturale
anche in presenza degli obblighi di separazione societaria
previsti dalle norme a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
Infine al comma 5, in considerazione che la transizione
del sistema del gas ai nuovi assetti concorrenziali è ancora
in corso, e che occorre ancora emanare alcune norme di
attuazione, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2003 i
compiti di indirizzo e sostitutivi in materia del Ministro
delle attività produttive, al fine di garantire l'efficace
funzionamento del sistema e l'avvio della piena
concorrenza.
La norma non comporta oneri per il bilancio dello
Stato.
Con l'articolo 19 si intende procedere, attraverso una
delega al Governo, al complessivo riordino della disciplina in
materia di impianti di riempimento, travaso e deposito dei gas
di petrolio liquefatti. In particolare, le norme si propongono
di riordinare una disciplina normativa che, a causa delle
peculiarità fisico-chimiche del prodotto commercializzato e
dell'evoluzione quantitativa e qualitativa della domanda, non
risulta più adeguata alle esigenze del settore.
I princìpi e criteri direttivi dettati per l'esercizio
della delega intendono rispondere alle finalità di: verificare
che le
attuali regole di sicurezza siano effettivamente rispondenti
allo scopo in relazione alle diverse dimensioni delle imprese
presenti sul mercato; garantire e migliorare il servizio reso
all'utenza; rivedere la normativa vigente.
Con l'articolo 20, al comma 1, si estende la procedura
semplificata, già prevista dalla legge 24 novembre 2000, n.
340, anche ai terminali di rigassificazione ubicati al di
fuori di aree industriali, o ubicati in aree offshore
distanti dalle coste, nonché alla realizzazione di nuovi
stoccaggi di gas in sotterraneo.
Con le disposizioni di cui al comma 2, in accordo alle
conclusioni di cui alla citata indagine parlamentare
sull'energia, si promuove, con il concerto delle
amministrazioni competenti, l'uso, in Italia, di combustibili
derivati direttamente dal metano, secondo la nuova tecnologia
"gas to liquid".
Con i commi da 3 a 6 si introducono alcune disposizioni
per semplificare le procedure di concessione dei contributi
per la metanizzazione del Mezzogiorno e per dirimere alcune
controversie sulla contabilizzazione dei costi ammissibili,
che di fatto ritardano l'effettuazione dei necessari
investimenti per dare spedita attuazione al programma di
metanizzazione nei tempi stabiliti dal Governo. La norma non
comporta oneri per il bilancio dello Stato.
11. Capo V. In un disegno di legge avente ad oggetto il
riordino e la riforma del settore energetico non potevano non
prevedersi delle norme volte a favorire la diversificazione
delle fonti energetiche e ciò anche a tutela della sicurezza e
dell'ambiente.
In questi sensi si è espressa la più volte richiamata
indagine conoscitiva della Camera dei deputati e l'esercizio
del potere legislativo dello Stato in questa materia trova la
sua legittimazione nelle indicate materie della sicurezza e
dell'ambiente.
Sono state pertanto previste norme volte all'utilizzazione
pulita del carbone, all'incremento della quota obbligatoria
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; all'utilizzo
razionale dell'energia, eccetera.
Con l'articolo 21 infatti si provvede a modificare le
previsioni in materia di carbon tax. A tal fine la norma
provvede a congelare ai livelli attuali il gettito derivante
dalla carbon tax (eliminando quindi i previsti
incrementi nel tempo) mantenendone inalterata la destinazione;
evitare distorsioni del mercato; incentivare, a parità di
emissioni in atmosfera, l'utilizzo di una fonte di ampia
disponibilità e stabilità di prezzo a tutto vantaggio della
sicurezza degli approvvigionamenti; introdurre, in
sostituzione della carbon tax, un sistema di tassazione
evoluta ed in linea con l'evoluzione del mercato, che stimola
verso comportamenti virtuosi i produttori (che si devono
adeguare alle soglie di emissione decrescenti nel tempo),
anche attraverso la diversificazione delle fonti utilizzate
consentendo tuttavia ai soggetti che rispettano i limiti
imposti di non dover pagare la tassa o addirittura beneficiare
della vendita dei diritti di emissione tramite l'istituzione
dell'apposito mercato.
