XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3185




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento contiene disposizioni che interessano diversi settori dell'ordinamento tributario.
        In primo luogo, sono previste norme dirette a contrastare l'erosione della base imponibile delle imprese, posta in essere principalmente mediante la svalutazione delle partecipazioni e gli accantonamenti alle riserve tecniche delle società di assicurazione. Svalutazioni e accantonamenti mantengono la loro integrale deducibilità, ancorché differita nel tempo.
        Per le svalutazioni derivanti da distribuzioni di utili e da oneri indeducibili è invece prevista la integrale indeducibilità.
        In secondo luogo, sono stati ridotti i moltiplicatori del calcolo del reddito agevolabile ai sensi della cosiddetta "dual income tax".
        Le precisate modifiche hanno effetto per gli esercizi che iniziano successivamente al 31 dicembre 2001. Per esigenze di cautela fiscale le modifiche hanno effetto anche per gli esercizi iniziati dopo il 31 dicembre 2001 ma chiusi anticipatamente in data ravvicinata a quella di adozione del decreto-legge.
        Il provvedimento garantisce i diritti dei datori di lavoro che hanno rilevato incrementi occupazionali sino al 7 luglio 2002, prevedendo che per essi è mantenuto il diritto al credito di imposta di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        E' altresì garantita la esclusione dalla base imponibile IRAP per i crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori dalla legge sulla cosiddetta "carbon tax" e dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.
        Conformemente alle istanze di numerose categorie professionali, è stato prorogato al 30 novembre 2002 il termine del versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni societarie, introdotte dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
        Infine, il provvedimento contiene norme dirette a rimodulare le percentuali dei versamenti in acconto da parte dei concessionari della riscossione e a modificare, tenuto conto dell'introduzione dell'euro, le modalità di applicazione dell'imposta di bollo sulle operazioni della Banca d'Italia.
        Nel particolare, con l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si apportano modifiche concernenti la disciplina di alcune componenti di origine valutativa. In particolare, sono introdotte modifiche riguardanti le partecipazioni, sia con riferimento ai criteri di determinazione del valore minimo delle stesse, sia con riguardo ai criteri di imputazione temporale delle minusvalenze iscritte.
        Sotto il primo profilo, la lettera a) stabilisce, in primo luogo, che ai fini del calcolo del valore minimo delle partecipazioni in società non quotate di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), non assumono più rilievo le diminuzioni patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di utili. In secondo luogo, è altresì stabilita l'irrilevanza delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non deducibili fiscalmente.
        Tali regole trovano applicazione con riguardo alle partecipazioni detenute sia in società residenti sia in società non residenti ed attengono sia alle immobilizzazioni finanziarie sia all'attivo circolante. Per ciò che attiene alle immobilizzazioni finanziarie, le modifiche riguardano sia la valutazione delle partecipazioni con il criterio del costo sia la valutazione con le regole dell'equity method.
        Sotto il secondo profilo (criteri di imputazione temporale), la lettera b) del comma 1 ha l'effetto di "diluire" la deducibilità fiscale delle minusvalenze iscritte in bilancio relative a partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie. In particolare, la norma prevede che dette minusvalenze siano deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono iscritte e nei quattro successivi. Tale regola cessa di trovare applicazione se la partecipazione è realizzata anteriormente allo scadere del quinquennio.
        Con la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, si apportano modifiche alle modalità di applicazione della dual income tax. In particolare, nel computo della misura dell'agevolazione, non si tiene conto del cosiddetto moltiplicatore e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è fissata in misura pari al saggio degli interessi legali.
        Per quanto attiene l'articolo 1, al comma 1 è disposta la decorrenza a partire dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002; nella generalità dei casi, quindi, le modifiche apportate decorrono dal 2002. Si fa presente che, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 1, le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo assumono rilievo anche agli effetti della misurazione dell'acconto del periodo di decorrenza.
        Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce un limite alla deducibilità degli accantonamenti destinati a costituire o integrare riserve tecniche delle imprese di assicurazione. L'eccedenza rispetto a tale limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. Questa disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        La disposizione di cui al comma 4, risponde ad esigenze di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate su possibili operazioni a carattere elusivo. A tal fine è introdotto l'obbligo per coloro che, nell'esercizio di impresa, hanno posto in essere cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dalle quali sono derivate minusvalenze di importo complessivo superiore a 10.000.000 di euro, di comunicare all'Agenzia delle entrate, con le modalità e nei termini da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, dati e notizie concernenti la suddetta operazione al fine di verificarne la conformità rispetto alla disposizione antielusiva di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
        Tale obbligo vale anche qualora l'importo citato sia stato raggiunto con più atti di disposizione.
        Il comma 5 introduce la possibilità per il contribuente di impedire ogni accertamento tributario relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione e scissione nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, con il versamento di una somma pari al 4 per cento dei predetti maggiori valori da versare in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.
        La disposizione si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui in presenza di disavanzi di annullamento, i maggiori valori iscritti in bilancio a fronte dei disavanzi medesimi si considerano limitatamente riconosciuti senza il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 358 del 1997.
        Al riguardo, si ricorda che con le disposizioni contenute nei commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 358 del 1997, al fine di evitare una doppia tassazione economica, si è inteso riconoscere rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio a condizione che sia dimostrato che essi scaturiscono da plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione.
        Trattasi, in particolare, dei maggiori valori iscritti in bilancio e riconosciuti fiscalmente in franchigia d'imposta fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:

