XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3185
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa)
Comma 1, lettera a)
A decorrere dal periodo di imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 (il 2002, per i
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno
solare) ai fini della determinazione del valore minimo fiscale
delle partecipazioni in società non negoziate in mercati
regolamentati non si tiene conto delle diminuzioni
patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili nonché
derivanti da costi e oneri di qualsiasi natura non fiscalmente
deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata
(anche non residente).
La disposizione in parola ha carattere prevalentemente
antielusivo: pertanto, pur essendo potenzialmente in grado di
produrre recupero di gettito, per prudenza contabile non si
indica alcuna somma al riguardo.
Comma 1, lettera b)
A decorrere dal periodo di imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 (il 2002, per i
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno
solare) le minusvalenze relative alle partecipazioni di
controllo o collegamento (immobilizzazioni finanziarie)
diverse da quelle realizzate sono deducibili ai fini fiscali
in quote costanti nell'esercizio nel quale sono state iscritte
e nei quattro successivi.
Conseguenze in termini di gettito
In via generale si evidenzia che le presenti stime si
riferiscono prudenzialmente ai soli contribuenti società di
capitali ed enti commerciali, di cui all'articolo 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986 (TUIR). Si riportano di seguito le stime di
variazione di gettito IRPEG in termini di competenza
(effettuate, ove non diversamente indicato, in base ai dati
delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2001 società di capitali
ed enti commerciali estrapolati agli anni di imposta 2002 e
2003).
A tale riguardo si evidenzia che, in considerazione delle
ingenti svalutazioni effettuate dai contribuenti nel corso del
2001 e di quelle annunciate da grandi gruppi per il corrente
periodo di imposta - anche in vista della futura riforma della
imposta sulle società -, per il 2002 le svalutazioni sono
stimate in misura pari al 10 per cento in più di quanto
risultante nel 2000; per il 2003 e gli esercizi seguenti si
ritiene prudenziale ridurre il dato in misura pari al 10 per
cento, ad indicare un ricorso meno intenso a tale strumento,
riportando la stima dell'utilizzo dello stesso a livello del
periodo base, assunto come "tendenziale".
Il recupero di gettito 2002 di competenza (aliquota
ordinaria del 36 per cento, aliquota effettiva 23,6 per cento)
in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi è risultato
pari a circa i 4/5 di 2.945 = 2.355 milioni di euro.
Prudenzialmente si indica un recupero complessivo di gettito
pari a circa 3.300 X 4 / 5 = 2.640 milioni di euro per tenere
conto anche di banche ed assicurazioni. Nel 2003 (aliquota
ordinaria del 35 per cento, aliquota effettiva 22,8 per cento)
il recupero netto di competenza dai dati delle dichiarazioni
estrapolati (senza le banche e le assicurazioni) è risultato
pari a circa 1.530 milioni di euro, mentre se si tiene conto
anche dei contribuenti esercenti attività di intermediazione
monetaria e finanziaria il recupero di gettito complessivo (al
netto della perdita di gettito attribuibile alla quota
dell'esercizio precedente, 3.300 / 5 X 22,8 per cento / 23,6
per cento = 638 milioni di euro), è pari a circa (2.873 / 5 X
4 - 638) 1.660 milioni di euro. Nel 2004, a fronte di un
recupero complessivo di competenza dai dati delle
dichiarazioni estrapolati pari a circa i 4 / 5 di 2.873
milioni di euro, il recupero netto di gettito è pari a circa
(2.873 / 5 X 4 - 638 - 2.873 / 5) 1.085 milioni di euro.
Si evidenzia infatti che il recupero di gettito
ricavabile dalle dichiarazioni è al netto delle svalutazioni
di banche, assicurazioni e società finanziarie, in quanto i
contribuenti esercenti tali attività non sono tenuti alla
compilazione del prospetto di bilancio allegato alla
dichiarazione dei redditi al quadro RS. Si evidenzia inoltre
la disposizione antielusiva di cui al comma 4, che impone ai
contribuenti la segnalazione alla Agenzia delle entrate dei
dati relativi alle operazioni di cessione di partecipazioni
immobilizzate effettuate a partire dal 2002 le quali generino
consistenti minusvalenze.
