XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3185
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento contiene
disposizioni che interessano diversi settori dell'ordinamento
tributario.
In primo luogo, sono previste norme dirette a contrastare
l'erosione della base imponibile delle imprese, posta in
essere principalmente mediante la svalutazione delle
partecipazioni e gli accantonamenti alle riserve tecniche
delle società di assicurazione. Svalutazioni e accantonamenti
mantengono la loro integrale deducibilità, ancorché differita
nel tempo.
Per le svalutazioni derivanti da distribuzioni di utili e
da oneri indeducibili è invece prevista la integrale
indeducibilità.
In secondo luogo, sono stati ridotti i moltiplicatori del
calcolo del reddito agevolabile ai sensi della cosiddetta
"dual income tax".
Le precisate modifiche hanno effetto per gli esercizi che
iniziano successivamente al 31 dicembre 2001. Per esigenze di
cautela fiscale le modifiche hanno effetto anche per gli
esercizi iniziati dopo il 31 dicembre 2001 ma chiusi
anticipatamente in data ravvicinata a quella di adozione del
decreto-legge.
Il provvedimento garantisce i diritti dei datori di lavoro
che hanno rilevato incrementi occupazionali sino al 7 luglio
2002, prevedendo che per essi è mantenuto il diritto al
credito di imposta di cui alla legge 23 dicembre 2000, n.
388.
E' altresì garantita la esclusione dalla base imponibile
IRAP per i crediti d'imposta riconosciuti agli
autotrasportatori dalla legge sulla cosiddetta "carbon
tax" e dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 343.
Conformemente alle istanze di numerose categorie
professionali, è stato prorogato al 30 novembre 2002 il
termine del versamento dell'imposta sostitutiva per la
rideterminazione del valore di acquisto di terreni e
partecipazioni societarie, introdotte dagli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Infine, il provvedimento contiene norme dirette a
rimodulare le percentuali dei versamenti in acconto da parte
dei concessionari della riscossione e a modificare, tenuto
conto dell'introduzione dell'euro, le modalità di applicazione
dell'imposta di bollo sulle operazioni della Banca
d'Italia.
Nel particolare, con l'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), si apportano modifiche concernenti la
disciplina di alcune componenti di origine valutativa. In
particolare, sono introdotte modifiche riguardanti le
partecipazioni, sia con riferimento ai criteri di
determinazione del valore minimo delle stesse, sia con
riguardo ai criteri di imputazione temporale delle
minusvalenze iscritte.
Sotto il primo profilo, la lettera a) stabilisce, in
primo luogo, che ai fini del calcolo del valore minimo delle
partecipazioni in società non quotate di cui agli articoli 61,
comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), non assumono più
rilievo le diminuzioni patrimoniali della partecipata
derivanti da distribuzioni di utili. In secondo luogo, è
altresì stabilita l'irrilevanza delle diminuzioni patrimoniali
derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non deducibili
fiscalmente.
Tali regole trovano applicazione con riguardo alle
partecipazioni detenute sia in società residenti sia in
società non residenti ed attengono sia alle immobilizzazioni
finanziarie sia all'attivo circolante. Per ciò che attiene
alle immobilizzazioni finanziarie, le modifiche riguardano sia
la valutazione delle partecipazioni con il criterio del costo
sia la valutazione con le regole dell'equity method.
Sotto il secondo profilo (criteri di imputazione
temporale), la lettera b) del comma 1 ha l'effetto di
"diluire" la deducibilità fiscale delle minusvalenze iscritte
in bilancio relative a partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie. In particolare, la norma prevede
che dette minusvalenze siano deducibili in quote costanti
nell'esercizio in cui sono iscritte e nei quattro successivi.
Tale regola cessa di trovare applicazione se la partecipazione
è realizzata anteriormente allo scadere del quinquennio.
Con la disposizione di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1, si apportano modifiche alle modalità di
applicazione della dual income tax. In particolare, nel
computo della misura dell'agevolazione, non si tiene conto del
cosiddetto moltiplicatore e la remunerazione ordinaria della
variazione in aumento del capitale investito è fissata in
misura pari al saggio degli interessi legali.
Per quanto attiene l'articolo 1, al comma 1 è disposta la
decorrenza a partire dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente
al 31 agosto 2002; nella generalità dei casi, quindi, le
modifiche apportate decorrono dal 2002. Si fa presente che,
per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 1, le
disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo assumono
rilievo anche agli effetti della misurazione dell'acconto del
periodo di decorrenza.
Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce un limite alla
deducibilità degli accantonamenti destinati a costituire o
integrare riserve tecniche delle imprese di assicurazione.