                a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, conseguite da soggetti che hanno ceduto le partecipazioni medesime mediante operazioni realizzate fuori dall'esercizio di imprese commerciali, assoggettate ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102;

                b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;

                c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.

        Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la possibilità di non assoggettare il disavanzo all'imposta sostitutiva, è condizionata alla dimostrazione, mediante idonea documentazione, da parte della società incorporante o beneficiaria, dei componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori.
        Ciò premesso, la nuova disposizione introduce la facoltà di precludere eventuali contestazioni relative ai maggiori valori, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con il versamento di un importo pari al 4 per cento dei predetti maggiori valori.
        Il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto preclude, tuttavia, la possibilità di applicare la disposizione in esame qualora il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di specifiche contestazioni in ordine alle fattispecie anzidette.
        Resta, comunque, fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6.
        L'importo versato non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        La disposizione recata all'articolo 2 del presente decreto concerne il cosiddetto bonus assunzioni. Per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (articolo 5), è stato inibito l'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i cui presupposti per la fruizione del credito stesso si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (8 luglio 2002).
        La norma garantisce i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni fino alla data del 7 luglio 2002, riconoscendo il credito d'imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre del 2002; essa prevede, infatti, che i crediti d'imposta maturati sulla base dell'incremento della base occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei mesi da luglio a dicembre 2002, competono nei limiti dell'incremento rilevato al 7 luglio 2002 e possono essere utilizzati, a decorrere dal 2003, in quote mensili non superiori a un terzo del totale. In definitiva, si tiene conto non solo dei lavoratori assunti entro la predetta data del 7 luglio 2002, ma - entro i predetti limiti - anche di quelli assunti successivamente fino al 31 dicembre 2002, ai soli fini della eventuale reintegrazione dell'incremento occupazionale rilevato alla predetta data del 7 luglio 2002.
        Il credito d'imposta previsto dalla norma in esame può essere fruito automaticamente, senza i limiti e le formalità previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1^ agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002.
        Restano in tal modo assicurate le legittime aspettative dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni confidando nella fruizione del credito in argomento, ancorché gli effetti finanziari sono posticipati a decorrere dal prossimo anno e nel limite delle quote mensili non superiori a un terzo del totale.
        Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 3, le lettere a) e b) modificano gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, al fine di stabilire che l'abrogazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti avvenga in modo contestuale alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis, che dovrà disciplinare il nuovo contributo di riciclaggio e risanamento ambientale. Tale disposizione si rende necessaria al fine di garantire il raccordo tra la abrogazione della previgente disciplina e l'avvio dell'applicazione del contributo di nuova istituzione. La modifica in esame, inoltre, consente di assicurare agli operatori del settore i tempi tecnici necessari, per l'adeguamento delle proprie procedure contabili ed operative alla nuova normativa regolamentare, anche in considerazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie.
