XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3185




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


Articolo 1.

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa)

Comma 1, lettera a)

          A decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 (il 2002, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) ai fini della determinazione del valore minimo fiscale delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili nonché derivanti da costi e oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata (anche non residente).
          La disposizione in parola ha carattere prevalentemente antielusivo: pertanto, pur essendo potenzialmente in grado di produrre recupero di gettito, per prudenza contabile non si indica alcuna somma al riguardo.


Comma 1, lettera b)

          A decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 (il 2002, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) le minusvalenze relative alle partecipazioni di controllo o collegamento (immobilizzazioni finanziarie) diverse da quelle realizzate sono deducibili ai fini fiscali in quote costanti nell'esercizio nel quale sono state iscritte e nei quattro successivi.


Conseguenze in termini di gettito

          In via generale si evidenzia che le presenti stime si riferiscono prudenzialmente ai soli contribuenti società di capitali ed enti commerciali, di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). Si riportano di seguito le stime di variazione di gettito IRPEG in termini di competenza (effettuate, ove non diversamente indicato, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2001 società di capitali ed enti commerciali estrapolati agli anni di imposta 2002 e 2003).
          A tale riguardo si evidenzia che, in considerazione delle ingenti svalutazioni effettuate dai contribuenti nel corso del 2001 e di quelle annunciate da grandi gruppi per il corrente periodo di imposta - anche in vista della futura riforma della imposta sulle società -, per il 2002 le svalutazioni sono stimate in misura pari al 10 per cento in più di quanto risultante nel 2000; per il 2003 e gli esercizi seguenti si ritiene prudenziale ridurre il dato in misura pari al 10 per cento, ad indicare un ricorso meno intenso a tale strumento, riportando la stima dell'utilizzo dello stesso a livello del periodo base, assunto come "tendenziale".
          Il recupero di gettito 2002 di competenza (aliquota ordinaria del 36 per cento, aliquota effettiva 23,6 per cento) in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi è risultato pari a circa i 4/5 di 2.945 = 2.355 milioni di euro. Prudenzialmente si indica un recupero complessivo di gettito pari a circa 3.300 X 4 / 5 = 2.640 milioni di euro per tenere conto anche di banche ed assicurazioni. Nel 2003 (aliquota ordinaria del 35 per cento, aliquota effettiva 22,8 per cento) il recupero netto di competenza dai dati delle dichiarazioni estrapolati (senza le banche e le assicurazioni) è risultato pari a circa 1.530 milioni di euro, mentre se si tiene conto anche dei contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria il recupero di gettito complessivo (al netto della perdita di gettito attribuibile alla quota dell'esercizio precedente, 3.300 / 5 X 22,8 per cento / 23,6 per cento = 638 milioni di euro), è pari a circa (2.873 / 5 X 4 - 638) 1.660 milioni di euro. Nel 2004, a fronte di un recupero complessivo di competenza dai dati delle dichiarazioni estrapolati pari a circa i 4 / 5 di 2.873 milioni di euro, il recupero netto di gettito è pari a circa (2.873 / 5 X 4 - 638 - 2.873 / 5) 1.085 milioni di euro.
          Si evidenzia infatti che il recupero di gettito ricavabile dalle dichiarazioni è al netto delle svalutazioni di banche, assicurazioni e società finanziarie, in quanto i contribuenti esercenti tali attività non sono tenuti alla compilazione del prospetto di bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi al quadro RS. Si evidenzia inoltre la disposizione antielusiva di cui al comma 4, che impone ai contribuenti la segnalazione alla Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di partecipazioni immobilizzate effettuate a partire dal 2002 le quali generino consistenti minusvalenze.
          Nel caso in cui i contribuenti cedano le partecipazioni oggetto di svalutazione in bilancio entro il quarto esercizio successivo a quello nel quale sono state iscritte le minusvalenze, si realizzano le seguenti fattispecie fiscali produttive di effetti sul gettito atteso:

              poiché il valore fiscale delle partecipazioni è superiore al corrispondente dato civilistico (è infatti al netto delle sole quote già dedotte) si determina, a parità di corrispettivo per la cessione, una riduzione di gettito sotto forma di minore imposta sostitutiva al 19 per cento (ai sensi del decreto legislativo n. 358 del 1997) sulla eventuale plusvalenza oppure di maggiore minusvalenza imputata al reddito dell'esercizio;

              contestualmente, in seguito alla cessione delle partecipazioni, si interrompe - a partire dall'esercizio nel quale è avvenuta la cessione - la deduzione delle quote costanti delle minusvalenze relative ai titoli ceduti, con conseguente recupero di gettito.

