XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3183
Onorevoli Deputati! - In questi ultimi anni lo sport ha
compiuto progressi notevolissimi, coinvolgendo un numero
sempre crescente di persone, entrando nel costume e nelle
abitudini di vita dei cittadini e delle famiglie.
Un numero sempre maggiore di persone ha così scoperto,
sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una
componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e
di arricchimento della personalità dell'uomo, un fattore di
promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento
di miglioramento della qualità della vita.
Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero degli
italiani che praticano con continuità una attività sportiva,
si attesta tra i 14 e i 15 milioni.
Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di
vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano
seppur saltuariamente attività sportive o similari è stimabile
oltre i 34 milioni.
Il fattore costituente e originale del sistema sportivo
italiano è la società sportiva, basata sul volontariato.
Essa rappresenta una scuola di vita, di educazione, di
democrazia, l'occasione di fare esperienza associativa e di
misurarsi nel rapporto con gli altri.
La linfa vitale della società sportiva è costituita
dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica
passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il
loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che
non agevola il loro lavoro.
Tale realtà ha connotati suoi propri non assimilabili ai
modelli stranieri. Nei Paesi anglosassoni esiste una realtà
che fa principalmente leva sui college, sull'attività
svolta presso le università; in altri Paesi occidentali, se
tale opportunità è più limitata, è tuttavia sviluppato
l'intervento della scuola e delle municipalità. Nei Paesi
dell'est europeo per molti anni è esistito il cosiddetto
"sport di Stato".
In Italia si è lontani da queste realtà, con una
esperienza tutta originale che, per gli ottimi risultati che
produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di
mutuarne i molti lati positivi.
Sulla base dell'ultimo censimento ISTAT riferito all'anno
2001 si tratta di oltre 82.000 entità affiliate alle
Federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive
associate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
presso le quali prestano la loro opera circa 550.000
dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali
di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme
sistema. Si tratta del numero più importante di volontari che
opera nel nostro Paese e che nonostante le difficoltà
economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti,
dimostra ancora di saper funzionare proprio perché le
motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani
principi ideali.
Accanto a queste società, che rappresentano la base delle
attività delle Federazioni sportive nazionali, si pongono
quelle che fanno capo agli enti di promozione sportiva, circa
20.000 (non computando quelle affiliate sia agli enti che alle
Federazioni) che svolgono una funzione altrettanto meritoria
seppur con modi e finalità diversificati; venendo incontro
comunque ad una domanda molto presente nel territorio.
Pur se valido e funzionale, il sistema sportivo italiano,
basato sulle società sportive, trova tuttavia
nell'espletamento dei suoi compiti, difficoltà ed ostacoli che
ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.
Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni,
cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per
rispondere al meglio alle istanze dello sport e della
società.
Se infatti le società sportive e il volontariato
raccolgono i principali meriti dei successi dello sport
italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i
maggiori oneri. E' ormai da tempo evidente come lo sviluppo
avuto dallo sport richieda la necessità di un intervento
legislativo che fornisca alle società sportive
dilettantistiche strumenti giuridici ed organizzativi nuovi e
adeguati alle esigenze interne delle società sportive, allo
svolgimento dell'attività ed ai rapporti esterni.
Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva
un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le
province, in merito ad una nuova configurazione giuridica
delle società sportive dilettantistiche.
L'esigenza di una disciplina giuridica delle società
sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli
ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i
seguenti:
1) pur non avendo le società sportive scopo di lucro,
l'esercizio della loro attività è sovente caratterizzato da un
contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea
la forma dell'"associazione non riconosciuta" come pure il
ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice
civile;
2) l'affidamento dei terzi impone l'attribuzione della
personalità giuridica alle società sportive al fine di dotarle
dell'autonomia patrimoniale idonea a garantire le obbligazioni
assunte per il perseguimento delle finalità statutarie;
3) soltanto le società sportive provviste di personalità
giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto per il
credito sportivo, per cui molte società sportive sono
costrette, a tale fine, a trasformarsi da associazioni non
riconosciute in società di capitali;
4) è necessario operare una netta distinzione tra,
società sportive che perseguono veramente finalità sportive e
che operano senza finalità di lucro da attività speculative
che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;
5) alcune recenti disposizioni fiscali vanno già nel
senso di una incentivazione dell'attività delle società
dilettantistiche mediante specifici interventi volti ad
alleggerire il carico tributario. E' tuttavia necessario a
questo punto riprendere tali disposizioni al fine di
organizzarle in un contesto unitario che associ
l'incentivazione fiscale a tutti gli altri benefìci volti a
sostenere l'attività delle società dilettantistiche.