        La modifica recata dalla lettera c) è, invece, finalizzata ad escludere dalla base imponibile IRAP i crediti di imposta riconosciuti agli autotrasportatori dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosiddetta carbon tax) e dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 (riduzione delle accise sul gasolio). L'esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi è già prevista dalle norme vigenti. Il comma prevede, inoltre, che con provvedimento amministrativo da adottare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alle regolazioni contabili necessarie a garantire l'invarianza delle entrate delle regioni.
        La disposizione ha la finalità di assicurare alla categoria degli autotrasportatori un più effettivo ristoro dello svantaggio competitivo che essi sopportano rispetto agli operatori degli altri Paesi in conseguenza della maggior costo del gasolio.
        Si ricorda che il credito di imposta introdotto dalla legge n. 448 del 1998 è stato disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il cui articolo 2 prevede che questo credito non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR.
        Successivamente l'articolo 8 del decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, ha esteso la disciplina del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000 anche al credito di imposta previsto dal citato decreto-legge n. 265 del 2000 (per il periodo dal 1^ settembre al 31 dicembre 2000) e dai provvedimenti successivi che ne hanno disposto la prosecuzione.
        La norma in esame, novellando, in particolare, il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 452 del 2001 (che disciplina l'agevolazione in oggetto per il primo semestre 2002, agevolazione estesa al secondo semestre 2002 per effetto del successivo decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) dispone, pertanto, l'esclusione delle misure agevolative in esame dalla formazione della base imponibile IRAP limitatamente all'anno 2002.
        La disposizione recata dal comma 2, nell'ottica di evitare, per quanto possibile, lo sfasamento temporale intercorrente tra l'acquisizione di entrate per competenza e per cassa, prevede che lo strumento del decreto ministeriale, già previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possa riguardare anche i parametri di riferimento per il pagamento delle accise mediante versamenti in acconto.
        Il comma 1 dell'articolo 4 aggiorna la percentuale da applicare per il calcolo dell'acconto che i concessionari sono tenuti a versare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e nel contempo differisce al 30 dicembre il termine di scadenza del versamento dell'acconto stesso.
        Il comma 2, lettera a), tenuto conto dei tempi occorsi per la creazione del sistema di accesso telematico dei concessionari alle basi dati dell'anagrafe tributaria, prevede uno slittamento del termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2001.
        Con la lettera b) dello stesso comma 2 si rimodulano i termini entro i quali i concessionari sono tenuti alla notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale previsione appare giustificata in ragione della complessità delle problematiche che hanno interessato l'attività di formazione e notifica delle cartelle a seguito dell'introduzione della riforma del servizio di riscossione e dell'adeguamento all'euro.
        Il comma 3, infine, prevede il differimento al 30 novembre 2002 del termine per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni fissato al 30 settembre 2002 dalla legge finanziaria per il 2002 (articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
        Relativamente all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono riferiti al trattamento tributario dei vaglia cambiari della Banca d'Italia, sinora assoggettati all'imposta sulla circolazione e che continuano ad essere soggetti all'imposta di bollo. Ad essi viene esteso lo stesso regime previsto per i titoli emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia dei quali hanno analoga funzione economica e pari origine storica. La norma prevede che siano esenti dall'imposta di bollo i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, ivi compresi i vaglia "speciali" emessi per il rimborso di tributi.
        Infine, l'articolo 6 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento illustrato mentre l'articolo 7 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.




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Testo del decreto legge