XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3183




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Società e associazioni sportive
dilettantistiche).

        1. La Repubblica riconosce alle società e associazioni sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport italiano, la funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia, favorisce e incentiva lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva.
        2. Ai fini della presente legge per società e associazioni sportive dilettantistiche si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo, anche scolastici, operanti a livello di base, liberamente costituiti, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione, ad essi affiliati ed iscritti nel registro di cui all'articolo 3, che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.


Art. 2.

(Disciplina delle società e associazioni
sportive dilettantistiche).

        1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

            a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
            b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

            c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

        2. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e secondo i seguenti princìpi generali, sono individuati:

                a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

                1) assenza di fini di lucro, con divieto di attribuire anche indirettamente utili;

                2) rispetto del principio di democrazia interna;

                3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

                4) incompatibilità per gli amministratori;

                5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

                6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società o associazione;

                7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi;
                b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

                c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;

                d) le condizioni richieste per il riconoscimento da parte del CONI degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, nel rispetto delle finalità e a condizione dell'effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, su base regionale.

        3. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.


Art. 3.

(Registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche).

        1. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

                a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

                b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

                c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

        2. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
        3. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 1.


Art. 4.

(Prestazioni a titolo gratuito e rapporti di lavoro in
favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche).

        1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


Art. 5.

(Trattamento tributario delle società
e associazioni sportive dilettantistiche).

        1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano, in quanto compatibili, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro.
        2. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, le parole: "lire 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "310.000 euro".
        3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche";

                b) all'articolo 83, comma 2, dopo le parole: "di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81" sono inserite le seguenti: ", purché non assumano carattere prevalente rispetto agli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta," e le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a settemilacinquecento euro".

        4. All'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche".
        5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
        6. Al numero 27-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dalle società e associazioni sportive dilettantistiche".
        7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

Art. 6.

(Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali).

        1. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, che posseggono anche uno specifico settore giovanile riconosciuto dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, di importo annuo inferiore a 300.000 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter), è sostituita dalla seguente:

        "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;";

                b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies), introdotta dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituita dalla seguente:

        "c-octies) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;".
        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1" sono soppresse;

                b) all'articolo 17, comma 2, le parole: ", delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

        4. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche".


Art. 7.

(Fondo di garanzia).

        1. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
        2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.
        3. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale dei premi colpiti da decadenza.


Art. 8.

(Gestione degli impianti sportivi).

        1. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
        2. Qualora l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
        3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.


Art. 9.

(Disposizione finale).

        1. Restano ferme le disposizioni vigenti riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Per assicurare il contenimento della spesa ed il monitoraggio degli oneri finanziari, alle disposizioni di natura tributaria della presente legge si applica l'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono dettate le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1.
        3. All'onere di cui al presente provvedimento, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 7.000.000 di euro per l'anno 2003 e 26.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si fa fronte, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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