          Ai fini della presente stima si evidenziano di seguito le ipotesi formulate e i dati utilizzati:

              si ipotizza, in via prudenziale, che la quota di riduzione di gettito attribuibile alla minore imposta sostitutiva sia pari al 25 per cento e quindi che le maggiori minusvalenze incidano per il restante 75 per cento;

              si ipotizza che una quota annua di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, oggetto di svalutazione, pari al 10 per cento, sia ceduta a partire dall'esercizio successivo;

              in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi l'aliquota netta IRPEG dal 2003 è pari a circa il 22,8 per cento: questa aliquota costituisce la variazione di imposta IRPEG media di tutti i contribuenti i quali hanno effettuato rettifiche negative di valore di attività finanziarie immobilizzate nei limiti fiscalmente ammessi, attribuite specificatamente alle svalutazioni stesse.

          La minore IRPEG di competenza 2003 conseguente alle maggiori minusvalenze da cessione delle partecipazioni svalutate nel 2002 è pari a circa 10 per cento (quota cessioni annua) X 80 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2002) X 75 per cento (sotto forma di maggiori minusvalenze) X 22,8 per cento (aliquota IRPEG 2003 netta) X 14.108 (ammontare complessivo svalutazioni stimato al 2002) = 193 milioni di euro.
          La minore IRPEG di competenza 2004 è costituita dalla somma delle conseguenze delle maggiori minusvalenze da cessione delle partecipazioni svalutate nel 2002, pari a circa 10 per cento X 60 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2002 e nel 2003) X 75 per cento X 22,8 per cento X 14.108 = 145 milioni di euro, e delle conseguenze delle maggiori minusvalenze da cessione delle partecipazioni svalutate nel 2003, pari a circa 10 per cento X 80 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2003) X 75 per cento X 22,8 per cento X 12.700 (ammontare complessivo svalutazioni stimato al 2003) = 174 milioni di euro. Il totale è pertanto pari a circa 319 milioni di euro.
          Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o collegamento (al 19 per cento) la riduzione di gettito di competenza 2003 è pari a circa 10 per cento X 80 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2002) X 25 per cento (sotto forma di plusvalenze) X 19 per cento X 14.108 (ammontare complessivo svalutazioni stimato al 2002) = 54 milioni di euro.
          La riduzione di gettito di competenza 2004 è invece pari a circa 10 per cento X 60 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2002 e nel 2003) X 25 per cento X 19 per cento X 14.108 (ammontare complessivo svalutazioni stimato al 2002) + 10 per cento X 80 per cento (svalutazioni non dedotte nel 2003) X 25 per cento X 19 per cento X 12.700 (ammontare complessivo svalutazioni stimato al 2003) = 88 milioni di euro.
          Il recupero di gettito 2003 conseguente al venire meno della deduzione della quota costante relativa alle svalutazioni 2002 delle partecipazioni cedute nel 2003 è stimabile in circa 10 per cento X 640 = 64 milioni di euro: il recupero di competenza 2004 è invece pari a circa 64 (sulla seconda quota costante delle svalutazioni 2002 cedute nel 2003) + 64 (sulla prima quota costante delle svalutazioni 2002 cedute nel 2004) + (10 per cento X 575) 57 (sulla prima quota costante delle svalutazioni 2003 cedute nel 2004) = 185 milioni di euro.
          In base a quanto disposto al comma 3 il maggiore acconto stimato a novembre 2002 è pari a circa 2.640 X 75 per cento = 1.980 milioni di euro.
          Si evidenziano nella seguenti tabelle le variazioni di gettito di competenza e di cassa (acconto IRPEG al 75 per cento) stimate:


COMPETENZA
(in milioni di euro) 2002 2003 2004

Deducibilità in
cinque quote delle
svalutazioni + 2.640 + 1.660 + 1.085

Cessione partecip. -
maggiori minusvalenze - 193 - 319

Cessione partecip. -
recupero su quote
costanti + 64 + 185

                TOTALE IRPEG + 2.640 + 1.531 + 951

Cessione partecip. -
minore imp. sostitutiva - 54 - 88

CASSA
(in milioni di euro) 2002 2003 2004 2005

Rideterminazione
acconto 2002 (comma 3) + 1.980 - 1.980

Saldo IRPEG 2002 + 2.640

Acconto IRPEG 2003 + 1.980 - 1.980

Saldo IRPEG 2003 + 1.531

Acconto IRPEG 2004 + 1.148 - 1.148

Saldo IRPEG 2004 + 951

Acconto IRPEG 2005 + 713

Imposta sostitutiva 2002 - 54 - 88

                TOTALE IIDD + 1.980 + 2.640 + 645 + 428


Comma 1, lettera c)