L'eccedenza rispetto a tale limite è deducibile in quote
costanti nei nove periodi d'imposta successivi. Questa
disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione di cui al comma 4, risponde ad esigenze di
controllo da parte dell'Agenzia delle entrate su possibili
operazioni a carattere elusivo. A tal fine è introdotto
l'obbligo per coloro che, nell'esercizio di impresa, hanno
posto in essere cessioni di partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie dalle quali sono derivate
minusvalenze di importo complessivo superiore a 10.000.000 di
euro, di comunicare all'Agenzia delle entrate, con le modalità
e nei termini da definirsi con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia stessa, dati e notizie concernenti la suddetta
operazione al fine di verificarne la conformità rispetto alla
disposizione antielusiva di cui all'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Tale obbligo vale anche qualora l'importo citato sia stato
raggiunto con più atti di disposizione.
Il comma 5 introduce la possibilità per il contribuente di
impedire ogni accertamento tributario relativamente ai
maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della
imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da
operazioni di fusione e scissione nei limiti ed alle
condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, con il versamento
di una somma pari al 4 per cento dei predetti maggiori valori
da versare in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre
2002.
La disposizione si riferisce, in particolare, alle ipotesi
in cui in presenza di disavanzi di annullamento, i maggiori
valori iscritti in bilancio a fronte dei disavanzi medesimi si
considerano limitatamente riconosciuti senza il pagamento
dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 358 del 1997.
Al riguardo, si ricorda che con le disposizioni contenute
nei commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo n. 358 del 1997, al fine di evitare una doppia
tassazione economica, si è inteso riconoscere rilevanza
fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio a condizione
che sia dimostrato che essi scaturiscono da plusvalori in
precedenza assoggettati a tassazione.
Trattasi, in particolare, dei maggiori valori iscritti in
bilancio e riconosciuti fiscalmente in franchigia d'imposta
fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali
minusvalenze, conseguite da soggetti che hanno ceduto le
partecipazioni medesime mediante operazioni realizzate fuori
dall'esercizio di imprese commerciali, assoggettate ad imposta
sostitutiva secondo le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102;
b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai
relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione
delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito
di un'impresa residente;
c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni
delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito
di un'impresa residente o che per disposizione di legge non
concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo
realizzo.
Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la possibilità di
non assoggettare il disavanzo all'imposta sostitutiva, è
condizionata alla dimostrazione, mediante idonea
documentazione, da parte della società incorporante o
beneficiaria, dei componenti positivi e negativi di reddito
relativi alle azioni o quote annullate realizzate dalla
società stessa e dai precedenti possessori.
Ciò premesso, la nuova disposizione introduce la facoltà
di precludere eventuali contestazioni relative ai maggiori
valori, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con il
versamento di un importo pari al 4 per cento dei predetti
maggiori valori.
Il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto preclude,
tuttavia, la possibilità di applicare la disposizione in esame
qualora il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di
specifiche contestazioni in ordine alle fattispecie
anzidette.
Resta, comunque, fermo il potere dell'amministrazione
finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed
il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6.
L'importo versato non è deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
La disposizione recata all'articolo 2 del presente decreto
concerne il cosiddetto bonus assunzioni. Per effetto
dell'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178 (articolo 5), è stato inibito l'utilizzo del credito
d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, i cui presupposti per la fruizione del credito
stesso si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge stesso (8 luglio 2002).
La norma garantisce i diritti dei datori di lavoro che
hanno effettuato assunzioni fino alla data del 7 luglio 2002,
riconoscendo il credito d'imposta anche per le mensilità da
luglio a dicembre del 2002; essa prevede, infatti, che i
crediti d'imposta maturati sulla base dell'incremento della
base occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei mesi da
luglio a dicembre 2002, competono nei limiti dell'incremento
rilevato al 7 luglio 2002 e possono essere utilizzati, a
decorrere dal 2003, in quote mensili non superiori a un terzo
del totale. In definitiva, si tiene conto non solo dei
lavoratori assunti entro la predetta data del 7 luglio 2002,
ma - entro i predetti limiti - anche di quelli assunti
successivamente fino al 31 dicembre 2002, ai soli fini della
eventuale reintegrazione dell'incremento occupazionale
rilevato alla predetta data del 7 luglio 2002.
Il credito d'imposta previsto dalla norma in esame può
essere fruito automaticamente, senza i limiti e le formalità
previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 1^ agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002.
Restano in tal modo assicurate le legittime aspettative
dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni
confidando nella fruizione del credito in argomento, ancorché
gli effetti finanziari sono posticipati a decorrere dal
prossimo anno e nel limite delle quote mensili non superiori a
un terzo del totale.
Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 3, le lettere
a) e b) modificano gli articoli 6 e 7 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, al fine di
stabilire che l'abrogazione dell'imposta di consumo sugli oli
lubrificanti avvenga in modo contestuale alla entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma
5-bis, che dovrà disciplinare il nuovo contributo di
riciclaggio e risanamento ambientale. Tale disposizione si
rende necessaria al fine di garantire il raccordo tra la
abrogazione della previgente disciplina e l'avvio
dell'applicazione del contributo di nuova istituzione. La
modifica in esame, inoltre, consente di assicurare agli
operatori del settore i tempi tecnici necessari, per
l'adeguamento delle proprie procedure contabili ed operative
alla nuova normativa regolamentare, anche in considerazione di
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, in materia di efficacia temporale delle
norme tributarie.
La modifica recata dalla lettera c) è, invece,
finalizzata ad escludere dalla base imponibile IRAP i crediti
di imposta riconosciuti agli autotrasportatori dall'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosiddetta carbon
tax) e dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 343 (riduzione delle accise sul gasolio). L'esclusione
dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi è già prevista dalle norme vigenti. Il comma
prevede, inoltre, che con provvedimento amministrativo da
adottare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alle
regolazioni contabili necessarie a garantire l'invarianza
delle entrate delle regioni.
La disposizione ha la finalità di assicurare alla
categoria degli autotrasportatori un più effettivo ristoro
dello svantaggio competitivo che essi sopportano rispetto agli
operatori degli altri Paesi in conseguenza della maggior costo
del gasolio.
Si ricorda che il credito di imposta introdotto dalla
legge n. 448 del 1998 è stato disciplinato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277, il cui articolo 2 prevede che questo credito non
concorre alla formazione del reddito imponibile e non va
considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del
TUIR.
Successivamente l'articolo 8 del decreto-legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, ha esteso la disciplina del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000 anche al credito di imposta previsto dal citato
decreto-legge n. 265 del 2000 (per il periodo dal 1^ settembre
al 31 dicembre 2000) e dai provvedimenti successivi che ne
hanno disposto la prosecuzione.
La norma in esame, novellando, in particolare, il testo
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 452 del 2001 (che
disciplina l'agevolazione in oggetto per il primo semestre
2002, agevolazione estesa al secondo semestre 2002 per effetto
del successivo decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178) dispone, pertanto, l'esclusione delle misure agevolative
in esame dalla formazione della base imponibile IRAP
limitatamente all'anno 2002.
La disposizione recata dal comma 2, nell'ottica di
evitare, per quanto possibile, lo sfasamento temporale
intercorrente tra l'acquisizione di entrate per competenza e
per cassa, prevede che lo strumento del decreto ministeriale,
già previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, possa riguardare anche i parametri di riferimento per il
pagamento delle accise mediante versamenti in acconto.
Il comma 1 dell'articolo 4 aggiorna la percentuale da
applicare per il calcolo dell'acconto che i concessionari sono
tenuti a versare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e nel
contempo differisce al 30 dicembre il termine di scadenza del
versamento dell'acconto stesso.
Il comma 2, lettera a), tenuto conto dei tempi
occorsi per la creazione del sistema di accesso telematico dei
concessionari alle basi dati dell'anagrafe tributaria, prevede
uno slittamento del termine di presentazione della
comunicazione di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al
30 settembre 2001.
Con la lettera b) dello stesso comma 2 si rimodulano
i termini entro i quali i concessionari sono tenuti alla
notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112. Tale previsione appare giustificata in
ragione della complessità delle problematiche che hanno
interessato l'attività di formazione e notifica delle cartelle
a seguito dell'introduzione della riforma del servizio di
riscossione e dell'adeguamento all'euro.
Il comma 3, infine, prevede il differimento al 30 novembre
2002 del termine per la rideterminazione del valore di
acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati e dei terreni fissato al 30 settembre 2002 dalla
legge finanziaria per il 2002 (articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448).
Relativamente all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono riferiti
al trattamento tributario dei vaglia cambiari della Banca
d'Italia, sinora assoggettati all'imposta sulla circolazione e
che continuano ad essere soggetti all'imposta di bollo. Ad
essi viene esteso lo stesso regime previsto per i titoli
emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia dei quali
hanno analoga funzione economica e pari origine storica. La
norma prevede che siano esenti dall'imposta di bollo i vaglia
cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, ivi compresi i
vaglia "speciali" emessi per il rimborso di tributi.
Infine, l'articolo 6 reca la norma di copertura degli
oneri derivanti dal provvedimento illustrato mentre l'articolo
7 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.