XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3183
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il provvedimento in esame propone diverse innovazioni
alla vigente normativa sulle associazioni e società sportive
dilettantistiche.
Di primaria importanza è l'inclusione di una nuova forma
giuridica di società di capitale tra quelle che possono essere
assunte dalle società ed associazioni sportive. Tali soggetti,
però, dovranno prevedere statutariamente l'assenza della
finalità di lucro.
Per quanto attiene gli aspetti tributari, l'articolo 5,
comma 1, del provvedimento estende a questa nuova figura di
società di capitali le agevolazioni previste dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398 e dalle altre disposizioni riguardanti
le associazioni sportive dilettantistiche.
I soggetti interessati alla descritta disposizione sono
circa 3.500 e sono stati estrapolati sulla base dei codici
attività indicati nei modelli di dichiarazione. Di questi
soggetti circa 900, nell'anno d'imposta 1998, evidenziano una
imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dovuta
pari a circa 18 miliardi di lire.
Una parte dei contribuenti che versano l'IRPEG sono
dunque interessati alla disposizione agevolativa dell'articolo
5, comma 1. La perdita di gettito, in considerazione della
natura opzionale del regime e della sua applicabilità ai soli
contribuenti con ammontare di ricavi fino a 310 mila euro, può
essere stimata in 5 milioni di euro.
Analogamente, per quel che riguarda l'imposta sul valore
aggiunto (IVA), l'estensione del regime agevolativo di cui
alla citata legge n. 398 del 1991 anche alle società di
capitali, vista la natura opzionale dello stesso, comporterà
una contenuta perdita di gettito che comunque non supererà 1
milione di euro.
L'articolo 5, comma 2, eleva il limite per accedere al
regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991 a 310 mila
euro.
Dai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria (sono
dunque esclusi i contribuenti che non hanno presentato
dichiarazione) gli enti non commerciali che potrebbero
rientrare nei nuovi limiti sono numericamente stimabili in
poche centinaia di unità (per le società di capitali si veda,
invece, quanto detto in precedenza). Pertanto i contribuenti
che potrebbero avere un beneficio in termini di risparmio
d'imposta dall'applicazione della citata legge n. 398 del 1991
sono presumibilmente di entità numerica non significativa, con
una conseguente perdita di gettito cautelativamente stimata in
1 milione di euro.
Il comma 3, lettera a), dell'articolo 5, estende ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale la disciplina di favore
prevista per i compensi percepiti dagli sportivi
dilettanti.
Inoltre la lettera b) dello stesso comma eleva da
10 milioni di lire a 7,5 mila euro il limite di non
concorrenza al reddito di tutti i compensi, premi, indennità e
rimborsi erogati dalle associazioni sportive
dilettantistiche.
In base ai dati disponibili, relativi alle dichiarazioni
dei redditi per l'anno d'imposta 1999, è possibile stimare una
perdita complessiva pari a 1,250 milioni di euro, di cui 0,5
milioni di euro attribuibili alla lettera a) e 0,750
milioni di euro attribuibili alla lettera b).
Il comma 4 stabilisce l'eliminazione della ritenuta
d'acconto (pari al 4 per cento) sui contributi versati dalle
strutture di vertice incaricate di promuovere lo sviluppo
dell'intero movimento sportivo nazionale.
Si ritiene che questo produrrà immediati effetti negativi
in termini di cassa. Dallo studio sugli aspetti economici del
sistema sportivo italiano realizzato da NOMISMA nel 1999 si
trae un ammontare annuale di contributi erogati pari a circa
88 milioni di euro.
Nell'ipotesi di una loro distribuzione frazionata
uniformemente nel corso dell'anno avremo un effetto erariale
di un minor gettito di circa 1 milione di euro nel 2002 e di 2
milioni di euro nel 2003. Dal 2004 in poi non si avranno più
effetti.
Il comma 5 non comporta significative perdite di
gettito.
I commi 6 e 7 contengono agevolazioni in materia
d'imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative.
La perdita di gettito collegabile alle disposizioni, pur non
essendo determinabile con precisione dipendendo dai concreti
comportamenti posti in essere dalle società e associazioni
sportive dilettantistiche, può essere indicata in circa 1
milione di euro.
Il comma 1 dell'articolo 6 configura come spesa di
pubblicità i corrispettivi erogati dalle imprese alle società
e associazioni sportive dilettantistiche entro l'importo annuo
non eccedente 300 mila euro.