          A decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 (il 2002, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) ai fini della determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997 (DIT) sono stabilite le seguenti modifiche alla legislazione vigente:

              è abolita la disposizione introdotta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 9 del 2000, che consentiva il computo dell'incremento netto del capitale investito in misura pari al 140 per cento dello stesso;

              Il coefficiente di remunerazione del capitale investito è definitivamente stabilito in misura pari al saggio degli interessi legali (attualmente pari al 3 per cento) invece di essere stabilito ogni anno con decreto (per il periodo di imposta 2001 è stato pari al 6 per cento).


Conseguenze in termini di gettito

          In base ai dati delle ultime dichiarazioni dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali, estrapolati al 2002, al 2003 ed al 2004, il recupero di gettito di competenza conseguente alla riduzione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta del 19 per cento (o del 7 per cento, se la società è stata ammessa alla quotazione successivamente alla entrata in vigore della DIT), è rispettivamente pari a circa 568, 1.085 e 1.007 milioni di euro, da parte di circa 121.000 contribuenti.
          Tali stime sono state ottenute mediante un calcolo puntuale in capo ad ogni contribuente, per tenere conto delle variazioni normative, di aliquota e di base che costituiscono incremento netto (quale, ad esempio, il saldo attivo di rivalutazione - al netto della imposta sostitutiva - di cui alla legge n. 342 del 2000, che ha concorso ai fini delle variazioni in aumento del patrimonio netto ai fini DIT a decorrere dal 1^ gennaio 2001).
          In base a quanto disposto al comma 3 il maggiore acconto stimato a novembre 2002 è pari a circa 498 X 75 per cento = 373 milioni di euro, dove l'importo di 498 milioni di euro è la stima dell'incremento di gettito teorico di competenza 2001.
          Si evidenzia di seguito l'andamento del gettito IRPEG di cassa, in milioni di euro:


CASSA
(in milioni di euro) 2002 2003 2004 2005

Rideterminazione
acconto 2002 (comma 3) + 373 - 373

Saldo IRPEG 2002 + 568

Acconto IRPEG 2003 + 426 - 426

Saldo IRPEG 2003 + 1.085

Acconto IRPEG 2004 + 814 - 814

Saldo IRPEG 2004 + 1.007

Acconto IRPEG 2005 + 755

                TOTALE IRPEG + 373 + 621 + 1.473 + 948
Comma 2

          A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (il 2002, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) è limitata la deducibilità fiscale degli accantonamenti alle riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione (di cui all'articolo 103, comma 1 del TUIR (1))
          La norma dispone infatti che tali accantonamenti siano fiscalmente deducibili in misura non superiore al 98 per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi di imposta precedenti: l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.


Conseguenze in termini di gettito

          In base ai dati ANIA più recenti disponibili (2) gli accantonamenti alle riserve premi, matematiche e alle altre riserve tecniche nel 2001 sono stati pari a 30.163 milioni di euro: tale accantonamento risulta superiore di circa 2,6 miliardi di euro rispetto al 98 per cento della media degli accantonamenti dei tre periodi precedenti (circa 27,6 miliardi di euro). Ipotizzando, in via prudenziale, che gli accantonamenti di competenza 2002 siano il 5 per cento superiori a quelli del 2001 (incremento pari alla metà di quello verificatosi nel 2001 rispetto al periodo 2000) e che gli accantonamenti annui alle riserve tecniche nel 2003 e nel 2004 restino costanti, si ottiene un ammontare complessivo di accantonamenti 2002 eccedenti il 98 per cento della media del triennio 1999-2001 pari a circa (31,7 - 29,3) 2,4 miliardi di euro, un ammontare complessivo di accantonamenti 2003 eccedenti la media del triennio 2000-2002 pari a quasi (31,7 - 29,2) 2,5 miliardi di euro ed un ammontare eccedente nel 2004 pari a quasi (31,7 - 30,6) 1,1 miliardi di euro.
          Ai fini della presente stima si evidenziano di seguito le ipotesi formulate e i dati utilizzati.
              Si assume, in considerazione della prevista riduzione per il 2002 della elevata redditività dei contribuenti in questione, che la aliquota IRPEG netta, per tenere conto della capienza, sia pari all'80 per cento di quella nominale, ossia pari al 28,8 per cento nel 2002 ed al 28,0 per cento dal 2003.

