XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3183




      Onorevoli Deputati! - In questi ultimi anni lo sport ha compiuto progressi notevolissimi, coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, entrando nel costume e nelle abitudini di vita dei cittadini e delle famiglie.
        Un numero sempre maggiore di persone ha così scoperto, sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e di arricchimento della personalità dell'uomo, un fattore di promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento di miglioramento della qualità della vita.
        Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero degli italiani che praticano con continuità una attività sportiva, si attesta tra i 14 e i 15 milioni.
        Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano seppur saltuariamente attività sportive o similari è stimabile oltre i 34 milioni.
        Il fattore costituente e originale del sistema sportivo italiano è la società sportiva, basata sul volontariato.
        Essa rappresenta una scuola di vita, di educazione, di democrazia, l'occasione di fare esperienza associativa e di misurarsi nel rapporto con gli altri.
        La linfa vitale della società sportiva è costituita dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che non agevola il loro lavoro.
        Tale realtà ha connotati suoi propri non assimilabili ai modelli stranieri. Nei Paesi anglosassoni esiste una realtà che fa principalmente leva sui college, sull'attività svolta presso le università; in altri Paesi occidentali, se tale opportunità è più limitata, è tuttavia sviluppato l'intervento della scuola e delle municipalità. Nei Paesi dell'est europeo per molti anni è esistito il cosiddetto "sport di Stato".
        In Italia si è lontani da queste realtà, con una esperienza tutta originale che, per gli ottimi risultati che produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di mutuarne i molti lati positivi.
        Sulla base dell'ultimo censimento ISTAT riferito all'anno 2001 si tratta di oltre 82.000 entità affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), presso le quali prestano la loro opera circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme sistema. Si tratta del numero più importante di volontari che opera nel nostro Paese e che nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare proprio perché le motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani principi ideali.
        Accanto a queste società, che rappresentano la base delle attività delle Federazioni sportive nazionali, si pongono quelle che fanno capo agli enti di promozione sportiva, circa 20.000 (non computando quelle affiliate sia agli enti che alle Federazioni) che svolgono una funzione altrettanto meritoria seppur con modi e finalità diversificati; venendo incontro comunque ad una domanda molto presente nel territorio.
        Pur se valido e funzionale, il sistema sportivo italiano, basato sulle società sportive, trova tuttavia nell'espletamento dei suoi compiti, difficoltà ed ostacoli che ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.
        Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni, cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per rispondere al meglio alle istanze dello sport e della società.
        Se infatti le società sportive e il volontariato raccolgono i principali meriti dei successi dello sport italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i maggiori oneri. E' ormai da tempo evidente come lo sviluppo avuto dallo sport richieda la necessità di un intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti giuridici ed organizzativi nuovi e adeguati alle esigenze interne delle società sportive, allo svolgimento dell'attività ed ai rapporti esterni.
        Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le province, in merito ad una nuova configurazione giuridica delle società sportive dilettantistiche.
        L'esigenza di una disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i seguenti:

            1) pur non avendo le società sportive scopo di lucro, l'esercizio della loro attività è sovente caratterizzato da un contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea la forma dell'"associazione non riconosciuta" come pure il ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice civile;

            2) l'affidamento dei terzi impone l'attribuzione della personalità giuridica alle società sportive al fine di dotarle dell'autonomia patrimoniale idonea a garantire le obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità statutarie;

            3) soltanto le società sportive provviste di personalità giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo, per cui molte società sportive sono costrette, a tale fine, a trasformarsi da associazioni non riconosciute in società di capitali;

            4) è necessario operare una netta distinzione tra, società sportive che perseguono veramente finalità sportive e che operano senza finalità di lucro da attività speculative che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;

            5) alcune recenti disposizioni fiscali vanno già nel senso di una incentivazione dell'attività delle società dilettantistiche mediante specifici interventi volti ad alleggerire il carico tributario. E' tuttavia necessario a questo punto riprendere tali disposizioni al fine di organizzarle in un contesto unitario che associ l'incentivazione fiscale a tutti gli altri benefìci volti a sostenere l'attività delle società dilettantistiche.

        Inoltre sono necessarie misure urgenti per sostenere e favorire lo sviluppo delle società sportive.
        Pertanto il presente disegno di legge si sviluppa sui seguenti aspetti:

            1) nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche;

            2) disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà attuale, incidono sulla operatività delle stesse società sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario e dell'incentivazione delle sponsorizzazioni;

            3) interventi in materia di gestione dell'impiantistica sportiva.