Nel caso in cui i contribuenti cedano le partecipazioni
oggetto di svalutazione in bilancio entro il quarto esercizio
successivo a quello nel quale sono state iscritte le
minusvalenze, si realizzano le seguenti fattispecie fiscali
produttive di effetti sul gettito atteso:
poiché il valore fiscale delle partecipazioni è
superiore al corrispondente dato civilistico (è infatti al
netto delle sole quote già dedotte) si determina, a parità di
corrispettivo per la cessione, una riduzione di gettito sotto
forma di minore imposta sostitutiva al 19 per cento (ai sensi
del decreto legislativo n. 358 del 1997) sulla eventuale
plusvalenza oppure di maggiore minusvalenza imputata al
reddito dell'esercizio;
contestualmente, in seguito alla cessione delle
partecipazioni, si interrompe - a partire dall'esercizio nel
quale è avvenuta la cessione - la deduzione delle quote
costanti delle minusvalenze relative ai titoli ceduti, con
conseguente recupero di gettito.
Ai fini della presente stima si evidenziano di seguito le
ipotesi formulate e i dati utilizzati:
si ipotizza, in via prudenziale, che la quota di
riduzione di gettito attribuibile alla minore imposta
sostitutiva sia pari al 25 per cento e quindi che le maggiori
minusvalenze incidano per il restante 75 per cento;
si ipotizza che una quota annua di partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie, oggetto di
svalutazione, pari al 10 per cento, sia ceduta a partire
dall'esercizio successivo;
in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi
l'aliquota netta IRPEG dal 2003 è pari a circa il 22,8 per
cento: questa aliquota costituisce la variazione di imposta
IRPEG media di tutti i contribuenti i quali hanno effettuato
rettifiche negative di valore di attività finanziarie
immobilizzate nei limiti fiscalmente ammessi, attribuite
specificatamente alle svalutazioni stesse.
La minore IRPEG di competenza 2003 conseguente alle
maggiori minusvalenze da cessione delle partecipazioni
svalutate nel 2002 è pari a circa 10 per cento (quota cessioni
annua) X 80 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2002) X 75
per cento (sotto forma di maggiori minusvalenze) X 22,8 per
cento (aliquota IRPEG 2003 netta) X 14.108 (ammontare
complessivo svalutazioni stimato al 2002) = 193 milioni di
euro.
La minore IRPEG di competenza 2004 è costituita dalla
somma delle conseguenze delle maggiori minusvalenze da
cessione delle partecipazioni svalutate nel 2002, pari a circa
10 per cento X 60 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2002
e nel 2003) X 75 per cento X 22,8 per cento X 14.108 = 145
milioni di euro, e delle conseguenze delle maggiori
minusvalenze da cessione delle partecipazioni svalutate nel
2003, pari a circa 10 per cento X 80 per cento (svalutazioni
non dedotte nel 2003) X 75 per cento X 22,8 per cento X 12.700
(ammontare complessivo svalutazioni stimato al 2003) = 174
milioni di euro. Il totale è pertanto pari a circa 319 milioni
di euro.
Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o
collegamento (al 19 per cento) la riduzione di gettito di
competenza 2003 è pari a circa 10 per cento X 80 per cento
(svalutazioni non dedotte nel 2002) X 25 per cento (sotto
forma di plusvalenze) X 19 per cento X 14.108 (ammontare
complessivo svalutazioni stimato al 2002) = 54 milioni di
euro.
La riduzione di gettito di competenza 2004 è invece pari
a circa 10 per cento X 60 per cento (svalutazioni non dedotte
nel 2002 e nel 2003) X 25 per cento X 19 per cento X 14.108
(ammontare complessivo svalutazioni stimato al 2002) + 10 per
cento X 80 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2003) X 25
per cento X 19 per cento X 12.700 (ammontare complessivo
svalutazioni stimato al 2003) = 88 milioni di euro.
Il recupero di gettito 2003 conseguente al venire meno
della deduzione della quota costante relativa alle
svalutazioni 2002 delle partecipazioni cedute nel 2003 è
stimabile in circa 10 per cento X 640 = 64 milioni di euro: il
recupero di competenza 2004 è invece pari a circa 64 (sulla
seconda quota costante delle svalutazioni 2002 cedute nel
2003) + 64 (sulla prima quota costante delle svalutazioni 2002
cedute nel 2004) + (10 per cento X 575) 57 (sulla prima quota
costante delle svalutazioni 2003 cedute nel 2004) = 185
milioni di euro.