              La modifica proposta incide anche nella determinazione della base imponibile IRAP: la aliquota nel 2002 è pari al 4,75 per cento mentre dal 2003 è pari al 4,25 per cento.

              Si ipotizza che i contribuenti, in sede di versamento dell'acconto IRPEG ed IRAP 2004, utilizzino il metodo "previsionale" - riducendo

        
(1) Si tratta degli accantonamenti alla riserva matematica, alla riserva premi per rischi diversi da quelli sulla vita e alla riserva per i sinistri avvenuti e non ancora liquidati.
        (2) L'assicurazione italiana: i dati significativi, ANIA 1998-2001, conto tecnico dei rami danni e vita.
pertanto il versamento dovuto in base alla competenza 2003 - in misura pari al 15 per cento, specificatamente per la riduzione stimata - nel periodo di imposta 2004 - del recupero fiscale sugli accantonamenti eccedenti.

        Il recupero di gettito IRPEG di competenza 2002 è pari a circa 2.408 X 28,8 per cento = 693 milioni di euro: il recupero di gettito di competenza 2003 invece è pari a circa (2.489 - 2.408/ 9 (prima quota costante eccedenza 2002)) X 28,0 per cento = 622 milioni di euro. Il recupero di competenza 2004 è pari a circa (1.126 - 2.408/ 9 - 2.489/ 9) X 28,0 per cento = 163 milioni di euro.
          Il recupero di gettito IRAP di competenza 2002 è pari a circa 2.408 X 4,75 per cento = 114 milioni di euro: il recupero di gettito di competenza 2003 invece è pari a circa (2.489 - 2.408/9) X 4,25 per cento = 94 milioni di euro. Infine, la maggiore IRAP di competenza 2004 è pari a circa (1.126-2.408/9 - 2.489/ 9 ) X 4,25 per cento = 25 milioni di euro.
          In base a quanto disposto al comma 3, il maggiore acconto IRPEG di novembre dovuto è pari a circa 693 X 75 per cento = 520 milioni di euro.
          Di seguito si espone l'andamento del gettito di cassa (acconto del 75 per cento ai fini IRPEG, 85 per cento ai fini IRAP):

CASSA (in milioni di euro) 2002 2003 2004

Rideterminazione acconto 2002
(comma 3) +520 -520
Saldo IRPEG 2002 +693
Acconto IRPEG 2003 +520 -520
Saldo IRPEG 2003 +622
Acconto IRPEG 2004
(85 per cento X 75 per cento) +396
Saldo IRPEG 2004
Acconto IRPEG 2005

            TOTALE IRPEG +520 +693 +498

Saldo IRAP 2002 +114
Acconto IRAP 2003 + 97 - 97
Saldo IRAP 2003 + 94
Acconto IRAP 2004
(85 per cento X 85 per cento) + 68
Saldo IRAP 2004
Acconto IRAP 2005

            TOTALE IRAP +211 + 65
Comma 5

          Dietro pagamento di una somma pari al 4 per cento, è precluso ogni accertamento tributario relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 358 del 1997. La somma dovuta, indeducibile ai fini delle imposte dirette ed IRAP, deve essere versata entro il 30 novembre 2002.

Conseguenze in termini di gettito

          In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali più recenti disponibili risulta (al quadro RQ, rigo RQ4) un ammontare di maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi, assoggettati ad imposta sostitutiva in base al decreto legislativo n. 358 del 1997, pari a quasi 2,76 miliardi di euro da parte di 247 contribuenti.
          Ipotizzando, in via prudenziale, una percentuale di adesione al provvedimento pari al 10 per cento, si ottiene una stima di gettito di cassa per il 2002 pari a circa 2.758 X 10 per cento X 4 per cento = 11 milioni di euro.


Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le
assunzioni).

