XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3185
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare
interventi in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti
d'imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente
al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla
legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo
delle partecipazioni in società non negoziate in mercati
regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni
patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché
delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di
qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in
parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in
società non residenti la deducibilità fiscale è determinata
applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma
6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti
nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro
successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui
all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al
saggio degli interessi legali.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti
di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in
misura non superiore al novantotto per cento della media di
quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti.
L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il
predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove
periodi d'imposta successivi.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto è calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da
cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di
disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il
contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le
notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della
conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni
dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione,
nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di
comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza
realizzata è fiscalmente indeducibile.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento
tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi
2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una
somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori.
Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di
verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei
limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione
entro la data del 30 novembre 2002.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le
assunzioni).
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti
rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
costituisce la misura massima di incremento occupazionale
entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito
d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1^
luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8
luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento
mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la
misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di
imposta maturati tra il 1^ luglio e il 31 dicembre 2002 ai
sensi del presente articolo possono essere utilizzati a
decorrere dal 1^ gennaio 2003 in quote costanti non superiori
a un terzo del totale.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di accisa).
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1^
ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma
5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1^
ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma
5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per
l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì
ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Per garantire
l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito
derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente
lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le
parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti:
", anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di concessionari della
riscossione e
di proroga di termini).
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20
per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo
articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"
sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato annualmente".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è
aggiunto, in fine, il seguente:
"4-quater. Per i ruoli consegnati ai
concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata
entro il 1^ ottobre 2004";
b) l'articolo 59-bis è sostituito dal
seguente:
"Art. 59-bis (Termini di notificazione della
cartella di pagamento). 1. In deroga all'articolo 19, comma
2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto
al discarico la mancata notificazione della cartella di
pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui
all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi
da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai
concessionari fino al 31 luglio 2002".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002".
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo).
1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante
l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono
inserite le seguenti: ", nonché vaglia cambiari della Banca
d'Italia";
b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non
sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato".
2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca
d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002
anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a
tale data.
Articolo 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in
254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per
l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 7.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.