        L'esigenza di una disposizione legislativa volta a regolare il fenomeno dell'associazionismo sportivo è del resto avvertita anche dal Parlamento presso il quale sono state presentate, anche nella precedente legislatura in cui si era pervenuti ad un testo unificato, una serie di progetti di legge, dei quali si è ovviamente tenuto conto nella stesura del disegno di legge.
        Il provvedimento si compone di 9 articoli, più l'articolo di copertura finanziaria, e riproduce il contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2002, abrogato dalla legge di conversione n. 178 del 2002. Nella redazione del provvedimento si è tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari al citato articolo 6, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 138 del 2002.
        L'articolo 1 riconosce la funzione sociale delle società e associazioni sportive dilettantistiche, compresi gli organismi che operano a livello scolastico, e ne stabilisce la definizione.
        L'articolo 2 reca disposizioni per le società e le associazioni sotto il profilo della denominazione sociale ne definisce la struttura aggregativa individuando la forma giuridica che detti enti possono assumere. Accanto alla forma dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, si prevede la possibilità di costituzione in società di capitali. L'assenza dello scopo di lucro costituisce la riproposizione di uno schema normativo già previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, a proposito delle società sportive professionistiche che erano vincolate al reinvestimento degli utili eventualmente conseguiti nelle attività statutarie. Trattasi di uno schema collaudato che potrà consentire anche alle società sportive di capacità economiche di media levatura di avvalersi di una struttura giuridica adeguata alle esigenze del mercato.
        Con il comma 2 si prevede che con uno o più regolamenti siano individuati gli elementi essenziali dello statuto delle società e delle associazioni e la relativa approvazione dello stesso. Sono infine indicati gli elementi necessari che devono figurare nell'atto costitutivo per assicurare la trasparenza dell'organizzazione societaria e la rispondenza alle norme dell'ordinamento statale e sportivo che ne improntano l'attività. I regolamenti dovranno, altresì, individuare le modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
        Con il comma 3 è prevista una deroga espressa per i gruppi sportivi militari, essendo questi già regolamentati dai rispettivi ordinamenti.
        L'articolo 3 riguarda l'istituzione e le modalità di tenuta presso il CONI del registro delle società sportive dilettantistiche, nelle sue diverse sezioni. Tale strumento appare necessario per garantire una verifica costantemente aggiornata dello stato e del numero di tutte le società sportive che hanno ottenuto il riconoscimento. L'inclusione nel registro costituisce, d'altro canto, la condizione per accedere ai contributi pubblici previsti in favore ed a sostegno dell'attività sportiva, come previsto al comma 3.
        Con l'articolo 4 si intende semplificare le procedure per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti pubblici in favore delle società sportive dilettantistiche, sostituendo la previa autorizzazione prevista dalla vigente legislazione con una semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza. La disposizione consente inoltre la corresponsione dei rimborsi spese ai dipendenti pubblici in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita della loro prestazione.
        L'articolo 5 disciplina il trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche, mediante varie disposizioni di carattere tributario in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nonché del volontariato sportivo.
        In particolare, con il comma 1, si precisa che le disposizioni tributarie vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 398 del 1991, riservate ai soli sodalizi sportivi dilettantistici di tipo associativo, trovano applicazione anche in favore di quelli che assumono la forma di società di capitale senza fine di lucro.
        Il comma 2 prevede l'allineamento del limite massimo dei proventi commerciali conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse ai benefìci della legge 16 dicembre 1991, n. 398, attualmente fissato in lire 360 milioni, a quello stabilito con l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, per la tenuta della contabilità semplificata delle imprese minori, portato anch'esso da 360 a 600 milioni di lire (310.000 euro).
        Con il comma 3 è prevista l'inclusione tra i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di seguito denominato "TUIR", di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale, resa in favore di strutture sportive dilettantistiche; contestualmente viene elevato a 7.500 euro l'importo dei compensi non rilevanti ai fini della determinazione delle aliquote applicabili al reddito complessivo del soggetto percipiente.
        Con il comma 4 si escludono il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dall'obbligo di applicare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione di contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
        La disposizione non comporta aggravi per l'erario trattandosi di ritenuta a titolo di acconto e, nel contempo, solleva i soggetti eroganti da onerosi impegni e adempimenti.
        Il comma 5 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per quelli direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.
        Con i commi 6 e 7 sono previste, principalmente, norme di allineamento del settore sportivo dilettantistico al trattamento tributario in materia di imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché l'esenzione dalle imposte comunali per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.
        L'articolo 6 si riferisce alla disciplina tributaria delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali. Il comma 1 stabilisce che gli importi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, comunque, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, sempre che siano annualmente contenute nel limite annuo massimo di 300.000 euro e siano rivolte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto medesimo. Tale agevolazione, comunque, si applica solo nel caso in cui le società o associazioni "sponsorizzate" posseggano anche uno specifico settore giovanile.
        La norma tende ad eliminare incertezze riguardo al diritto alla deducibilità di tali spese previsto dall'articolo 74, comma 2, del TUIR, e, soprattutto, un contenzioso tra contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, la quale è quasi sempre soccombente.
        Con il comma 2 è prevista alla lettera a), ai fini del diritto alla detrazione del 19 per cento nella determinazione del reddito, l'elevazione a 2.500 euro delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, mentre la lettera b) dispone la detrazione delle erogazioni in discorso per le imprese, nel limite di 2.500 euro o del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
        Il comma 3 esclude dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica.
        Peraltro, detti importi già non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti in argomento, se erogati nello svolgimento dell'attività istituzionale.
        Il beneficio recato dalla norma, quindi, costituirà un onere di scarso rilievo per l'erario e, nel contempo, solleverà i soggetti passivi da gravosi adempimenti.
        Con il comma 4 viene esclusa la previsione della perdita della qualifica di ente non commerciale per le società e associazioni sportive dilettantistiche, stante la specifica natura dei soggetti stessi e le finalità dai medesimi perseguite.
        L'articolo 7 si riferisce alla istituzione di un Fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo. Il Fondo di garanzia consentirà alle società e associazioni sportive dilettantistiche di ottenere mutui necessari per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.
        I successivi articoli, infine, individuano una nuova disciplina giuridica delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
        All'articolo 8 si disciplina la gestione degli impianti sportivi. Le disposizioni prevedono la possibilità di affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi degli enti locali alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Si vuole inoltre incentivare l'attribuzione degli impianti alle società e associazioni sportive dilettantistiche individuando un percorso di assegnazione trasparente ed obiettivo. Di estrema importanza è infine, la previsione della concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola alle società sportive dilettantistiche radicate nel territorio dell'istituto scolastico o in comuni limitrofi.




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