          Nel periodo gennaio - agosto 2002 l'ammontare del credito d'imposta è stato pari a 906 milioni di euro.
          La proiezione dell'utilizzo del credito, determinata sulla base dell'andamento nell'anno in corso, prevede un importo mensile medio di 125 milioni di euro per i mesi di settembre, ottobre e dicembre; un importo di 170 milioni di euro per il mese di novembre data la maggior capienza per poter usufruire del credito dovuta al versamento del secondo acconto dell'autoliquidazione e del versamento dell'IVA trimestrale. Nel complesso l'ammontare del credito per tutto il 2002 è stimato in 1.451 milioni di euro. Tenuto conto che l'ammontare delle risorse già preordinate legislativamente per tale agevolazione nel predetto anno è di circa 652 milioni di euro, ne deriva che 254 milioni di euro incideranno nell'anno in corso mentre i restanti 545 milioni di euro incideranno nell'anno 2003 in considerazione delle modalità di fruizione del credito in questione stabilite dalle disposizioni in esame.


Articolo 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

Comma 1

          Viene prorogato il termine per la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e per la conseguente istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, prevedendo che tale termine coincida con l'entrata in vigore del regolamento previsto per la disciplina del suddetto contributo.
          Per la determinazione dei relativi effetti economici occorre richiamare i dati contenuti nella tavola 5 della relazione tecnica dell'A.S. n. 1002 e tenere in considerazione i termini di pagamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti (l'imposta viene pagata il mese successivo a quello dell'immissione in consumo).
          Ipotizzando che il nuovo regolamento entri in vigore a partire dal 1^ dicembre 2002 si determineranno maggiori entrate per l'anno 2002 pari a circa 35 milioni di euro.


Comma 2

          Nell'anno 2002, è escluso dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP il credito di imposta sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori (codice tributo F24 6731) (decreto-legge n. 265 del 2000) e 6736 (Articolo 25 della legge n. 388 del 2000). A fronte di un ammontare stimato pari a circa 307 milioni di euro, la perdita di gettito di competenza IRAP 2002 (al 4 per cento) risulta pari a circa 12 milioni di euro. Tale ammontare deriva da una stima di consumo annuo di gasolio per autotrasporto merci pari a circa 7,1 miliardi di litri ed un credito di imposta pari a 83,8 lire/litro.
          Si ricorda che in base all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, le disposizioni relative a tale credito di imposta si applicano fino al 31 dicembre 2002.
          A decorrere dall'anno 2002, è inoltre escluso dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP il credito di imposta (codice tributo F24 6730) a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci (articolo 8 della legge n. 448 del 1998 e seguenti). In base ai dati del modello di versamento unificato F24 2001 e 2002 risulta un utilizzo a compensazione (a credito) di altri tributi e contributi dovuti, da parte di tutti i contribuenti, pari a circa 76 milioni di euro a tutto il 2001. Poiché il credito in questione può essere riconosciuto al beneficiario anche mediante rimborso della somma spettante, si assume per il periodo di imposta 2002 un ammontare complessivo di 100 milioni di euro.
          La perdita di gettito IRAP di competenza 2002 è pertanto pari (con una aliquota netta del 4 per cento) a 4 milioni di euro.
          La aliquota della accisa sul gasolio per litro al 1998 era pari a 747,470 lire per litro: in base alla legge n. 448 del 1998 tale accisa sarebbe dovuta crescere - con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - fino a raggiungere, al 1^ gennaio 2005, 905,586 lire per litro. In seguito all'unico incremento stabilito, nel 1999 (780,731 lire per litro), è stato concesso un credito di imposta agli autotrasportatori, pari all'incremento della accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.
          Per gli anni successivi al 1999 non si è fatto luogo ad alcun aumento intermedio della accisa: ai fini della presente stima pertanto si ipotizza che il valore previsto per il 2005 sia raggiunto mediante incrementi costanti nei tre anni di imposta rimanenti, pari a circa (905,586 - 780,731) / 3 = 41,62 lire annue.
          Pertanto, con un ammontare di credito di imposta concesso nel 2002 - a fronte del primo incremento di accisa sul gasolio di 33,261 lire - pari a circa 100 milioni di euro, si può stimare in circa 100 X (33,261 + 41,62) / 33,261 = 225 milioni di euro l'ammontare del credito di imposta concesso nel 2003 ed in circa 100 X (33,261 + 41,62 + 41,62) / 33,261 = 350 milioni di euro l'ammontare del credito di imposta concesso nel 2004.
          La perdita di gettito IRAP di competenza 2003 e 2004 conseguente è rispettivamente pari a circa 225 X 4 per cento = 9 milioni di euro ed a circa 350 X 4 per cento = 14 milioni di euro. La perdita di gettito complessiva di competenza 2002 (compreso il credito di imposta per il "caro petrolio") è invece pari a circa 12 + 4 = 16 milioni di euro.
          Ne consegue, con un acconto dell'85 per cento, la seguente perdita di gettito IRAP di cassa:

