XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3183




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il provvedimento in esame propone diverse innovazioni alla vigente normativa sulle associazioni e società sportive dilettantistiche.
          Di primaria importanza è l'inclusione di una nuova forma giuridica di società di capitale tra quelle che possono essere assunte dalle società ed associazioni sportive. Tali soggetti, però, dovranno prevedere statutariamente l'assenza della finalità di lucro.
          Per quanto attiene gli aspetti tributari, l'articolo 5, comma 1, del provvedimento estende a questa nuova figura di società di capitali le agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalle altre disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
          I soggetti interessati alla descritta disposizione sono circa 3.500 e sono stati estrapolati sulla base dei codici attività indicati nei modelli di dichiarazione. Di questi soggetti circa 900, nell'anno d'imposta 1998, evidenziano una imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dovuta pari a circa 18 miliardi di lire.
          Una parte dei contribuenti che versano l'IRPEG sono dunque interessati alla disposizione agevolativa dell'articolo 5, comma 1. La perdita di gettito, in considerazione della natura opzionale del regime e della sua applicabilità ai soli contribuenti con ammontare di ricavi fino a 310 mila euro, può essere stimata in 5 milioni di euro.
          Analogamente, per quel che riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'estensione del regime agevolativo di cui alla citata legge n. 398 del 1991 anche alle società di capitali, vista la natura opzionale dello stesso, comporterà una contenuta perdita di gettito che comunque non supererà 1 milione di euro.
          L'articolo 5, comma 2, eleva il limite per accedere al regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991 a 310 mila euro.
          Dai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria (sono dunque esclusi i contribuenti che non hanno presentato dichiarazione) gli enti non commerciali che potrebbero rientrare nei nuovi limiti sono numericamente stimabili in poche centinaia di unità (per le società di capitali si veda, invece, quanto detto in precedenza). Pertanto i contribuenti che potrebbero avere un beneficio in termini di risparmio d'imposta dall'applicazione della citata legge n. 398 del 1991 sono presumibilmente di entità numerica non significativa, con una conseguente perdita di gettito cautelativamente stimata in 1 milione di euro.
          Il comma 3, lettera a), dell'articolo 5, estende ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale la disciplina di favore prevista per i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.
          Inoltre la lettera b) dello stesso comma eleva da 10 milioni di lire a 7,5 mila euro il limite di non concorrenza al reddito di tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche.
          In base ai dati disponibili, relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1999, è possibile stimare una perdita complessiva pari a 1,250 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro attribuibili alla lettera a) e 0,750 milioni di euro attribuibili alla lettera b).
          Il comma 4 stabilisce l'eliminazione della ritenuta d'acconto (pari al 4 per cento) sui contributi versati dalle strutture di vertice incaricate di promuovere lo sviluppo dell'intero movimento sportivo nazionale.
          Si ritiene che questo produrrà immediati effetti negativi in termini di cassa. Dallo studio sugli aspetti economici del sistema sportivo italiano realizzato da NOMISMA nel 1999 si trae un ammontare annuale di contributi erogati pari a circa 88 milioni di euro.
          Nell'ipotesi di una loro distribuzione frazionata uniformemente nel corso dell'anno avremo un effetto erariale di un minor gettito di circa 1 milione di euro nel 2002 e di 2 milioni di euro nel 2003. Dal 2004 in poi non si avranno più effetti.
          Il comma 5 non comporta significative perdite di gettito.
          I commi 6 e 7 contengono agevolazioni in materia d'imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative. La perdita di gettito collegabile alle disposizioni, pur non essendo determinabile con precisione dipendendo dai concreti comportamenti posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, può essere indicata in circa 1 milione di euro.
          Il comma 1 dell'articolo 6 configura come spesa di pubblicità i corrispettivi erogati dalle imprese alle società e associazioni sportive dilettantistiche entro l'importo annuo non eccedente 300 mila euro.
          La disposizione ha natura meramente interpretativa e diretta ad eliminare le incertezze ed il contenzioso tributario esistenti in materia di somme erogate a società ed associazioni sportive dilettantistiche per finalità di sponsorizzazione, fermo restando che spetterà poi all'attività di controllo prevedere che vengano escluse erogazioni non strettamente connesse a funzioni pubblicitarie.
          Il comma 2, lettera a), eleva da 1.033 a 2.500 euro l'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
          In considerazione del fatto che, in base ai dati ISTAT, le erogazioni da privati sono oltre 100.000 annue, ipotizzando che il 10 per cento sia di importo pari o superiore a 2.500 euro, avremmo una perdita di gettito pari a circa 2,8 milioni di euro (1.467 euro x 10.000 x 19 per cento).
          Il comma 2, lettera b), si ritiene invece senza particolari effetti erariali, in quanto si ipotizza che le imprese effettuino soprattutto spese pubblicitarie, anche ai sensi del comma 1.
          Il comma 3 esclude dall'IRAP i compensi erogati agli sportivi dilettanti. La perdita di gettito conseguente può essere stimata in circa 2 milioni di euro, sulla base dei dati di Unico 2000.
          L'articolo 111-bis del TUIR contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'articolo 51 del medesimo TUIR).
          La qualifica di ente non commerciale deve essere verificata prendendo in esame l'attività effettivamente svolta.
          Il comma 2 del citato articolo 111-bis indica alcuni parametri che costituiscono "indice di commercialità" che, comunque, non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma sollecitano un giudizio sulla natura dell'ente, ferma restando la possibilità che l'attività effettivamente esercitata corrisponda comunque a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie.
          Le attività "decommercializzate" di cui agli articoli 108 e 111 del TUIR non devono essere computate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui al citato comma 2, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa.
          Il comma 4 dell'articolo 111-bis del TUIR prevede che le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
          Il comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede che l'esonero dall'applicazione delle norme sulla perdita della qualifica sia esteso anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
        Poiché la perdita dei requisiti di non commercialità può essere verificata solo in sede di accertamento, l'effetto erariale non è facilmente individuabile preventivamente.
          Tuttavia la "ratio" dell'articolo 111-bis del TUIR induce a ritenere che il mantenimento della qualifica di non commercialità possa generare effetti erariali negativi (altrimenti il contribuente provvederebbe a modificare la propria condizione).
          Si ritiene, peraltro, che quanto disposto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, dissuada, in modo sufficiente, i contribuenti da eventuali atteggiamenti elusivi.
          In ogni modo, per avere una stima della possibile entità di contrazione erariale prudenzialmente attribuibile al comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame si è considerato l'ordine di grandezza della perdita attribuibile ad un passaggio di società di persone che svolgano attività sportiva da una veste commerciale ad una non commerciale.
          Sulla base dei dati delle statistiche relative ai modelli UNICO99 presentati dalle società di persone si ottiene un imponibile di circa 18 milioni di euro attribuibile a società operanti nel settore sportivo, ed un corrispettivo gettito pari a circa 4 milioni di euro.
          Considerando che una parte dei soggetti sopra individuati ritenga comunque conveniente mantenere la qualifica di commercialità e che gli enti non commerciali comunque sono assoggettati ad imposizione, si ritiene di abbattere la cifra sopra evidenziata di un 50 per cento, con una perdita pari, quindi, a 2 milioni di euro di competenza annuale.

        Di seguito si riassumono gli effetti del provvedimento in termini di competenza (importi in milioni di euro).

... (omissis) ...

          In termini di cassa (importi in milioni di euro), considerando un acconto IRPEF-IRPEG del 75 per cento e IRAP dell'85 per cento, si avrà:

... (omissis) ...




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