In base a quanto disposto al comma 3 il maggiore acconto
stimato a novembre 2002 è pari a circa 2.640 X 75 per cento =
1.980 milioni di euro.
Si evidenziano nella seguenti tabelle le variazioni di
gettito di competenza e di cassa (acconto IRPEG al 75 per
cento) stimate:
COMPETENZA
(in milioni di euro) 2002 2003 2004
Deducibilità in
cinque quote delle
svalutazioni + 2.640 + 1.660 + 1.085
Cessione partecip. -
maggiori minusvalenze - 193 - 319
Cessione partecip. -
recupero su quote
costanti + 64 + 185
TOTALE IRPEG + 2.640 + 1.531 + 951
Cessione partecip. -
minore imp. sostitutiva - 54 - 88
CASSA
(in milioni di euro) 2002 2003 2004 2005
Rideterminazione
acconto 2002 (comma 3) + 1.980 - 1.980
Saldo IRPEG 2002 + 2.640
Acconto IRPEG 2003 + 1.980 - 1.980
Saldo IRPEG 2003 + 1.531
Acconto IRPEG 2004 + 1.148 - 1.148
Saldo IRPEG 2004 + 951
Acconto IRPEG 2005 + 713
Imposta sostitutiva 2002 - 54 - 88
TOTALE IIDD + 1.980 + 2.640 + 645 + 428
Comma 1, lettera c)
A decorrere dal periodo di imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 (il 2002, per i
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno
solare) ai fini della determinazione del reddito
assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del decreto
legislativo n. 466 del 1997 (DIT) sono stabilite le seguenti
modifiche alla legislazione vigente:
è abolita la disposizione introdotta dall'articolo 2
del decreto legislativo n. 9 del 2000, che consentiva il
computo dell'incremento netto del capitale investito in misura
pari al 140 per cento dello stesso;
Il coefficiente di remunerazione del capitale investito
è definitivamente stabilito in misura pari al saggio degli
interessi legali (attualmente pari al 3 per cento) invece di
essere stabilito ogni anno con decreto (per il periodo di
imposta 2001 è stato pari al 6 per cento).
Conseguenze in termini di gettito
In base ai dati delle ultime dichiarazioni dei redditi
delle società di capitali e degli enti commerciali,
estrapolati al 2002, al 2003 ed al 2004, il recupero di
gettito di competenza conseguente alla riduzione del reddito
assoggettabile ad aliquota ridotta del 19 per cento (o del 7
per cento, se la società è stata ammessa alla quotazione
successivamente alla entrata in vigore della DIT), è
rispettivamente pari a circa 568, 1.085 e 1.007 milioni di
euro, da parte di circa 121.000 contribuenti.
Tali stime sono state ottenute mediante un calcolo
puntuale in capo ad ogni contribuente, per tenere conto delle
variazioni normative, di aliquota e di base che costituiscono
incremento netto (quale, ad esempio, il saldo attivo di
rivalutazione - al netto della imposta sostitutiva - di cui
alla legge n. 342 del 2000, che ha concorso ai fini delle
variazioni in aumento del patrimonio netto ai fini DIT a
decorrere dal 1^ gennaio 2001).
In base a quanto disposto al comma 3 il maggiore acconto
stimato a novembre 2002 è pari a circa 498 X 75 per cento =
373 milioni di euro, dove l'importo di 498 milioni di euro è
la stima dell'incremento di gettito teorico di competenza
2001.
Si evidenzia di seguito l'andamento del gettito IRPEG di
cassa, in milioni di euro:
CASSA
(in milioni di euro) 2002 2003 2004 2005
Rideterminazione
acconto 2002 (comma 3) + 373 - 373
Saldo IRPEG 2002 + 568
Acconto IRPEG 2003 + 426 - 426
Saldo IRPEG 2003 + 1.085
Acconto IRPEG 2004 + 814 - 814
Saldo IRPEG 2004 + 1.007
Acconto IRPEG 2005 + 755
TOTALE IRPEG + 373 + 621 + 1.473 + 948
Comma 2
A partire dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge (il 2002, per i
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno
solare) è limitata la deducibilità fiscale degli
accantonamenti alle riserve tecniche obbligatorie delle
imprese di assicurazione (di cui all'articolo 103, comma 1 del
TUIR (1))
La norma dispone infatti che tali accantonamenti siano
fiscalmente deducibili in misura non superiore al 98 per cento
della media di quelli dedotti nei tre periodi di imposta
precedenti: l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei
nove esercizi successivi.