Inoltre sono necessarie misure urgenti per sostenere e
favorire lo sviluppo delle società sportive.
Pertanto il presente disegno di legge si sviluppa sui
seguenti aspetti:
1) nuova disciplina giuridica delle società sportive
dilettantistiche;
2) disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle
società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti
quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà
attuale, incidono sulla operatività delle stesse società
sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario e
dell'incentivazione delle sponsorizzazioni;
3) interventi in materia di gestione dell'impiantistica
sportiva.
L'esigenza di una disposizione legislativa volta a
regolare il fenomeno dell'associazionismo sportivo è del resto
avvertita anche dal Parlamento presso il quale sono state
presentate, anche nella precedente legislatura in cui si era
pervenuti ad un testo unificato, una serie di progetti di
legge, dei quali si è ovviamente tenuto conto nella stesura
del disegno di legge.
Il provvedimento si compone di 9 articoli, più l'articolo
di copertura finanziaria, e riproduce il contenuto
dell'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2002, abrogato
dalla legge di conversione n. 178 del 2002. Nella redazione
del provvedimento si è tenuto conto delle osservazioni
formulate dalle Commissioni parlamentari al citato articolo 6,
nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del
medesimo decreto-legge n. 138 del 2002.
L'articolo 1 riconosce la funzione sociale delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, compresi gli organismi
che operano a livello scolastico, e ne stabilisce la
definizione.
L'articolo 2 reca disposizioni per le società e le
associazioni sotto il profilo della denominazione sociale ne
definisce la struttura aggregativa individuando la forma
giuridica che detti enti possono assumere. Accanto alla forma
dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 2000, si prevede la possibilità di costituzione in
società di capitali. L'assenza dello scopo di lucro
costituisce la riproposizione di uno schema normativo già
previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, a proposito delle
società sportive professionistiche che erano vincolate al
reinvestimento degli utili eventualmente conseguiti nelle
attività statutarie. Trattasi di uno schema collaudato che
potrà consentire anche alle società sportive di capacità
economiche di media levatura di avvalersi di una struttura
giuridica adeguata alle esigenze del mercato.
Con il comma 2 si prevede che con uno o più regolamenti
siano individuati gli elementi essenziali dello statuto delle
società e delle associazioni e la relativa approvazione dello
stesso. Sono infine indicati gli elementi necessari che devono
figurare nell'atto costitutivo per assicurare la trasparenza
dell'organizzazione societaria e la rispondenza alle norme
dell'ordinamento statale e sportivo che ne improntano
l'attività. I regolamenti dovranno, altresì, individuare le
modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione
ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle
discipline sportive associate o ad uno degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché i
provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento
o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
Con il comma 3 è prevista una deroga espressa per i gruppi
sportivi militari, essendo questi già regolamentati dai
rispettivi ordinamenti.
L'articolo 3 riguarda l'istituzione e le modalità di
tenuta presso il CONI del registro delle società sportive
dilettantistiche, nelle sue diverse sezioni. Tale strumento
appare necessario per garantire una verifica costantemente
aggiornata dello stato e del numero di tutte le società
sportive che hanno ottenuto il riconoscimento. L'inclusione
nel registro costituisce, d'altro canto, la condizione per
accedere ai contributi pubblici previsti in favore ed a
sostegno dell'attività sportiva, come previsto al comma 3.
Con l'articolo 4 si intende semplificare le procedure per
consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai
dipendenti pubblici in favore delle società sportive
dilettantistiche, sostituendo la previa autorizzazione
prevista dalla vigente legislazione con una semplice
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. La
disposizione consente inoltre la corresponsione dei rimborsi
spese ai dipendenti pubblici in ragione della natura
prettamente volontaria e gratuita della loro prestazione.
L'articolo 5 disciplina il trattamento tributario delle
società sportive dilettantistiche, mediante varie disposizioni
di carattere tributario in favore delle società e delle
associazioni sportive dilettantistiche nonché del volontariato
sportivo.
