XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3183
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Società e associazioni sportive
dilettantistiche).
1. La Repubblica riconosce alle società e associazioni
sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello
sport italiano, la funzione di promozione umana e sociale e di
progresso civile, ne garantisce l'autonomia, favorisce e
incentiva lo sviluppo e la diffusione della pratica
sportiva.
2. Ai fini della presente legge per società e associazioni
sportive dilettantistiche si intendono le società, le
associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere
associativo, anche scolastici, operanti a livello di base,
liberamente costituiti, riconosciuti ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle Federazioni
sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o
dagli enti di promozione, ad essi affiliati ed iscritti nel
registro di cui all'articolo 3, che abbiano per oggetto
l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività
sportive.
Art. 2.
(Disciplina delle società e associazioni
sportive dilettantistiche).
1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche
devono indicare nella denominazione sociale la finalità
sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:
a) associazione sportiva priva di personalità
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice
civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica
di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali costituita in
società per azioni, società a responsabilità limitata o
società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le
disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le
finalità di lucro.
2. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
dell'ordinamento sportivo e secondo i seguenti princìpi
generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto
costitutivo delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro, con divieto di attribuire
anche indirettamente utili;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività
sportive;
4) incompatibilità per gli amministratori;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso
di scioglimento della società o associazione;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive
del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o
associazione intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di
riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più
Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline
sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;
c) i provvedimenti da adottare in caso di
irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o
di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;
d) le condizioni richieste per il riconoscimento
da parte del CONI degli enti di promozione sportiva di cui
all'articolo 1, nel rispetto delle finalità e a condizione
dell'effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 2
del medesimo articolo 1, su base regionale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni, firmatari di apposite convenzioni con il
CONI.
Art. 3.
(Registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il
registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza
personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite
nella forma di società di capitali.
2. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1,
nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni
dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da
apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è
trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
3. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche
devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al
comma 1.
Art. 4.
(Prestazioni a titolo gratuito e rapporti di lavoro in
favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche).
1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo
gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi
soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le
indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 5.
(Trattamento tributario delle società
e associazioni sportive dilettantistiche).
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano, in quanto compatibili, anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine
di lucro.
2. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, le parole: "lire 100 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "310.000 euro".
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura
non professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche";
b) all'articolo 83, comma 2, dopo le parole: "di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81" sono
inserite le seguenti: ", purché non assumano carattere
prevalente rispetto agli altri redditi percepiti nel medesimo
periodo d'imposta," e le parole: "a lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a settemilacinquecento euro".
4. All'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le
discipline sportive associate e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare
la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle società e associazioni sportive
dilettantistiche".
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente
connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al numero 27-bis dell'allegato B annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
dalle società e associazioni sportive dilettantistiche".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le
parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e
associazioni sportive dilettantistiche".
Art. 6.
(Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali).
1. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche, che
posseggono anche uno specifico settore giovanile riconosciuto
dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione
sportiva, di importo annuo inferiore a 300.000 euro,
costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità,
volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica attività del
beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera
i-ter), è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore
a duemilacinquecento euro, in favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera
c-octies), introdotta dall'articolo 37 della legge 21
novembre 2000, n. 342, è sostituita dalla seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro per un
importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società
e associazioni sportive dilettantistiche;".
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b),
numero 2), le parole: "e le indennità e i rimborsi di cui
alla lettera m) del predetto comma 1" sono soppresse;
b) all'articolo 17, comma 2, le parole: ", delle
indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del citato testo unico delle imposte sui
redditi" sono soppresse.
4. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ed alle società e associazioni
sportive dilettantistiche".
Art. 7.
(Fondo di garanzia).
1. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito
il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria
a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree, da parte di società o associazioni
sportive dilettantistiche con personalità giuridica. La
garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si
esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento
di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità
del Fondo. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del
CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di
intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento
ed al tipo di impianto.
3. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita
dall'importo annuale dei premi colpiti da decadenza.
Art. 8.
(Gestione degli impianti sportivi).
1. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società
e associazioni sportive.
2. Qualora l'ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è
affidata in via preferenziale a società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i
criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed
obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di
affidamento.
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, comprese
quelle extra curriculari ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, e successive modificazioni, possono essere posti a
disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto
scolastico, o in comuni confinanti.
Art. 9.
(Disposizione finale).
1. Restano ferme le disposizioni vigenti riguardanti le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie).
1. Per assicurare il contenimento della spesa ed il
monitoraggio degli oneri finanziari, alle disposizioni di
natura tributaria della presente legge si applica l'articolo 5
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, sono dettate le modalità di
applicazione della disposizione di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al presente provvedimento, pari a
1.000.000 di euro per l'anno 2002, 7.000.000 di euro per
l'anno 2003 e 26.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004,
si fa fronte, per l'anno 2002, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 47
e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, per gli anni 2003
e 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.