Conseguenze in termini di gettito
In base ai dati ANIA più recenti disponibili (2) gli
accantonamenti alle riserve premi, matematiche e alle altre
riserve tecniche nel 2001 sono stati pari a 30.163 milioni di
euro: tale accantonamento risulta superiore di circa 2,6
miliardi di euro rispetto al 98 per cento della media degli
accantonamenti dei tre periodi precedenti (circa 27,6 miliardi
di euro). Ipotizzando, in via prudenziale, che gli
accantonamenti di competenza 2002 siano il 5 per cento
superiori a quelli del 2001 (incremento pari alla metà di
quello verificatosi nel 2001 rispetto al periodo 2000) e che
gli accantonamenti annui alle riserve tecniche nel 2003 e nel
2004 restino costanti, si ottiene un ammontare complessivo di
accantonamenti 2002 eccedenti il 98 per cento della media del
triennio 1999-2001 pari a circa (31,7 - 29,3) 2,4 miliardi di
euro, un ammontare complessivo di accantonamenti 2003
eccedenti la media del triennio 2000-2002 pari a quasi (31,7 -
29,2) 2,5 miliardi di euro ed un ammontare eccedente nel 2004
pari a quasi (31,7 - 30,6) 1,1 miliardi di euro.
Ai fini della presente stima si evidenziano di seguito le
ipotesi formulate e i dati utilizzati.
Si assume, in considerazione della prevista riduzione
per il 2002 della elevata redditività dei contribuenti in
questione, che la aliquota IRPEG netta, per tenere conto della
capienza, sia pari all'80 per cento di quella nominale, ossia
pari al 28,8 per cento nel 2002 ed al 28,0 per cento dal
2003.
La modifica proposta incide anche nella determinazione
della base imponibile IRAP: la aliquota nel 2002 è pari al
4,75 per cento mentre dal 2003 è pari al 4,25 per cento.
Si ipotizza che i contribuenti, in sede di versamento
dell'acconto IRPEG ed IRAP 2004, utilizzino il metodo
"previsionale" - riducendo
(1) Si tratta degli accantonamenti alla riserva matematica,
alla riserva premi per rischi diversi da quelli sulla vita e
alla riserva per i sinistri avvenuti e non ancora
liquidati.
(2) L'assicurazione italiana: i dati significativi, ANIA
1998-2001, conto tecnico dei rami danni e vita.
pertanto il versamento dovuto in base alla competenza 2003 -
in misura pari al 15 per cento, specificatamente per la
riduzione stimata - nel periodo di imposta 2004 - del recupero
fiscale sugli accantonamenti eccedenti.
Il recupero di gettito IRPEG di competenza 2002 è pari a
circa 2.408 X 28,8 per cento = 693 milioni di euro: il
recupero di gettito di competenza 2003 invece è pari a circa
(2.489 - 2.408/ 9 (prima quota costante eccedenza 2002)) X
28,0 per cento = 622 milioni di euro. Il recupero di
competenza 2004 è pari a circa (1.126 - 2.408/ 9 - 2.489/ 9) X
28,0 per cento = 163 milioni di euro.
Il recupero di gettito IRAP di competenza 2002 è pari a
circa 2.408 X 4,75 per cento = 114 milioni di euro: il
recupero di gettito di competenza 2003 invece è pari a circa
(2.489 - 2.408/9) X 4,25 per cento = 94 milioni di euro.
Infine, la maggiore IRAP di competenza 2004 è pari a circa
(1.126-2.408/9 - 2.489/ 9 ) X 4,25 per cento = 25 milioni di
euro.
In base a quanto disposto al comma 3, il maggiore acconto
IRPEG di novembre dovuto è pari a circa 693 X 75 per cento =
520 milioni di euro.