La norma non comporta oneri per il bilancio dello
Stato.
Con l'articolo 22 si perfeziona il nuovo sistema di
incentivazione a sostegno della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, delineato con l'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto
delle tutele previste dall'articolo 9 della Costituzione.
Detto articolo stabilisce l'obbligo, a carico dei grandi
produttori e importatori di energia elettrica da fonti non
rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere
dal 2005, una quota minima di elettricità prodotta da impianti
a fonti rinnovabili.
A tal fine il comma 1 prevede l'incremento della quota
obbligatoria al fine di aumentare la produzione nazionale di
elettricità da fonti rinnovabili di circa 10 miliardi di kWh;
inoltre, gli imprenditori del settore potranno meglio
pianificare le proprie iniziative, essendo nota in anticipo
l'evoluzione della domanda di elettricità da fonti
rinnovabili.
Il comma 2 introduce una sanzione pecuniaria per gli
inadempienti, in ragione della presumibile difficoltà di
applicare la
vigente sanzione (limitazione della partecipazione al mercato
dell'elettricità), difficoltà connessa all'esigenza di
garantire la continuità del servizio elettrico in tutte le
circostanze.
Il comma 3 introduce una sanzione per i soggetti che
omettono di presentare l'autocertificazione relativa alla
produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, sulla cui
base viene calcolata la quantità di elettricità da fonti
rinnovabili che essi sono tenuti a immettere in rete per
rispettare l'obbligo della quota minima; una sanzione per tale
inadempienza non è al momento contemplata.
I commi 4 e 5 stabiliscono talune modalità di calcolo
della nuova sanzione pecuniaria e di utilizzo dei proventi
delle sanzioni per la riduzione degli oneri generali di
sistema del settore elettrico.
Il comma 6 prevede che le disposizioni del comma 1 si
applicano anche agli impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano miscele di acqua e carbone.
Le disposizioni del presente articolo sono altresì
funzionali alla attenuazione della dipendenza energetica e
alla diversificazione degli approvvigionamenti. Considerato il
ridotto impatto ambientale delle fonti rinnovabili,
l'incremento del loro apporto contribuisce anche al
conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, di cui alla legge 1^ giugno
2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto.
Con l'articolo 23 si prevede che il Ministero delle
attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio stipulano un accordo di programma quinquennale
con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi
finali dell'energia.
Nella norma sono puntualmente previsti gli obiettivi che
con esso si devono raggiungere ed è stabilito che le relative
priorità e i piani pluriennali ed annuali siano definiti
d'intesa con la Conferenza unificata.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'accordo
di programma, essa non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato,
ma avviene in base ad una finalizzazione di parte del
contributo ordinario annuale che lo Stato eroga all'ENEA, in
quanto le attività previste richiedono essenzialmente un
impegno di personale.
Con l'articolo 24, al fine di accelerare ulteriormente i
procedimenti autorizzativi per il rilascio dei permessi di
ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, si
introduce la previsione di un procedimento unico
autorizzativo, analogo a quello recentemente introdotto per la
autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche, che,
pur mantenendo pienamente le competenze degli enti locali e
delle regioni in materia, riduca i tempi complessivi,
valutazione di impatto ambientale compresa, per giungere al
conferimento dei titoli minerari che abilitano a svolgere tali
attività.
Con l'articolo 25 si apportano alcune modifiche al decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, al fine di chiarire alcuni
problemi interpretativi. Tale normativa pone l'obbligo del
mantenimento delle scorte in capo ai soggetti che nel corso
dell'anno precedente a quello di emanazione del provvedimento
d'imposizione, abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi
finiti (articolo 2, comma 1). L'immissione al consumo è
desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento
dell'accisa gravante sui prodotti petroliferi, tra questi
comprendendo anche quelli destinati ad usi esenti da imposta
(articolo 2, comma 2).