CASSA (in milioni di euro) 2003 2004 2005

Saldo IRAP 2002 - 16
Acconto IRAP 2003 - 14 + 14
Saldo IRAP 2003 - 9
Acconto IRAP 2004 - 8 + 8
Saldo IRAP 2004 - 14
Acconto IRAP 2005 - 12

                TOTALE IRAP - 30 - 3 - 18


          I predetti importi corrispondono agli oneri che si dovranno sostenere per rimborsare le regioni delle minori entrate che subiranno per effetto della disposizione in esame.


Articolo 4.

(Disposizioni in materia di concessionari
della riscossione e di proroga dei termini).

Commi 1-2

          Ai fini dell'impatto della normativa proposta sul bilancio dello Stato, si osserva quanto segue.
          Ai sensi del comma 1 si prevede un aumento dell'acconto che i concessionari sono tenuti annualmente a versare a titolo di anticipazione sulle riscossioni di cui al decreto legislativo n. 237 del 1997. Tale incremento è stimabile in circa 520 milioni di euro.
          Il successivo comma non ha effetti pregiudizievoli sul bilancio dello Stato.


Comma 3

          Sono prorogati dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2002 i termini sia di versamento della imposta sostitutiva dovuta che di presentazione della perizia relativi alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e del valore di acquisto di terreni edificabili.
          Poiché si tratta di uno spostamento di termini di due mesi che non oltrepassa l'anno solare, non si ritiene di indicare alcuna variazione sul gettito atteso nell'intero anno.


Articolo 5.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

          La modifica si rende necessaria per adeguare la normativa interna al mutato quadro di riferimento conseguente all'adesione dell'Italia all'Unione monetaria europea, con particolare riguardo all'introduzione delle banconote in euro.
          La norma prende atto che, essendo venuto meno il potere autorizzatorio dello Stato in materia di emissione di banconote in euro per effetto di quanto disposto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, l'imposta di bollo sulla circolazione non è più dovuta a partire dal 1^ gennaio 2002 per mancanza del presupposto impositivo limitatamente ai biglietti. Tale presupposto, infatti, era strettamente connesso con la concessione, alla Banca d'Italia da parte dello Stato, del proprio potere di emissione, che risulta ormai demandato al Consiglio direttivo della BCE in forza del trattato che istituisce la Comunità europea e dello statuto del SEBC.
          Tenuto conto di quanto precede, la norma dispone che i vaglia cambiari della Banca d'Italia, finora assoggettati all'imposta sulla circolazione, continuano ad essere soggetti all'imposta di bollo e ad essi si applica lo stesso regime previsto per i titoli emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, dei quali hanno analoga funzione economica e pari origine storica.
          La norma prevede che siano esenti dall'imposta di bollo i vaglia cambiari emessi della Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, ivi compresi i vaglia "speciali" emessi per il rimborso di tributi.
          La modifica normativa non ha effetti sul gettito in quanto, anche nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo fosse dovuta sulla circolazione in euro, le "partite detraibili" ai fini del calcolo del tributo sono attualmente superiori all'ammontare complessivo della circolazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA
(Milioni di euro)

COMPETENZA GIURIDICA

... (omissis) ...



TALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge


          Decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

          Art. 6. (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti).

(omissis)

          3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1^ ottobre 2002.

          Art. 7. (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dal 1^ ottobre 2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

(omissis)


          Art. 5. (Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).

(omissis)

          4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

(omissis)
          Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

          Art. 3. (Accertamento, liquidazione e pagamento).

(omissis)

          4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1^ al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.

          Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

          Art. 9. (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). - 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
          2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

(omissis)
          Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

          Art. 59. (Procedure in corso). 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
          2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.
          3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
          4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
          4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:

                a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base e nei tempi e con le modalità da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.

          4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

                a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;

                b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);

                c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;

                d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1^ ottobre 2004;

                e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).
          Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento).

          In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per i moli consegnati ai concessionari dal 1^ gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1^ maggio 2001, se imputabile al concessionario.

          Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

          Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).

(omissis)

          2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1^ gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
          3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
          4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

(omissis)

          Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola).

(omissis)

          2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
          3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
          4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

(Omissis)

          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

... (omissis) ...




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