Di seguito si espone l'andamento del gettito di cassa
(acconto del 75 per cento ai fini IRPEG, 85 per cento ai fini
IRAP):
CASSA (in milioni di euro) 2002 2003 2004
Rideterminazione acconto 2002
(comma 3) +520 -520
Saldo IRPEG 2002 +693
Acconto IRPEG 2003 +520 -520
Saldo IRPEG 2003 +622
Acconto IRPEG 2004
(85 per cento X 75 per cento) +396
Saldo IRPEG 2004
Acconto IRPEG 2005
TOTALE IRPEG +520 +693 +498
Saldo IRAP 2002 +114
Acconto IRAP 2003 + 97 - 97
Saldo IRAP 2003 + 94
Acconto IRAP 2004
(85 per cento X 85 per cento) + 68
Saldo IRAP 2004
Acconto IRAP 2005
TOTALE IRAP +211 + 65
Comma 5
Dietro pagamento di una somma pari al 4 per cento, è
precluso ogni accertamento tributario relativamente ai
maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della
imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle
condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto
legislativo n. 358 del 1997. La somma dovuta, indeducibile ai
fini delle imposte dirette ed IRAP, deve essere versata entro
il 30 novembre 2002.
Conseguenze in termini di gettito
In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi
presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali
più recenti disponibili risulta (al quadro RQ, rigo RQ4) un
ammontare di maggiori valori iscritti per imputazione di
disavanzi, assoggettati ad imposta sostitutiva in base al
decreto legislativo n. 358 del 1997, pari a quasi 2,76
miliardi di euro da parte di 247 contribuenti.
Ipotizzando, in via prudenziale, una percentuale di
adesione al provvedimento pari al 10 per cento, si ottiene una
stima di gettito di cassa per il 2002 pari a circa 2.758 X 10
per cento X 4 per cento = 11 milioni di euro.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le
assunzioni).
Nel periodo gennaio - agosto 2002 l'ammontare del
credito d'imposta è stato pari a 906 milioni di euro.
La proiezione dell'utilizzo del credito, determinata
sulla base dell'andamento nell'anno in corso, prevede un
importo mensile medio di 125 milioni di euro per i mesi di
settembre, ottobre e dicembre; un importo di 170 milioni di
euro per il mese di novembre data la maggior capienza per
poter usufruire del credito dovuta al versamento del secondo
acconto dell'autoliquidazione e del versamento dell'IVA
trimestrale. Nel complesso l'ammontare del credito per tutto
il 2002 è stimato in 1.451 milioni di euro. Tenuto conto
che l'ammontare delle risorse già preordinate legislativamente
per tale agevolazione nel predetto anno è di circa 652 milioni
di euro, ne deriva che 254 milioni di euro incideranno
nell'anno in corso mentre i restanti 545 milioni di euro
incideranno nell'anno 2003 in considerazione delle modalità di
fruizione del credito in questione stabilite dalle
disposizioni in esame.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di accisa).
Comma 1
Viene prorogato il termine per la soppressione
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e per la
conseguente istituzione di un contributo di riciclaggio e di
risanamento ambientale, prevedendo che tale termine coincida
con l'entrata in vigore del regolamento previsto per la
disciplina del suddetto contributo.
Per la determinazione dei relativi effetti economici
occorre richiamare i dati contenuti nella tavola 5 della
relazione tecnica dell'A.S. n. 1002 e tenere in considerazione
i termini di pagamento dell'imposta di consumo sugli oli
lubrificanti (l'imposta viene pagata il mese successivo a
quello dell'immissione in consumo).
Ipotizzando che il nuovo regolamento entri in vigore a
partire dal 1^ dicembre 2002 si determineranno maggiori
entrate per l'anno 2002 pari a circa 35 milioni di euro.
Comma 2
Nell'anno 2002, è escluso dalla concorrenza alla
formazione della base imponibile IRAP il credito di imposta
sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori (codice tributo
F24 6731) (decreto-legge n. 265 del 2000) e 6736 (Articolo 25
della legge n. 388 del 2000). A fronte di un ammontare stimato
pari a circa 307 milioni di euro, la perdita di gettito di
competenza IRAP 2002 (al 4 per cento) risulta pari a circa 12
milioni di euro. Tale ammontare deriva da una stima di consumo
annuo di gasolio per autotrasporto merci pari a circa 7,1
miliardi di litri ed un credito di imposta pari a 83,8
lire/litro.