Le modifiche proposte intendono chiarire i problemi
interpretativi sorti in relazione al combinato disposto
dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 8, commi 1 e 2.
Infatti, mentre nell'articolo 2, comma 4, è previsto un
generale assoggettamento all'obbligo di scorta, l'articolo 8,
comma 1, della normativa in questione prevede per i depositi
autorizzati dal prefetto (di capacità fino a 3000 mc) una
diversa modalità di adempimento dell'obbligo che viene altresì
ad essere limitato solo ad un determinato tipo di prodotti,
determinando in tal modo un evidente contrasto con il
principio generale suddetto. La norma proposta al comma 1,
completata
dall'abrogazione prevista al comma 3, intende chiarire
definitivamente che la nascita dell'obbligazione è
esclusivamente legata ai verificarsi dell'immissione al
consumo, a sua volta desunta dal verificarsi dei presupposti
per il pagamento dell'accisa.
Infine viene modificata l'attuale disciplina in tema di
scorte obbligatorie introducendo la previsione di un obbligo
di scorta anche per il prodotto orimulsion, usato
attualmente in Italia per la produzione di energia
elettrica.
Con l'articolo 26 vengono modificate le modalità di
determinazione delle aliquote di prodotto che i titolari delle
concessioni di coltivazione sono tenuti a versare per le
produzioni nazionali di gas (royalty) al fine di
coordinare il disposto del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, con quello del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, ferma restando la necessità di non ridurre il
gettito per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante
dalle royalty.
Con la nuova norma, al comma 2 viene inoltre introdotta
una semplificazione del procedimento di calcolo delle stesse
royalty, sostituendo, sempre a parità di gettito,
l'attuale complesso meccanismo di detrazioni fisse e variabili
riconosciute al concessionario in funzione dei costi di
trattamento e trasporto del gas, con un semplice innalzamento
della quota di produzione esente da royalty per ogni
singola concessione. In tal modo si ottiene anche l'effetto di
incentivare maggiormente le produzioni derivanti da piccoli
giacimenti, accrescendo così le possibilità produttive
nazionali, rispetto all'attuale detrazione, che non fa
differenza tra giacimenti cospicui e campi marginali.
Il nuovo metodo di calcolo sopra descritto, con le
disposizioni contenute al comma 3, viene esteso anche al
calcolo delle royalty per gli anni passati, nei casi in
cui non si siano già conclusi i relativi accertamenti e non
risulti possibile l'attribuzione di un prezzo fatturato certo
al gas di una determinata concessione, come previsto dalla
norma previgente.
Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene altresì
semplificata la procedura di verifica per l'esonero dal
versamento delle royalty per gli anni fino al 1997, in
funzione di un determinato ammontare di investimenti in
attività di ricerca di idrocarburi, disposto dalla legge 9
gennaio 1991, n. 9, ed attualmente cessato. Essendo ancora in
corso gli accertamenti su tali situazioni pregresse, si
ritiene utile procedere ad una definizione conclusiva delle
stesse, ammettendo che i soggetti interessati possano
provvedere a versare direttamente una percentuale di quanto
eventualmente non corrisposto.
Con il comma 6 si istituisce la possibilità che i
concessionari possano compensare il debito verso lo Stato
derivante dal mancato versamento di tali aliquote con i
crediti pregressi della stessa natura, indipendentemente dalla
ubicazione delle concessioni di coltivazione nell'ambito del
territorio nazionale.
La norma proposta non prevede oneri a carico del bilancio
dello Stato. In particolare, la modifica del sistema di
calcolo delle royalty non causa diminuzioni del relativo
gettito, come dimostrato dal fatto che, applicando alle
produzioni degli anni 1999 e 2000 il nuovo metodo di calcolo,
si ottengono le stesse entrate effettivamente conseguite per
gli stessi anni.