In particolare, con il comma 1, si precisa che le
disposizioni tributarie vigenti alla data di entrata in vigore
della legge n. 398 del 1991, riservate ai soli sodalizi
sportivi dilettantistici di tipo associativo, trovano
applicazione anche in favore di quelli che assumono la forma
di società di capitale senza fine di lucro.
Il comma 2 prevede l'allineamento del limite massimo dei
proventi commerciali conseguiti dalle associazioni sportive
dilettantistiche per essere ammesse ai benefìci della legge 16
dicembre 1991, n. 398, attualmente fissato in lire 360
milioni, a quello stabilito con l'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, per la
tenuta della contabilità semplificata delle imprese minori,
portato anch'esso da 360 a 600 milioni di lire (310.000
euro).
Con il comma 3 è prevista l'inclusione tra i redditi
diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di seguito
denominato "TUIR", di quelli derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo e gestionale, resa in favore di strutture
sportive dilettantistiche; contestualmente viene elevato a
7.500 euro l'importo dei compensi non rilevanti ai fini della
determinazione delle aliquote applicabili al reddito
complessivo del soggetto percipiente.
Con il comma 4 si escludono il CONI, le Federazioni
sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, dall'obbligo di applicare la ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dall'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione di contributi alle
società e associazioni sportive dilettantistiche.
La disposizione non comporta aggravi per l'erario
trattandosi di ritenuta a titolo di acconto e, nel contempo,
solleva i soggetti eroganti da onerosi impegni e
adempimenti.
Il comma 5 prevede l'applicazione dell'imposta di registro
in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione
delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per
quelli direttamente connessi allo svolgimento dell'attività
sportiva.
Con i commi 6 e 7 sono previste, principalmente, norme di
allineamento del settore sportivo dilettantistico al
trattamento tributario in materia di imposta di bollo e di
tasse sulle concessioni governative alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché l'esenzione dalle
imposte comunali per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle
pubbliche affissioni.
L'articolo 6 si riferisce alla disciplina tributaria delle
sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali. Il comma 1
stabilisce che gli importi erogati in favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche costituiscono,
comunque, per il soggetto erogante, spese di pubblicità,
sempre che siano annualmente contenute nel limite annuo
massimo di 300.000 euro e siano rivolte alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto medesimo. Tale
agevolazione, comunque, si applica solo nel caso in cui le
società o associazioni "sponsorizzate" posseggano anche uno
specifico settore giovanile.
La norma tende ad eliminare incertezze riguardo al diritto
alla deducibilità di tali spese previsto dall'articolo 74,
comma 2, del TUIR, e, soprattutto, un contenzioso tra
contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, la quale è quasi
sempre soccombente.
Con il comma 2 è prevista alla lettera a), ai fini
del diritto alla detrazione del 19 per cento nella
determinazione del reddito, l'elevazione a 2.500 euro delle
erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nei
confronti delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, mentre la lettera b) dispone la
detrazione delle erogazioni in discorso per le imprese, nel
limite di 2.500 euro o del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato.
Il comma 3 esclude dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, le indennità di
trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva
dilettantistica.
Peraltro, detti importi già non concorrono alla
determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti in
argomento, se erogati nello svolgimento dell'attività
istituzionale.
Il beneficio recato dalla norma, quindi, costituirà un
onere di scarso rilievo per l'erario e, nel contempo,
solleverà i soggetti passivi da gravosi adempimenti.
Con il comma 4 viene esclusa la previsione della perdita
della qualifica di ente non commerciale per le società e
associazioni sportive dilettantistiche, stante la specifica
natura dei soggetti stessi e le finalità dai medesimi
perseguite.
L'articolo 7 si riferisce alla istituzione di un Fondo di
garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo. Il Fondo
di garanzia consentirà alle società e associazioni sportive
dilettantistiche di ottenere mutui necessari per la
costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o
l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree.
I successivi articoli, infine, individuano una nuova
disciplina giuridica delle società e associazioni sportive
dilettantistiche.
All'articolo 8 si disciplina la gestione degli impianti
sportivi. Le disposizioni prevedono la possibilità di affidare
in concessione la gestione degli impianti sportivi degli enti
locali alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Si vuole inoltre incentivare l'attribuzione degli impianti
alle società e associazioni sportive dilettantistiche
individuando un percorso di assegnazione trasparente ed
obiettivo. Di estrema importanza è infine, la previsione della
concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola
alle società sportive dilettantistiche radicate nel territorio
dell'istituto scolastico o in comuni limitrofi.