Si ricorda che in base all'articolo 1, comma 4-bis
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, le disposizioni
relative a tale credito di imposta si applicano fino al 31
dicembre 2002.
A decorrere dall'anno 2002, è inoltre escluso dalla
concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP il
credito di imposta (codice tributo F24 6730) a favore degli
esercenti l'attività di trasporto merci (articolo 8 della
legge n. 448 del 1998 e seguenti). In base ai dati del modello
di versamento unificato F24 2001 e 2002 risulta un utilizzo a
compensazione (a credito) di altri tributi e contributi
dovuti, da parte di tutti i contribuenti, pari a circa 76
milioni di euro a tutto il 2001. Poiché il credito in
questione può essere riconosciuto al beneficiario anche
mediante rimborso della somma spettante, si assume per il
periodo di imposta 2002 un ammontare complessivo di 100
milioni di euro.
La perdita di gettito IRAP di competenza 2002 è pertanto
pari (con una aliquota netta del 4 per cento) a 4 milioni di
euro.
La aliquota della accisa sul gasolio per litro al 1998
era pari a 747,470 lire per litro: in base alla legge n. 448
del 1998 tale accisa sarebbe dovuta crescere - con successivi
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - fino a
raggiungere, al 1^ gennaio 2005, 905,586 lire per litro. In
seguito all'unico incremento stabilito, nel 1999 (780,731 lire
per litro), è stato concesso un credito di imposta agli
autotrasportatori, pari all'incremento della accisa applicata
per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.
Per gli anni successivi al 1999 non si è fatto luogo ad
alcun aumento intermedio della accisa: ai fini della presente
stima pertanto si ipotizza che il valore previsto per il 2005
sia raggiunto mediante incrementi costanti nei tre anni di
imposta rimanenti, pari a circa (905,586 - 780,731) / 3 =
41,62 lire annue.
Pertanto, con un ammontare di credito di imposta concesso
nel 2002 - a fronte del primo incremento di accisa sul gasolio
di 33,261 lire - pari a circa 100 milioni di euro, si può
stimare in circa 100 X (33,261 + 41,62) / 33,261 = 225 milioni
di euro l'ammontare del credito di imposta concesso nel 2003
ed in circa 100 X (33,261 + 41,62 + 41,62) / 33,261 = 350
milioni di euro l'ammontare del credito di imposta concesso
nel 2004.
La perdita di gettito IRAP di competenza 2003 e 2004
conseguente è rispettivamente pari a circa 225 X 4 per cento =
9 milioni di euro ed a circa 350 X 4 per cento = 14 milioni di
euro. La perdita di gettito complessiva di competenza 2002
(compreso il credito di imposta per il "caro petrolio") è
invece pari a circa 12 + 4 = 16 milioni di euro.
Ne consegue, con un acconto dell'85 per cento, la
seguente perdita di gettito IRAP di cassa:
CASSA (in milioni di euro) 2003 2004 2005
Saldo IRAP 2002 - 16
Acconto IRAP 2003 - 14 + 14
Saldo IRAP 2003 - 9
Acconto IRAP 2004 - 8 + 8
Saldo IRAP 2004 - 14
Acconto IRAP 2005 - 12
TOTALE IRAP - 30 - 3 - 18
I predetti importi corrispondono agli oneri che si
dovranno sostenere per rimborsare le regioni delle minori
entrate che subiranno per effetto della disposizione in
esame.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di concessionari
della riscossione e di proroga dei termini).
Commi 1-2
Ai fini dell'impatto della normativa proposta sul
bilancio dello Stato, si osserva quanto segue.
Ai sensi del comma 1 si prevede un aumento dell'acconto
che i concessionari sono tenuti annualmente a versare a titolo
di anticipazione sulle riscossioni di cui al decreto
legislativo n. 237 del 1997. Tale incremento è stimabile in
circa 520 milioni di euro.
Il successivo comma non ha effetti pregiudizievoli sul
bilancio dello Stato.
Comma 3
Sono prorogati dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2002
i termini sia di versamento della imposta sostitutiva dovuta
che di presentazione della perizia relativi alla
rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati e del valore di acquisto
di terreni edificabili.
Poiché si tratta di uno spostamento di termini di due
mesi che non oltrepassa l'anno solare, non si ritiene di
indicare alcuna variazione sul gettito atteso nell'intero
anno.