Con l'articolo 27 si delega il Governo a disciplinare la
gestione dei rifiuti radioattivi, al fine di risolvere il
problema della sistemazione dell'eredità del nucleare,
attraverso lo smantellamento degli impianti dismessi e la
messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, del combustibile
irraggiato e delle materie nucleari nel rispetto delle
popolazioni e dell'ambiente.
Le spese necessarie per pervenire al completo
smantellamento delle centrali eletronucleari dell'ENEL Spa,
ora della SOGIN Spa, e alla chiusura del ciclo del
combustibile comprendente anche i relativi impianti ENEA e FN,
trovano una loro copertura in fondi opportunamente predisposti
nella normativa già vigente.
Per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e la
gestione del deposito è previsto che i costi rientrino in una
operazione
di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di
conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito. La gestione
del deposito è riservata allo Stato e affidata in concessione.
Per quanto riguarda invece le prime iniziative per
l'individuazione del sito per il deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi, in particolare quelle attinenti alla
informazione alle popolazioni e relativi strumenti di
coinvolgimento, alle caratterizzazioni e qualificazioni
necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di
accompagnamento territoriale, si prevede siano finanziate con
1 milione di euro per il 2002 e 2 milioni di euro per gli anni
2003 e 2004, a valere sull'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive. Per gli anni successivi al 2004, gli
opportuni finanziamenti dovranno essere previsti ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
* * *
Il parere che la Conferenza unificata ha espresso nella
seduta del 5 settembre 2002 sul disegno di legge recante
riforma e riordino del settore energetico contiene diverse
osservazioni e proposte di modifica. Sono state ovviamente
accolte, e pertanto riportate nel testo come modificato, le
modifiche di tipo lessicale o di tecnica prevalentemente
redazionale, nonché quelle tese a salvaguardare esplicitamente
le prerogative costituzionali delle regioni e degli enti
locali nel nuovo assetto istituzionale, valorizzandone il
ruolo con riferimento alle attività amministrative in materia
di produzione, distribuzione e trasporto di energia.
Non si ritengono invece accoglibili le ulteriori modifiche
proposte di seguito riportate:
all'articolo 1, comma 1, in cui si chiede di eliminare
il richiamo ai princìpi contenuti alla legislazione vigente in
materia energetica, in quanto si ritiene che tale richiamo sia
necessario per evitare lacune normative. Un'azione di riordino
sistematica della legislazione in materia energetica peraltro
verrà effettuata a breve in attuazione della delega contenuta
nella legge di semplificazione 2001; pertanto si è ritenuto di
specificare, venendo incontro all'esigenza manifestata dalle
regioni, che il rinvio ai princìpi desumibili dalla
legislazione statale vigente ha efficacia sino all'esito del
processo di riordino previsto dalla citata legge di
semplificazione;
articolo 4, comma 1, lettera c), con cui si chiede
di limitare il ricorso a tasse ambientali con riferimento a
normative nazionali o comunitarie in quanto riferimento
ridondante;
articolo 6, comma 1, lettera f) e lettera
g), con cui si chiede di eliminare qualsiasi riferimento
a leggi statali che identifichino compiti di programmazione e
valutazione da parte di organi statali in materia di opere e
infrastrutture strategiche in quanto in contrasto con gli
obiettivi governativi in materia di realizzazione di nuove
infrastrutture, nonché con l'attuazione della
legge-obiettivo;
articolo 6, comma 1, lettere m), o) e p), in
quanto le richieste delle regioni afferiscono a compiti di
definizione delle linee generali di politica energetica e di
omogenea regolazione dei mercati, di competenza esclusiva
dello Stato; alla lettera m) è in ogni caso inserito il
parere della Conferenza unificata nella fissazione degli
obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e
di risparmio energetico;
articolo 6, comma 2, lettera g), in quanto si
ritiene indispensabile definire criteri generali per le
concessioni di distribuzione dell'energia elettrica per
garantire standard nazionali di qualità del servizio ed
uniformità di trattamento agli operatori del mercato;