La disposizione ha natura meramente interpretativa e
diretta ad eliminare le incertezze ed il contenzioso
tributario esistenti in materia di somme erogate a società ed
associazioni sportive dilettantistiche per finalità di
sponsorizzazione, fermo restando che spetterà poi all'attività
di controllo prevedere che vengano escluse erogazioni non
strettamente connesse a funzioni pubblicitarie.
Il comma 2, lettera a), eleva da 1.033 a 2.500 euro
l'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche.
In considerazione del fatto che, in base ai dati ISTAT,
le erogazioni da privati sono oltre 100.000 annue, ipotizzando
che il 10 per cento sia di importo pari o superiore a 2.500
euro, avremmo una perdita di gettito pari a circa 2,8 milioni
di euro (1.467 euro x 10.000 x 19 per cento).
Il comma 2, lettera b), si ritiene invece senza
particolari effetti erariali, in quanto si ipotizza che le
imprese effettuino soprattutto spese pubblicitarie, anche ai
sensi del comma 1.
Il comma 3 esclude dall'IRAP i compensi erogati agli
sportivi dilettanti. La perdita di gettito conseguente può
essere stimata in circa 2 milioni di euro, sulla base dei dati
di Unico 2000.
L'articolo 111-bis del TUIR contiene una
presunzione legale di perdita della qualifica di ente non
commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente eserciti quale attività principale
un'attività commerciale (in base all'articolo 51 del medesimo
TUIR).
La qualifica di ente non commerciale deve essere
verificata prendendo in esame l'attività effettivamente
svolta.
Il comma 2 del citato articolo 111-bis indica
alcuni parametri che costituiscono "indice di commercialità"
che, comunque, non comportano automaticamente la perdita della
qualifica di ente non commerciale, ma sollecitano un giudizio
sulla natura dell'ente, ferma restando la possibilità che
l'attività effettivamente esercitata corrisponda comunque a
quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie.
Le attività "decommercializzate" di cui agli articoli 108
e 111 del TUIR non devono essere computate ai fini
dell'applicazione dei parametri di cui al citato comma 2, in
quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a
reddito d'impresa.
Il comma 4 dell'articolo 111-bis del TUIR prevede
che le norme sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
Il comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame
prevede che l'esonero dall'applicazione delle norme sulla
perdita della qualifica sia esteso anche alle società e
associazioni sportive dilettantistiche.
Poiché la perdita dei requisiti di non commercialità può
essere verificata solo in sede di accertamento, l'effetto
erariale non è facilmente individuabile preventivamente.
Tuttavia la "ratio" dell'articolo 111-bis del
TUIR induce a ritenere che il mantenimento della qualifica di
non commercialità possa generare effetti erariali negativi
(altrimenti il contribuente provvederebbe a modificare la
propria condizione).
Si ritiene, peraltro, che quanto disposto dall'articolo 2
del disegno di legge in esame, dissuada, in modo sufficiente,
i contribuenti da eventuali atteggiamenti elusivi.
In ogni modo, per avere una stima della possibile entità
di contrazione erariale prudenzialmente attribuibile al comma
4 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame si è
considerato l'ordine di grandezza della perdita attribuibile
ad un passaggio di società di persone che svolgano attività
sportiva da una veste commerciale ad una non commerciale.
Sulla base dei dati delle statistiche relative ai modelli
UNICO99 presentati dalle società di persone si ottiene un
imponibile di circa 18 milioni di euro attribuibile a società
operanti nel settore sportivo, ed un corrispettivo gettito
pari a circa 4 milioni di euro.
Considerando che una parte dei soggetti sopra individuati
ritenga comunque conveniente mantenere la qualifica di
commercialità e che gli enti non commerciali comunque sono
assoggettati ad imposizione, si ritiene di abbattere la cifra
sopra evidenziata di un 50 per cento, con una perdita pari,
quindi, a 2 milioni di euro di competenza annuale.
Di seguito si riassumono gli effetti del provvedimento in
termini di competenza (importi in milioni di euro).
... (omissis) ...
In termini di cassa (importi in milioni di euro),
considerando un acconto IRPEF-IRPEG del 75 per cento e IRAP
dell'85 per cento, si avrà:
... (omissis) ...