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo).
La modifica si rende necessaria per adeguare la normativa
interna al mutato quadro di riferimento conseguente
all'adesione dell'Italia all'Unione monetaria europea, con
particolare riguardo all'introduzione delle banconote in
euro.
La norma prende atto che, essendo venuto meno il potere
autorizzatorio dello Stato in materia di emissione di
banconote in euro per effetto di quanto disposto dall'articolo
10 del regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio, del 3
maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro nonché
dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43,
l'imposta di bollo sulla circolazione non è più dovuta a
partire dal 1^ gennaio 2002 per mancanza del presupposto
impositivo limitatamente ai biglietti. Tale presupposto,
infatti, era strettamente connesso con la concessione, alla
Banca d'Italia da parte dello Stato, del proprio potere di
emissione, che risulta ormai demandato al Consiglio direttivo
della BCE in forza del trattato che istituisce la Comunità
europea e dello statuto del SEBC.
Tenuto conto di quanto precede, la norma dispone che i
vaglia cambiari della Banca d'Italia, finora assoggettati
all'imposta sulla circolazione, continuano ad essere soggetti
all'imposta di bollo e ad essi si applica lo stesso regime
previsto per i titoli emessi dal Banco di Napoli e dal Banco
di Sicilia, dei quali hanno analoga funzione economica e pari
origine storica.
La norma prevede che siano esenti dall'imposta di bollo i
vaglia cambiari emessi della Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, ivi compresi i
vaglia "speciali" emessi per il rimborso di tributi.
La modifica normativa non ha effetti sul gettito in
quanto, anche nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo fosse
dovuta sulla circolazione in euro, le "partite detraibili" ai
fini del calcolo del tributo sono attualmente superiori
all'ammontare complessivo della circolazione.
TABELLA RIEPILOGATIVA
(Milioni di euro)
COMPETENZA GIURIDICA
... (omissis) ...
TALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Art. 6. (Soppressione dell'imposta di consumo sugli
oli lubrificanti).
(omissis)
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1^ ottobre 2002.
Art. 7. (Istituzione di un contributo di riciclaggio e
di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dal 1^ ottobre
2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di
risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori
costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante
rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti e
mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a
specifica, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli
impianti di combustione di oli usati, non altrimenti
riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate
a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
(omissis)
Art. 5. (Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori).
(omissis)
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano,
entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione
ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti
le attività di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
(omissis)
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Art. 3. (Accertamento, liquidazione e pagamento).
(omissis)
4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento
contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti.
Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il
pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute
dal 1^ al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed
in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui
al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più
ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso
di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento,
riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5
giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli
interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento
differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto
termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di
altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i
prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e
nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando
che il pagamento non può essere fissato per un periodo di
tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti
ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso
trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e
comunitari.
Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Art. 9. (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). - 1. I concessionari
della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano
il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per
effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa
prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto
sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite la ripartizione tra i concessionari
dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno
precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari
nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento,
nonché ogni altra disposizione attuativa del presente
articolo.
(omissis)
Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 59. (Procedure in corso). 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso
o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti
creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui
all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato
domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del
debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero
delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il
concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda
di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il
concessionario non abbia richiesto il visto di cui
all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede
in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione
della documentata domanda di cui al comma 3 o della
comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto
al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo
del non riscosso come riscosso sono restituite ai
concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli
stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base e nei
tempi e con le modalità da definire con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla
base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30
settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla
base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999
sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma
2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2,
lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma
2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data
stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1^
ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma
1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il
decreto di cui alla lettera c).
Art. 59-bis. (Termini di notificazione della
cartella di pagamento).
In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per
i moli consegnati ai concessionari dal 1^ gennaio al 30 giugno
2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la
mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1^
maggio 2001, se imputabile al concessionario.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).
(omissis)
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1^
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta
data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo
81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le
modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna
rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio
sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società
periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta
sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o
trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In
ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
(omissis)
Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola).
(omissis)
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è
versata, con le modalità previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna
rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare
del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento
dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed
esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della
perizia devono essere effettuati entro il termine del 30
settembre 2002.
(Omissis)
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642.
... (omissis) ...