articolo 6, comma 2, lettera h), in materia di
energia da fonti rinnovabili per le analoghe considerazioni in
materia di uniformità della disciplina di mercato, nonché per
evitare alterazioni della concorrenza tra produttori di
energia elettrica ed indesiderati
aumenti del prezzo dell'energia, considerati i maggiori costi
di produzione legati all'uso delle fonti rinnovabili;
articolo 7, comma 2, in quanto si ritiene che la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano costituisca
l'ambito istituzionale corretto per il raccordo e la
collaborazione tra lo Stato e le regioni;
articolo 9, comma 3, in quanto è necessario che gli
indirizzi generali all'Autorità di regolazione siano emanati
direttamente dall'Autorità di governo per il rispetto degli
obiettivi di politica generale nazionale;
articolo 13, in quanto i princìpi di semplificazione per
gli impianti di produzione sono già contenuti nel
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55; l'inserimento
di tali impianti anche in questo disegno di legge può creare
incertezze applicative, almeno nella fase transitoria di
applicazione della procedura prevista dal cosiddetto "decreto
sbloccacentrali";
artico1o 16, comma 10, in quanto fino all'emanazione di
nuove concessioni di distribuzione appare necessario
confermare la validità delle concessioni esistenti, peraltro
già disposta dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a
favore delle imprese che già svolgevano tale attività;
articolo 19, in quanto il riordino della normativa sul
GPL è riconducibile sostanzialmente ad esigenze di sicurezza
del sistema essendo già previsto comunque il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province di Trento e di Bolzano;
articolo 21, in quanto le modifiche incidono sulla
competenza esclusiva dello Stato in materia di fiscalità,
oltre che di tutela dell'ambiente, e possono pregiudicare
l'attribuzione delle risorse finanziarie nazionali a tale fine
stanziate;
articolo 22, in quanto risulta adeguata la misura del
previsto incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti
rinnovabili, tenuto conto dell'aumento esponenziale dei costi
di produzione da fonti rinnovabili al crescere del volume di
produzione imposto;
articolo 23, in quanto l'ENEA resta ad oggi vigilato dal
Ministero delle attività produttive e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ferma restando la
possibilità delle regioni di mettere in atto attività
aggiuntive nelle materie di competenza dell'Istituto;
articolo 24, in quanto il rinvio contenuto al comma 2 al
procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
appare sufficiente a garantire tanto il ruolo della regione
quanto le esigenze degli enti locali, ed a gestire secondo le
procedure già consolidate gli eventuali casi di dissenso;
articolo 28, in quanto l'abrogazione esplicita e
sistematica delle norme incompatibili deriverà dal citato
riassetto della materia che verrà effettuato in attuazione
della delega conferita dalla legge di semplificazione.
Per quanto riguarda le osservazioni separatamente esposte
da ANCI, UNCEM ed UPI, è stata accolta la maggior parte delle
osservazioni, in quanto identiche a quelle esposte dalle
regioni; non risultano invece accoglibili, oltre a quelle
sopra esposte, le ulteriori, richieste di emendamento ai
seguenti articoli, avanzate dall'ANCI e dall'UNCEM:
articolo 16, comma 10, in quanto la stesura proposta
appare in parte ridondante rispetto a quanto già fissato nelle
norme vigenti ed in parte meno chiara dell'attuale, e quindi
suscettibile di interpretazioni difformi;
articolo 16, comma 11, in quanto comporta rilevanti
effetti economici su alcuni operatori del mercato, non
motivabili su un piano esclusivamente tecnico;
articolo 22, comma 6, in quanto gli impianti di
cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano sono già
incentivati
nell'ambito delle iniziative di promozione dell'incremento
dell'efficienza negli usi finali (i cosiddetti "certificati
bianchi") di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo n. 79 del 1999 ed al l'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo n. 164 del 2000.
Non risultano parimenti accoglibili le proposte di
emendamento al seguente articolo avanzate dall'UPI:
articolo 10, comma 2-bis, in quanto il tema dei
transiti transfrontalieri è oggetto di iniziative di
coordinamento a livello comunitario.
ALLEGATO
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